Art. 5. L'erogazione dei finanziamenti in favore dei singoli progetti avverra' mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione ex legge 183/87 e sara' effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidita' della spesa. Roma, 27 dicembre 1996 Il dirigente generale: VITTORE