(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               CAPO I
                          PRINCIPI GENERALI
                             Articolo 1
                              Finalita'
    1. Il presente regolamento disciplina la gestione amministrativo-
contabile e finanziaria della  Universita'  di  Pisa,  in  attuazione
dell'art. 7 della Legge 9 maggio 1989 n. 168 (1) e dell'art. 43 dello
Statuto  dell'Universita'  (2) e per il perseguimento delle finalita'
pubbliche di didattica, di ricerca e di servizio da questo stabilite.
                             Articolo 2
                        Strutture di gestione
    1.  La  gestione  amministrativo-contabile  e  finanziaria  della
Universita' si realizza mediante le strutture amministrative centrali
e  le  strutture  didattiche,  scientifiche  e  di servizio, che sono
costituite in centri di spesa secondo le disposizioni di cui ai commi
2 e 3.
    2. Sono costituiti in centri  di  spesa  per  la  amministrazione
centrale  della  Universita',  in quanto centri di responsabilita' ai
sensi e per gli effetti di cui ai Titoli I e Il del D.Lgs. 3 febbraio
1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni  (3),  l'Ufficio
del  Rettore,  l'Ufficio del Direttore amministrativo e gli uffici di
livello dirigenziale individuati dal  regolamento  di  organizzazione
dell'Ateneo previsto dall'art. 37 dello Statuto (2).
    3.  Sono  inoltre  costituite  in  centri  di  spesa le strutture
didattiche, scientifiche e di servizio  individuate  ai  sensi  degli
artt.  19  e 36 dello Statuto (2). In particolare, sono costituiti in
centri di spesa agli effetti del presente regolamento i  dipartimenti
e  le  facolta', nonche' i centri di ricerca e di servizi determinati
con delibera del Consiglio di amministrazione.
    4. I centri di spesa operano, secondo  principi  di  autonomia  e
responsabilita',  in base agli strumenti e ai criteri di gestione per
essi rispettivamente stabiliti negli articoli seguenti.
    5. Responsabili dei centri di spesa  sono  i  dirigenti  preposti
agli  uffici  di  livello  dirigenziale dell'amministrazione centrale
dell'Universita' ovvero i direttori e i  presidenti  delle  strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  servizio. In caso di loro assenza o
impedimento,  responsabili  sono  il  funzionario  o  il   professore
incaricato   della   sostituzione   a   norma   del   regolamento  di
organizzazione dell'Ateneo o dello Statuto.
                             Articolo 3
                   Strumenti e criteri di gestione
    1.  Strumenti  per   la   gestione   amministrativo-contabile   e
finanziaria  della Universita' sono il bilancio annuale e pluriennale
di Ateneo, i piani di spesa e i bilanci annuali dei centri di  spesa,
formulati  sulla base delle previsioni e degli obiettivi indicati nel
Piano pluriennale di sviluppo e del Programma  annuale  di  attivita'
dell'Ateneo  di  cui agli artt. 17 e 18 dello Statuto (2), nonche' le
rilevazioni per l'analisi e la valutazione dei costi e dei rendimenti
dei centri di spesa.
    2. I bilanci si conformano ai principi generali di universalita',
integrita', unita', veridicita' e dell'equilibrio finanziario.
    3.  E'  vietata  qualsiasi  gestione  di  fondi  al  di fuori del
bilancio. E' altresi' vietato qualsiasi atto di  gestione  che  abbia
per  oggetto  somme  eccedenti  i limiti degli stanziamenti contenuti
nelle unita' elementari del bilancio,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 22.
    4.  L'esercizio  finanziario  ha  durata  annuale  e coincide con
l'anno solare.
                               CAPO II
                               BILANCI
                             Articolo 4
                   Bilancio pluriennale di Ateneo
    1. Il bilancio pluriennale di Ateneo  costituisce  il  quadro  di
riferimento  programmatico  delle risorse finanziarie impiegabili nel
periodo considerato, al  fine  di  consentire  la  valutazione  della
correlazione  tra i flussi di entrata e di spesa certi o prevedibili,
in  coerenza  con  gli  obiettivi   di   sviluppo   delle   attivita'
istituzionali che si intendono perseguire.
    2.  Il  bilancio  pluriennale  si riferisce a un periodo di tempo
quadriennale ed e' elaborato in conformita' al Piano  pluriennale  di
sviluppo di Ateneo, che contiene anche le priorita' di intervento nel
settore  dei  lavori e il piano finanziario ad essi relativo, nonche'
sulla base  dei  programmi  fatti  pervenire  dai  centri  di  spesa,
corredati dalla indicazione dei relativi finanziamenti.
    3.  Le  previsioni  del bilancio pluriennale sono classificate in
titoli e categorie in  corrispondenza  alla  struttura  del  bilancio
annuale  di  Ateneo  e  non  comportano  autorizzazione  a riscuotere
entrate e ad eseguire spese. Gli obiettivi da esso indicati sono resi
operativi, in corrispondenza a quanto previsto dal Programma  annuale
di  attivita'  dell'Ateneo,  mediante  i  piani  di spesa e i bilanci
annuali di previsione dei centri di spesa.
    4. Il progetto di bilancio pluriennale e' sottoposto dal  Rettore
all'approvazione  del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato
accademico, unitamente al bilancio annuale di previsione  di  Ateneo;
gli  eventuali  scostamenti  rispetto  al  parere  fornito dal Senato
accademico devono essere motivati. Ai  fini  della  elaborazione  del
progetto  i  centri di spesa comunicano al Direttore amministrativo i
rispettivi programmi  di  attivita'  entro  il  31  luglio  dell'anno
precedente a quello per cui viene predisposto il bilancio pluriennale
    5. Il bilancio pluriennale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Universita'.
                             Articolo 5
       Contenuto e struttura dei bilanci annuali di previsione
    1.  I  bilanci  annuali  di  previsione sono formulati in termini
finanziari ed espongono l'ammontare delle entrate che si  prevede  di
riscuotere  e  delle  spese  che  si prevede di pagare nell'esercizio
finanziario. Per le entrate le  previsioni  debbono  essere  certe  o
ragionevolmente  attendibili  e  specificamente  motivate,  anche  in
relazione a quote parti di crediti riscuotibili negli esercizi futuri
purche' compatibili con i flussi  finanziari  previsti  dal  bilancio
pluriennale;  per  le  spese le previsioni devono essere formulate in
relazione a programmi definiti e alle  concrete  capacita'  operative
con riferimento al periodo considerato.
    2.  I  bilanci  annuali si suddividono in due sezioni:  entrate e
spese. Ognuna delle due sezioni si suddivide in titoli,  categorie  e
capitoli, che sono successive articolazioni relative alla provenienza
delle  entrate e alla destinazione delle spese in corrispondenza alle
attribuzioni funzionali dei diversi centri di spesa.
    3.  L'unita' elementare dei bilanci e' il capitolo. Ogni capitolo
raggruppa entrate omogenee per provenienza  o  finalizzazione  ovvero
spese   omogenee   per   destinazione  funzionale,  specialmente  per
programmi e per progetti, chiaramente individuate dalla denominazione
del capitolo stesso.
    4. Per la sezione delle spese il capitolo e' suscettibile di  una
disaggregazione  a fini conoscitivi per articoli, anche su differenti
livelli, che  individuano  le  poste  utili  per  la  gestione  e  la
rendicontazione.
    5.  Il  capitolo  e' altresi' suscettibile di una disaggregazione
interna a fini conoscitivi per classi trasversali  di  entrate  e  di
spese.  Per  la  sezione  delle  entrate  le  classi  individuano  la
eventuale destinazione o finalizzazione degli incassi; per la sezione
delle spese le classi individuano la tipologia delle spese stesse.
    6. Il Consiglio di amministrazione determina la  denominazione  e
la numerazione dei capitoli obbligatori per tutti i bilanci, ai quali
i  centri  di  spesa  di  cui all'art. 2, comma 3, possono aggiungere
ulteriori capitoli in  relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze
organizzative  e  funzionali, nel rispetto dei principi stabiliti nel
presente Capo.
    7. Ai bilanci annuali e'  allegata  la  situazione  presunta  dei
crediti   e   dei   debiti   provenienti  dagli  esercizi  precedenti
distintamente per ogni capitolo.
    8. Il bilancio annuale di previsione di Ateneo e' pubblicato  sul
Bollettino  Ufficiale dell'Universita'; quelli dei centri di spesa di
cui all'art. 2, comma 3, sono pubblicati per estratto.
                             Articolo 6
              Bilancio annuale di previsione di Ateneo
    1.  II  bilancio  annuale  di  Ateneo  indica  tutte  le  entrate
dell'Universita',  nonche'  i  trasferimenti a favore delle strutture
didattiche, scientifiche e di servizio e  gli  stanziamenti  inerenti
alle  spese di pertinenza dell'Ateneo da ripartire, a norma dell'art.
9, mediante le assegnazioni alle  strutture  amministrative  centrali
costituite in centri di spesa.
    2.  Tra  le  entrate  e'  iscritto  come  prima posta l'ammontare
presunto dell'avanzo finanziario  all'inizio  dell'esercizio  cui  il
bilancio  si  riferisce. Nella destinazione delle spese deve comunque
essere garantito il rispetto dell'eventuale vincolo  derivante  dalla
finalizzazione delle entrate.
    3.  Le  entrate  corrispondenti  a  trasferimenti  dai  fondi del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e  Tecnologica
vengono  iscritte  in  bilancio,  in  caso  di  mancanza  di  formale
comunicazione della loro entita', in misura pari a  quelli  assegnati
per   l'esercizio  finanziario  precedente  o  nella  diversa  misura
eventualmente stabilita dal Documento  di  programmazione  economica-
finanziaria  o  da  altro atto della procedura per l'approvazione del
bilancio dello Stato.
                             Articolo 7
             Classificazione delle entrate e delle spese
    1. Le entrate del bilancio annuale di  Ateneo  sono  classificate
nei seguenti titoli:
    Titolo I - Entrate contributive
    Titolo  II  -  Entrate  per trasferimenti dai fondi del Ministero
dell'Universita'
    Titolo III - Entrate derivanti da altri trasferimenti
    Titolo IV -  Entrate  per  alienazione  di  beni  patrimoniali  e
riscossione di crediti
    Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti
    Titolo VI - Entrate diverse
    Titolo VII - Partite di giro e contabilita' speciali
    2.  Le spese del bilancio annuale di Ateneo sono classificate nei
seguenti titoli:
    Titolo I - Spese d'Ateneo
    Titolo II - Trasferimenti alle strutture didattiche, scientifiche
e di servizio
    Titolo III - Trasferimenti ad altri enti
    Titolo IV - Rimborso di  prestiti  e  concessione  di  crediti  e
garanzie
    Titolo V - Spese diverse
    Titolo VI- Partite di giro e contabilita' speciali
    3. Il Consiglio di amministrazione determina con la deliberazione
di cui all'art. 5, comma 6, la suddivisione dei titoli per categorie.
                             Articolo 8
    Procedimento per la formazione del bilancio annuale di Ateneo
    1.  Entro il 31 luglio i centri di spesa trasmettono al Direttore
amministrativo una relazione contenente le proposte di assegnazioni e
trasferimenti per il  loro  funzionamento,  motivando  gli  eventuali
scostamenti  rispetto  alle  previsioni del bilancio precedente, e le
richieste  di  eventuali  finanziamenti  per  la   realizzazione   di
programmi  di specifiche iniziative. Le relazioni dei centri di spesa
contengono altresi' motivate previsioni in ordine  alle  entrate  che
nell'anno   finanziario   successivo  deriveranno  da  convenzioni  e
comunque da altre attivita' da loro svolte.
    2. II progetto di bilancio  annuale  e  lo  schema  di  relazione
illustrativa  di  accompagnamento,  unitamente  all'allegato previsto
dall'art. 5, comma 7,  sono  predisposti,  sulla  base  del  bilancio
pluriennale,  delle  indicazioni  contenute  nel Programma annuale di
attivita' dell'Ateneo e delle  relazioni  di  cui  al  comma  1,  dal
Direttore   amministrativo  e  presentati  al  Rettore  entro  il  30
settembre, che li trasmette entro il 15 ottobre al Senato  accademico
per la formulazione del relativo parere.
    3.  Il  Rettore,  entro  il  1 novembre, sottopone il progetto di
bilancio  annuale,  unitamente  alla  relazione  del   collegio   dei
revisori,  al Consiglio di amministrazione, che lo approva entro il 1
dicembre.
    4. Entro il successivo  31  dicembre  il  bilancio  annuale  e  i
relativi  allegati  sono  comunicati al Ministero della Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
                             Articolo 9
             Assegnazione degli stanziamenti di bilancio
    1. Entro un mese  dalla  approvazione  del  bilancio  annuale  di
Ateneo,  e  comunque non oltre il 15 gennaio, il Rettore, con proprio
decreto, provvede alla assegnazione di una quota-parte  del  bilancio
stesso  al  Direttore amministrativo affinche' questi, con decreto da
emanarsi nei quindici giorni successivi, ripartisca tale quota tra la
Direzione amministrativa e gli altri uffici di  livello  dirigenziale
dell'amministrazione  centrale  dell'Universita' costituiti in centri
di spesa ai sensi dell'art. 2, comma 2.
    2. II decreto del Rettore e, sulla base di questo, il  successivo
decreto  del Direttore amministrativo indicano i capitoli di bilancio
sui quali, per effetto della disposta  assegnazione,  i  responsabili
dei  centri  di  spesa  di  cui  al comma 1 esercitano, per quanto di
competenza, autonomi poteri di spesa, ai sensi del Capo II del D.Lgs.
3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (3),
e dell'art. 37 dello Statuto (2). A tale  scopo  i  suddetti  decreti
sono  comunicati,  contestualmente  alla loro emanazione, al Servizio
per la finanza, la contabilita' e il patrimonio dell'Universita'.
                             Articolo 10
   Piani annuali dei centri di spesa dell'amministrazione centrale
    1. Sulla base dei decreti di assegnazione di cui all'art.    9  e
degli  indirizzi  in  questi  contenuti, i responsabili dei centri di
spesa  dell'amministrazione  centrale  predispongono,  entro  il   15
febbraio,  con  appositi  piani, una previsione finanziaria di azioni
programmate a valere  sulle  assegnazioni  disposte  con  i  suddetti
decreti  e  con  riferimento  ai  singoli  capitoli  di  bilancio ivi
indicati.
    2. Il piano predisposto dal Direttore amministrativo e' approvato
dal Rettore entro il 28 febbraio: entro lo  stesso  termine  i  piani
predisposti  dai  dirigenti degli uffici sono approvati dal Direttore
amministrativo.
    3. Fino all'approvazione dei piani annuali,  i  responsabili  dei
centri  di  spesa  di  cui  al  presente articolo esercitano i propri
poteri di spesa nei limiti  dei  due  dodicesimi  delle  assegnazioni
disposte  per  l'anno  precedente  per  ogni capitolo di bilancio cui
facevano riferimento le assegnazioni stesse.
                             Articolo 11
      Bilanci annuali di previsione delle strutture didattiche,
                     scientifiche e di servizio
    1. I bilanci annuali delle strutture didattiche,  scientifiche  e
di  servizio,  costituiti  in  centri  di spesa ai sensi dell'art. 2,
comma 3, indicano le entrate risultanti  dai  trasferimenti  previsti
nel bilancio annuale di Ateneo e le altre entrate di pertinenza delle
strutture  stesse,  nonche'  gli  stanziamenti inerenti alle spese di
loro competenza.
    2. Tra le  entrate  e'  iscritto  come  prima  posta  l'ammontare
presunto  dell'avanzo  finanziario  all'inizio  dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce. Nella destinazione delle spese  deve  comunque
essere  garantito  il rispetto dell'eventuale vincolo derivante dalla
finalizzazione delle entrate.
    3.  Le  entrate  corrispondenti  a  trasferimenti  di  fondi  dal
bilancio  di Ateneo vengono iscritte in bilancio, in caso di mancanza
di formale comunicazione della loro entita', in misura pari a  quelli
assegnati  per  l'esercizio  finanziario  precedente  o nella diversa
misura eventualmente indicata da apposito  atto  dell'amministrazione
della Universita'.
    4.  Gli stanziamenti di spesa per la ricerca scientifica e per la
realizzazione di specifiche iniziative culturali, ove non esauriti  e
ancora disponibili, devono essere iscritti nei bilanci successivi fin
tanto  che  permanga il vincolo di destinazione, fatti salvi i limiti
temporali eventualmente posti al momento dell'assegnazione.
                             Articolo 12
             Classificazione delle entrate e delle spese
    1.  Le  entrate  dei  bilanci  annuali dei centri di spesa di cui
all'art. 11 sono classificate nei seguenti Titoli:
    Titolo I - Entrate da trasferimenti dai bilanci dell'Ateneo
    Titolo II - Entrate da altri trasferimenti
    Titolo III - Entrate diverse
    Titolo IV - Partite di giro
    2. Le spese dei bilanci dei centri di spesa di  cui  all'art.  11
sono classificate nei seguenti Titoli:
    Titolo I - Spese generali della struttura
    Titolo II - Spese per l'attivita' didattica
    Titolo III - Spese per l'attivita' di ricerca
    Titolo IV - Spese diverse
    Titolo V - Partite di giro
    3. Il Consiglio di amministrazione determina con la deliberazione
di cui all'art. 5, comma 6, la suddivisione dei titoli per categorie.
                             Articolo 13
 Procedimento per la formazione dei bilanci annuali delle strutture
               didattiche, scientifiche e di servizio
    1.   Sulla  base  del  bilancio  pluriennale,  delle  indicazioni
contenute nel Piano pluriennale  di  attivita'  dell'Ateneo  e  degli
indirizzi  stabiliti  dal  Consiglio  del centro di spesa nonche' dei
trasferimenti  disposti  nel   bilancio   annuale   di   Ateneo,   il
responsabile  del  centro  stesso  predispone,  di  concerto  con  il
segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio  annuale,
accompagnato  da  una apposita relazione illustrativa, e lo sottopone
al Consiglio, che lo approva entro il 31 dicembre.
    2. I bilanci annuali di cui al  presente  articolo,  accompagnati
dalle  relative  relazioni illustrative, sono inviati al Rettore, che
provvede a consolidarli insieme al bilancio annuale  di  Ateneo  e  a
trasmetterli  a  fini  conoscitivi  al  Consiglio  di amministrazione
insieme al bilancio consolidato dell'Universita'.
