Art. 21. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.20). 2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1997, e' comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla reallizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la attuazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali attribuzioni si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. 4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.
Nota all'art. 21: - Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente: "Art. 3 (Ricerca applicata). - 1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, universita' e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalita' di finanziamento. I criteri e le modalita' per la realizzazione dei predetti accordi, nonche' i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese manifatturiere, le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati possono beneficiare degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio1982, n. 46, a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata, consorzi e societa' consortili, comunque composti, purche' a partecipazione finanziaria maggioritaria di imprese manifatturiere. 2-bis. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'espletamento degli adempimenti istruttori necessari per l'attivazione degli accordi di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti i programmi nazionali di ricerca di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti tecnico-scientifici scelti nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata nella misura complessiva non superiore all'1 per cento. 3. ................................................. 4. E' abrogato l'art. 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697. 5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e' prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto".