Art. 14. (Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1997, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1997, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali), e' il seguente: "Art. 10. - L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il consuntivo finanziario sara' annualmente corredato da un conto patrimoniale". - Il R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577, reca: "Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali". - Il testo dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e' il seguente: "Art. 11. (Beni di demanio e patrimonio regionale). - I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico. Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni appartenenti ad altri sogetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni medesimi. Sono trasferiti alle regioni e fanno parte del demanio regionale i porti lacuali e, se appartenenti allo Stato, gli acquedotti di interesse regionale. I beni appartenenti alle regioni, che non siano della specie di quelli previsti dai commi precedenti, costituiscono il patrimonio delle regioni. Sono trasferite alle regioni e fanno parte del patrimonio indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi vigenti appartengono allo Stato, le cave e le torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali. Gli edifici con i loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e servizi pubblici di spettanza regionale saranno trasferiti ed entreranno a far parte del patrimonio indisponibile delle regioni con i provvedimenti legislativi di cui al successivo art. 17. La individuazione dei singoli beni trasferiti sara' effettuata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro competente per la materia, sentita la regione interessata". - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". - Il testo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), e' il seguente: "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare per le regioni a statuto ordinario, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione, nonche' degli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni organiche delle amministrazioni statali; b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da enti pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve, comunque, quelle gia' trasferite, nonche' a trasferire i rispettivi uffici e i beni. Contestualmene si provvede al trasferimento alle regioni del personale indispensabile all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione all'amministrazione statale del restante personale nel rispetto della posizione economica acquisita; c) a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici, del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari anche al fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed efficiente decentramento amministrativo; d) a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato; e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti enti locali altre funzioni d'interesse locale, che valgano a rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite, a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari; f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento delle entrate e dei fondi previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281. Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma consortile. Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal presente articolo, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella presente legge: 1) l'identificazione delle materie dovra' essere realizzata per settori organici, non in base alle competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che il trasferimento dovra' risultare completo ed essere finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio e il corpo sociale; 2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle regioni, e dovranno, altresi' essere eliminate quelle esistenti, anche attraverso la delega di fuzioni; dovra', inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite; 3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta': a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita' dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nonche', ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, norme di attuazione delle leggi della Repubblica vigenti nelle materie stesse; b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i relativi poteri di indirizzo; 4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni stesse; 5) sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno indicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista, in materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri,previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di adottare, trascorso invano il termine predetto, i provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".