Art. 15.
                 (Stato di previsione del Ministero
                    dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno   finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 14).
  2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  al
capitolo   4721   dello   stato   di   previsione  dell'entrata  sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,  con
decreti  del  Ministro  del  tesoro,  al capitolo 7551 dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato.
  3.  Per  l'attuazione  dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del  bilancio  e
allo  stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno 1997.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario  1997  delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,  n.
166.
  5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario  1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge  28  dicembre
1991,  n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,  recante
interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.  513, resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli  dello  stato
di   previsione   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  ai  fini  della  utilizzazione  in  favore   della
Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 
          Note all'art. 15:
            -  Il  testo  dell'art.  8 della legge 5 marzo 1990, n 46
          (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente:
            "Art.   8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno 1982,  n.  390,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   12   agosto  1982,  n.  597,  e'  destinato
          all'attivita' di normazione  tecnica,  di  cui  all'art.  7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
            2.  La  somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti".
            - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: "Istituzione e
          funzionamento  del  ruolo nazionale dei periti assicurativi
          per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore
          ed ai natanti  soggetti  alla  disciplina  della  legge  24
          dicembre  1969,  n.  900, derivanti dalla circolazione, dal
          furto e dall'incendio degli stessi".
            - Il testo  del  comma  3  dell'art.  2  della  legge  28
          dicembre  1991,  n.  421  (Rifinanziamento di interventi in
          campo economico), e' il seguente: "3.  Le  somme  impegnate
          per  la concessione dei contributi alle societa' consortili
          che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di  cui
          alla   legge   28   febbraio  1986,  n.  41,  e  successive
          modificazioni, e non liquidate,  sono  riassegnate  per  le
          stesse  finalita'  allo stato di previsione della spesa del
          Ministero     dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato".
            -  Il testo del comma 5 dell'art. 9 della legge 9 gennaio
          1991, n. 10 (Norme per l'attuazione  del  Piano  energetico
          nazionale  in  materia  di  uso  razionale dell'energia, di
          risparmio energetico e di sviluppo delle fonti  rinnovabili
          di  energia),  e'  il  seguente: "5. I fondi assegnati alle
          singole regioni e alle province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono improrogabilmente impegnati mediante appositi
          atti di concessione dei contributi entro centoventi  giorni
          dalla  ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          non  hanno  fornito la documentazione relativa agli atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di Bolzano sulla base  delle  percentuali  di  ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4".
            -  Il  testo  dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1993, n. 410
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle  aree
          di  crisi  siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre
          1993, n. 513, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  La  Societa'  di promozione industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'art.  5,  commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio  1989,  n. 181, e successive integrazioni, nonche' i
          fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n.  408,  e  dal
          decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera CIPI del 3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
          indicate dal citato decreto-legge 1 aprile  1989,  n.  120,
          nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
          area gia' definita in sede CIPI. A tal fine  nei  programmi
          operativi  della  SPI,  da  sottoporre perl'approvazione al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono  essere  indicati,  per  ciascuna   iniziativa,   la
          tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
          caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui  all'art.
          6  del  richiamato  decreto-legge  1  aprile  1989, n. 120,
          nonche' l'entita' degli oneri di  istruttoria  e  controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita', la SPI puo' utilizzare anche  ulteriori  risorse
          che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
          quelle    eventualmente    derivanti    da    revoche     o
          riprogrammazione  di  interventi  di cui alla legge 1 marzo
          1986, n 64, e successive modificazioni ed integrazioni".