Art. 7.
                   Referendari e primi referendari
  1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile
1988,   n.  117,  continua  ad  applicarsi  ai  referendari  e  primi
referendari della Corte dei  conti  in  servizio  alla  data  del  31
dicembre  1993  e  non  modifica  l'ordine di anzianita' del medesimo
personale.
  2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti  dal  comma  1,
valutati  in  lire  160  milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni
annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico  del  capitolo  1275
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 13 aprile
          1988,  n.     117   (Risarcimento   dei   danni   cagionati
          nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita'
          civile  dei  magistrati), e' il seguente:  "2. Si applicano
          ai referendari e primi referendari della  Corte  dei  conti
          gli  articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma,
          della  legge  27  aprile  1982,  n.  186,  con   decorrenza
          dall'antrata in vigore della presente legge".