Art. 2.
  1.  In  relazione alla liquidazione delle dichiarazioni integrative
ed alle eventuali iscrizioni a  ruolo,  le  somme  versate  ai  sensi
dell'art.  39,  commi  1  e  2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
devono essere imputate preliminarmente  al  debito  per  interessi  e
successivamente a quello d'imposta, con precedenza per il debito piu'
antico.