Art. 2.
                Termini per l'esercizio del controllo
  1.  Il  comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e' sostituito dal seguente:
  "  2.  I  provvedimenti  sottoposti  al  controllo  preventivo   ((
acquistano  efficacia )) se il competente ufficio di controllo non ne
rimetta l'esame alla sezione del  controllo  nel  termine  di  trenta
giorni  dal  ricevimento.  Il  termine  e'  interrotto  se  l'ufficio
richiede chiarimenti o  elementi  integrativi  di  giudizio.  Decorsi
trenta     giorni     dal     ricevimento    delle    controdeduzioni
dell'amministrazione, il provvedimento (( acquista  efficacia  ))  se
l'ufficio  non  ne  rimetta  l'esame  alla  sezione del controllo. La
sezione del controllo si pronuncia sulla conformita'  a  legge  entro
trenta  giorni  dalla  data  di deferimento dei provvedimenti o dalla
data di arrivo degli elementi richiesti  con  ordinanza  istruttoria.
Decorso  questo  termine  i  provvedimenti  divengono  esecutivi.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742.".
  2. Per il controllo della Corte dei conti  nell'autorizzazione  del
Governo   alla   sottoscrizione  dei  contratti  collettivi,  di  cui
all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  resta  fermo  il
disposto  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,  del medesimo decreto
legislativo.
(( 2-bis. Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio         ))
(( 1994, n. 20, le parole: "; puo' altresi' pronunciarsi sulla     ))
(( legittimita' di singoli atti delle amministrazioni dello Stato" ))
(( sono soppresse.                                                 ))
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il precedente testo dell'art. 3,  comma  2,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di  giurisdizione e controllo della Corte dei conti): "2. I
          provvedimenti sottoposti al controllo preventivo  divengono
          efficaci  se  la Corte non ne dichiara la non conformita' a
          legge nel termine di  trenta  giorni  dal  ricevimento.  Il
          termine  e'  interrotto  se la Corte richiede chiarimenti o
          elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il
          provvedimento diventa esecutivo se la sezione del controllo
          non  ne  dichiari  l'illegittimita'  o non adotti ordinanza
          istruttoria. In tale ultimo caso la sezione  del  controllo
          si  pronuncia  definitivamente nei trenta giorni successivi
          dal  ricevimento  degli  elementi  da  essa  richiesti.  Si
          applicano  le  disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7
          ottobre 1969, n. 742".
             - Il testo dell'art. 1 della legge 7  ottobre  1969,  n.
          742   (Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
          feriale), e' il seguente:
             "Art.  1.  - Il decorso dei termini processuali relativi
          alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative  e'
          sospeso  di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun
          anno, e riprende a decorrere  dalla  fine  del  periodo  di
          sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
          di  sospensione,  l'inizio stesso e' differito alla fine di
          detto periodo.
             La  stessa  disposizione  si  applica  per  il   termine
          stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 51, commi 1 e 2, del
          D.Lgs.  3   febbraio   1993,   n.   29   (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.  421):
             "1.  L'Agenzia  di  cui all'art. 50, entro cinque giorni
          dalla conclusione delle trattative trasmesse al Governo, ai
          fini  dell'autorizzazione  alla  sottoscrizione,  il  testo
          concordato  dei  contratti collettivi nazionali di cui agli
          articoli  45  e  46,  corredato   da   appositi   prospetti
          contenenti  l'individuazione del personale interessato, dei
          costi  unitari  e  degli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico previsto, nonche' la quantificazione commplessiva
          della  spesa  diretta  ed  indiretta,  ivi  compresa quella
          rimessa alla contrattazione  decentrata.  Il  Governo,  nei
          quindici  giorni successivi, si pronuncia in senso positivo
          o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
          applicativi   dei  contratti  collettivi  anche  decentrati
          relativi  al  precedente  periodo  contrattuale   e   della
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri.    Decorso    tale    termine
          l'autorizzazione  si intende rilasciata. Per quanto attiene
          ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente
          dalle regioni e dagli enti regionali, il  Governo  provvede
          previa  intesa  con  le amministrazioni regionali, espressa
          dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
             2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 e' sottoposta al
          controllo della Corte dei conti, la quale  ne  verifica  la
          legittimita'  e  la compatibilita' economica entro quindici
          giorni  dalla  data  di  ricezione,  decorsi  i  quali   il
          controllo si intende effettuato senza rilievi".
             -  Si  riporta il precedente testo dell'art. 3, comma 4,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): "4. La
          Corte dei conti svolge, anche in  corso  di  esercizio,  il
          controllo  successivo  sulla  gestione  del  bilancio e del
          patrimonio delle amministrazioni pubbliche,  nonche'  sulle
          gestioni   fuori   bilancio  e  sui  fondi  di  provenienza
          comunitaria, verificando la legittimita' e  la  regolarita'
          delle  gestioni,  nonche'  il  funzionamento  dei controlli
          interni   a   ciascuna   amministrazione;   puo'   altresi'
          pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
          amministrazioni  dello  Stato.  Accerta,  anche   in   base
          all'esito  di altri controlli, la rispondenza dei risultati
          dell'attivita'   amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce   annualmente   i   programmi  ed  i  criteri  di
          riferimento del controllo".