Art. 8.
                   Poteri del Segretario generale
             della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sono soggetti a controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti. Il Segretario generale  della  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  sovrintende  alla  organizzazione  e  alla
gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile,
di fronte al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dell'esercizio
delle  funzioni di cui all'articolo 19 della legge 23 agosto 1988, n.
400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio  o  delegate  al
Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
adottando, anche mediante delega dei  relativi  poteri  ai  capi  dei
Dipartimenti  e  degli  uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi
compresi  quelli  di  assegnazione  e  conferimento  di  incarichi  e
funzioni  a  personale diverso da quello di cui all'articolo 18 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli articoli 18, 19 e 21,  comma
          3,   della   legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
             "Art.  18  (Segretariato  generale  della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri).  -  1.  Gli  uffici  di  diretta
          collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri
          sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri.    Fanno  comunque parte del
          Segretariato  l'ufficio  centrale  per   il   coordinamento
          dell'iniziativa  legislativa e dell'attivita' normativa del
          Governo, l'ufficio  per  il  coordinamento  amministrativo,
          nonche'   gli   uffici  del  consigliere  diplomatico,  del
          consigliere militare,  del  capo  dell'ufficio  stampa  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e del cerimoniale.
             2.  Al  Segretariato e' preposto un segretario generale,
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  tra  i  magistrati delle giurisdizioni superiori
          ordinaria ed amministrativa, gli avvocati  dello  Stato,  i
          dirigenti  generali dello Stato ed equiparati, i professori
          universitari di ruolo ovvero  tra  estranei  alla  pubblica
          amministrazione.  Il  trattamento  economico del segretario
          generale  e'  fissato  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo',  con
          proprio   decreto,   nominare  altresi'  il  vicesegretario
          generale scelto tra le predette categorie. Con la  medesima
          procedura  puo'  essere  disposta  la revoca del decreto di
          nomina  del  segretario  generale  e   del   vicesegretario
          generale.
             3.  I  decreti  di  nomina  del segretario generale, del
          vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e  degli
          uffici  di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla
          data  del  giuramento  del  nuovo  Governo.  Il  segretario
          generale,   il   vicesegretario  generale  ed  i  capi  dei
          dipartimenti  e  degli  uffici  di  cui  all'art.  21,  ove
          pubblici  dipendenti  e  non  appartenenti  al  ruolo della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori
          ruolo nelle amministrazioni di provenienza.
             4. La funzione di capo dell'ufficio stampa  puo'  essere
          affidata  ad  un  elemento estraneo all'amministrazione, il
          cui trattamento economico e' determinato in  conformita'  a
          quello dei dirigenti generali dello Stato.
             5.  Il  segretario  generale  dipende dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri e, per  quanto  di  competenza,  dal
          sottosegretario  di  Stato  alla Presidenza, segretario del
          Consiglio dei Ministri".
             "Art.  19  (Compiti  del  Segretariato  generale   della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri).   -  1.  Il
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  assicura il supporto all'espletamento dei compiti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora
          non  siano  state  affidate  alle  responsabilita'  di   un
          Ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di
          Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
          seguenti funzioni:
               a) predisporre la base conoscitiva e  progettuale  per
          l'aggiornamento del programma di Governo;
               b)  assicurare  il  quadro  conoscitivo sullo stato di
          attuazione del programma  di  Governo,  anche  mediante  il
          sistema  informativo  e  di documentazione della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   in   collegamento   con   i
          corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi
          pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT;
               c)  curare  gli  adempimenti  e  predisporre  gli atti
          necessari  alla  formulazione  ed  al  coordinamento  delle
          iniziative   legislative,   nonche'   all'attuazione  della
          politica istituzionale del Governo;
               d)  provvedere  alla  periodica   ricognizione   delle
          disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al
          fine del coordinamento delle disposizioni medesime;
               e)  collaborare alle iniziative concernenti i rapporti
          tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  gli  organi
          dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione
          delle questioni di rilevanza costituzionale;
               f)   predisporre   gli   elementi   necessari  per  la
          risoluzione delle questioni interessanti la  competenza  di
          piu'  Ministeri  e per assicurare all'azione amministrativa
          unita' di indirizzo;
               g)   curare   la   raccolta   comparativa   dei   dati
          sull'andamento   della  spesa,  della  finanza  pubblica  e
          dell'economia nazionale, ai fini  di  valutazioni  tecniche
          sulla   coerenza  economico-finanziaria  dell'attivita'  di