                             Articolo 14
                          Fondi di riserva
    1. Nel bilancio annuale di  Ateneo  e  nei  bilanci  annuali  dei
centri  di spesa di cui all'art. 2, comma 3, e' iscritto, in apposito
capitolo tra  le  spese  diverse,  un  fondo  di  riserva,  destinato
all'aumento  dello  stanziamento  di  altri  capitoli delle spese nel
corso dell'esercizio finanziario ovvero,  in  via  eccezionale,  alla
creazione di stanziamenti di nuovi capitoli delle spese, qualora cio'
si  rendesse  necessario  per  esigenze di maggiori o nuove spese non
prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio stesso,  tenuto
comunque   conto   delle   indicazioni  programmatiche  del  bilancio
pluriennale
    2. L'ammontare dello  stanziamento  su  tale  capitolo  non  puo'
superare il 5 per cento del totale delle spese previste in bilancio e
deve  comunque  garantire la copertura degli scostamenti connessi con
l'accertamento  definitivo   dei   risultati   finanziari   dell'anno
precedente e con la reale consistenza dei trasferimenti ministeriali.
II  limite dello stanziamento e' elevato al 10 per cento per i centri
di spesa di cui all'art. 2, comma 3.
    3.  I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Rettore
o dai responsabili dei centri di spesa con  provvedimenti  sottoposti
all'approvazione, rispettivamente, del Consiglio di amministrazione o
del Consiglio del centro stesso.
    4.  Sul  capitolo  di cui al presente articolo non possono essere
emessi mandati di pagamento.
                             Articolo 15
                Assestamento e variazioni di bilancio
    1. Sulla base  dei  risultati  finanziari  dei  rispettivi  conti
consuntivi  dell'anno  precedente,  e tenuto conto dei pagamenti gia'
effettuati, delle prenotazioni  di  pagamento  e  delle  obbligazioni
scadenti  in  esercizi  futuri, i centri di spesa, entro il 15 giugno
trasmettono al Direttore amministrativo una relazione  tecnica  sugli
eventuali  scostamenti  rispetto  alle  previsioni  iniziali  e sulle
esigenze riguardanti il restante periodo dell'esercizio.
    2. Il Direttore amministrativo, sulla base del  conto  consuntivo
dell'Ateneo  e  dei  risultati  della gestione in corso nonche' delle
relazioni dei centri di spesa, presenta al Rettore entro il 30 giugno
un progetto di assestamento del bilancio annuale di Ateneo, dopo aver
verificato l'attendibilita' delle previsioni d'entrata anche al  fine
di  modificare  gli  stanziamenti  di  spesa  dei  Titoli  I e II, in
relazione alle effettive esigenze  riguardanti  il  restante  periodo
dell'esercizio  e tenuto conto delle concrete capacita' operative dei
diversi centri di spesa.
    3. Il Rettore, entro il 10 luglio, presenta il bilancio assestato
al Consiglio di amministrazione, che lo approva,  sentito  il  Senato
accademico,  entro  il 31 luglio. Il bilancio assestato e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale dell'Universita'.
    4. I centri di spesa, sulla base dell'assestamento  del  bilancio
annuale  di  Ateneo,  provvedono entro il 30 settembre ad assestare i
propri piani e bilanci con  il  procedimento  previsto  per  la  loro
adozione.
    5.  Le  variazioni  e  gli storni di bilancio sono deliberati dal
Consiglio di amministrazione e dai Consigli dei centri  di  spesa  di
cui  all'art. 2, comma 3. In caso di necessita' ed urgenza provvedono
il Rettore o i  responsabili  dei  centri  con  atti  assoggettati  a
ratifica   dagli   organi  rispettivamente  competenti  nella  seduta
immediatamente successiva. Si puo' prescindere dal suddetto requisito
quando si tratti di una variazione in aumento  all'entrata,  relativa
ad  una  somma da introitare avente un vincolo di destinazione che ne
individua automaticamente il capitolo di iscrizione.
    6. Le variazioni  per  nuove  o  maggiori  spese  possono  essere
effettuate solo se esiste la necessaria copertura finanziaria.
    7.  Sono  vietati  gli storni da capitoli aventi ad oggetto spese
connesse  a  entrate  costituite  da  finanziamenti  a   destinazione
vincolata.
    8.  Nessuno  storno  tra  i  capitoli  delle  spese  puo'  essere
effettuato dopo il 30 novembre, fatto salvo l'utilizzo del  fondo  di
riserva e dei fondi in attesa di destinazione.
 
                                                             ALLEGATO
                              CAPO III
                        GESTIONE FINANZIARIA
                             Articolo 16
                      Riscossione delle entrate
    1. Tutte le entrate dell'Universita', ivi comprese  quelle  rela-
tive   a   prestazioni   effettuate   dalle   strutture   didattiche,
scientifiche   e   di   servizio,   sono   riscosse   dal    cassiere
dell'Universita'  e imputate al conto dell'Ateneo, previa indicazione
del codice di conto di tesoreria del centro di spesa interessato.
    2. Nelle convenzioni e in altri atti  equivalenti,  da  qualsiasi
centro  di  spesa  stipulati e sottoscritti, deve essere inserita una
clausola che  obbliga  il  debitore  a  provvedere  ai  pagamenti  in
conformita' a quanto previsto nel comma 1.
    3.  Le entrate sono riscosse mediante reversali di incasso emesse
a cura del centro di spesa  interessato.    Di  tale  emissione  deve
essere  data  comunicazione  immediata al Servizio per la finanza, la
contabilita' e il patrimonio.
    4. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Universita' o ai
centri di spesa vengono annotate su un apposito registro e versate al
cassiere mediante reversale di incasso entro trenta giorni.
    5. Non si possono effettuare pagamenti  con  le  somme  pervenute
direttamente,   fatto   salvo  l'utilizzo  dei  rimborsi  diretti  di
anticipazioni effettuate mediante il fondo economale.
    6. Gli incassi provenienti  dai  versamenti  sui  conti  correnti
postali    vengono    trasferiti    ogni   tre   mesi   al   cassiere
dell'Universita'; al termine dell'esercizio le somme ancora  giacenti
devono comunque affluire sul conto del cassiere medesimo.
                             Articolo 17
                         Reversali d'incasso
    1.  Le  reversali  di incasso sono numerate in ordine progressivo
per ciascun esercizio finanziario.
    2. Le reversali sono firmate dal Direttore amministrativo o,  per
sua  delega,  dai responsabili dei centri di spesa di cui all'art. 2,
comma  2,  e  dal  responsabile  del  Servizio  per  la  finanza,  la
contabilita'  e il patrimonio. Per le riscossioni dei centri di spesa
di  cui  all'art.  2,  comma  3,  le  reversali  sono   firmate   dal
responsabile  del  centro  e dal segretario amministrativo del centro
stesso.
    3. Le reversali sono registrate cronologicamente  nel  partitario
delle entrate e contengono le seguenti indicazioni:
    a) esercizio finanziario;
    b) capitolo di bilancio ed eventuale classe;
    c) codice meccanografico;
    d) nome e cognome o denominazione del debitore;
    e) causale della riscossione;
    f) importo in cifre e lettere;
    g) data di emissione;
    h) codice del conto di tesoreria.
    4.  Ai  terzi  debitori  e'  rilasciata  quietanza liberatoria di
avvenuto pagamento.
                             Articolo 18
                    Accrediti ai centri di spesa
    1. Le somme previste negli stanziamenti del Titolo II delle spese
del bilancio annuale di Ateneo sono accreditate ai centri di spesa di
cui all'art. 2, comma 3, in appositi conti ad essi intestati.
    2.  Gli  accrediti  sono  effettuati,  a   cura   del   Direttore
amministrativo,  in  unica soluzione; essi devono essere in ogni caso
tali, nella misura e nelle  modalita',  da  consentire  di  procedere
senza  ritardo  ai  pagamenti dovuti. Della riscossione di entrate di
pertinenza del centro di spesa, non incassate ai sensi dell'art.  16,
comma  3,  deve  essere data comunicazione al centro stesso nei dieci
giorni successivi.
    3. Mensilmente viene comunicata ai centri  di  spesa  di  cui  al
comma 1 la situazione di cassa con riferimento all'inizio e alla fine
del periodo considerato.
    Analoga  comunicazione  viene  fatta  ai  centri  di spesa di cui
all'art. 2, comma 2, per quanto concerne i capitoli di  bilancio  cui
hanno riguardo le assegnazioni di bilancio disposte a loro favore.
    4.  I  responsabili  di  tutti i centri di spesa possono prendere
visione in qualsiasi momento del rendiconto  dei  movimenti  di  loro
pertinenza.
                             Articolo 19
                       Annotazione dei crediti
    1.  Di ciascun credito insorto a favore dell'Universita' e' fatta
apposita annotazione con l'indicazione, anche presuntiva, della  data
in cui risultera' esigibile.
    2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  centri di spesa fanno le
necessarie comunicazioni al Servizio per la finanza, la  contabilita'
e il patrimonio.
                             Articolo 20
                   Annotazione delle obbligazioni
    1.  Di  ogni  obbligazione insorta e comportante il vincolo a una
erogazione di spesa a carico dell'Universita' viene tenuta  nota  dal
competente centro di spesa con l'indicazione, anche presuntiva, della
data di scadenza.
    2. L'annotazione deve essere accompagnata dalla indicazione degli
estremi  del  titolo che costituisce fonte dell'obbligazione ai sensi
dell'art. 1173 c.c. (4).
                             Articolo 21
    Prenotazioni di pagamenti e dichiarazioni di indisponiblilta'
    1. Per le obbligazioni annotate a norma dell'art. 20 che  scadono
nel  corso  dell'esercizio  il  centro  di spesa competente procede a
prenotare sullo  stanziamento  del  relativo  capitolo  del  bilancio
annuale  di  pertinenza,  nei  limiti consentiti dalle disponibilita'
restanti e dalle precedenti prenotazioni,  le  somme  necessarie  per
effettuare i corrispettivi pagamenti.
    2.  A  tale  scopo, i centri di spesa di cui all'art. 2, comma 2,
fanno le necessarie comunicazioni al  Servizio  per  la  finanza,  la
contabilita' e il patrimonio.
    3.  La  emissione  del mandato di pagamento rende definitivamente
indisponibile la somma di importo pari alla prenotazione o la diversa
somma risultante dalla liquidazione.
    4.  Nel  caso  che  entro  l'esercizio  non  siano emessi tutti i
mandati corrispondenti alle prenotazioni e le  relative  obbligazioni
non  siano altrimenti estinte, nel bilancio dell'esercizio successivo
l'ammontare degli stanziamenti deve essere  determinato  in  modo  da
rendere possibili i necessari pagamenti.
    5.   Nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'  di  cassa,  i
pagamenti disposti da regolari mandati sono effettuati  nel  rispetto
del  principio  dell'unita' del bilancio e pertanto senza tener conto
della diversita' dei titoli di  entrata  delle  risorse  disponibili,
fatto  salvo quanto stabilito dall'ultima parte del comma 2 dell'art.
11.
                             Articolo 22
              Spese ricadenti negli esercizi successivi
    1. Le obbligazioni con scadenze successive all'esercizio in corso
sono assunte tenendo conto e comunque entro i limiti delle previsioni
e delle disponibilita' di risorse previste dal bilancio pluriennale
    2. I bilanci dei successivi esercizi competenti predispongono gli
stanziamenti necessari in  conformita'  alle  annotazioni  operate  a
norma dell'art. 20.
                             Articolo 23
                        Mandati di pagamento
    1.  Il  pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di
mandati di pagamento tratti sul cassiere dell'Universita'  e  firmati
dal  responsabile  del  centro di spesa dell'amministrazione centrale
ordinante  e  dal  responsabile  del  Servizio  per  la  finanza,  la
contabilita' e il patrimonio, ovvero dal responsabile della struttura
didattica,  scientifica e di servizio e dal segretario amministrativo
della struttura stessa. Con la  sottoscrizione  il  responsabile  del
Servizio  per  la  finanza,  la  contabilita'  e  il  patrimonio e il
segretario amministrativo della struttura  attestano  la  regolarita'
contabile  della  spesa, la disponibilita' del capitolo di bilancio e
l'avvenuta registrazione nelle scritture finanziarie. I  soggetti  di
cui  al  presente  comma  sono  altresi'  responsabili  per tutti gli
adempimenti relativi all'ottemperanza alle disposizioni fiscali.
    2. Il pagamento della spesa e' effettuato dopo che la prestazione
corrispettiva sia stata effettuata e  ne  siano  state  eventualmente
controllate  la  esattezza  e  la  qualita' ai sensi dell'art. 54. E'
consentito il pagamento anticipato nei casi e  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 5, comma 3, e dall'art. 7, commi 1 e 3, del D.P.R.
20  aprile  1994 n. 367 (5); in particolare, nel caso di contratti di
somministrazione o ad esecuzione  continuativa,  il  pagamento  della
spesa  e' disposto a fronte di fatture per prestazioni rese. Nel caso
di contratti per appalto di  lavori  e'  consentita  un'anticipazione
pari  al  10 per cento dell'importo contrattuale, che e' gradualmente
recuperata in corso d'opera; e' altresi' consentito il  pagamento  di
rate d'acconto sulla base della presentazione di stati di avanzamento
dei lavori secondo le disposizioni statali vigenti.
    3. I mandati di pagamento sono numerati in ordine progressivo per
ciascun esercizio finanziario.
    4.  I  mandati  sono  registrati  cronologicamente sul partitario
delle spese con la corrispondente  annotazione  della  disponibilita'
residua e contengono le seguenti indicazioni:
    a) esercizio finanziario;
    b) capitolo di bilancio ed eventuale articolo e classe;
    c) codice meccanografico;
    d)  nome  e  cognome  o denominazione del creditore e il relativo
codice fiscale o partita IVA;
    e) causale del pagamento;
    f) importo in cifre e in lettere;
    g) modalita' di estinzione del titolo;
    h) data di emissione;
    i) codice del conto di tesoreria.
    5. Possono essere emessi  mandati  collettivi  per  pagamenti  da
effettuarsi a favore di creditori diversi per lo stesso titolo.
    6.  Ogni  mandato  deve  comunque  essere  emesso  sul pertinente
capitolo di spesa, ovvero  per  quota  anche  su  una  pluralita'  di
capitoli  purche'  le  relative spese siano pertinenti all'oggetto di
ciascun capitolo.
    7, I mandati di pagamento  non  riscossi  entro  il  28  febbraio
dell'esercizio  successivo  a  quello cui si riferiscono sono estinti
mediante assegno circolare non trasferibile ai  sensi  dell'art.  25,
comma 1, lett. d).
    8.  Per  i  pagamenti da effettuare periodicamente possono essere
emessi ruoli di spese fisse.
    9. Ai fini della semplificazione e accelerazione delle  procedure
contabili  di spesa, l'Universita' adotta tecnologie informatiche per
il pagamento mediante mandati in conformita' alle disposizioni di cui
al D.P.R.  367/1994 (5).
                             Articolo 24
               Documentazione dei mandati di pagamento
    1. Ad ogni mandato  sono  allegati  i  documenti  comprovanti  la
regolare esecuzione della prestazione corrispettiva o i loro estremi,
e  in particolare i verbali di collaudo o di verifica, ove richiesti,
i buoni di carico per i beni inventariabili, la bolletta di  consegna
per  i  materiali  da  assumersi in carico nei registri di magazzino,
nonche' la fattura o nota o parcella emessa dal creditore e la  copia
dell'atto in forza del quale e' insorta la obbligazione.
    2.  Se  le  spese  non  vengono pagate in una unica soluzione, la
documentazione e' allegata al primo mandato emesso e ad essa e' fatto
riferimento,  in  quanto  utile,  nei  mandati  successivi.  Si  puo'
prescindere dalla contestualita' dell'allegazione del buono di carico
nei  casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale
bibliografico.
    3.I mandati con la relativa documentazione sono  conservati  agli
atti del centro di spesa per non meno di cinque anni ovvero fino alla
scadenza   del   termine   di   prescrizione   delle   corrispondenti
obbligazioni qualora il suddetto termine risulti piu' lungo.
                             Articolo 25
          Modalita' di estinzione dei mandati di pagamento
    1. I mandati di pagamento possono essere estinti tramite:
    a) pagamento diretto presso il cassiere con rilascio di quietanza
sul titolo;
    b)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario  intestato   al
creditore, previa richiesta dello stesso;
    c)   accreditamento   in  conto  corrente  postale  intestato  al
creditore, previa richiesta dello stesso;
    d) assegno circolare non trasferibile all'ordine  del  creditore,
da spedire a cura del cassiere;
    e)  pagamento  mediante  gli altri mezzi disponibili sul circuito
bancario o postale, previa richiesta del creditore.
    2. Gli estremi delle operazioni diverse da  quelle  di  cui  alla
lett.   a)  devono  essere  espressamente  annotati  sul  mandato  di
pagamento e recare il timbro del cassiere.
                             Articolo 26
                           Fondi economali
    1. L'economo e il segretario amministrativo dei centri  di  spesa
di  cui  all'art.  2,  comma  3,  sono  dotati, all'inizio di ciascun
esercizio  finanziario,  di  un  fondo  determinato   dal   Direttore
amministrativo  e  dal  responsabile  del  centro  di  spesa,  per il
pagamento di spese in via breve, entro il limite, rispettivamente, di
cinquanta e di dieci milioni di lire.
    2. Il fondo di cui al  comma  1  puo'  essere  depositato,  anche
parzialmente, su apposito conto corrente bancario gestito alle stesse
condizioni del conto di tesoreria ovvero su conto corrente postale ed
e'  reintegrabile  nel corso dell'esercizio, previa presentazione del
rendiconto delle somme gia' spese.
    3. Con tale fondo  si  puo'  provvedere  da  parte  dei  soggetti
gestori  del  fondo,  sulla  base  di  idonea  documentazione e anche
mediante  l'emissione  di  assegni,  direttamente   ovvero   mediante
anticipazioni  e  rimborsi a favore di altro personale universitario,
al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle  spese  per  piccole
riparazioni   e   manutenzioni  di  mobili,  locali,  attrezzature  e
automezzi e per il funzionamento  di  questi,  delle  spese  postali,
delle  spese  per compensi a conferenzieri e di quelle per l'acquisto
di  pubblicazioni,  anche  periodiche,  e  simili,  e  di   materiale
informatico  nonche'  di  altre  spese  urgenti  o  delle  quali  sia
opportuno il pagamento  per  contanti.  Sullo  stesso  fondo  possono
altresi'  gravare  gli  anticipi per le spese di missione debitamente
autorizzate, se per motivi di urgenza non sia  possibile  provvedervi
con mandati tratti sul cassiere.
