Art. 5.
 L'erogazione dei finanziamenti avverra' mediante le anticipazioni ed
i  saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale
europeo e sara' effettuata dal Ministero del  tesoro  sulla  base  di
comunicazioni  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
U.C.O.F.P.L.  -  certificanti  il  verificarsi  delle  condizioni  di
liquidabilita' della spesa.