Art. 5.
          Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria
(( 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.  ))
(( 20, e' sostituito dai seguenti:                                 ))
(( "10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della  ))
(( Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione      ))
(( preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati     ))
(( agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente   ))
(( in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il      ))
(( presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione      ))
(( preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza  ))
(( per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un    ))
(( numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria e'       ))
(( presieduta dal presidente della Corte                           ))
(( dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al  ))
(( coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni ))
(( di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di          ))
(( presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della  ))
(( sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle     ))
(( amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle        ))
(( province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria      ))
(( delibera con un numero minimo di ventuno votanti.               ))
(( 10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria           ))
(( stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze ))
(( dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da      ))
(( parte del presidente della Corte dei conti".                    ))
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il precedente testo dell'art. 3, comma 10,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei  conti):  "10.
          La  sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato
          e' presieduta dal presidente della Corte dei  conti  ed  e'
          costituita   dai   presidenti   di   sezione   preposti  al
          coordinamento del controllo preventivo e successivo  e  dai
          magistrati   assegnati   agli  uffici  di  controllo.  Essa
          delibera suddividendosi  in  collegi  di  sette  magistrati
          determinati  annualmente  con  riferimento  a tipologie del
          controllo, settori e materie".