          Governo,  avvalendosi  dell'ISTAT   nonche'   dei   sistemi
          informativi   e   dell'apporto   di   ricerca  delle  altre
          amministrazioni e di organismi pubblici;
               h)  predisporre  gli  adempimenti per l'intervento del
          Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e  per
          la  proposizione  nelle  sedi  competenti  delle  priorita'
          governative,   assicurare   una   costante   e   tempestiva
          informazione  sui  lavori  parlamentari  anche  al  fine di
          coordinare la  presenza  dei  rappresentanti  del  Governo;
          provvedere  agli  adempimenti  necessari per l'assegnazione
          dei disegni di legge alle due Camere,  vigilando  affinche'
          il  loro  esame si armonizzi con la graduale attuazione del
          programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla
          presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame
          del Parlamento, nonche'  gli  adempimenti  concernenti  gli
          atti  del  sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al
          Presidente del Consiglio e al Governo;
               i) assistere, anche attraverso attivita' di  studio  e
          di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri
          nella  sua  attivita'  per  le relazioni internazionali che
          intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
               l) assistere il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          nella  sua attivita' per le relazioni con gli organismi che
          provvedono alla difesa nazionale;
               m)  curare  il  cerimoniale   della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri;
               n)  curare  lo studio e l'elaborazione delle modifiche
          necessarie a  conformare  la  legislazione  al  fine  della
          uguaglianza  tra  i  sessi  ed  assistere il Presidente del
          Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento  delle
          amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei  progetti
          nazionali e locali aventi il medesimo fine;
               o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai  tempi
          di  applicazione  della  normativa  comunitaria, nonche' la
          raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi
          sulle   implicazioni   per   l'Italia    delle    politiche
          comunitarie;
               p)  curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano;
          all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della
          Costituzione;  al  coordinamento tra legislazione statale e
          regionale; all'attivita' dei commissari del  Governo  nelle
          regioni;  ai  problemi  delle  minoranze linguistiche e dei
          territori di confine;
               q) mantenere i contatti con gli organi di informazione
          attraverso il capo dell'ufficio stampa del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri;
               r)   svolgere   le   attivita'   di  competenza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   inerenti   alla
          gestione  amministrativa  del  Consiglio  di  Stato  e  dei
          tribunali amministrativi regionali, della Corte dei  conti,
          dell'Avvocatura  dello Stato, nonche' degli altri organi ed
          enti che alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  fanno
          capo;
               s)  curare  le attivita' preliminari e successive alle
          deliberazioni  del  comitato  per  la  liquidazione   delle
          pensioni  privilegiate  ordinarie  e  di  ogni altro organo
          collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri per disposizione di legge o di regolamento;
               t)  curare  gli  affari  legali  e  del  contenzioso e
          mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;
                u) curare le questioni concernenti il personale della
          Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,   nonche'   il
          coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
               v)  fornire  l'assistenza  tecnica  per lo svolgimento
          delle funzioni di cui all'art.  27  della  legge  29  marzo
          1983,  n.  93,  all'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
          nonche' di quelle attinenti la  ricerca  scientifica  e  di
          quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e
          26;
               z)  predisporre  gli adempimenti e i mezzi necessari a
          promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative  e
          le  strutture  che  concorrono  all'attuazione del servizio
          nazionale  della  protezione  civile  fino  all'entrata  in
          vigore della legge istitutiva del servizio stesso;
               aa)  curare  ogni  altro  adempimento  necessario  per
          l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, del Consiglio dei  Ministri  e  dei  Ministri
          senza portafoglio;
               bb)   assicurare   la  gestione  amministrativa  e  la
          manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso
          per  le  esigenze  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
          Ministri,  ivi  comprese  quelle relative ai dipartimenti e
          agli uffici  affidati  alla  responsabilita'  dei  Ministri
          senza  portafoglio  e  dei  sottosegretari  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  avvalendosi  anche
          delle amministrazioni competenti;
               cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del
          dipartimento  dell'informazione  e dell'editoria, di cui al
          successivo art. 26".
             "Art. 21, comma 3. - Per gli altri  adempimenti  di  cui
          all'art.  19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
          propri   decreti,   istituisce   uffici   e   dipartimenti,
          comprensivi  di una pluralita' di uffici cui siano affidate
          funzioni    connesse,    determinandone    competenze     e
          organizzazione omogenea".