Art. 4. Le cartelle di pagamento da emettere per il recupero delle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi: azienda concessionaria del servizio di riscossione dei tributi territorialmente competente; ufficio liquidatore con specificazione del fatto che trattasi di liquidazione di dichiarazione integrativa effettuata ai sensi della legge n. 413/1991; dati identificativi della cartella (provincia, comune, numero contribuente, codice identificativo, numero cartella, emissione); data della consegna dei ruoli; estremi identificativi del contribuente intestatario della cartella; specie e numero del ruolo; codice tributo e relativa descrizione; numero delle rate; importo iscritto a ruolo, diritti di riscossione, diritti di notifica ed importo da pagare riferito a ciascun codice tributo; scadenza della rata in cui deve essere effettuato il pagamento; totale delle somme da pagare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1996 Il Ministro: VISCO