    4.   Nel   caso   in   cui  non  sia  possibile  produrre  idonea
documentazione e si tratti di spese che singolarmente non eccedano le
lire  cinquantamila,  il  soggetto  gestore  del  fondo  e'  esentato
dall'obbligo  della  documentazione,  in  sostituzione della quale e'
tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, assunta sotto la  propria
personale  responsabilita'. Le spese sostenibili senza documentazione
da parte dei soggetti previsti  dal  comma  1  non  possono  comunque
superare  nel  loro  complesso  il limite, rispettivamente, di cinque
milioni e di un milione di lire.
    5. Per le spese superiori a trecentomila lire il soggetto gestore
del  fondo  provvede  previa  autorizzazione  scritta  del  Direttore
amministrativo o del responsabile del centro di spesa.
    6.  I  pagamenti e i reintegri sono annotati dal soggetto gestore
del fondo su apposito registro  numerato  e  vidimato  dal  Direttore
amministrativo  o  dal responsabile del centro di spesa. Al Direttore
amministrativo o al  responsabile  del  centro  il  soggetto  gestore
presenta  altresi'  a  fine  esercizio  il rendiconto delle spese con
allegata tutta la documentazione  giustificativa.  Il  rendiconto  e'
allegato al conto consuntivo.
    7.  Le  somme  rimaste  inutilizzate  alla fine di ogni esercizio
vengono utilizzate nell'esercizio successivo previa comunicazione  al
Consiglio di amministrazione o al Consiglio del centro di spesa.
    8.  Con  provvedimento  del  Direttore amministrativo puo' essere
altresi' stabilita la costituzione di fondi economali anche presso  i
centri di spesa di cui all'art. 2, comma 2, utilizzabili direttamente
dai  responsabili dei centri stessi secondo le modalita' disposte dal
suddetto provvedimento in conformita' alle disposizioni del  presente
articolo, in quanto applicabili.
                             Articolo 27
           Carte di credito e altri strumenti di pagamento
    1.  I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di
credito intestate ai centri di spesa di cui all'art. 2,  comma  3,  e
altri  strumenti  di  pagamento nei casi e con le modalita' stabilite
dal Consiglio  del  centro  stesso  ed  approvate  dal  Consiglio  di
amministrazione.
                             Articolo 28
                Scritture finanziarie e patrimoniali
    1.  Le  scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio
devono consentire di rilevare  per  ciascun  capitolo  la  situazione
degli  incassi  e  dei  pagamenti  con  riferimento  alle  previsioni
iniziali e alla situazione delle riscossioni e dei pagamenti inerenti
a crediti e debiti in  scadenza  nel  corso  dell'esercizio.  A  fine
esercizio  si  devono  rilevare  le  somme  rimaste da incassare e da
pagare.
    2. Le scritture patrimoniali devono consentire  la  dimostrazione
del  valore  del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
    3. Le scritture dell'Universita' sono le seguenti:
    a) un partitario delle entrate  da  cui  si  rilevi  per  ciascun
capitolo  la previsione iniziale, le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio, le somme incassate e i crediti maturati da riscuotere
entro l'anno;
    b) un partitario  delle  spese  da  cui  si  rilevi  per  ciascun
capitolo  la previsione iniziale, le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio, le somme pagate, le obbligazioni da  adempiere  entro
l'anno;
    c) un giornale cronologico delle reversali;
    d) un giornale cronologico dei mandati;
    e) i registri inventariali;
    f)   il  repertorio  per  l'annotazione  dei  contratti  e  delle
convenzioni  in  forma  pubblica   e   mediante   scrittura   privata
autenticata.
    4. I centri di spesa di cui all'art. 2, comma 2, devono tenere le
sole  scritture  di  cui  alle lettere b), d), f) del comma 3; devono
altresi' tenere il  registro  di  cui  alla  lett.  c)  e  l'apposito
registro  per  la gestione del fondo economale nel caso in cui questo
sia stato costituito a norma dell'art. 26, comma 8.
    5. Nei partitari di cui alle lettere a) e b) del comma  3  devono
essere  indicati anche, rispettivamente, i crediti da riscuotere e le
obbligazioni da adempiere in  anni  successivi.  Nel  caso  che  tali
indicazioni  non corrispondano a capitoli esistenti, si provvede alla
istituzione di capitoli aggiuntivi.
    6.  Le  scritture contabili di cui alle lett. c), d) ed e) devono
essere effettuate su  registri  numerati  e  vidimati  dal  Direttore
amministrativo  o  dal  responsabile  del  centro  di  spesa,  o loro
delegati.
    7. Per la tenuta delle scritture di cui al presente  articolo  e'
consentita  l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei
dati. In tale caso deve comunque essere  garantita  l'inalterabilita'
dei dati archiviati.
                             Articolo 29
                          Servizio di cassa
    1.  Il  servizio  di  cassa  e' affidato, in maniera unitaria per
tutti i centri di spesa e mediante apposita convenzione  sottoscritta
dal  Rettore,  ad  una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del
D.Lgs.  1settembre1993 n. 385 (6) e scelta a seguito di procedura  di
licitazione  privata  effettuata  a  norma  dell'art. 43 del presente
regolamento.
    2. La  convenzione  stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  il
cassiere espleta il servizio per conto dell'Universita' e dei diversi
centri  di  spesa.  La  convenzione stabilisce altresi' i limiti e le
condizioni per l'erogazione di  anticipazioni  di  cassa,  anche  per
fronteggiare pagamenti relativi a spese di investimento.
    3. Qualora al cassiere, sulla base di contratti o convenzioni con
organismi  comunitari  per  la  cui  esecuzione l'Universita' di Pisa
risulti capofila di una pluralita'  di  Universita'  anche  straniere
partecipanti,   venga   accreditato   dall'organismo  comunitario  il
relativo finanziamento in ECU, il cassiere medesimo, su richiesta del
Direttore amministrativo, provvede all'immediato trasferimento in ECU
alle Universita'  straniere  della  quota-parte  delle  risorse  loro
spettanti  e contestualmente all'accredito sul conto in ECU presso la
Banca d'Italia degli importi spettanti all'Universita' di Pisa per le
conseguenti operazioni di competenza  della  Banca  stessa  ai  sensi
dell'art. 74 della Legge 19 febbraio 1992 n. 142 (7); le somme in tal
modo trasferite al cassiere vengono tenute in apposito conto, al fine
di  consentire  la gestione dei corrispondenti interessi nel rispetto
degli obblighi  previsti  dai  contratti  o  convenzioni  di  cui  al
presente comma. Qualora al cassiere vengano accreditati finanziamenti
in ECU destinati all'erogazione di spese previste contrattualmente in
ECU,   il   cassiere   medesimo  e'  autorizzato,  nell'ambito  della
convenzione di cui al comma 2,  a  stipulare  a  sua  volta  apposita
convenzione  con gli organismi e le amministrazioni competenti per la
gestione in ECU dei finanziamenti ricevuti.
    4. L'Universita' puo' avvalersi di  conti  correnti  postali  per
l'espletamento  di  particolari servizi mediante apposita convenzione
stipulata  con  l'Ente  "Poste  Italiane"  che   preveda   condizioni
contrattuali  non  inferiori  a quelli stabilite dalla convenzione di
cui al comma 1.
 
                                                             ALLEGATO
                               CAPO IV
                          CONTI CONSUNTIVI
                             Articolo 30
                   Predisposizione e approvazione
    1.  Il  conto  consuntivo  annuale  di  Ateneo  si  compone   del
rendiconto  finanziario  e della situazione patrimoniale; a esso sono
allegati la situazione dei crediti e dei debiti  e  il  documento  di
consolidamento dei conti.
    2.  Il  conto  consuntivo  e'  accompagnato  da una relazione che
evidenzia i risultati della gestione  finanziaria  dell'esercizio  in
funzione  degli  obiettivi  programmati  e  i profili economici della
spesa, la consistenza di cassa e la consistenza  patrimoniale,  anche
con  riferimento  a crediti e debiti. Il conto consuntivo e' altresi'
accompagnato da un allegato che  espone  i  dati  della  gestione  in
conformita'  alle  previsioni del decreto di cui all'art. 7, comma 6,
della legge 168/1989 (1).
    3. Al conto consuntivo e' inoltre unito il  conto  annuale  delle
spese  sostenute  per  il  personale,  a  sua  volta corredato da una
relazione  in  cui  sono  esposti  i  risultati  della  gestione  del
personale stesso.
    4.  Il  conto  consuntivo  annuale  dei  centri  di  spesa di cui
all'art. 2, comma 2,  e'  costituito  esclusivamente  dal  rendiconto
finanziario;  esso  e'  predisposto  dal  responsabile  del  centro e
trasmesso, previa verifica da parte del Servizio per la  finanza,  la
contabilita'  e  il  patrimonio,  entro il 28 febbraio dell'esercizio
successivo al Direttore amministrativo per la  formazione  del  conto
consuntivo di Ateneo.
    5.  Il  conto  consuntivo  annuale  dei  centri  di  spesa di cui
all'art. 2, comma 3, e' costituito dal  rendiconto  finanziario,  cui
vengono allegati la relazione generale, un prospetto delle variazioni
dei  beni  inventariati  durante l'anno e la situazione dei crediti e
dei debiti; esso e'  predisposto  dal  responsabile  del  centro,  di
concerto  con  il  segretario  amministrativo per la parte tecnica, e
approvato dal Consiglio del centro stesso, per poi  essere  trasmesso
al Direttore amministrativo entro il termine di cui al comma 4.
    6.  La  bozza  di  conto  consuntivo di Ateneo, gli allegati e lo
schema di relazione sono predisposti dal Direttore  amministrativo  e
presentati entro il 31 marzo al Rettore, che li sottopone, unitamente
ai  consuntivi  dei  centri  di  spesa,  all'esame  del  Collegio dei
revisori e del  Nucleo  di  valutazione  interna  per  le  rispettive
relazioni da allegare al conto stesso.
    7.   Il  conto  consuntivo  di  Ateneo  e'  presentato  entro  il
successivo 15 aprile dal Rettore al Consiglio di amministrazione, che
lo approva entro il 30 aprile, unitamente  ai  conti  dei  centri  di
spesa.  Il  conto  annuale di cui al comma 3 deve essere sottoscritto
anche dal Direttore amministrativo e dal rappresentante del Ministero
del tesoro in seno al Collegio dei revisori.
    8. Il conto consuntivo, corredato delle  relazioni  del  Rettore,
del  Nucleo  di  valutazione  interna e del Collegio dei revisori dei
conti, e' trasmesso entro quindici  giorni  dalla  approvazione  alla
Corte  dei  Conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma
21,  della  Legge  24  dicembre 1993 n. 537 (8), nonche' al Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il  conto
annuale  delle  spese sostenute per il personale e' altresi' inviato,
per gli effetti di cui all'art.   65 del  D.Lgs.  29/1993  (3),  alla
Ragioneria  regionale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
    9. Il conto consuntivo di Ateneo  e'  pubblicato  sul  Bollettino
Ufficiale  dell'Universita';  sono altresi' pubblicati per estratto i
conti consuntivi dei centri di spesa di cui all'art. 2, comma 3.
                             Articolo 31
                       Rendiconto finanziario
    1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione
del bilancio per l'entrata e  la  spesa,  distintamente  per  titoli,
categorie e capitoli.
    2. In particolare, dal rendiconto devono risultare:
    a) le previsioni iniziali;
    b)  le  variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario nel
rispetto dell'equilibrio complessivo del bilancio;
    c) le previsioni definitive;
    d) le riscossioni e i pagamenti;
    e)  le  somme,  per  gli  importi  rispettivamente   annotati   o
prenotati, rimaste da incassare o da pagare;
    f) le differenze con le previsioni iniziali.
    3.  Dal  rendiconto  deve  altresi' risultare l'ammontare globale
dell'eventuale avanzo finanziario.
                             Articolo 32
                       Situazione patrimoniale
    1. La situazione patrimoniale  indica  la  effettiva  consistenza
patrimoniale  all'inizio  e  al  termine dell'esercizio, tenuto conto
delle rivalutazioni dei singoli cespiti, e le variazioni  intervenute
nelle  singole poste attive e passive del patrimonio, con particolare
riguardo ai crediti e ai debiti nonche' agli oneri  di  ammortamento;
essa  pone  altresi'  in  evidenza  l'incremento o la diminuzione del
patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del  bilancio  o
per altre cause.
    2.   I  criteri  generali,  anche  di  tipo  automatico,  per  la
determinazione degli ammortamenti e  delle  rivalutazioni  nonche'  i
tempi  delle  loro  applicazioni  sono  deliberati  dal  Consiglio di
amministrazione, sentito il parere del Nucleo di valutazione interna.
La rivalutazione dei beni inventariati e' comunque effettuata  almeno
ogni dieci anni.
    3.  Sono  vietate  le  compensazioni  tra  partite  dell'attivo e
partite del passivo del conto patrimoniale.
                             Articolo 33
                 Situazione dei crediti e dei debiti
    1. Al rendiconto finanziario e' allegata la situazione definitiva
dei  crediti  e  dei  debiti  distintamente  per  ogni  capitolo  con
indicazione  della  consistenza  iniziale,  delle  somme  riscosse  e
pagate, di quelle non piu' esigibili o non piu' dovute  e  di  quelle
rimaste da riscuotere o da pagare.
    2.  I crediti possono essere ridotti o eliminati con delibera del
Consiglio di amministrazione solamente dopo  l'esperimento  di  tutti
gli  atti  idonei  per  ottenerne  la  riscossione;  da  tali atti e'
possibile prescindere, previa adeguata motivazione,  solo  quando  si
tratti  di  crediti  di  modesta  entita'  e  per  i  quali  non  sia
economicamente vantaggioso il procedimento di recupero.
                             Articolo 34
                      Consolidamento dei conti
    1. Al conto  consuntivo  di  Ateneo  e'  allegato  un  rendiconto
finanziario  strutturato  per categorie e una situazione patrimoniale
consolidati,  per  la  riassunzione  delle  risultanze  anche   delle
gestioni dei centri di spesa.
                               CAPO V
                       GESTIONE DEL PATRIMONIO
                             Articolo 35
                             Patrimonio
    1.Il  patrimonio e' costituito da beni immobili e mobili, nonche'
dai crediti e debiti, classificati nelle categorie elencate nell'art.
36,  integrabili  o  modificabili  con  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione.
    2. I beni sono descritti in appositi registri inventariali presso
l'amministrazione  centrale  e  i  centri di spesa di cui all'art. 2,
comma 3, nei quali sono riportati tutti gli elementi  necessari  alla
loro  individuazione  e  valutazione. Copie dei registri dei suddetti
centri di spesa sono tenute presso il Servizio  per  la  finanza,  la
contabilita' e il patrimonio.
                             Articolo 36
                        Registri inventariali
    1. Il registro inventariale dei beni immobili deve evidenziare:
    a)  la  denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e i
consegnatari cui sono affidati;
    b)  il  titolo  di  provenienza,  le  risultanze   dei   registri
immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
    c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
    d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
    e) gli eventuali redditi.
    2.  La  valutazione  degli  immobili  viene  effettuata  al costo
iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato, se trattasi di immo-
bile pervenuto per  causa  diversa  dall'acquisto  a  titolo  oneroso
ovvero  se  acquistato  a  seguito  di contratto di leasing, comunque
maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria.
    3. Sono altresi' iscritti  in  apposita  categoria  del  registro
inventariale  i beni immobili di proprieta' demaniale concessi in uso
perpetuo all'Universita'.
    4. I beni mobili sono inventariati secondo le seguenti categorie:
    a) mobili, arredi, macchine di ufficio, attrezzature didattiche e
scientifiche;
    b) materiale bibliografico;
    c) attrezzature e strumenti scientifici di interesse storico;
    d) automezzi, macchine agricole e altri mezzi di trasporto;
    e) titoli e valori;
    f) altri beni mobili.
    5.  I  beni  singoli  e  le  collezioni  di  interesse   storico,
archeologico  e  artistico  devono essere descritti anche in separato
registro con le  indicazioni  atte  a  identificarli  secondo  quanto
previsto dalla Legge 1 giugno 1939 n.  1089 (9).
    6.  Il  registro  generale  e  gli altri registri dei beni mobili
devono evidenziare:
    a) il luogo in cui si trovano;
    b) la denominazione e la descrizione del bene;
    c) la quantita' e il numero;
    d) il valore;
    e) la data di iscrizione.
    7. La valutazione dei mobili e delle macchine viene effettuata al
costo iniziale maggiorato degli oneri accessori, ovvero al prezzo  di
stima  o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa,
ivi comprese le donazioni; parimenti, i beni acquistati a seguito  di
contratto  di  leasing  sono  inventariati  al  prezzo  di stima o di
mercato al momento dell'acquisizione della proprieta'.
    8. Il materiale bibliografico e' iscritto  in  separati  registri
inventariali   con   autonoma  numerazione.  I  libri  singoli  e  le
collezioni di libri sono inventariati al loro  prezzo  di  copertina,
anche se pervenuti gratuitamente, o al loro valore di stima se non e'
segnato  alcun  prezzo. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono
iscritte sotto un solo numero all'inizio di  raccolta.  Nel  registro
inventariale  del  materiale  bibliografico  sono  iscritti  anche  i
manuali  d'uso  del  software  acquistato,   ancorche'   questo   sia
considerato materiale di consumo.
    9. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo
di  acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente
a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione
della natura dei titoli, del loro numero  di  identificazione,  della
scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
    10. I beni mobili, che sono soggetti a rapido deterioramento o di
valore   esiguo,   non  sono  soggetti  ad  iscrizione  nei  registri
inventariali
    11. I registri  inventariali  sono  chiusi  al  termine  di  ogni
esercizio finanziario; in tale occasione viene stampata una copia del
registro  generale, costituito dal riepilogo degli inventari dei beni
mobili  e  immobili,  da   conservare   agli   atti.   Il   Direttore
amministrativo  assicura  la  regolarita'  delle  procedure  e  delle
operazioni  di  inventariazione,  avvalendosi  del  Servizio  per  la
finanza, la contabilita' e il patrimonio.
