Art. 6.
                       Assegnazione di ufficio
  1.  Il  periodo  di  tempo  di  cui all'articolo 1, comma 9, ultimo
periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, termina alla data
del 30 aprile  1996,  successivamente  alla  quale  si  procede  alle
assegnazioni  definitive.  Le  assegnazioni  di  ufficio  non possono
superare, in ogni caso, la durata di un anno.
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del D.L.  15
          novembre   1993,   n.   453  (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione  e   controllo   della   Corte   dei   conti)
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
          n.  19:  "9.  Alle  esigenze  di  magistrati per le sezioni
          giurisdizionali regionali e per gli uffici del  procuratore
          regionale  provvede  il consiglio di presidenza della Corte
          dei  conti  a  mezzo  di  assegnazione  su  domanda   degli
          interessati.  Altri  magistrati  potranno essere assegnati,
          anche senza il loro consenso, per un periodo non  superiore
          a  due  anni.  Nel  primo  impianto  e  per  un periodo non
          inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle
          procure  regionali  si   provvede   provvisoriamente,   con
          magistrati assegnati anche d'ufficio".