Art. 5.
  Il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato  ad   effettuare   il
trasferimento  del portafoglio della SARP - Societa' di assicurazione
dei rischi delle  persone  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  ai  sensi
dell'art.  88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449.