Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere di lire 400.000 milioni per  l'anno  1996  e  di  lire
5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma
1,  e  all'articolo  2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  dell'interno.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le  variazioni  di  bilancio  connesse
all'attuazione del presente decreto.