Art. 2. 1. In relazione alla liquidazione delle dichiarazioni integrative ed alle eventuali iscrizioni a ruolo, le somme versate ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere imputate preliminarmente al debito per interessi e successivamente a quello d'imposta, con precedenza per il debito piu' antico.