    12. La ricognizione inventariale e' effettuata, anche a campione,
dal  Servizio  di  cui  al  comma  11 ogni qual volta il Consiglio di
amministrazione, anche su proposta del Direttore  amministrativo,  lo
ritenga  opportuno  e  comunque  almeno  ogni  dieci anni, secondo le
modalita' stabilite dal Consiglio stesso, al fine  di  provvedere  al
rinnovo   dell'inventario.   Si  procede  inoltre  alla  ricognizione
inventariale dei  beni  della  singola  struttura  sulla  base  della
eventuale richiesta del subentrante nelle funzioni di consegnatario.
                             Articolo 37
                        Consegnatari dei beni
    1.  Consegnatario dei beni immobili destinati ai servizi generali
dell'amministrazione e' l'economo.
    2. I responsabili delle strutture didattiche, scientifiche  e  di
servizio  sono resi affidatari degli immobili o di parti degli stessi
di cui usufruiscono le strutture medesime, anche in comune con altre,
mediante apposito verbale, che li descrive dettagliatamente,  redatto
in  contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve, con
l'assistenza del Direttore amministrativo  o  di  un  funzionario  da
questi allo scopo delegato.
    3.  I soggetti di cui ai commi 1 e 2 prendono inoltre in consegna
con apposito verbale redatto nelle forme ivi indicate i beni  mobili,
esclusi  gli  oggetti di cancelleria e gli altri materiali di consumo
indicati all'art. 36, comma 10.
    4.  Beni  mobili  possono  essere  affidati,   previa   materiale
ricognizione  dei  beni  stessi  risultante  da  apposito verbale, ad
agenti  sub-consegnatari.  In  particolare,  i   consegnatari   degli
autoveicoli  ne controllano la correttezza ed economicita' dell'uso e
riportano in apposite scritture  le  spese  sostenute  e  i  percorsi
effettuati,   sottoponendo  ai  soggetti  responsabili  un  riepilogo
mensile.
                             Articolo 38
       Utilizzazione dei beni e procedure di carico e scarico
inventariale
    1. I beni immobili, di proprieta' o in uso alla Universita', sono
assegnati dal Consiglio di amministrazione ai centri di spesa, che li
utilizzano esclusivamente per le rispettive finalita'  istituzionali.
Qualsiasi  altra  attivita' e qualsiasi cambiamento di destinazione o
variazione, anche mediante suddivisione, della consistenza dei locali
devono  essere   preventivamente   autorizzati   dal   Consiglio   di
amministrazione.
    2.  I  soggetti  consegnatari devono segnalare tempestivamente al
Servizio per l'edilizia e l'impiantistica dell'Universita'  qualsiasi
esigenza di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria o di
ristrutturazione  sui  beni  immobili  dati  in uso; del progetto dei
lavori  redatto  dal  Servizio  deve  essere  data  comunicazione  ai
consegnatari  stessi.  I  responsabili  delle  strutture  didattiche,
scientifiche e di servizio possono  peraltro  ordinare  direttamente,
previa  deliberazione dei Consigli delle strutture e comunicazione al
suddetto Servizio dell'amministrazione centrale,  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  di  importo  inferiore  a cinquanta milioni,
facendone gravare l'onere sui fondi delle strutture stesse.
    3.  Con  apposito  disciplinare,  approvato  dal   Consiglio   di
amministrazione,  sono  determinate  le modalita' e le condizioni per
l'assegnazione degli alloggi di servizio o destinati  all'ospitalita'
e  degli  altri  alloggi  di proprieta' o in uso all'Universita', nel
rispetto  delle  vigenti   disposizioni   statali   in   materia   di
determinazione del relativo canone.
    4.  I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico
firmati dal consegnatario e sono utilizzati dai centri di  spesa  che
hanno  provveduto  al loro acquisto o ai quali sono assegnati in uso.
In particolare, i responsabili dei centri di spesa di cui all'art. 2,
comma 2, possono assumere per detti beni le funzioni di  agenti  sub-
consegnatari  ai sensi dell'art. 37, comma 4. Gli agenti consegnatari
e sub-consegnatari hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee
alla conservazione del bene.
    5. Lo scarico dei beni mobili non utilizzati a fini di permuta ai
sensi dell'art. 49 e non piu' idonei all'uso o  non  piu'  necessari,
avviene, previa determinazione del Consiglio di amministrazione o del
Consiglio  del  centro di spesa trasmessa al Direttore amministrativo
al fine di una idonea diffusione nell'ambito  dell'Universita'  e  in
assenza  di  richiesta  d'uso da parte di altra struttura entro venti
giorni dalla comunicazione  dello  stato  di  cedibilita'  del  bene,
mediante alienazione nelle forme che assicurino il massimo ricavo per
il  centro di spesa di provenienza, costituendo tali proventi entrate
da assegnare al  centro  medesimo.  Deve  comunque  essere  richiesta
l'autorizzazione  del  Consiglio di amministrazione per i beni il cui
valore d'inventario superi i cinquanta milioni di lire.
    6. Lo scarico di beni mobili puo' avvenire altresi' a seguito  di
trasferimento  dei  beni stessi nell'ambito dei centri di spesa della
Universita', sulla base di  delibere  dei  rispettivi  Consigli,  con
verbale  congiunto dei responsabili dei centri interessati, anche con
corrispettivo in danaro.
    7. Lo scarico dei beni mobili per perdita, scomparsa, distruzione
od  obsolescenza,  comunicata  dal  consegnatario  nei   tre   giorni
successivi    all'accertamento    dell'evento,    e'   disposto   con
provvedimento del Consiglio di amministrazione, nel quale e' indicato
anche l'eventuale obbligo di reintegro o risarcimento danni a  carico
dei responsabili dell'evento stesso.
    8.   Nel   caso   che   la  perdita,  scomparsa,  distruzione  od
obsolescenza riguardi beni mobili assegnati ai centri di spesa di cui
all'art. 2, comma 3, o acquistati dagli stessi, e che  il  valore  di
inventario  dei  beni non superi i tre milioni di lire, lo scarico e'
disposto  dal  Consiglio  del  centro.  Del  provvedimento  e'   data
comunicazione  entro  i  successivi  quindici  giorni al Consiglio di
amministrazione per i fini di cui al comma 7.
    9. Di tutti i provvedimenti di  scarico  assunti  dai  centri  di
spesa a norma del presente articolo e' data separata comunicazione al
Servizio   per   la   finanza,   la   contabilita'  e  il  patrimonio
contemporaneamente all'invio da parte dei centri stessi di copia  dei
registri inventariali dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque non
oltre il 31 gennaio.
                             Articolo 39
                         Magazzini di scorta
    1.  Ove  se  ne  ravvisi  l'utilita' possono essere istituiti con
deliberazione del Consiglio di amministrazione  o  dei  Consigli  dei
centri di spesa di cui all'art. 2, comma 3, appositi magazzini per il
deposito,  la  conservazione  e  la gestione di materiali costituenti
scorta.
    2. All'utilizzo del materiale del magazzino di scorta si provvede
con apposito disciplinare deliberato contestualmente al provvedimento
di istituzione del magazzino stesso.
 
                                                             ALLEGATO
                               CAPO VI
                         ATTIVITA' NEGOZIALE
                             Articolo 40
                          Principi generali
    1.  L'Universita'   ha   piena   autonomia   negoziale   per   il
raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali.
    2.   L'attivita'   contrattuale  dell'Universita'  si  svolge  in
conformita'   alle   disposizioni   in    materia    dell'ordinamento
comunitario,   ove  direttamente  applicabili,  e  alle  disposizioni
nazionali di recepimento,  nonche'  alle  disposizioni  del  presente
regolamento,  oltre  che  alle  norme  legislative di cui all'art. 6,
comma 2, della legge 168/1989 (1).
    3. L'attivita' contrattuale dell'Universita' si  svolge  altresi'
nel  rispetto  delle  disposizioni previste dai capitolati generali e
degli  schemi  di  contratti  tipo,  approvati   dal   Consiglio   di
amministrazione.
    4.  Tutti  i  contratti  debbono  avere  durata  certa,  di norma
annuale, ma comunque non superiore a nove anni. Per  i  contratti  di
assicurazione il limite di durata e' decennale.
    5.  E'  vietato  il  rinnovo tacito dei contratti; entro tre mesi
dalla scadenza, il responsabile del centro di spesa  competente  puo'
peraltro procedere all'accertamento delle ragioni di convenienza e di
pubblico interesse per il rinnovo espresso dei contratti medesimi.
    6.  I  contratti  ad  esecuzione continuata o periodica di durata
superiore all'anno o comunque  recanti,  pur  se  di  durata  pari  o
inferiore  ad un anno, clausola di rinnovo espresso, devono contenere
una clausola di  revisione  periodica  del  prezzo,  rapportata  alla
durata  del  contratto  stesso. La revisione avviene sulla base degli
elenchi  dei  prezzi  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale  o,   in
mancanza,  sulla  base  dei  prezzi di mercato accertati con apposita
ricognizione effettuata con frequenza annuale.
    Nel  caso  di  contratto  avente  ad  oggetto  beni   o   servizi
standardizzati  per  i  quali sussistano i suddetti prezzi ufficiali,
l'applicazione del prezzo revisionato non  puo'  essere  accompagnata
dal  riconoscimento  alla  controparte  della facolta' di recesso; in
caso diverso, il riconoscimento della facolta' di recesso deve essere
subordinato al contestuale riconoscimento all'amministrazione  di  un
indennizzo  pari  ai costi sopportati per la nuova aggiudicazione del
contratto  e  della   potesta'   di   richiedere   la   continuazione
dell'esecuzione del contratto, alle condizioni originariamente stipu-
late,  fino  all'aggiudicazione  stessa e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi.
    Di tali clausole deve essere fatta apposita menzione  nell'avviso
o  nella  lettera  di  invito,  con  la  previsione dell'accettazione
espressa  delle  medesime  da  parte  del  concorrente   nell'offerta
presentata all'amministrazione.
    7.  I  contratti  per appalto di lavori sono stipulati a corpo ai
sensi dell'art. 326 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, all.  F  (10),
ovvero  a corpo e misura ai sensi dell'art. 329 della citata Legge n.
2248/1865, all. F (10); in ogni caso i contratti per la progettazione
esecutiva  e  la  esecuzione  di  lavori  nei quali sia prevalente la
componente impiantistica o tecnologica sono  stipulati  a  corpo.  Si
possono  stipulare  a  misura, ai sensi del terzo comma dell'art. 326
della Legge 2248/ 1865, all. F  (10),  i  contratti  per  appalto  di
lavori relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
    8.  Nei contratti di cui al comma 7 non e' ammesso procedere alla
revisione dei prezzi, ne' si applica  il  disposto  di  cui  all'art.
1664, primo comma, del codice civile (4).
    9.  L'esecuzione  da parte dell'impresa di tali contratti avviene
in ogni caso soltanto dopo che  il  centro  di  spesa  competente  ha
approvato il progetto esecutivo.
    L'esecuzione  dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione
e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori  di
manutenzione o di scavi archeologici. Alle varianti in corso di opera
si  applica  il  disposto  di cui all'art. 25 della Legge 11 febbraio
1994 n.  109 e successive modificazioni e integrazioni (11).
    10. Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da  qualsiasi
tipo  di  imposta o tassa vigente al momento della loro stipulazione,
ne' accordare la corresponsione  di  interessi  e  di  provvigioni  a
favore  dei  fornitori  e  degli  appaltatori  sulle somme che questi
fossero  obbligati  ad  anticipare  per  l'esecuzione  dei  contratti
medesimi.
                             Articolo 41
               Determinazioni in materia contrattuale
    1.   Spetta   al   Consiglio  di  amministrazione  deliberare  di
addivenire ai contratti per:
    a) l'acquisto, l'alienazione, la locazione e la permuta  di  beni
immobili,  l'alienazione  e  la  permuta  di  beni  mobili di importo
superiore a cinquanta milioni, nonche'  i  contratti  di  leasing  di
qualsiasi importo;
    b) la realizzazione di nuove opere edilizie;
    c) la ristrutturazione degli edifici;
    d)  la  manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili per
importi superiori a ottanta milioni o comunque relativa a  lavori  di
particolare rilevanza tecnica o artistica;
    e) le convenzioni di cui all'art. 29;
    f)  le  assicurazioni  obbligatorie  per  legge,  l'assicurazione
contro la responsabilita' civile verso terzi, contro l'incendio, e in
genere tutte quelle non attinenti a specifiche esigenze  dei  singoli
centri di spesa;
    g) i contratti di mutuo;
    h)  le  convenzioni e la partecipazione ad organismi consortili o
associativi di cui all'art. 59, nei casi e secondo le  modalita'  ivi
indicati.
    2.  Spetta  al  Consiglio  di amministrazione e ai Consigli delle
strutture  didattiche,  scientifiche  e  di  servizio,   secondo   le
rispettive  competenze,  deliberare  sugli acquisti di beni mobili di
importo superiore, rispettivamente, a ottanta e a  venti  milioni.  I
suddetti organi possono altresi' riservare a se' la deliberazione con
riferimento a tipi di contratto o a contratti singoli.
    3.  Per  i  contratti  diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 la
deliberazione  di  cui  al  presente   articolo   e'   adottata   dai
responsabili   dei  centri  di  spesa,  nell'ambito  degli  indirizzi
stabiliti dagli organi centrali  di  governo  e  dai  Consigli  delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
    4. La deliberazione deve in ogni caso contenere:
    a) l'oggetto del contratto;
    b)  l'eventuale  progetto,  il  capitolato speciale e quant'altro
necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per  i
contratti  di  appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo
ad  un  progetto  esecutivo,  fatti  salvi  i  casi  riguardanti   la
manutenzione  e gli scavi archeologici nonche' quelli di cui all'art.
46, comma 3;
    c) la procedura  di  scelta  del  contraente  e  le  ragioni  che
giustificano tale scelta, nonche' le eventuali forme di pubblicita';
    d)  le modalita' di nomina di una commissione per la formulazione
degli inviti e di una commissione giudicatrice, ove previste,  e  gli
eventuali compensi ai componenti;
    e) i capitoli di bilancio a cui imputare la spesa.
    5.    Spetta    altresi'    al   Consiglio   di   amministrazione
l'autorizzazione al Rettore all'accettazione di donazioni, eredita' e
legati, fatte salve le donazioni di modico valore e quelle di  valore
inferiore  all'importo  determinato  dal Consiglio di amministrazione
stesso, aventi esclusiva caratteristica  di  atti  di  liberalita'  e
corrispondenti   alle   attivita'   istituzionali   delle   strutture
didattiche, scientifiche  e  di  servizio,  che  sono  accettate  dai
responsabili   delle   strutture  stesse  previa  autorizzazione  dei
rispettivi   Consigli;   della   predetta   accettazione   e'    data
comunicazione   nei   quindici  giorni  successivi  al  Consiglio  di
amministrazione e al Direttore amministrativo. Sono comunque  esclusi
da  ogni adempimento amministrativo diverso dalla inventariazione gli
omaggi  librari  e  qualsiasi  acquisizione  a  titolo  gratuito   di
materiale bibliografico e similare, fatta eccezione per le collezioni
di cui all'art.  36, comma 5.
    6.  Ai fini di cui al presente articolo, spetta esclusivamente ai
titolari dei fondi derivanti da contratti, convenzioni  e  contributi
di   ricerca  e  comunque  ai  responsabili  scientifici  della  loro
attuazione fare proposte per spese imputabili ai fondi stessi,  fatto
salvo il potere dei Consigli delle strutture didattiche, scientifiche
e  di  servizio  di  stabilire  la destinazione di quote dei fondi di
ricerca per le spese generali delle strutture  stesse.  Gli  atti  di
obbligazione  assunti sui fondi di ricerca devono in ogni caso essere
controfirmati dai titolari dei fondi stessi, esclusi quelli  inerenti
alle suddette quote destinate alle spese generali delle strutture.
    7.  Le  strutture universitarie non costituite in centri di spesa
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  che  risultino  assegnatarie  di
finanziamenti  specifici  li  affidano  per  la gestione a una o piu'
strutture didattiche, scientifiche e di servizio costituite in centri
di spesa.  In  tal  caso  gli  atti  di  obbligazione  devono  essere
controfirmati  dal  responsabile  della  struttura  assegnataria  dei
finanziamenti.
                             Articolo 42
                   Contratti per forniture di beni
    1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.
40, comma 2, ai contratti per forniture di beni e in  particolare  ai
contratti il cui valore di stima sia inferiore a quello stabilito per
l'assoggettamento   alla   normativa   comunitaria  si  applicano  le
disposizioni  di  cui al D.P.R 18 aprile 1994 n. 573 (12), come inte-
grate dalle disposizioni seguenti.
    2. Per la scelta del contraente  si  adotta  la  procedura  della
licitazione  privata  nei casi di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs.
24 luglio 1992 n. 358(13). E'  altresi'  possibile  il  ricorso  alla
licitazione  privata anche qualora, sulla base dei requisiti tecnico-
economici posseduti, possa essere invitato a  presentare  offerte  un
numero  di  fornitori  tra  quelli  ricompresi  negli  elenchi di cui
all'art. 45  del  presente  regolamento  almeno  pari  a  sei,  oltre
eventualmente  a  quelli  che  abbiano  chiesto  di  essere  invitati
mediante domanda  di  partecipazione  inviata  all'amministrazione  a
seguito  della  pubblicazione  di  apposito  avviso  e  che  siano in
possesso  dei  corrispondenti  requisiti  come  indicati  nell'avviso
stesso  sulla  base  di  quanto  disposto  nella deliberazione di cui
all'art. 41; per i contratti di importo  inferiore  a  centocinquanta
milioni   di   lire  e'  possibile  prescindere  dalla  pubblicazione
dell'avviso.
    3.  Si  adotta  la  procedura   dell'appalto   concorso,   previa
pubblicazione  di  apposito  avviso,  quando  sia opportuno avvalersi
dell'apporto di  particolari  competenze  tecniche  e  di  esperienze
specifiche  da  parte  dell'offerente per la elaborazione progettuale
definitiva delle forniture da acquisire, di  cui  siano  indicate  le
principali caratteristiche.
