(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
Atto n. 233
                                INPGI
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
   Visto    l'art.   13   dello   statuto   approvato   con   decreto
interministeriale del  24  luglio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
   Visti  gli  articoli  3, 22, 23, 24 e 28 del regolamento approvato
con decreto interministeriale del 24 luglio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
   Vista   la   delibera   n.   151   approvata   dal   consiglio  di
amministrazione in data 28 giugno 1996;
   Udita la relazione del presidente;
                              Delibera
di modificare gli articoli 22, 23, 24  del  regolamento  INPGI  e  di
aggiungere  allo  stesso  un  ulteriore  articolo  denominato 24-bis,
secondo il testo allegato alla presente  delibera  di  cui  fa  parte
integrante e sostanziale.
   La  presente  delibera  annulla e sostituisce l'atto n. 151 del 28
giugno 1996 e  sara'  trasmessa  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale per la prescritta approvazione.
    Roma, 16 ottobre 1996
                                      Il consiglio di amministrazione
                            ------------
          Trattamento in caso di disoccupazione - Requisiti
   Art.  22.  - In caso di disoccupazione e' corrisposta all'iscritto
un'indennita' in relazione ai giorni,  anche  festivi,  di  effettiva
totale disoccupazione per un massimo di trecentosessanta giorni.
   I requisiti richiesti per il diritto all'indennita' sono:
     a)  lo  stato  di  disoccupazione dell'iscritto, per mancanza di
lavoro.
     b) almeno dodici contributi mensili per  l'assicurazione  contro
la  disoccupazione  accreditati  nel  biennio precedente l'inizio del
periodo di disoccupazione.
   Qualora l'iscritto abbia meno di  dodici  contributi  mensili,  ma
almeno  tre, accreditati all'Istituto nel biennio precedente l'inizio
del periodo di disoccupazione, l'indennita'  e'  corrisposta  per  un
periodo non superiore a quello coperto da contributi.
   In  caso  di  dimissioni  del  giornalista,  l'indennita'  decorre
dall'inizio del secondo mese dalla cessazione del rapporto di  lavoro
e viene corrisposta per un massimo di trecento giorni.
   Nei  casi in cui alla cessazione del rapporto di lavoro l'iscritto
consegua  indennita'  aggiuntive,  anche  incentivanti  l'esodo,   ai
trattamenti di fine rapporto previsti dalla legge e dal C.N.L.G., che
non   siano  collegate  a  rivendicazioni  riguardanti  il  pregresso
rapporto di lavoro, il trattamento di disoccupazione  e'  corrisposto
per un massimo di centottanta giorni.
   Le indennita' aggiuntive previste dalla legge e dal C.N.L.G. danno
luogo  alla  corresponsione  dell'indennita'  nei limiti previsti dal
comma 1.
   Art. 23. - La misura giornaliera dell'indennita' di disoccupazione
e' pari ad un trentesimo del 60 per cento  della  retribuzione  media
contributiva relativa alle ultime dodici mensilita' di contribuzione.
Nel  caso  in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai
dodici mesi, la retribuzione media da prendere a base di  computo  e'
quella   relativa   al   minor   numero   di  mensilita'  coperte  da
contribuzione.
   La retribuzione media  presa  a  riferimento  per  determinare  la
misura  dell'indennita'  non  puo'  comunque  superare  lo  stipendio
mensile minimo, maggiorato dell'indennita' di  contingenza,  previsto
dal  contratto  nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di
redattore ordinario.
   Con  effetto  dal  1  gennaio  di  ogni   anno   l'indennita'   di
disoccupazione e' adeguata in misura pari alla variazione percentuale
della   retribuzione  minima  del  redattore  ordinario  verificatasi
nell'anno precedente.
   La  misura  mensile  dell'indennita'  non  puo'  comunque   essere
inferiore  a quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria
contro la disoccupazione.
   In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a sei  mesi,
il   trattamento  di  disoccupazione  viene  sospeso  per  riprendere
successivamente   e   fino   allo   scadere   del   periodo   massimo
indennizzabile.  Ove  il periodo di rioccupazione sia superiore a sei
mesi il trattamento viene a cessare e l'interessato  potra'  avanzare
nuova  domanda  a  condizione  che  sussistano  i requisiti di cui al
precedente art. 22.
   Il 50% del reddito da lavoro autonomo e' cumulabile e  compatibile
con  l'indennita'  di  disoccupazione  fino  al  limite  di  un terzo
dell'indennita' stessa.
   Se il reddito da  lavoro  autonomo  dovesse  superare  tale  tetto
l'Istituto provvedera' a trattenere dall'indennita' di disoccupazione
l'intero ammontare della somma eccedente.
   Art.   24.   -  Per  fruire  del  trattamento  di  disoccupazione,
l'iscritto deve presentare domanda all'Istituto tramite il fiduciario
del locale ufficio di corrispondenza, che attestera' l'esistenza  nel
richiedente del requisito di cui all'art. 22, lettera a).
   Alla  domanda  deve  essere  allegata certificazione del datore di
lavoro circa l'ammontare della retribuzione  spettante  negli  ultimi
dodici   mesi,   oppure   le   ultime   dodici  buste  paga,  nonche'
documentazione attestante  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro
oppure,   se   ne   fosse   comprovata   l'oggettiva  impossibilita',
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante  i  motivi
della risoluzione del rapporto di lavoro.
   La  corresponsione  dell'indennita'  decorre  dal  primo giorno di
disoccupazione, se la domanda e'  presentata  entro  il  sessantesimo
giorno  dalla  data predetta. In ogni altro caso l'indennita' decorre
dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e viene
corrisposta per il rimanente periodo  di  disoccupazione  secondo  le
modalita'  previste  dall'art.  22  il giorno successivo alla data di
inizio dello stato di disoccupazione.
   L'iscritto   deve   confermare,   mensilmente,  con  dichiarazione
scritta, resa per il tramite del fiduciario  del  locale  ufficio  di
corrispondenza, la continuita' dello stato di disoccupazione.
   Art.  24-bis.  -  Qualora  allo  scadere  del  periodo  massimo di
disoccupazione  indennizzabile  previsto  dal  precedente   art.   23
l'iscritto   non   abbia  contratto  un  nuovo  rapporto  di  lavoro,
l'Istituto provvedera' alla erogazione di un  sussidio  straordinario
dal  361  fino  al 720 giorno successivo alla data di cessaziotie del
rapporto di lavoro.
   La misura giornaliera del sussidio e' pari, dal 361 giorno al  450
giorno,  ad  un  trentesimo  del  60%  della  retribuzione  di cui al
precedente art. 23; l'erogazione viene ridotta del 30 per cento per i
successivi duecentosettanta giorni.
   Nel caso di dimissioni, il sussidio decorre  dal  331  giorno.  Il
sussidio in questione non compete agli iscritti che abbiano percepito
le  indennita'  aggiuntive  di  cui  al  comma  5  dell'art.  22.  La
concessione del sussidio non da diritto all'accredito  di  contributi
figurativi.