Art. 4.
 Per  l'attuazione  dei  progetti  di  cui  all'art. 2 e' disposto un
finanziamento       complessivo       di       L.       7.358.532.726
(settemiliarditrecentocinquantottomilionicinquecentotrentaduemilasett
ecentoventisei)  di  cui  a  carico  del  Fondo  sociale  europeo  L.
5.518.899.544
(cinquemiliardicinquecentodiciottomilioniottocentonovantanovemilacinq
uecentoquarantaquattro).  Con  successivo  decreto  interministeriale
verra'  disposto  il  cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione
per la formazione professionale e per  l'accesso  al  F.S.E.  di  cui
all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993.