    4.  In  ogni  caso,  il numero di fornitori invitati a presentare
offerte nelle procedure di cui ai commi 2 e 3 deve essere sufficiente
a garantire una concorrenza effettiva  e  senza  discriminazione  nei
confronti dei fornitori degli altri Stati membri dell'Unione europea.
    Alla formulazione degli inviti provvede una commissione nominata,
su  richiesta  del  responsabile  del  procedimento contrattuale come
individuato a norma dell'art. 51, dal Rettore per le forniture  delle
strutture   dell'amministrazione   centrale  o  dal  Consiglio  delle
strutture didattiche, scientifiche  e  di  servizio  e  composta  dal
responsabile  del procedimento che la presiede, e da altri due membri
scelti tra i professori e i ricercatori o i funzionari con competenza
tecnica o legale  dell'amministrazione  centrale  o  della  struttura
interessata. All'aggiudicazione della fornitura provvede una apposita
e  diversa  commissione,  nominata, su richiesta del responsabile del
procedimento,  dal  Rettore  per   le   forniture   delle   strutture
dell'amministrazione   centrale   o  dal  Consiglio  delle  strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  servizio  per  le  forniture  delle
strutture  stesse; essa e' composta, rispettivamente, da un dirigente
dell'Universita', o suo delegato, che la presiede,  e  da  altri  due
membri scelti tra i professori e i ricercatori o i funzionari tecnici
dell'amministrazione,   ovvero,   da  un  professore  afferente  alla
struttura didattica, scientifica e di servizio, che la presiede, e da
altri due membri  scelti  tra  i  professori  e  i  ricercatori  o  i
funzionari  tecnico-  amministrativi  in servizio presso la struttura
stessa.
    5. E' possibile ricorrere  alla  trattativa  privata,  dopo  aver
interpellato  con  richiesta scritta e anche in modo reiterato almeno
tre fornitori iscritti negli elenchi di cui all'art. 45 e scelti, ove
possibile, a rotazione, nei casi previsti dall'art. 9, comma  5,  del
D.Lgs.  358/1992  (13).   Si puo' prescindere dall'osservanza di tali
forme  nei  casi  previsti  dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 358/1992
(13), nel caso in cui la fornitura possa  essere  acquisita  solo  da
soggetto non residente nell'Unione Europea e per gli acquisti di beni
immobili.
    6.  Per tutti i casi nei quali non ricorrano le condizioni di cui
ai commi precedenti, le forniture  sono  affidate  mediante  pubblico
incanto.
    7.  I soggetti ammessi a partecipare alle gare per l'assegnazione
delle  forniture  devono  possedere  i  requisiti  di  qualificazione
stabiliti  dalle  disposizioni  comunitarie  e  statali vigenti e non
devono essere incorsi nelle cause  di  sospensione  e  di  esclusione
dalla partecipazione alle gare stabilite dalle stesse disposizioni.
    8.  Fatti  salvi  i termini previsti da leggi speciali, i termini
ordinari di recezione delle  domande  e  delle  offerte  non  possono
essere stabiliti in misura inferiore alla meta' di quelli fissati per
le  gare  di  rilevanza  comunitaria. Nel caso in cui l'urgenza renda
inidonei i termini come sopra definiti, nel bando devono essere indi-
cate le motivazioni della fissazione di termini ridotti.
    9. Le gare  per  asta  pubblica  e  per  licitazione  privata  si
svolgono  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora stabiliti dall'avviso
d'asta o dalla lettera di  invito.  La  gara  e'  dichiarata  deserta
qualora non siano state presentate almeno due offerte valide; in tale
caso  e'  possibile  procedere  anche  immediatamente alla trattativa
privata con l'unico offerente rimasto, purche'  le  condizioni  della
fornitura non vengano sostanzialmente modificate.
    10.  In relazione all'oggetto e al quadro economico del contratto
l'avviso d'asta o la lettera di invito specifica  i  limiti  oltre  i
quali l'offerta sara' ritenuta anomala.
    Qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso in
relazione  a quei limiti, puo' essere chiesto all'offerente, prima di
procedere all'aggiudicazione, di fornire, entro quindici  giorni,  le
proprie    giustificazioni,    che   siano   fondate   esclusivamente
sull'economicita' del procedimento di produzione  o  delle  soluzioni
tecniche  adottate  o  sulle condizioni particolarmente favorevoli di
cui gode l'offerente oppure sull'originalita' del prodotto proposto e
con esclusione, comunque, di quelle relative a elementi i cui  valori
minimi  sono  stabiliti  da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui  valori  risultano  da  atti  ufficiali;
decorso   inutilmente   tale  termine,  o  giudicate  non  valide  le
giustificazioni fornite, puo' essere rigettata  l'offerta  escludendo
il concorrente dalla gara con provvedimento motivato.
    11. I contratti per forniture di beni sono aggiudicati sulla base
del   prezzo  piu'  basso  ovvero  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, secondo i criteri  stabiliti  dall'art.  16  del  D.Lgs.
358/1992 (13).
    12.  Nel  caso  di scelta del contraente sulla base della offerta
economicamente piu' vantaggiosa, nel capitolato speciale e nel  bando
di  gara  o nella richiesta di offerta devono essere menzionati tutti
gli elementi di valutazione che  saranno  applicati  separatamente  o
congiuntamente,    nell'ordine   decrescente   di   importanza   loro
attribuita. Nel caso di fornitura di beni standardizzati ed  omogenei
dovra' essere attribuita importanza prevalente all'elemento prezzo.
                             Articolo 43
                  Contratti per appalto di servizi
    1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.
40,  comma 2, ai contratti per appalto di servizi e in particolare ai
contratti il cui valore di stima sia inferiore a quello stabilito per
l'assoggettamento  alla  normativa  comunitaria   si   applicano   le
disposizioni contenute nei commi da 2 a 12 dell'art. 42, intendendosi
sostituito  il  riferimento  espresso alle norme del D.Lgs.  358/1992
con il riferimento alle corrispondenti norme contenute negli articoli
6, 7, commi 1 e 2, e 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (14).
    2. Per l'affidamento di incarichi di progettazione  si  applicano
le  disposizioni  di cui ai commi da 10 a 14 dell'art. 17 della legge
109/1994 (11).
    3. Gli affidatari  di  incarichi  di  progettazione  non  possono
comunque  partecipare  agli  appalti  pubblici  relativi  ai lavori e
servizi progettati, nonche' agli eventuali subappalti e cottimi.
    4.  E'  possibile  inoltre  ricorrere  alla  trattativa   privata
diretta,  oltre  ai casi gia' elencati nella seconda proposizione del
comma 5 dell'art. 42, anche per i contratti di cui all'art. 47,  alle
condizioni ivi previste.
                             Articolo 44
                   Contratti di leasing e di mutuo
    1.  E'  consentita la stipulazione di contratti di leasing quando
ne sia dimostrata la convenienza  economica  e  finanziaria  rispetto
alle  tradizionali  tipologie  di  contratto  ai fini della immediata
acquisizione di  beni  strumentali  per  il  conseguimento  dei  fini
istituzionali.    Di essa deve essere data adeguata motivazione nella
deliberazione  di  cui  all'art.  41,  anche  con  riferimento   alla
disponibilita'  di  risorse  nell'arco  temporale  di  validita'  del
bilancio pluriennale.
    2. Si applicano, perla scelta  del  contraente,  le  disposizioni
contenute nei commi da 2 a 12 dell'art. 42.
    3.  La  programmazione  e le risultanze dell'attivita' di leasing
sono evidenziate nelle relazioni illustrative al bilancio annuale  di
previsione e al conto consuntivo.
    4. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per
spese  di  investimento,  ivi  comprese  le  spese  per  manutenzioni
straordinarie, il cui onere complessivo  di  ammortamento  annuo  non
superi  il  dieci  per  cento del finanziamento ordinario dello Stato
previsto al comma 1, lett. a), dell'art. 5 della Legge 537/1993  (8),
e  comunque  nei  limiti  delle  previsioni del bilancio pluriennale.
Entro gli stessi limiti e per spese della  medesima  specie  si  puo'
procedere  ad anticipazioni di bilancio a valere sulle disponibilita'
degli esercizi futuri, applicando, ove si  renda  necessario,  quanto
disposto dall'art. 29, comma 2, del presente regolamento.
                             Articolo 45
     Elenchi di fornitori di beni e di prestatori di servizi di
fiducia
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione predispone ed aggiorna, di
regola ogni tre anni, elenchi dei fornitori di beni e dei  prestatori
di  servizi  di  fiducia della Universita', in quanto ritenuti idonei
per capacita' economica e  finanziaria,  specializzazione  tecnica  o
commerciale  e  correttezza. Dell'avvio di tali procedure deve essere
data  idonea  pubblicita',  mediante  pubblicazione  di  avvisi   sul
Bollettino  Ufficiale  dell'Universita'  e su almeno due quotidiani e
apposita  comunicazione  alle associazioni di categoria e agli ordini
professionali;   specifica   comunicazione   deve   essere   altresi'
effettuata  agli altri Stati membri dell'Unione Europea. L'iscrizione
e'  effettuata  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  di   selezione
qualitativa  stabiliti  dalle  disposizioni  comunitarie,  in  quanto
applicabili.
    2. I soggetti iscritti  nei  predetti  elenchi  sono  invitati  a
partecipare  alle  procedure contrattuali avviate dai centri di spesa
della Universita' per i tipi di fornitura e di prestazione  e  per  i
limiti di importo per i quali ne e' stata effettuata l'iscrizione.
    3.  Con  provvedimento  del  Consiglio di amministrazione possono
essere cancellati dagli elenchi, previo avviso e invito a  presentare
le  proprie  osservazioni, i soggetti che abbiano perduto i requisiti
previsti, o che siano incorsi in una delle cause di esclusione  dalle
gare  stabilite  dalle  disposizioni comunitarie e statali vigenti, o
che per piu' di tre volte consecutive abbiano  declinato  l'invito  a
partecipare a procedure contrattuali o abbiano presentato offerte non
valide,  nonche'  quelli  che,  per  precedenti gare o per precedenti
forniture e prestazioni collaudate e  verificate,  abbiano  riportato
una    valutazione   complessivamente   negativa   da   parte   della
amministrazione  sulla  base  di  relazione  dei   responsabili   dei
procedimenti contrattuali come individuati ai sensi dell'art. 51.
    4.  Con  la  procedura  di  cui  al  comma 3 puo' altresi' essere
disposta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi  nei  confronti
di quei soggetti con i quali l'Universita' abbia liti pendenti.
                             Articolo 46
                   Contratti per appalto di lavori
    1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni di cui all'art.
40,  comma  2, ai contratti per appalto di lavori e in particolare ai
contratti il cui valore di stima sia inferiore a quello stabilito per
l'assoggettamento  alla  normativa  comunitaria   si   applicano   le
disposizioni seguenti.
    2.  Per la scelta del contraente si adotta di regola la procedura
del pubblico incanto o della licitazione privata. Nel caso di ricorso
alla procedura della licitazione privata, l'amministrazione  provvede
alla previa pubblicazione di apposito avviso contenente, tra l'altro,
le  indicazioni  di  cui  al  comma  6;  alla procedura devono essere
invitati  a  partecipare  tutti  i  soggetti  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  e  che  siano  in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dall'avviso stesso. In ogni caso, il numero  di  concorrenti
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una
concorrenza  effettiva  e  senza  discriminazione  nei  confronti dei
soggetti degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
    3.  Si  adotta   la   procedura   dell'appalto-concorso,   previa
pubblicazione  di  apposito  avviso,  per  speciali  lavori  o per la
realizzazione di opere complesse ad elevata  componente  tecnologica,
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o
la  scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della
gara e' effettuato sulla base di un progetto preliminare  nonche'  di
un   capitolato   prestazionale   corredato   dall'indicazione  delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici  inderogabili.
Si applica il disposto di cui all'ultima parte del comma 2.
    4.  Nelle procedure di cui ai commi 2 e 3 alla formulazione degli
inviti  provvede  una  commissione   nominata,   su   richiesta   del
responsabile  del  procedimento contrattuale come individuato a norma
dell'art.  51,  dal  Rettore,  e  composta   dal   responsabile   del
procedimento  che  la  presiede,  e  da altri due membri scelti tra i
professori e i ricercatori o i funzionari con  competenza  tecnica  o
legale dell'amministrazione centrale. All'aggiudicazione dell'appalto
provvede  una apposita e diversa commissione, nominata dal Rettore su
richiesta  del  responsabile  del  procedimento  e  composta  da   un
dirigente  dell'Universita',  o  suo  delegato, che la presiede, e da
altri due membri  scelti  tra  i  professori  e  i  ricercatori  o  i
funzionari   tecnici  dell'amministrazione,  ovvero  anche  di  altra
Universita'  o  amministrazione,  ove  necessario  per  garantire  il
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  21,  comma  5, della Legge
109/1994 (11). Nella nomina delle commissioni giudicatrici si  segue,
ove possibile, un criterio di rotazione dei loro componenti.
    5.  E'  possibile  ricorrere  alla  trattativa  privata  nei casi
previsti dall'art.  24  della  Legge  109/1994  (11),  mediante  gara
informale  alla  quale  deve essere invitato un numero di concorrenti
non inferiore a tre e non superiore  a  quindici.  Qualora  un  lotto
funzionale  appartenente  ad un'opera sia stato affidato a trattativa
privata, non puo' essere assegnato con tale procedura altro lotto  da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
    6.  I  soggetti  ammessi  a partecipare alle gare o invitati alla
trattativa privata per l'affidamento dei lavori  devono  possedere  i
requisiti  di  qualificazione  tecnico-  organizzativa  ed economico-
finanziaria  stabiliti  dalle  disposizioni  comunitarie  e   statali
vigenti  e  non devono essere incorsi nelle cause di sospensione e di
esclusione dalla partecipazione  alle  gare  stabilite  dalle  stesse
disposizioni.
    7.  Fatti  salvi  i termini previsti da leggi speciali, i termini
ordinari di recezione delle  domande  e  delle  offerte  non  possono
essere stabiliti in misura inferiore alla meta' di quelli fissati per
le  gare  di  rilevanza  comunitaria. Nel caso in cui l'urgenza renda
inidonei i termini come sopra definiti, nel bando devono essere indi-
cate le motivazioni della fissazione di termini ridotti.
    8. Le gare  per  asta  pubblica  e  per  licitazione  privata  si
svolgono  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora stabiliti dall'avviso
d'asta o dalla lettera di  invito.  La  gara  e'  dichiarata  deserta
qualora non siano state presentate almeno due offerte valide; in tale
caso  e'  possibile  procedere  anche  immediatamente alla trattativa
privata con l'unico offerente rimasto, purche' si tratti di contratto
di importo inferiore a quello indicato nell'art.  24, comma, 1, lett.
a), della Legge 109/1994  (11),  e  le  condizioni  dell'appalto  non
vengano sostanzialmente modificate.
    9.  L'avviso  d'asta  o  la  lettera di invito specifica i limiti
oltre i quali l'offerta sara' ritenuta anomala, in  conformita'  alla
percentuale  di  ribasso  fissata con decreto del Ministro dei lavori
pubblici ovvero, in mancanza, in relazione all'oggetto  e  al  quadro
economico  del contratto. Qualora talune offerte presentino un prezzo
anormalmente basso in relazione a quei limiti,  puo'  essere  chiesto
all'offerente,  prima di procedere all'aggiudicazione, di fornire per
iscritto, entro quindici  giorni,  le  proprie  giustificazioni,  che
siano  fondate  esclusivamente  sull'economicita' del procedimento di
costruzione o delle soluzioni tecniche adottate  o  sulle  condizioni
particolarmente  favorevoli di cui gode l'offerente e con esclusione,
comunque, di quelle relative a elementi  i  cui  valori  minimi  sono
stabiliti    da    disposizioni    legislative,    regolamentari    o
amministrative, ovvero i cui  valori  risultano  da  atti  ufficiali;
decorso   inutilmente   tale  termine,  o  giudicate  non  valide  le
giustificazioni fornite, puo' essere rigettata  l'offerta  escludendo
il concorrente dalla gara con provvedimento motivato. La procedura di
esclusione non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide
risulti inferiore a cinque.
    10.  L'aggiudicazione  degli  appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata e' effettuata, per i  contratti  da  stipulare  a
misura,  con  il  criterio del prezzo piu' basso determinato mediante
offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o  subsistemi  di
impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica
e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura,
con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo
delle  opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a
corpo il prezzo convenuto e' fisso e invariabile,  in  conformita'  a
quanto   specificato   dall'art.  326,  secondo  comma,  della  legge
2248/1865, all. F (10).
    11. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-  concorso  o
trattativa   privata  e'  effettuata  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione, secondo
un ordine decrescente di importanza, gli  elementi  del  prezzo,  del
valore   tecnico  ed  estetico  delle  opere  progettate,  del  tempo
dell'esecuzione  dei   lavori,   del   costo   di   utilizzazione   e
manutenzione.  Nel  capitolato  speciale  d'appalto  sono indicate le
metodologie per individuare con un unico  parametro  numerico  finale
l'offerta piu' vantaggiosa.
    12.  L'affidamento  degli  interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili e dei relativi impianti e' disciplinato,
nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  Capo,  con  apposito
regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
                             Articolo 47
       Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato
    1.  Ferma restando, in ogni caso, l'utilizzazione prioritaria del
personale  universitario  e  secondo  le  modalita'   stabilite   dal
Consiglio di amministrazione con apposito regolamento, possono essere
conclusi contratti d'opera ed essere affidati incarichi professionali
per   lo   svolgimento   di   attivita'   temporanee   e  determinate
nell'oggetto:
    a) non rientranti nelle mansioni del personale in servizio;
    b) di supporto alle attivita' didattiche, di ricerca, di servizio
e amministrative, quando il personale con adeguata qualifica non  sia
sufficiente;
    c)  di  consulenza  tecnica,  scientifica,  legale  e fiscale che
richiedano iscrizioni ad albi o comunque specifiche  competenze,  nei
casi  in  cui vi siano fondati motivi per non avvalersi del personale
dell'Universita'.
    2.  Alla  stipulazione  dei  contratti  e  all'affidamento  degli
incarichi  si procede a seguito di trattativa privata diretta qualora
la scelta del prestatore d'opera o del  professionista  debba  essere
basata su un rapporto fiduciario. Sono peraltro fatte salve le proce-
dure   di   scelta   del   contraente  stabilite  dalle  disposizioni
comunitarie  per quei contratti di servizi previsti al comma 1 il cui
importo determini il loro assoggettamento alle disposizioni  medesime
e alle condizioni da queste fissate.
