Art. 14.
                 (Stato di previsione del Ministero
           delle risorse agricole, alimentari e forestali
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per  l'anno
finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per
l'anno  finanziario  1997,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai  termini
dell'articolo  10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1).
Ai fini della gestione predetta restano  confermate  le  norme  dello
statuto-regolamento  approvato  con  regio decreto 5 ottobre 1933, n.
1577.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  nell'anno  finanziario  1997,  le  eventuali variazioni, in
termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione  dell'ex
Azienda  di  Stato  per  le  foreste  demaniali comunque connesse con
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e successive modificazioni,  nonche'  con  l'attuazione
del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione  dei  provvedimenti
concernenti  il riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e forestale  e  l'organizzazione  degli  uffici  del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
  5.   Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, recante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca  marittima, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997,
le  variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di
cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi  tra  i
vari  settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della
pesca marittima.
 
          Note all'art. 14:
            - Il testo dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30
          (Ordinamento  dell'Azienda  di   Stato   per   le   foreste
          demaniali), e' il seguente:
            "Art.  10. - L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre
          dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
            Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono
          essere sottoposti, unitamente  alle  prescritte  relazioni,
          all'approvazione  del  Parlamento,  in allegato al bilancio
          del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
            Il  consuntivo finanziario sara' annualmente corredato da
          un conto patrimoniale".
            - Il R.D. 5 ottobre 1933, n.  1577,  reca:  "Approvazione
          dello  statuto-regolamento  dell'Azienda  di  Stato  per le
          foreste demaniali".
            - Il testo dell'art. 11 della legge 16  maggio  1970,  n.
          281   (Provvedimenti   finanziari  per  l'attuazione  delle
          Regioni a statuto ordinario), e' il seguente:
            "Art. 11. (Beni di demanio e patrimonio regionale).  -  I
          beni  della  specie  di  quelli  indicati dal secondo comma
          dell'art. 822  del  codice  civile,  se  appartengono  alle
          Regioni  per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono
          il demanio regionale e sono  soggetti  al  regime  previsto
          dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
            Il  medesimo  regime  si  applica  ai  diritti  reali che
          spettano  alle  Regioni  su  beni  appartenenti  ad   altri
          soggetti,  quando  i  diritti  stessi  sono  costituiti per
          l'utilita'  di  alcuno  dei  beni  appartenenti  ad   altri
          sogetti,  quando  i  diritti  stessi  sono  costituiti  per
          l'utilita' di alcuno dei beni previsti dal comma precedente
          o per il conseguimento  di  fini    di  pubblico  interesse
          corrispondenti a quello a cui servono i beni  medesimi.
            Sono  trasferiti  alle  regioni e fanno parte del demanio
          regionale i porti lacuali e, se  appartenenti  allo  Stato,
          gli acquedotti di interesse regionale.
            I  beni  appartenenti  alle  regioni, che non siano della
          specie   di   quelli   previsti   dai   commi   precedenti,
          costituiscono il patrimonio delle regioni.
            Sono trasferite alle regioni e fanno parte del patrimonio
          indisponibile regionale le foreste, che a norma delle leggi
          vigenti  appartengono  allo  Stato,  le cave e le torbiere,
          quando la disponibilita' ne e'  sottratta  al  proprietario
          del  fondo, le acque minerali e termali.  Gli edifici con i
          loro arredi e gli altri beni destinati ad uffici e  servizi
          pubblici  di  spettanza  regionale  saranno  trasferiti  ed
          entreranno a far parte del patrimonio  indisponibile  delle
          regioni   con   i   provvedimenti  legislativi  di  cui  al
          successivo art. 17.
            La  individuazione  dei  singoli  beni  trasferiti  sara'
          effettuata,  entro due anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Ministro  per  le
          finanze,   di  concerto  col  Ministro  competente  per  la
          materia, sentita la regione interessata".
            - Il D.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,  reca:  "Attuazione
          della  delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
          n. 382".
            - Il testo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
          (Norme sull'ordinamento regionale  e  sulla  organizzazione
          della pubblica amministrazione), e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Il  Governo  e'  delegato ad emanare per le
          regioni a statuto  ordinario,  entro  12  mesi  dalla  data
          dell'entrata  in  vigore  della  presente legge, uno o piu'
          decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:
             a)   a   completare   il  trasferimento  delle  funzioni
          amministrative, considerate per settori organici,  inerenti
          alle  materie  indicate  nell'art.  117 della Costituzione,
          nonche' degli uffici e del  personale,  anche  mediante  le
          necessarie  modifiche  ed  integrazioni ai decreti delegati
          emanati in attuazione dell'art. 17 della  legge  16  maggio
          1970,  n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioni
          organiche delle amministrazioni statali;
             b)  a  trasferire  le  funzioni  inerenti  alle  materie
          indicate  nell'art.    117 della Costituzione esercitate da
          enti pubblici nazionali  ed  interregionali,  fatte  salve,
          comunque,  quelle  gia'  trasferite, nonche' a trasferire i
          rispettivi uffici e i beni. Contestualmene si  provvede  al
          trasferimento  alle  regioni  del  personale indispensabile
          all'esercizio delle funzioni trasferite e  all'assegnazione
          all'amministrazione  statale  del  restante  personale  nel
          rispetto della posizione economica acquisita;
             c) a delegare, a norma  dell'art.  118,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  le funzioni amministrative necessarie
          per rendere possibile l'esercizio organico da  parte  delle
          regioni   delle   funzioni   trasferite  o  gia'  delegate,
          provvedendo contestualmente al trasferimento degli  uffici,
          del  personale  e  dei  beni strumentali ritenuti necessari
          anche al fine di concorrere a realizzare il piu'  ampio  ed
          efficiente decentramento amministrativo;
             d) a disciplinare la facolta' delle regioni di avvalersi
          degli uffici tecnici dello Stato;
             e)  ad  attribuire  alle  province,  ai  comuni  e  alle
          comunita' montane, ai sensi  dell'art.  118,  primo  comma,
          della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse
          esclusivamente  locale nelle materie indicate dall'art. 117
          della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti  enti
          locali  altre  funzioni  d'interesse  locale, che valgano a
          rendere  possibile  l'esercizio  organico  delle   funzioni
          amministrative  loro attribuite, a norma della legislazione
          vigente,  provvedendo  a  regolare  i   relativi   rapporti
          finanziari;
             f)  a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite,
          alla soppressione dei capitoli dello  stato  di  previsione
          della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato,
          relativi  alle  funzioni  trasferite  ed  al corrispondente
          incremento delle entrate e dei fondi previsti  dalla  legge
          16 maggio 1970, n. 281.
            Le regioni, per le attivita' ed i servizi che interessano
          territori   finitimi,   possono   addivenire  ad  intese  e
          costituire  uffici  o  gestioni  comuni  anche   in   forma
          consortile.
            Nell'emanazione   dei   decreti   delegati  previsti  dal
          presente articolo,  il  Governo  si  atterra'  ai  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi  nonche' a quelli contenuti
          negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio  1970,  n.
          281,  sempre  che non contrastino con quelli indicati nella
          presente legge:
             1)   l'identificazione   delle   materie  dovra'  essere
          realizzata  per  settori  organici,  non   in   base   alle
          competenze  dei  Ministeri,  degli  organi periferici dello
          Stato e delle altre istituzioni pubbliche,  ma  in  base  a
          criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse
          hanno  e  dalla  piu'  stretta  connessione  esistente  tra
          funzioni affini, strumentali e complementari, per modo  che
          il   trasferimento  dovra'  risultare  completo  ed  essere
          finalizzato  ad  assicurare  una  gestione  sistematica   e
          programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti
          alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
             2)  nel  trasferimento di uffici dovranno essere escluse
          forme di codipendenza funzionale tra uffici dello  Stato  e
          delle regioni, e dovranno, altresi' essere eliminate quelle
          esistenti,  anche  attraverso la delega di fuzioni; dovra',
          inoltre, essere completato il  trasferimento  alle  regioni
          dei  beni  del  demanio  e  del patrimonio dello Stato, che
          siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
             3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
              a) di emanare norme legislative di organizzazione e  di
          spesa  nelle  materie  delegate dallo Stato, in conformita'
          dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione,  nonche',
          ai  sensi  dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione,
          norme di attuazione delle leggi  della  Repubblica  vigenti
          nelle materie stesse;
              b)  di  subdelegare alle province, comuni ed altri enti
          locali
           le funzioni delegate  dallo  Stato  e  di  disciplinare  i
          relativi poteri di  indirizzo;
             4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti finanziari
          fra  Stato,  regioni  ed  enti locali per l'esercizio delle
          funzioni delegate o  subdelegate  in  modo  d'assicurare  i
          mezzi  necessari  per  il migliore esercizio delle funzioni
          stesse;
             5) sara' provveduto, nelle materie  spettanti  ai  sensi
          dell'art.    117  della Costituzione, al trasferimento alle
          regioni    delle    funzioni    amministrative     relative
          all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive,
          fatte  proprie  dallo  Stato  con legge nella quale saranno
          indicate le norme di principio, prevedendosi altresi',  che
          in  mancanza  della legge regionale, sara' osservata quella
          dello Stato in tutte le sue disposizioni.  Sara'  prevista,
          in  materia,  la facolta' del Consiglio dei Ministri,previo
          parere della  commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali,  sentita la regione interessata, di prescrivere,
          in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che
          comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo
          termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di
          adottare,  trascorso  invano   il   termine   predetto,   i
          provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione
          regionale".