Art. 1-bis.
               Contributo agli enti locali e alle IPAB
(( 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18   ))
(( gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  ))
(( 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province,    ))
(( alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo         ))
(( corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni    ))
(( seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata       ))
(( concessa l'aspettativa per motivi sindacali.                    ))
(( 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la ))
(( quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese  ))
(( e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il    ))
(( tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo  ))
(( 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con        ))
(( modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota  ))
(( e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai   ))
(( fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento        ))
(( dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota   ))
(( residua e' distribuita ai comuni con le modalita' previste per  ))
(( la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37  ))
(( del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive  ))
(( modificazioni.                                                  ))