Art. 4. Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 2 e' disposto un finanziamento complessivo di L. 7.358.532.726 (settemiliarditrecentocinquantottomilionicinquecentotrentaduemilasett ecentoventisei) di cui a carico del Fondo sociale europeo L. 5.518.899.544 (cinquemiliardicinquecentodiciottomilioniottocentonovantanovemilacinq uecentoquarantaquattro). Con successivo decreto interministeriale verra' disposto il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993.