    3.  Secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma
1 e per le esigenze connesse con lo svolgimento  di  un  progetto  di
ricerca possono essere altresi' stipulati contratti di lavoro a tempo
determinato   con   personale  di  comprovata  esperienza,  anche  di
cittadinanza  straniera;  gli  oneri  relativi  a   tali   contratti,
stabiliti   in   misura  non  superiore  a  quelli  previsti  per  le
corrispondenti  professionalita'  presenti  nell'Universita',  devono
essere a carico del finanziamento del progetto.
    La  durata  del  contratto non puo' essere superiore a quella del
suddetto finanziamento e comunque a tre anni; nel  caso  di  progetto
pluriennale   con  finanziamento  annuale,  il  contratto  ha  durata
annuale,  ferma  restando  la  possibilita'   di   essere   rinnovato
limitatamente  ai  due  anni successivi a seguito del rifinanziamento
del progetto medesimo. Il  contratto  non  da'  luogo  a  trattamento
previdenziale  e assistenziale, mentre resta a carico della struttura
proponente la copertura assicurativa contro gli infortuni.
    4. Parimenti, secondo le modalita' indicate  dal  regolamento  di
cui  al comma 1 e per le esigenze connesse alle attivita' di ricerca,
e'  possibile  stipulare  con  personale   di   alta   qualificazione
scientifica   o   professionale,  anche  di  cittadinanza  straniera,
appositi contratti  di  collaborazione  scientifica  a  valere  sugli
stanziamenti  di bilancio per la ricerca; il contratto non puo' avere
durata superiore all'anno e non puo' essere rinnovato per piu' di due
volte nel quinquennio. Il compenso, computato su  base  mensile,  non
puo'  in  ogni caso superare la retribuzione netta media spettante al
professore ordinario, fermo restando il pagamento del compenso stesso
in unica soluzione al termine della collaborazione e fatta  salva  la
possibilita'  di  erogare una o piu' anticipazioni fino ad un massimo
dell'ottanta per cento del relativo importo. Si applica  il  disposto
di  cui  all'ultima parte del comma 3. Sono esclusi dall'applicazione
del presente comma i professori e i ricercatori in servizio presso le
Universita' italiane.
                             Articolo 48
               Contratti e convenzioni per prestazioni
                 in collaborazione e per conto terzi
    1. Le strutture didattiche, scientifiche e  di  servizio  possono
effettuare,  di norma a titolo oneroso, in collaborazione e per conto
di organismi  comunitari,  enti  pubblici  o  privati,  attivita'  di
formazione,   studi,   ricerche,   consulenze,   analisi,  controlli,
tarature,  prove  ed  esperienze,  garantendo  comunque  il  regolare
svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche istituzionali.
    2.  Le  attivita' di cui al comma 1 sono disciplinate da appositi
contratti o convenzioni, sulla base  di  schemi  tipo  approvati  dal
Consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Senato  accademico,  in
conformita' alle norme stabilite dal regolamento generale di Ateneo e
riguardanti le modalita' di introito e i criteri di ripartizione  dei
relativi  proventi,  le  modalita' di pagamento del corrispettivo, le
condizioni per la pubblicazione e utilizzazione  dei  risultati,  ivi
compresi le invenzioni e i brevetti.
    3.  Per  le  prestazioni a pagamento per le quali occorre fissare
una tariffa, il  Consiglio  di  amministrazione  approva  altresi'  i
tariffari proposti dal Consiglio della struttura interessata.
    4.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  e  le convenzioni di cui al
presente articolo comportino la costituzione di organismi  consortili
o   associativi,  si  applicano  inoltre  le  disposizioni  stabilite
dall'art. 59.
                             Articolo 49
                  Alienazioni, permute e locazioni
    1. L'alienazione e la permuta di beni immobili e l'alienazione di
beni mobili di valore inventariale superiore a cinquanta milioni sono
effettuate mediante pubblico incanto, al quale ogni interessato  puo'
presentare  la propria offerta, salvo casi eccezionali di particolare
convenienza da motivare nella deliberazione prevista dall'art. 41, in
cui e' consentita la licitazione privata o la trattativa privata.  La
gara  avviene  mediante  offerte  in  aumento  sul prezzo base d'asta
costituito dalla valutazione economica del bene che, nel caso di bene
immobile,   e'   formulata,   previa   richiesta    dell'Universita',
dall'Ufficio finanziario competente.
    2.  L'alienazione di beni mobili di valore inventariale inferiore
a cinquanta milioni e' effettuata a trattativa privata, mediante gara
informale  alla  quale  sono  invitati  a  partecipare   almeno   tre
offerenti.  Per  le alienazioni effettuate dai centri di spesa di cui
all'art. 2, comma 3,  di  importo  compreso  tra  venti  e  cinquanta
milioni,  la  deliberazione  prevista  dall'art.  41  e'  assunta dal
Consiglio del centro di spesa interessato.
    3. La permuta di beni mobili e' effettuata  mediante  licitazione
privata  ovvero mediante trattativa privata condotta secondo le forme
di cui al comma 2, nei casi in cui cio' sia ritenuto conveniente  con
motivazione  espressa  nella  deliberazione di cui all'art. 41. Della
deliberazione di procedere alla permuta da parte dei centri di  spesa
deve    essere    data    preventiva   comunicazione   al   Direttore
amministrativo, che puo' disporre nei venti giorni successivi, con la
procedura di cui all'art. 38,1' assegnazione del bene ad altro centro
di spesa con l'attribuzione al centro di provenienza di  una  entrata
corrispondente al valore stimato per la permuta.
    4.   La   locazione  di  beni  immobili  e'  effettuata  mediante
trattativa privata, nel rispetto dei criteri  per  la  determinazione
dei canoni fissati dalla legge.
    5.  Le  procedure  relative  ai  contratti  per l'alienazione, la
locazione e la permuta di beni immobili e per  la  alienazione  e  la
permuta  di  beni mobili di valore inventariale superiore a cinquanta
milioni sono precedute da adeguate forme di pubblicita' stabilite dal
Consiglio di amministrazione nella deliberazione di cui all'art. 41.
    6. Alla stipulazione  dei  contratti  di  alienazione  e  permuta
devono  seguire,  entro quindici giorni, le conseguenti operazioni di
scarico dei beni trasferiti dai registri inventariali.
 
                                                             ALLEGATO
                               CAPO VI
                         ATTIVITA' NEGOZIALE
                             Articolo 50
             Pubblicita' delle forniture e degli appalti
    1. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli  delle  strutture
didattiche,  scientifiche e di servizio, su proposta dei responsabili
della spesa,  comunicano,  entro  quarantacinque  giorni  dall'inizio
dell'esercizio   finanziario   o   comunque   dall'assegnazione   dei
pertinenti stanziamenti di bilancio, con un bando di gara indicativo,
il totale delle forniture di beni e degli  appalti  di  servizi,  per
settore  di  prodotti  e  categorie  di  servizi,  e degli appalti di
lavori, che i centri di spesa intendono aggiudicare mediante gara nel
corso dell'esercizio finanziario  di  riferimento,  qualora  il  loro
valore  stimato complessivo risulti pari o superiore a centocinquanta
milioni di lire per le forniture di beni e per gli appalti di servizi
o a cinquecento milioni per gli appalti di lavori.
    Per questi ultimi, nel bando indicativo sono inclusi, sulla  base
delle indicazioni contenute nel Piano pluriennale di sviluppo, solo i
lavori  per  i  quali  sia  stato  redatto  il progetto preliminare e
definita la stima sommaria dei costi e dei benefici conseguibili, con
priorita' per quelli di manutenzione, recupero  e  completamento  del
patrimonio esistente.
    2.  Il  Consiglio di amministrazione e i Consigli delle strutture
predispongono  modelli  standard  di  bandi  e  avvisi  di  gara   in
conformita' ai criteri e alle norme, compresi gli allegati, di cui al
D.P.R.   358/1992   (13),   al  D.P.R.  157/1995  (14)  e  al  D.P.R.
406/1991(15), in quanto applicabili.
    3. Il bando o avviso riproduce il contenuto  della  deliberazione
di  cui all'art. 41 e comunque contiene l'indicazione della struttura
universitaria che intende stipulare il contratto e  del  responsabile
del  relativo  procedimento,  dell'ufficio  al  quale  devono  essere
indirizzate le domande o le offerte, nonche'  del  termine  entro  il
quale  gli  interessati possono chiedere di essere invitati alla gara
ovvero del termine entro il quale possono presentare le loro  domande
o offerte.
    4.  I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo sono
pubblicati tempestivamente sulla Serie II  del  Bollettino  Ufficiale
dell'Universita'  e  sono  inoltre  pubblicizzati mediante affissione
all'Albo dell'Universita' e all'Albo Pretorio del Comune.  Dei  bandi
indicativi  relativi a forniture di beni e appalti di servizi e' data
notizia anche mediante pubblicazione per estratto su due  giornali  a
diffusione  nazionale;  per  i  bandi  ed  avvisi  di gara relativi a
contratti per tali  forniture  ed  appalti  di  importo  inferiore  a
duecentomila  Ecu  e  superiore  a  settantacinquemila Ecu si procede
anche mediante pubblicazione per estratto su un giornale a diffusione
regionale o provinciale. Per i bandi indicativi  e  per  i  bandi  ed
avvisi  di gara relativi a contratti per appalto di lavori di importo
superiore a un milione di  Ecu  e'  data  altresi'  notizia  mediante
pubblicazione  per  estratto su due giornali a diffusione nazionale e
su un giornale a diffusione regionale; per gli appalti di  lavori  di
importo  inferiore a un milione di Ecu e superiore a duecentomila Ecu
si provvede mediante pubblicazione per estratto  su  due  giornali  a
diffusione   regionale   o   provinciale.  Si  procede  inoltre  alla
comunicazione alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
alla  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee nei casi previsti
dalle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.
    5. I centri di spesa che abbiano provveduto  alla  aggiudicazione
di  una  fornitura  o di un appalto ne comunicano il risultato, oltre
che all'aggiudicatario e, in caso di gara, al  secondo  collocato  in
graduatoria,   anche   con  apposito  avviso  sul  primo  numero  del
Bollettino Ufficiale della Universita' successivo alla aggiudicazione
stessa,  nonche',  contestualmente,  mediante  le  altre   forme   di
pubblicita'  previste  per  i  casi  e secondo le modalita' di cui al
comma  4.  I  dati  indicati  dall'art.  4,  comma  17,  della  legge
109/1994(11) e relativi ai contratti per appalto di lavori di importo
superiore  ad  ottantamila ECU e quelli relativi ai contratti di tale
tipo affidati a trattativa privata ai sensi dell'art. 46 del presente
regolamento  sono  altresi'  trasmessi  all'Osservatorio  dei  lavori
pubblici.
    6.  Le  spese  relative  alla  pubblicita'  di cui ai commi 4 e 5
devono essere inserite nella previsione di  spesa  formulata  per  lo
specifico contratto.
    7.  Copia dei contratti e delle convenzioni di cui agli artt. 47,
48 e 59 e' inviata, entro  quindici  giorni  dalla  stipulazione,  al
Direttore  amministrativo,  affinche'  ne  curi la comunicazione, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale dell'Universita'.
    8. A cura dei  responsabili  dei  centri  di  spesa  e'  altresi'
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Universita'  un elenco
consuntivo annuale di tutti i contratti e convenzioni stipulati,  con
indicazione  per  ciascuno dell'oggetto, dell'importo, del contraente
ed eventualmente  della  durata,  con  esclusione  dei  contratti  di
importo inferiore ai cinquanta milioni.
    9.  Tutti  i  contratti  e  le  convenzioni, nonche' gli atti dei
relativi procedimenti  successivamente  alla  aggiudicazione  o  alla
stipulazione,  sono  visionabili,  secondo i criteri e le modalita' e
nei limiti stabiliti dal Capo III del regolamento approvato con  D.R.
n.  133  del 26 gennaio 1995(16), pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Universita' n. 1/1995, fermo restando quanto previsto dall'art.
6, comma 3, del D.P.R.   573/1994  (12),  dall'art.  22  della  Legge
109/1994  (11)  e  dalle  disposizioni  in  materia  delle  direttive
comunitarie per quanto  riguarda  i  contratti  assoggettati  a  tali
disposizioni.
                             Articolo 51
                    Responsabile del procedimento
    1.  Responsabile  del  procedimento  contrattuale per i centri di
spesa di cui all'art. 2, comma 3, e' il segretario amministrativo del
centro competente. Per i centri di spesa di cui all'art. 2, comma  2,
responsabile del procedimento e' il dirigente ad essi rispettivamente
preposto,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  9, comma 2, del
regolamento approvato con D.R. 133/1995 (16).
    2. Il responsabile  del  procedimento  contrattuale,  avvalendosi
degli uffici e dei mezzi della struttura competente, oltre a svolgere
i  compiti  di  cui  al regolamento approvato con D.R. 133/1995 (16),
cura, per quanto di sua competenza, che la formazione del contratto e
l'esecuzione  avvengano  regolarmente  e  nel  modo  piu' rapido, nel
rispetto  delle  norme  sulla  pubblicita'  e  delle   altre   regole
procedurali,  effettuando  tutti  gli  adempimenti  non assegnati dal
presente  regolamento  ad  altri  soggetti;  spettano   altresi'   al
responsabile  del  procedimento  l'invio delle comunicazioni previste
dall'art. 53 e la tenuta dei necessari rapporti con i collaudatori  e
i  verificatori.  In  relazione  ai  contratti  per appalto di lavori
spettano inoltre al responsabile del procedimento, di intesa  con  il
Direttore  amministrativo, l'indizione della conferenza di servizi di
cui all'art.  7della  Legge  109/1994  (11)  e  la  presentazione  al
Consiglio  di  amministrazione  della  proposta  motivata  di accordo
bonario di cui all'art. 31 della stessa legge (11).
    3. Per i fini di cui al comma 2 il responsabile del  procedimento
contrattuale   puo'   richiedere   l'assistenza   del   Servizio  per
l'attivita' negoziale e del contenzioso e  dei  Servizi  di  supporto
gestionale  e  tecnico  dell'Universita',  per le parti di rispettiva
competenza.
    4. Il dirigente del Servizio  per  l'edilizia  e  l'impiantistica
esercita  altresi'  le  funzioni  di coordinatore unico delle fasi di
formazione del programma dei lavori da eseguire nel quadriennio e  di
coordinatore   dei   responsabili  dell'attuazione  degli  interventi
oggetto  del  programma  stesso  previste  dall'art.  7  della  Legge
109/1994 (11).
    5.  La  responsabilita'  dell'esecuzione  dei  contratti  e delle
convenzioni stipulati a norma dell'art. 47, dell'art.  48 e dell'art.
59  spetta,  per  la  parte  concernente  gli  aspetti  didattici   o
scientifici,  al  responsabile della struttura interessata o, per sua
delega,  al  competente  professore  o  ricercatore  afferente   alla
struttura stessa.
                             Articolo 52
                 Commissione tecnico-amministrativa
    1.  E'  istituita  una  Commissione  tecnico-  amministrativa con
funzioni consultive  nelle  materie  di  cui  al  presente  Capo  del
regolamento.
    2. In particolare, la Commissione esprime parere:
    a)  sulla  congruita'  dei  prezzi  dei  contratti  relativi alla
acquisizione di beni immobili;
    b) sulla congruita' dei prezzi dei  contratti  per  forniture  di
beni  e  per appalti di servizi di importo superiore a centocinquanta
milioni di lire, fatta eccezione per i contratti di cui all'art.  47,
commi  3  e 4, nonche' dei contratti per appalto di lavori di importo
superiore a cinquecento milioni;
    c) sulla congruita' dei prezzi dei contratti diversi da quelli di
cui alle lett. a) e b), ove richiesta dai responsabili  dei  relativi
procedimenti;
    d)  sulla regolarita' delle procedure contrattuali, ove richiesta
dai responsabili dei relativi procedimenti, al fine di suggerire atti
o comportamenti idonei a evitare ostacoli o ritardi nell'espletamento
delle procedure stesse;
    e) sulla opportunita' della accettazione di donazioni, eredita' o
legati fatti alla Universita', fatto salvo quanto previsto  dall'art.
41,  comma  5,  per  le  donazioni  di  modico  valore o di materiale
bibliografico e similare.
    3.  I  pareri  espressi dalla Commissione tecnico- amministrativa
sostituiscono ad ogni effetto tutti i  pareri,  le  autorizzazioni  o
approvazioni  di  altri  organi  statali  previsti da disposizioni di
legge, ivi comprese l'autorizzazione per l'accettazione di donazioni,
eredita' o legati e per l'acquisto di beni immobili di cui all'art. 5
della Legge 30 marzo 1961 n. 304  (17)  e  all'art.  11  del  D.L.  1
ottobre 1973 n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973 n. 766 (18),
l'approvazione  degli  atti per l'alienazione e la trasformazione del
patrimonio, di cui all'art. 51 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e suc-
cessive  modificazioni  e  integrazioni  (19)  e  l'approvazione  dei
progetti  di  lavori  di  cui  all'art.  130 del regolamento generale
dell'istruzione universitaria emanato con il R.D. 6  aprile  1924  n.
674  e successive modificazioni e integrazioni (20). Sono fatti salvi
i pareri che debbono essere rilasciati da organi preposti alla tutela
ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini e
il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti di
lavori finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato  di  importo
superiore  a  venticinque  milioni  di  Ecu;  e' fatto salvo altresi'
quanto stabilito dal comma 6 del presente  articolo.  Si  applica  ai
pareri  della Commissione il disposto dell'art. 4 del D.P.R. 573/1994
(12) e dell'art. 7, comma 4-quinquies, della legge 109/1994 (11).
    4. La Commissione tecnico-amministrativa e' nominata con  decreto
del  Rettore,  su  designazione  del  Consiglio  di amministrazione a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, ed e' composta  da  cinque
membri,  anche  esterni  all'Universita',  esperti  nelle  discipline
giuridiche, nella contabilita' e in materia di  lavori,  forniture  e
servizi   pubblici,  in  modo  tale  che  sia  assicurata  l'adeguata
qualificazione tecnica delle valutazioni.
