Art. 3.
  Il commissario liquidatore e' autorizzato  a  procedere  anche  per
conto  del  "Fondo  di  garanzia  per  le vittime della strada" ed in
deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre  1969,  n.  990,
alla   liquidazione   dei   danni   verificatisi  anteriormente  alla
pubblicazione  del  decreto  di  liquidazione,  nonche'   di   quelli
verificatisi  successivamente  e fino alla scadenza di cui al comma 1
dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.
  Per l'assolvimento  di  tali  compiti  il  commissario  liquidatore
procedera' a riassumere il personale dipendente della SARP - Societa'
di assicurazione dei rischi delle persone S.p.a., con sede in Milano,
con le modalita' di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.