Art. 5.
 L'erogazione  dei  finanziamenti  in  favore  dei  singoli  progetti
avverra'  mediante  le  anticipazioni  ed  i  saldi  previsti   dalle
normative  vigenti  in materia di Fondo sociale europeo e di Fondo di
rotazione ex legge 183/87 e sara' effettuata dal Ministero del tesoro
sulla  base  di  comunicazioni  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni di liquidita' della spesa.
 Roma, 27 dicembre 1996
                                       Il dirigente generale: VITTORE