Art. 2.
  1.  Nei  limiti  della  disciplina  vigente in materia di pesca dei
molluschi bivalvi, il "Consorzio per  la  gestione  della  pesca  dei
molluschi  bivalvi  nel  compartimento  marittimo di Monfalcone" puo'
proporre al Ministero delle risorse agricole, alimentari e  forestali
-  Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del
compartimento marittimo di Monfalcone  le  misure  tecniche  previste
dall'art. 3 del decreto n. 44/95 in premessa citato.
  2.  Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/95 le persone incaricate
dal consorzio della vigilanza sulla cattura  dei  molluschi  bivalvi,
nell'ambito  dei  limiti  territoriali  di operativita' del consorzio
stesso, possono ottenere  la  qualifica  di  agente  giurato,  previa
approvazione  della  nomina  da parte del prefetto su parere del capo
del compartimento marittimo di Monfalcone.