Art. 2.
                         Disposizioni varie
  1. Per l'anno 1996, i proventi della  casa  da  gioco  di  Campione
d'Italia  sono  versati  dal comune alla provincia di Como per il 6,5
per cento ed alla provincia di Lecco  per  il  3  per  cento.  ((  Le
province  possono  utilizzare  tali  proventi,  previe  le  opportune
intese, per opere pubbliche in ambito comunale e  per  contributi  da
assegnare  ai  comuni  ricompresi  nelle  province  stesse, per opere
pubbliche. )) Le somme spettanti allo Stato sono versate in  apposito
capitolo  di  entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del
tesoro  ad  apposito  capitolo   del   Ministero   dell'interno.   La
disposizione  di  cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
20  dicembre  1995,  n.  539, e' soppressa. Per le somme conservate a
residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della  spesa  del
Ministero   dell'interno   dell'esercizio   1995   si   applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della  legge  31
ottobre 1973, n. 637.
((1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le          ))
(( province di Como e Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad   ))
(( iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva    ))
(( ogni successiva diversa definizione delle risorse che potra'    ))
(( derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa      ))
(( sulla ripartizione dei proventi, che trovera' riscontro per il  ))
(( 1997 in apposite variazioni di bilancio.                        ))
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
gli  atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati
relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati  a  titolo
oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
(( Tale esenzione si intende anche alla imposta complementare      ))
(( relativa ad atti formati a decorrere dal 1 gennaio 1993 per i  ))
(( quali e' ancora pendente il termine per l'accertamento di       ))
(( valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione   ))
(( all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono          ))
(( d'ufficio.                                                      ))
  3.  Nei  limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla
legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i
finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n.
539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate
pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995
sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico  del  bilancio  dello
Stato  il  60  per  cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo.
Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n.  539  del
1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la
presentazione  delle  domande, per l'adozione degli atti definitivi e
per il riconoscimento del debito fuori bilancio; e' altresi' abrogato
il comma 6 dello stesso articolo 10.
  4.  All'articolo  72,  comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  "Relativamente  ai  soli  anni  1995  e  1996  la
formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui  al
primo  periodo  e'  eseguita,  a  pena di decadenza, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.".
(( 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del ))
(( decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito   ))
(( dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre  ))
(( 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando ))
(( per il 1997 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative  ))
(( e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od ))
(( accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di ))
(( cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro   ))
(( il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.                      ))
(( 4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15   ))
(( novembre 1993, n. 507, e' abrogato.                             ))
(( 4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto          ))
(( legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente:  ))
(( "3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del        ))
(( comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo  ))
(( 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del          ))
(( pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione  ))
(( dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei  ))
(( partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato". ))
(( 4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto       ))
(( legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' inserito il seguente:  ))
(( "6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione        ))
(( e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle   ))
(( denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e'  ))
(( prescritta dall'articolo 70, e' effettuata su richiesta         ))
(( dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1".      ))
  5. (Soppresso dalla legge di conversione).
  6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto  1996,  n.
437,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n.
556, le parole "sono prorogati di  un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono prorogati di due anni".
(( 6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di          ))
(( contabilita' degli enti locali previsto dall'articolo 108 del   ))
(( decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30    ))
(( giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995,  ))
(( n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  ))
(( 1995, n. 539, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1977.     ))
7. (Soppresso dalla legge di conversione).