Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 18 (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonche' gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri e del cerimoniale. 2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale e' fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale. 3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. 4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato. 5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri". "Art. 19 (Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime; e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale; f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie; p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri; r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo; s) curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento; t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato; u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26; z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso; aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio; bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti; cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo art. 26". "Art. 21, comma 3. - Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea".