Art. 3.
                      Azione di responsabilita'
  1.  All'articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:                       ))
(( "1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla             ))
(( giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita'  ))
(( pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni      ))
(( commessi con dolo o colpa grave, ferma restando                 ))
(( l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. Il    ))
(( relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi        ))
(( vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di ))
(( conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi".         ))
(( 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il       ))
(( potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque   ))
(( conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata  ))
(( in relazione al comportamento degli amministratori o dei        ))
(( dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.    ))
(( 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la        ))
(( responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno     ))
(( espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella  ))
(( competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la     ))
(( responsabilita' non si estende ai titolari degli organi         ))
(( politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne       ))
(( abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.                  ))
(( 1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la    ))
(( Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna  ))
(( ciascuno per la parte che vi ha preso.                          ))
(( 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli           ))
(( concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o  ))
(( abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La       ))
(( disposizione di cui al presente comma si applica anche per i    ))
(( fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata   ))
(( in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del         ))
(( decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi              ))
(( l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la        ))
(( responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per   ))
(( revocazione".                                                   ))
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso
in cinque anni, decorrenti dalla data in  cui  si  e'  verificato  il
fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta.";
(( c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:                    ))
(( "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione   ))
(( dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.  ))
(( 423, la prescrizione si compie entro cinque anni                ))
(( ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. ))
(( 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15  ))
(( novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di       ))
(( prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il      ))
(( 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal        ))
(( compiersi del decennio".                                        ))
   c-bis) (( il comma 4 e' sostituito dal seguente: ))
(( "4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'            ))
(( amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche ))
(( quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti   ))
(( pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti         ))
(( commessi successivamente alla data di entrata in vigore della   ))
(( presente legge".                                                ))
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente  articolo,  si
applicano anche ai giudizi in corso.
(( 2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto ))
(( previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge                ))
(( 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del         ))
(( presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti       ))
(( sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate    ))
(( dall'amministrazione di appartenenza.                           ))
(( 2-ter. L'azione di responsabilita' per danno erariale non si    ))
(( esercita nei confronti degli amministratori locali per la       ))
(( mancata copertura minima del costo dei servizi.                 ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
          20 (Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo
          della  Corte  dei  conti),  prima della sostituzione era il
          seguente:
             "Art.  1  (Azione   di   responsabilita').   -   1.   La
          responsabilita'  dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e'  personale.    Essa  si  estende  agli eredi nei casi di
          illecito arricchimento del dante  causa  e  di  conseguente
          indebito arricchimento degli eredi stessi.
             2.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e'  verificato
          il  fatto  dannoso,  ovvero, in caso di occultamento doloso
          del danno, dalla data della sua scoperta.
             3. Qualora la prescrizione del diritto  al  risarcimento
          sia  maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
          del fatto, rispondono del danno  erariale  i  soggetti  che
          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia.  In  tali  casi,
          l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
          la prescrizione e' maturata.
             4. La Corte  dei  conti  giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa  degli  amministratori e dipendenti pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza".
             - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 248, richiamato nell'art. 3
          del  presente  testo reca: "Disposizioni urgenti in materia
          di ordinamento della Corte dei conti".
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L.  27
          agosto  1993,  n.  324  (Proroga  dei  termini di durata in
          carica  degli  amministratori  straordinari  delle   unita'
          sanitarie  locali,  nonche'  norma  per  le attestazioni da
          parte  delle  unita'  sanitarie  locali delle condizioni di
          handicappato in ordine all'istruzione scolastica e  per  la
          concessione   di   un  contributo  compensativo  all'Unione
          italiana ciechi, convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 ottobre 1993, n. 423): "7. Ai responsabili delle  unita'
          sanitarie  locali,  delle  regioni e degli enti ospedalieri
          disciolti sono estese le disposizioni di cui  all'art.  58,
          comma  4,  della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di
          entrata in vigore della predetta legge.  Tali  disposizioni
          si  applicano  nei  confronti dei responsabili delle unita'
          sanitarie locali, delle  regioni,  degli  enti  ospedalieri
          disciolti  e dei soggetti di cui al medesimo art. 58, comma
          4, della citata legge n.  142  del  1990,  anche  ai  fatti
          oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni
          contabile ed amministrativa".