    5.  La  Commissione  dura  in  carica  quanto  il  Consiglio   di
amministrazione  che  l'ha  designata  e  che  ne stabilisce altresi'
ulteriori disposizioni di  organizzazione  e  di  funzionamento,  ivi
compresa  l'eventuale  attribuzione  di  gettoni  di  presenza per la
partecipazione alle sedute della Commissione medesima.
    6. Il parere per quanto concerne la congruita' tecnico- economica
dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e  servizi  relativi
ai  sistemi informativi automatizzati e' fornito, a norma dell'art. 8
del D.Lgs. 12 febbraio  1993  n.  39  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  (21),  dall'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione, quando  l'importo  dei  contratti  stessi  superi  i
limiti ivi indicati.
                             Articolo 53
                     Stipulazione dei contratti
    1.  Si  procede  alla  separata stipulazione del contratto, entro
quaranta giorni dalla data di aggiudicazione e  previa  comunicazione
al  concorrente  aggiudicatario,  solo  nei  casi  in cui nell'avviso
d'asta  o  nella  lettera  di  invito  alla  licitazione  privata   o
all'appalto-concorso  sia  stabilito che il verbale di aggiudicazione
non tiene luogo del contratto ovvero nei casi in cui per l'esecuzione
del contratto sia indispensabile una integrazione  delle  pattuizioni
contrattuali risultanti dal verbale stesso.
    2. Per i contratti conclusi a trattativa privata, la stipulazione
del   contratto   avviene   parimenti  entro  quaranta  giorni  dalla
comunicazione   al   concorrente   aggiudicatario   dell'accettazione
dell'offerta.
    3.  Le  comunicazioni di cui al primo e secondo comma hanno luogo
entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione  ovvero   dall'accettazione
dell'offerta.    Nel  caso  che la scelta del contraente sia avvenuta
mediante  la  procedura  dell'appalto-concorso  il  termine  per   la
comunicazione  decorre  dalla  delibera  con  la  quale  il  soggetto
competente ai sensi del comma 6 approva, nei dieci giorni  successivi
alla    conclusione   della   gara,   l'operato   della   commissione
giudicatrice; durante tale periodo l'offerta del  privato  contraente
e' irrevocabile.
    4.  Qualora  il  concorrente aggiudicatario non provveda entro il
termine stabilito alla stipulazione del contratto,  l'amministrazione
ha   facolta'   di   dichiarare   decaduta   l'aggiudicazione  ovvero
l'accettazione dell'offerta e  di  procedere  alla  scelta  di  altro
contraente sulla base dell'esito della stessa procedura contrattuale,
disponendo   altresi'   l'incameramento   della   eventuale  cauzione
provvisoria e la richiesta del risarcimento dei  danni  in  relazione
all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.
    5.   Non   appena   avvenuta  l'aggiudicazione  l'amministrazione
provvede a  restituire  ai  soggetti  non  aggiudicatari  i  depositi
cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.
    6.  I  contratti sono stipulati dal Direttore amministrativo, nel
caso  di  contratti  di  pertinenza   dell'amministrazione   centrale
dell'Universita'  deliberati  dal Consiglio di amministrazione, e dai
responsabili dei centri di  spesa  competenti  nelle  forme  previste
dalle  relative  disposizioni  di  legge  e  comunque sempre in forma
scritta,  anche  mediante   atto   di   ordinativo   o   scambio   di
corrispondenza  secondo  l'uso  del commercio. I contratti conclusi a
seguito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo  sono
stipulati in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
    7.   Un   funzionario   dell'amministrazione,  di  qualifica  non
inferiore alla settima, e' delegato dal  Direttore  amministrativo  a
ricevere  i  contratti  e  ad  assistere alle gare per i contratti di
competenza  dei  centri  di  spesa  della  amministrazione   centrale
dell'Universita',  anche  con  funzioni  di  verbalizzazione.  Per  i
contratti delle strutture  didattiche,  scientifiche  e  di  servizio
provvede,  su  delega  del  responsabile  delle  strutture stesse, il
segretario amministrativo. I funzionari  di  cui  al  presente  comma
provvedono  alla  tenuta  del  repertorio  dei contratti stipulati in
forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
    8. I contratti e le convenzioni di cui agli artt. 47  e  48  sono
stipulati   dal  responsabile  della  struttura  interessata,  previa
deliberazione del Consiglio della struttura  stessa  che  ne  attesti
espressamente  la  conformita'  al regolamento o allo schema tipo ivi
previsto.  Nel  caso  di  contratti  e  convenzioni  riguardanti  una
pluralita'   di   strutture   e   comunque   di   interesse  generale
dell'Universita', tali contratti e  convenzioni  sono  stipulati  dal
Rettore,  secondo  le procedure di cui al presente comma. II Rettore,
salvo  delega  al  Direttore  amministrativo,  stipula   altresi'   i
contratti di editoria e stampa di interesse generale dell'Universita'
e i contratti e convenzioni di cui all'art. 59, comma 4.
    9.  Il  Rettore  e'  altresi'  competente alla stipulazione delle
convenzioni  di   cooperazione   interuniversitaria   internazionale,
secondo  le  modalita'  definite in apposito regolamento. Nel caso di
stipulazione di convenzioni- quadro, che  regolino  un  complesso  di
attivita'   di   ricerca,   di  formazione  e  di  servizi  da  parte
dell'Universita', eventuali contratti  o  convenzioni  attuative  che
riguardino  singole  strutture didattiche, scientifiche e di servizio
sono stipulati dai responsabili delle strutture  interessate,  previa
delibera  del  Consiglio competente ai sensi del comma 8 del presente
articolo. Sono parimenti stipulati dai responsabili  delle  strutture
interessate  contratti  e  convenzioni  attuativi  o  nell'ambito  di
programmi comunitari, fatta salva la competenza  del  Rettore  per  i
casi di interesse generale dell'Universita'.
                             Articolo 54
          Collaudi e verifiche dei lavori e delle forniture
    1.    L'esattezza    tecnico-amministrativa   degli   adempimenti
contrattuali e la qualita' dei lavori eseguiti, dei beni, dei servizi
e delle prestazioni forniti sono oggetto di appositi controlli, anche
in  corso  d'opera,  mediante  idonee  procedure  di  collaudo  o  di
verifica.  In  particolare,  sono  obbligatori  i  collaudi  in corso
d'opera per i lavori nei casi previsti dall'art. 28, comma  7,  della
Legge  109/ 1994 (11), mentre il collaudo definitivo deve intervenire
non oltre sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori stessi.
    2.  Il  collaudo  o  la  verifica  sono  eseguiti  da   personale
dell'Universita'   fornito  di  conoscenze  tecniche  specifiche  con
riferimento  al  tipo  di  contratto  e  nominato  dal  Consiglio  di
amministrazione   o   dal   Consiglio   delle  strutture  didattiche,
scientifiche e di servizio secondo le rispettive competenze,  ovvero,
in  mancanza,  da  esperti  in  possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni statali vigenti o da apposita delibera del Consiglio  di
amministrazione  stesso.  Il  collaudo  o  la  verifica  non  possono
comunque  essere  affidati  a   persone   che   abbiano   partecipato
all'aggiudicazione  della  gara  o  alla  trattativa  privata, ovvero
abbiano progettato le opere o diretto o sorvegliato i  lavori,  fatti
salvi i casi di cui ai commi seguenti.
    3.  Per  le  apparecchiature,  gli  strumenti e altri materiali o
prestazioni destinati  alla  attivita'  di  ricerca  scientifica,  il
collaudo  o  la verifica sono eseguiti da chi ha richiesto l'acquisto
alla presenza del responsabile della struttura.
    4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se  l'importo  dei
beni  forniti e dei servizi prestati non supera la somma di cinquanta
milioni di lire e quello dei lavori la somma di quattrocento milioni,
la verifica o il collaudo consiste in una attestazione  di  esatta  e
conforme  esecuzione  della  fornitura  e  del  servizio o dei lavori
rilasciata da chi ha ricevuto la fornitura e il servizio o da chi  ha
diretto  i  lavori.  Con  le modalita' previste dal presente comma e'
parimenti eseguito il collaudo o la verifica per  i  contratti  e  le
convenzioni  di  cui  agli  artt.  47  e  48  da  chi ha richiesto le
corrispondenti prestazioni.
    5. Quando  dal  collaudo  o  verifica  emergano  fatti  di  anche
parziale inadempimento contrattuale o comunque comportamenti contrari
ai  principi  di  correttezza  e buona fede, la relazione di collaudo
viene inviata anche al  Consiglio  di  amministrazione  ai  fini  dei
provvedimenti  conseguenti  relativi  alla  tenuta  degli elenchi dei
fornitori di beni e dei prestatori di servizi di fiducia.
                             Articolo 55
                        Cauzioni e penalita'
    1.  A garanzia dell'esecuzione dei contratti i privati contraenti
debbono  prestare  idonee  cauzioni,  anche   mediante   fideiussioni
bancarie  e  polizze  assicurative, nei limiti e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
    2. Per i contratti di fornitura di beni e di appalto  di  servizi
si  prescinde  dalla  cauzione  qualora  il  privato contraente abbia
notoria solidita', nonche' qualora i contratti  medesimi  abbiano  un
importo inferiore a cinquanta milioni di lire.
    3.  Nel  contratto devono essere previste una o piu' scadenze per
la cessione dei beni o  la  prestazione  dei  servizi  da  parte  del
contraente  nonche'  le  penalita'  per  inadempienza o ritardo nella
esecuzione dello stesso.
    4. Ai contratti previsti dall'art. 47 si applica,  di  norma,  la
sola  disposizione  di  cui alla prima parte del comma 3 del presente
articolo.
    5. Al fine della partecipazione a procedure  concorsuali  avviate
da  organismi  comunitari  ed  enti pubblici per attivita' rientranti
nelle finalita' istituzionali della Universita', i  responsabili  dei
centri di spesa, ovvero il Rettore nel caso di attivita' di interesse
generale  dell'Universita'  medesima,  sono autorizzati a prestare le
cauzioni eventualmente  richieste  nei  relativi  bandi,  secondo  le
modalita' fissate con delibera del Consiglio di amministrazione.
                             Articolo 56
                     Acquisti e programmi comuni
    1.  I  centri  di  spesa  di  cui  all'art.  2,  comma 3, possono
procedere, con apposita delibera concordata, all'acquisto  in  comune
di  beni  o  servizi,  attraverso  l'individuazione  di una struttura
capofila incaricata di porre in essere  le  procedure  necessarie  ai
sensi  del presente regolamento. In tali casi alla struttura capofila
vengono  accreditate  dagli  altri  centri  di   spesa   partecipanti
all'acquisto   le  somme  necessarie  nella  misura  stabilita  dalla
suddetta delibera. Nel  caso  di  acquisto  in  comune  di  beni,  la
relativa  iscrizione  nei  registri  inventariali  tenuti  da ciascun
centro di spesa deve essere effettuata per  l'importo  corrispondente
alla spesa singolarmente sostenuta.
    2.  I  centri  di  spesa  possono procedere alla realizzazione di
iniziative e programmi comuni anche disponendo mediante  apertura  di
credito,  anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico
funzionario delegato,  individuato  nella  delibera  concordata,  che
determina  altresi' l'importo della apertura entro i limiti stabiliti
dal Consiglio di amministrazione e la  durata  della  gestione.  Ogni
semestre,  e  comunque  al  termine  della  gestione,  il funzionario
delegato  presenta  ai  centri   di   spesa   partecipanti   apposito
rendiconto,  allegando  le  copie  degli  ordinativi di pagamento, la
documentazione di spesa e il saldo alla fine del periodo considerato.
il   Nucleo   di   valutazione   interna   procede   alla    verifica
dell'attuazione  del  programma  e  dei  risultati  della gestione in
apposita parte della relazione al conto consuntivo.
    3. Tutti i centri di spesa  dell'Ateneo  possono  procedere  agli
acquisti  di beni e servizi di propria competenza, singolarmente o in
comune,      anche      attraverso      l'ufficio      provveditorato
dell'amministrazione  centrale  dell'Universita'. Nel caso dei centri
di cui al comma 1, la delibera di acquisto deve  altresi'  provvedere
al ritrasferimento delle somme necessarie all'entrata del bilancio di
Ateneo.
                             Articolo 57
           Lavori, provviste di beni e servizi in economia
    1.  E'  consentita,  secondo le modalita' appositamente stabilite
dal regolamento di cui all'art. 46, comma 12,  anche  in  conformita'
alle disposizioni del presente articolo, la realizzazione in economia
di  lavori  di  riparazione e di manutenzione entro l'importo fissato
dall'art. 24, comma 6, della Legge 109/1994 (11).
    2. I lavori in economia possono essere eseguiti:
    a) in amministrazione diretta con  materiali,  utensili  e  mezzi
propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Universita';
    b)  a  cottimo  fiduciario,  mediante  affidamento  dei lavori ad
imprese  o  a  persone  di  nota  capacita'   e   idoneita',   previa
acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei
lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da
applicare  in  caso di mancata esecuzione o ritardata consegna e ogni
altra condizione ritenuta utile.
    3. E' consentita l'acquisizione di provviste di beni e servizi in
economia entro l'importo di cinquanta milioni di lire.
    4. Le provviste di beni e  servizi  in  economia  possono  essere
realizzate   previa  acquisizione,  anche  via  fax,  di  almeno  tre
preventivi od offerte, anche reiterati, contenenti le indicazioni  di
cui  al  comma  2,  lett. b).   Quando si tratti dell'acquisizione di
servizi di manutenzione da parte della stessa  ditta  fornitrice  del
bene  o dell'unica ditta specializzata in materia, ovvero di acquisti
di materiali di consumo di immediato impiego, e comunque di  spese  e
materiali  di  importo  inferiore  a  due  milioni  di  lire, si puo'
prescindere dalle suddette formalita'.
    5. Per i  contratti  di  cui  al  presente  articolo  di  importo
inferiore  a dieci milioni di lire non e' necessaria la deliberazione
prevista dall'art. 41.
                             Articolo 58
                            Pubblicazioni
    1. I contratti di editoria e di  stampa  relativi  a  ricerche  e
lavori  svolti  nell'ambito  dei  fini istituzionali dell'Universita'
sono assoggettati alla disciplina stabilita dagli artt. 43 e 57. Tali
contratti   sono   aggiudicati   con   il    criterio    dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  in  relazione  al  quale elementi
determinanti di valutazione saranno, oltre al prezzo, il  termine  di
consegna,  l'ampiezza  e  la  sicurezza del servizio di distribuzione
dell'opera stampata,  la  qualita'  e  il  carattere  estetico  della
prestazione fornita.
    2. Ai fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, il
Senato accademico, con apposita delibera, stabilisce i criteri idonei
a garantire l'interesse generale dell'Universita' e a salvaguardare i
diritti   dell'autore   e   dell'organismo   finanziatore.  Tutte  le
pubblicazioni  inerenti  a  tali  contratti   devono   riportare   la
denominazione dell'Universita' e del centro di spesa interessato.
    3.  Nel  caso  di stampa di volume, dieci copie sono destinate al
responsabile del centro  di  spesa  interessato,  che  provvede  alla
iscrizione di una copia nel registro inventariale del centro stesso e
al  trasferimento  delle rimanenti ad altri centri interessati e alla
Biblioteca universitaria; nel caso di stampa di periodico, il  numero
di  copie  di  cui sopra e' stabilito in cinque. Le residue copie non
riservate all'editore sono destinate dall'autore e dal direttore  del
periodico per esclusivi scopi scientifici.
                             Articolo 59
       Convenzioni e organismi associativi per lo svolgimento
                      di attivita istituzionali
    1.   Per   lo   svolgimento   in   collaborazione   di  attivita'
istituzionali o di attivita' di supporto o comunque collegate ad esse
di interesse comune, la Universita' di Pisa e  le  singole  strutture
didattiche,  scientifiche e di servizio possono stipulare convenzioni
con altre Universita' e loro strutture e con altri  enti  pubblici  o
privati.
    2.  In  particolare, l'Universita' puo' stipulare convenzioni per
la costituzione o la adesione a centri interuniversitari e a consorzi
di diritto pubblico.
    3. Per le  medesime  finalita'  la  Universita'  e  le  strutture
didattiche,  scientifiche  e  di  servizio  possono inoltre stipulare
contratti  associativi  per  la  costituzione  o  l'acquisizione   di
partecipazioni  in  organismi  di  diritto  privato,  sempre  che sia
garantita,  in  base  alla  legge  o  a  valido  patto  sociale,   la
responsabilita'   limitata   della   Universita'  o  della  struttura
interessata.
    4. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti  di  cui  ai
commi  precedenti  spetta al Rettore, previa deliberazione del Senato
accademico e  del  Consiglio  di  amministrazione  per  le  parti  di
rispettiva  competenza,  nei  casi  di  convenzioni  e  di  contratti
riguardanti una pluralita'  di  strutture  e  comunque  di  interesse
generale dell'Universita'.
    5.  Nei  casi  in  cui le convenzioni di cui al presente articolo
presentino interesse  limitatamente  ad  una  o  piu'  strutture,  la
stipulazione  spetta  ai  responsabili della strutture stesse, previa
delibera  dei  rispettivi   Consigli.      E'   altresi'   necessaria
l'autorizzazione  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del  Senato
accademico per le convenzioni di cui ai commi 2 e 3.
    6. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 devono esporre i motivi
per i quali non si e' ritenuto di provvedere altrimenti e le  ragioni
che giustificano la scelta dei soci.
    7.  La  Universita' e' rappresentata nelle assemblee consortili o
sociali dal Rettore o dal responsabile della struttura interessata, o
da loro delegati. Eventuali ulteriori rappresentanti  sono  designati
dal Senato accademico o dal Consiglio della struttura stessa.
    8.   I   rappresentanti   dell'Universita'   negli  altri  organi
consortili o  sociali  esercitano  i  poteri  ad  essi  spettanti  in
conformita'  alle  direttive  che  il Rettore o il responsabile della
struttura    interessata    rivolgono    loro    annualmente    prima
dell'approvazione  del  bilancio consortile o sociale e in ogni altra
occasione in cui le  circostanze,  tempestivamente  segnalate,  dagli
interessati, lo richiedano.
