Art. 4.
             Sezioni riunite in sede non giurisdizionale
  1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del
testo  unico  delle  leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto  12  luglio  1934,  n.  1214,  e'  elevato  a  quindici   per
l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di
tutte  le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato
testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  e
quelle  di  cui  agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio
1994, n. 20,  diverse  dalle  funzioni  giurisdizionali.  Le  sezioni
riunite  sono  presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono
composte  per  ciascuna  delle  dette   funzioni   da   trentaquattro
magistrati,   designati   all'inizio  di  ogni  anno  sulla  base  di
predeterminati  criteri  di  graduale  rotazione  dal  consiglio   di
presidenza,  in  modo  che  siano  rappresentati  tutti  i settori di
attivita' e tutte le qualifiche dei  magistrati.  Ove  il  magistrato
nominato  relatore  dal  presidente  della  Corte  dei  conti non sia
compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad
ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli articoli 4, comma  2,  e  40
          del  R.D.  12  luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo
          unico delle leggi sulla Corte dei conti):
             "Art. 4, secondo comma. - Il numero dei votanti non puo'
          essere minore di sette per  la  sezione  di  controllo,  di
          cinque  per  ciascuna  delle  sezioni  giurisdizionali e di
          undici per le sezioni riunite".
             "Art. 40. - La Corte delibera  sul  rendiconto  generale
          dello Stato a sezioni riunite e con le formalita' della sua
          giurisdizione contenziosa".
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 3, comma 6, e 4
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
             "Art. 3, comma 6. - La Corte dei conti riferisce, almeno
          annualmente,  al  Parlamento  ed  ai   consigli   regionali
          sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte
          sono  altresi'  inviate  alle  amministrazioni interessate,
          alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le
          proprie osservazioni. Le  amministrazioni  comunicano  alla
          Corte  ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente
          adottate".
             "Art. 4 (Autonomia finanziaria). - 1. La Corte dei conti
          delibera   con    regolamento    le    norme    concernenti
          l'organizzazione,   il   funzionamento,  la  struttura  dei
          bilanci e la gestione delle spese.
             2. A  decorrere  dall'anno  1995,  la  Corte  dei  conti
          provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un
          fondo   iscritto  in  un  unico  capitolo  dello  stato  di
          previsione della spesa della Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  bilancio  preventivo  e  il rendiconto della
          gestione finanziaria sono  trasmessi  ai  Presidenti  della
          Camera  dei  deputati  e del Senato della Repubblica e sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana".