ALLEGATO Atto n. 233 INPGI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 13 dello statuto approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995; Visti gli articoli 3, 22, 23, 24 e 28 del regolamento approvato con decreto interministeriale del 24 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995; Vista la delibera n. 151 approvata dal consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1996; Udita la relazione del presidente; Delibera di modificare gli articoli 22, 23, 24 del regolamento INPGI e di aggiungere allo stesso un ulteriore articolo denominato 24-bis, secondo il testo allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante e sostanziale. La presente delibera annulla e sostituisce l'atto n. 151 del 28 giugno 1996 e sara' trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la prescritta approvazione. Roma, 16 ottobre 1996 Il consiglio di amministrazione ------------ Trattamento in caso di disoccupazione - Requisiti Art. 22. - In caso di disoccupazione e' corrisposta all'iscritto un'indennita' in relazione ai giorni, anche festivi, di effettiva totale disoccupazione per un massimo di trecentosessanta giorni. I requisiti richiesti per il diritto all'indennita' sono: a) lo stato di disoccupazione dell'iscritto, per mancanza di lavoro. b) almeno dodici contributi mensili per l'assicurazione contro la disoccupazione accreditati nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Qualora l'iscritto abbia meno di dodici contributi mensili, ma almeno tre, accreditati all'Istituto nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, l'indennita' e' corrisposta per un periodo non superiore a quello coperto da contributi. In caso di dimissioni del giornalista, l'indennita' decorre dall'inizio del secondo mese dalla cessazione del rapporto di lavoro e viene corrisposta per un massimo di trecento giorni. Nei casi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro l'iscritto consegua indennita' aggiuntive, anche incentivanti l'esodo, ai trattamenti di fine rapporto previsti dalla legge e dal C.N.L.G., che non siano collegate a rivendicazioni riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione e' corrisposto per un massimo di centottanta giorni. Le indennita' aggiuntive previste dalla legge e dal C.N.L.G. danno luogo alla corresponsione dell'indennita' nei limiti previsti dal comma 1. Art. 23. - La misura giornaliera dell'indennita' di disoccupazione e' pari ad un trentesimo del 60 per cento della retribuzione media contributiva relativa alle ultime dodici mensilita' di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di computo e' quella relativa al minor numero di mensilita' coperte da contribuzione. La retribuzione media presa a riferimento per determinare la misura dell'indennita' non puo' comunque superare lo stipendio mensile minimo, maggiorato dell'indennita' di contingenza, previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Con effetto dal 1 gennaio di ogni anno l'indennita' di disoccupazione e' adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell'anno precedente. La misura mensile dell'indennita' non puo' comunque essere inferiore a quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione. In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso per riprendere successivamente e fino allo scadere del periodo massimo indennizzabile. Ove il periodo di rioccupazione sia superiore a sei mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato potra' avanzare nuova domanda a condizione che sussistano i requisiti di cui al precedente art. 22. Il 50% del reddito da lavoro autonomo e' cumulabile e compatibile con l'indennita' di disoccupazione fino al limite di un terzo dell'indennita' stessa. Se il reddito da lavoro autonomo dovesse superare tale tetto l'Istituto provvedera' a trattenere dall'indennita' di disoccupazione l'intero ammontare della somma eccedente. Art. 24. - Per fruire del trattamento di disoccupazione, l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il fiduciario del locale ufficio di corrispondenza, che attestera' l'esistenza nel richiedente del requisito di cui all'art. 22, lettera a). Alla domanda deve essere allegata certificazione del datore di lavoro circa l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi, oppure le ultime dodici buste paga, nonche' documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, se ne fosse comprovata l'oggettiva impossibilita', dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro. La corresponsione dell'indennita' decorre dal primo giorno di disoccupazione, se la domanda e' presentata entro il sessantesimo giorno dalla data predetta. In ogni altro caso l'indennita' decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposta per il rimanente periodo di disoccupazione secondo le modalita' previste dall'art. 22 il giorno successivo alla data di inizio dello stato di disoccupazione. L'iscritto deve confermare, mensilmente, con dichiarazione scritta, resa per il tramite del fiduciario del locale ufficio di corrispondenza, la continuita' dello stato di disoccupazione. Art. 24-bis. - Qualora allo scadere del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile previsto dal precedente art. 23 l'iscritto non abbia contratto un nuovo rapporto di lavoro, l'Istituto provvedera' alla erogazione di un sussidio straordinario dal 361 fino al 720 giorno successivo alla data di cessaziotie del rapporto di lavoro. La misura giornaliera del sussidio e' pari, dal 361 giorno al 450 giorno, ad un trentesimo del 60% della retribuzione di cui al precedente art. 23; l'erogazione viene ridotta del 30 per cento per i successivi duecentosettanta giorni. Nel caso di dimissioni, il sussidio decorre dal 331 giorno. Il sussidio in questione non compete agli iscritti che abbiano percepito le indennita' aggiuntive di cui al comma 5 dell'art. 22. La concessione del sussidio non da diritto all'accredito di contributi figurativi.