    9. Il Rettore o i responsabili delle strutture, nonche' gli altri
eventuali  rappresentanti  dell'Universita',  riferiscono  al  Senato
accademico e al Consiglio  di  amministrazione,  ovvero  ai  Consigli
delle   strutture   interessate,   almeno  una  volta  l'anno,  prima
dell'approvazione del bilancio consortile o sociale, e in ogni  altra
occasione  in  cui  ne  siano  richiesti, sull'attivita' svolta e sui
programmi del consorzio o dell'organismo associativo.
    10.  I  bilanci  degli organismi di cui al presente articolo sono
pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale dell'Universita'  di
Pisa.
 
                                                             ALLEGATO
                              CAPO VII
                PROCEDURE DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
                             Articolo 60
                  Compiti del collegio dei revisori
    1. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto (2), il collegio  dei
revisori  partecipa  alle  sedute  del  Consiglio di amministrazione,
esprimendo  parere  obbligatorio  sulle  materie  di  bilancio  e  in
particolare  sull'attendibilita'  delle  previsioni  di  entrata  nel
bilancio preventivo di  Ateneo,  sull'assestamento,  sugli  storni  e
sulle  variazioni  di bilancio, sulla corrispondenza delle risultanze
del conto consuntivo con le  scritture  finanziarie  e  patrimoniali,
sulla  dichiarazione  di inesigibilita' dei crediti a norma dell'art.
33 del presente regolamento; compie tutte le verifiche necessarie per
assicurare  il  regolare  andamento   della   gestione   finanziaria,
contabile    e    patrimoniale.    sottoponendo   al   Consiglio   di
amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
accerta la regolarita' della  tenuta  dei  libri  e  delle  scritture
finanziarie  e patrimoniali; effettua almeno ogni trimestre verifiche
di cassa e sull'esistenza dei valori  e  dei  titoli  in  proprieta',
deposito, cauzione o custodia.
                             Articolo 61
         Verifica della attivita' amministrativa e contabile
    1.  E'  istituito,  ai  sensi  dell'art. 37 dello Statuto (2), il
Nucleo di valutazione interna per la verifica, mediante analisi  com-
parative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  della  realizzazione degli
obiettivi,  della  corretta  ed  economica  gestione  delle  risorse,
dell'imparzialita'  e  del  buon andamento dell'azione amministrativa
dell'amministrazione centrale dell'Universita' e degli  altri  centri
di  spesa.  Esso  esegue  altresi'  rilevazioni  periodiche,  anche a
campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa  e  contabile,
anche ai fini di cui all'art. 70 del presente regolamento.
    2. Il Nucleo di valutazione interna e' costituito con decreto del
Rettore  ed  e'  composto dal presidente e da un numero di membri non
inferiore a due e non superiore a sei, anche esterni all'Universita',
designati dal Consiglio di  amministrazione  a  maggioranza  assoluta
degli  aventi  diritto  tra  esperti  in  materia  di  organizzazione
aziendale e valutazione  del  rendimento  dei  pubblici  servizi,  di
analisi   e   valutazione  dei  bilanci,  di  ragioneria  nonche'  di
contabilita' pubblica e  di  diritto  amministrativo.  Ad  esso  puo'
essere  assegnato,  nell'ambito  della dotazione organica vigente, un
apposito contingente di personale; a tal fine puo' essere  utilizzato
anche personale gia' collocato fuori ruolo.
    3.  Il  Nucleo  di  valutazione opera in posizione di autonomia e
risponde esclusivamente al Rettore,  cui  riferisce  trimestralmente;
puo'  proporre,  nella  relazione  generale  di  cui  al comma 4, gli
opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa  e  contabile  e  le
conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno
annualmente,   anche   su   indicazione   degli   organi  di  governo
dell'Universita', ivi compreso il consiglio  degli  studenti  per  la
parte  riguardante  i  servizi amministrativi connessi alle attivita'
didattiche,  i  parametri di riferimento del controllo; ha accesso ai
documenti amministrativi e puo' richiedere, oralmente o per iscritto,
informazioni a tutti gli uffici e centri di spesa.
    4. Entro il 31 marzo di ogni anno al Nucleo di  valutazione  sono
fatti  pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di
spesa  relativi  all'esercizio  trascorso.  il  Nucleo  formula   nei
quindici  giorni  successivi le proprie osservazioni in una relazione
generale che deve accompagnare il conto consuntivo,  nella  quale  e'
riepilogato l'esito dei controlli effettuati.
    La  relazione  del  Nucleo e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale
dell'Universita'   ed   e'   altresi'   comunicata    al    Ministero
dell'Universita',   al   Consiglio   universitario   nazionale,  alla
Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, per i fini di  cui
all'art.  5,  comma 23, della Legge 537/1993 (8), nonche' al Comitato
provinciale della pubblica amministrazione.
    5. Le decisioni  relative  alla  ripartizione  delle  risorse  ai
centri  di spesa in sede di formazione del bilancio annuale di Ateneo
devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche
di cui al presente articolo.
    6. Delle suddette verifiche si deve altresi' tener conto ai  fini
della eventuale adozione nei confronti del Direttore amministrativo e
dei  dirigenti  amministrativi  dei  provvedimenti di cui all'ari. 37
dello Statuto (2) e all'art. 20 del D.Lgs. 29/1993 (3).
    7. Ai sensi dell'art. 5, comma 22, della Legge 537/1993  (8),  il
Nucleo  di  valutazione  interna  svolge altresi', nella composizione
integrata con designazioni effettuate da parte del Senato  accademico
e  secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo,
la verifica della produttivita' della ricerca e  della  didattica.  I
risultati della verifica sono esposti nella relazione generale di cui
al comma 4.
    8. Il Nucleo di valutazione interna, nella composizione integrata
di cui al comma 7, dura in carica tre anni.
                             Articolo 62
                         Obbligo di denuncia
    1.  Salvo  ogni  altro  obbligo previsto dalla legge, i dirigenti
degli uffici  dell'amministrazione  centrale,  i  responsabili  delle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nonche' i segretari
amministrativi  per  la  parte di loro competenza, ove nell'esercizio
delle rispettive funzioni vengano a conoscenza di un fatto che  possa
dar luogo a responsabilita' amministrative e contabili, sono tenuti a
darne tempestiva notizia al Rettore e al Direttore amministrativo per
l'esercizio  delle azioni previste dalla legge. A tali fini, inoltre,
la competenza e' del Rettore, se il fatto sia imputabile al Direttore
amministrativo; del Consiglio di amministrazione,  se  il  fatto  sia
imputabile al Rettore.
    2.  Qualora  dalle  verifiche del Nucleo di valutazione interna o
del Collegio dei revisori ovvero al momento della  presentazione  del
conto  consuntivo  si  evidenzi  uno  scoperto  di  cassa  ovvero uno
squilibrio tra assegnazioni o entrate e spese nella  gestione  di  un
centro  di  spesa,  il Rettore procede alla diffida nei confronti del
responsabile del centro stesso, affinche' vengano adottati,  entro  i
successivi tre mesi, gli opportuni provvedimenti per sovvenire a tale
situazione,  in  mancanza  dei quali il Rettore provvede a effettuare
apposita comunicazione al Consiglio di amministrazione o al Consiglio
del   centro   interessato   per  i  provvedimenti  conseguenti  e  a
trasmettere altresi' denuncia alla procura regionale della Corte  dei
Conti  per  l'avvio  dell'azione  di  responsabilita'  a  carico  dei
soggetti responsabili dello squilibrio finanziario.
                              CAPO VIII
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                             Articolo 63
                             Sede legale
    1.  La  sede  legale  dell'Universita'  e'  fissata  in  Lungarno
Pacinotti 43, Pisa.
                             Articolo 64
                          Limiti di valore
    1.  Tutti  gli  importi  indicati nel presente regolamento devono
intendersi al netto delle imposte e, fatti salvi  quelli  fissati  da
disposizioni  comunitarie  e da disposizioni contenute nelle leggi di
cui all'art. 6, comma 2, della Legge 168/ 1989  (1),  possono  essere
aggiornati  con  delibere  del  Consiglio  di  amministrazione.  Tali
importi  sono  comunque  sottoposti  ogni  tre  anni  a  verifica  di
congruita'.
                             Articolo 65
                              Compensi
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  determina la misura degli
eventuali  compensi  per  le  attivita'  svolte  negli  organismi  di
gestione, di controllo e consultivi dell'Universita'. Possono inoltre
essere  assegnati a singoli docenti impegnati in progetti, consulenze
o altre attivita' di interesse  dell'Ateneo  specifici  finanziamenti
per  la loro attivita' di ricerca, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento generale di Ateneo.
    2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresi' determinati  i
servizi  e  i  beni  strumentali necessari per il funzionamento degli
organi  di  governo  dell'Universita'  e  l'espletamento  delle  loro
funzioni  istituzionali,  le cui spese di gestione, debitamente moti-
vate, sono a carico del bilancio di Ateneo.
                             Articolo 66
                        Incarichi di missione
    1. Per gli incarichi di  missione  inerenti  ad  attivita'  fuori
sede,  connesse  con  lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche e
scientifiche o  con  l'assolvimento  dei  doveri  di  servizio,  sono
ammessi  il  rimborso delle spese per ogni mezzo di trasporto, vitto,
alloggio e delle altre spese necessarie  effettivamente  sostenute  e
idoneamente   documentate   nonche'   l'erogazione   della  specifica
indennita',  sulla  base  di  apposito  regolamento  deliberato   dal
Consiglio  di  amministrazione, sentito il Senato accademico, entro i
limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia.
    2. Le disposizioni richiamate al comma 1, secondo le condizioni e
le   modalita'   stabilite   dal   regolamento   del   Consiglio   di
amministrazione  ivi  previsto,  si  applicano  altresi'  a studenti,
dottorandi, borsisti, perfezionandi e  specializzandi  incaricati  di
missioni  per  finalita'  inerenti  alle  attivita' istituzionali; e'
peraltro comunque esclusa l'erogazione della specifica indennita'  di
missione.
    3.  Nel  caso  di  utilizzo  del  mezzo  di  trasporto  aereo, e'
consentito un allungamento  del  periodo  di  soggiorno  fuori  sede,
purche'  compatibilmente  con  i  doveri  istituzionali e di servizio
della persona incaricata della missione, qualora in tale  modo  venga
reso  possibile  l'utilizzo  di  un sistema tariffario economicamente
piu' conveniente  e  il  costo  complessivo  della  missione  risulti
inferiore.
                             Articolo 67
              Attivita' culturali, ricreative e sociali
    1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, commi 1 e 2, della
Legge  537/1993 (8) l'Universita', ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
(2), favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali in favore
del personale universitario attraverso la fornitura di servizi  e  la
predisposizione di strutture e risorse.
    2. Nell'ambito dei provvedimenti per l'adeguamento dell'orario di
servizio  e  dell'orario di lavoro alle vigenti disposizioni di legge
puo' essere disposta, con delibera del Consiglio di  amministrazione,
sentite  le  organizzazioni  sindacali,  l'assegnazione  a favore del
personale assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs 29/1993 (3) di
buoni pasto o di equivalente indennita', secondo le  modalita'  e  le
condizioni stabilite nella delibera stessa.
                             Articolo 68
            Spese di rappresentanza e spese per convegni
    1.  Le  spese  di  rappresentanza  devono  essere  fondate  sulla
concreta e obiettiva  esigenza  dell'Universita',  in  rapporto  alle
proprie  finalita'  istituzionali,  di  manifestarsi all'esterno e di
intrattenere pubbliche relazioni con  soggetti  ad  essa  estranei  e
devono   corrispondere   all'intento   di  richiamare  sull'attivita'
dell'Universita' l'attenzione e l'interesse di  ambienti  e  soggetti
qualificati.
    2.  Le  spese  di rappresentanza ammissibili nonche' i limiti e i
criteri di erogazione delle stesse sono individuate  con  regolamento
del  Consiglio  di  amministrazione,  sentito il Senato accademico, e
sono disposte dal  Rettore.  Nelle  attivita'  di  rappresentanza  il
Rettore  puo'  farsi accompagnare o sostituire da uno o piu' delegati
di appropriata qualificazione.
    3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' individuate
le spese ammissibili che possono  essere  disposte  dai  responsabili
delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
    4.  In occasione di convegni, congressi e manifestazioni similari
organizzati dall'Universita' o dalle  singole  strutture  didattiche,
scientifiche e di servizio, e' consentito il pagamento delle spese di
viaggio  e  di  soggiorno,  anche in forma forfettaria e con rimborso
diretto agli interessati, degli ospiti invitati, nonche' il pagamento
per conferenze, seminari,  interventi  e  attivita'  similari  tenuti
dagli stessi, nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 2.
                             Articolo 69
                 Rappresentanza e difesa in giudizio
    1.  Nei  giudizi  attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria
ordinaria, i collegi arbitrali e le  giurisdizioni  amministrative  e
sempreche'  non si tratti di controversie con lo Stato, l'Universita'
e' rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
    2. Per particolari questioni,  comunque  attinenti  alla  propria
autonomia  gestionale,  l'Universita',  sulla  base di una apposita e
motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio  di
amministrazione, puo' conferire specifico mandato di rappresentanza e
difesa anche ad avvocati del libero foro.
                             Articolo 70
                       Disposizioni di rinvio
    1. Le modalita' di svolgimento e i termini per la conclusione dei
procedimenti  amministrativi previsti dal presente regolamento, fatta
salva   ogni   eventuale   diversa   prescrizione   stabilita   nelle
disposizioni   precedenti,   sono   disciplinati  dalle  disposizioni
contenute nel regolamento approvato con D.R.  133/1995 (16).
    2.  Il  Nucleo  di   valutazione   interna   compie   annualmente
rilevazioni   sul   rispetto   dei   termini   di  cui  al  comma  1;
l'inosservanza dei termini prescritti puo' essere  valutata  ai  fini
dell'applicazione  delle  misure  previste  dagli  artt.  20 e 59 del
D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni (3).
                             Articolo 71
                      Disposizioni transitorie
    1. Agli Istituti, fino alla data della loro soppressione ai sensi
dell'art. 54  dello  Statuto  (2),  si  continuano  ad  applicare  le
disposizioni di cui al Titolo IV del D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371(22) e
dei regolamenti universitari di attuazione, in quanto compatibili con
le disposizioni del presente regolamento.
    2.  Nei  centri  di  spesa di cui all'art. 2, comma 3, ove non e'
presente la figura del segretario amministrativo,  le  competenze  ad
essa   assegnate   dal   presente  regolamento  sono  temporaneamente
esercitate dal dipendente dell'area amministrativo-contabile di  piu'
alta  qualifica  in servizio presso il centro stesso, se di qualifica
non inferiore alla settima, ovvero, in  mancanza,  da  dipendente  in
servizio    presso    altra    struttura    o   presso   gli   uffici
dell'amministrazione  centrale.  Con  delibere  dei  consigli   delle
strutture interessate, comunicate al Consiglio di amministrazione, e'
altresi'   possibile  la  condivisione  delle  prestazioni  rese  dal
segretario amministrativo da parte di una pluralita' di strutture.
    3. In attesa della emanazione del regolamento  di  organizzazione
dell'Ateneo  contenente  la disciplina delle strutture amministrative
centrali dell'Universita' e la individuazione degli uffici di livello
dirigenziale, le competenze attribuite dal  presente  regolamento  ai
responsabili   dei  centri  di  spesa  dell'amministrazione  centrale
dell'Universita'  sono  transitoriamente  esercitate  dal   Direttore
amministrativo.
    4.  Le  procedure contrattuali in corso di svolgimento al momento
di entrata in vigore del presente regolamento  continuano  ad  essere
regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure
medesime.
    5.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento  il   Rettore   procede,   sulla   base   delle
designazioni effettuate dal Consiglio di amministrazione e dal Senato
accademico  a  norma  dell'art.  61,  alla  nomina dei componenti del
Nucleo di valutazione interna.  Fino  a  quella  data  permangono  in
carica  i  componenti nominati in via provvisoria con il D.R. n. 1007
del  27  giugno  1995  (23),  pubblicato  sul  Bollettino   Ufficiale
dell'Universita' n. 3/1995.
                             Articolo 72
                     Disposizioni di attuazione
    1.  Entro  trenta  giorni  dalia  entrata  in vigore del presente
regolamento il Consiglio di amministrazione adotta la delibera di cui
all'art. 2, comma 3. Entro  i  successivi  trenta  giorni,  tutte  le
strutture   didattiche,   scientifiche   e   di  servizio  provvedono
all'adeguamento   dei   propri   regolamenti,  inviandoli  al  Senato
accademico per il controllo di legittimita'.
    2.  Entro  tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore   del   presente
regolamento,   il  Consiglio  di  amministrazione  approva  le  altre
disposizioni necessarie per l'attuazione ad esso  specificamente  de-
mandate   dal  regolamento  stesso,  anche  mediante  la  modifica  e
l'integrazione di quelle eventualmente  gia'  vigenti  nelle  singole
materie.
    3.  Entro  la  data  di  cui  al  comma  2 i consigli di facolta'
approvano, nell'ambito dei rispettivi  regolamenti,  le  disposizioni
necessarie per l'esercizio delle competenze inerenti al funzionamento
delle  facolta'  stesse  come  centri  di  spesa a norma del presente
regolamento,  fermo  restando  che  spetta   ai   Consigli   medesimi
l'approvazione  del  bilancio,  del relativo assestamento e del conto
consuntivo, nonche' dei criteri per l'utilizzo dei fondi trasferiti.
    4. Ai sensi  dell'art.  8,  il  primo  bilancio  annuale  formato
secondo   le  disposizioni  del  presente  regolamento  sara'  quello
relativo all'esercizio finanziario 1997.
                             Articolo 73
              Entrata in vigore e abrogazione di norme
    1. Il presente regolamento e' emanato  ai  sensi  dell'art.    7,
commi da 7 a 11, della Legge 168/1989 (1) ed e' pubblicato all'Albo e
sul Bollettino Ufficiale della Universita'. Esso entra in vigore il 1
gennaio  1996,  ovvero  quindici  giorni  dopo  la sua pubblicazione,
qualora sia successiva a quella  data.  Eventuali  modifiche  possono
essere  apportate al regolamento con la stessa procedura prevista per
la sua approvazione.
    2. Con l'entrata in vigore del presente  regolamento  e,  per  la
parte in cui e' necessario, delle relative disposizioni di attuazione
previste  dall'art.  72, cessano di avere efficacia il D.P.R. 4 marzo
1982 n. 371 e  tutte  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari
comunque incompatibili.