Art. 4.
  Le  cartelle  di  pagamento da emettere per il recupero delle somme
dovute a seguito della liquidazione delle  dichiarazioni  integrative
devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti elementi:
   azienda  concessionaria  del  servizio  di riscossione dei tributi
territorialmente competente;
   ufficio liquidatore con specificazione del fatto che  trattasi  di
liquidazione  di  dichiarazione integrativa effettuata ai sensi della
legge n. 413/1991;
   dati identificativi  della  cartella  (provincia,  comune,  numero
contribuente, codice identificativo, numero cartella, emissione);
   data della consegna dei ruoli;
   estremi   identificativi   del   contribuente  intestatario  della
cartella;
   specie e numero del ruolo;
   codice tributo e relativa descrizione;
   numero delle rate;
   importo iscritto a  ruolo,  diritti  di  riscossione,  diritti  di
notifica ed importo da pagare riferito a ciascun codice tributo;
   scadenza della rata in cui deve essere effettuato il pagamento;
   totale delle somme da pagare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO