Art. 5. L'erogazione dei finanziamenti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale europeo e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L. - certificanti il verificarsi delle condizioni di liquidabilita' della spesa.