AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996 1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni. 2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a: a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonche' a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e' effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione; b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni; c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995; d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995; e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi; g) fondo ordinario spettante alle comunita' montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.