Art. 3. Azione di responsabilita' 1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) (( "1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla )) (( giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' )) (( pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni )) (( commessi con dolo o colpa grave, ferma restando )) (( l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. Il )) (( relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi )) (( vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di )) (( conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi". )) (( 1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il )) (( potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque )) (( conseguiti dall'amministrazione o dalla comunita' amministrata )) (( in relazione al comportamento degli amministratori o dei )) (( dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. )) (( 1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la )) (( responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno )) (( espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella )) (( competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la )) (( responsabilita' non si estende ai titolari degli organi )) (( politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne )) (( abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. )) (( 1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la )) (( Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna )) (( ciascuno per la parte che vi ha preso. )) (( 1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli )) (( concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o )) (( abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La )) (( disposizione di cui al presente comma si applica anche per i )) (( fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata )) (( in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del )) (( decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi )) (( l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la )) (( responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per )) (( revocazione". )) b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."; (( c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: )) (( "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione )) (( dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. )) (( 423, la prescrizione si compie entro cinque anni )) (( ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. )) (( 2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 )) (( novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di )) (( prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il )) (( 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal )) (( compiersi del decennio". )) c-bis) (( il comma 4 e' sostituito dal seguente: )) (( "4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' )) (( amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche )) (( quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti )) (( pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti )) (( commessi successivamente alla data di entrata in vigore della )) (( presente legge". )) 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo sostituito dal presente articolo, si applicano anche ai giudizi in corso. (( 2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto )) (( previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge )) (( 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del )) (( presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti )) (( sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate )) (( dall'amministrazione di appartenenza. )) (( 2-ter. L'azione di responsabilita' per danno erariale non si )) (( esercita nei confronti degli amministratori locali per la )) (( mancata copertura minima del costo dei servizi. )) Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), prima della sostituzione era il seguente: "Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza". - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 248, richiamato nell'art. 3 del presente testo reca: "Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324 (Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norma per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali delle condizioni di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423): "7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo art. 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa".