Art. 21.
 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
         scientifica e tecnologica e disposizioni relative)
1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per l'anno finanziario 1997, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n.20).
2.  L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1997, e' comprensiva, nel limite  di
lire  300  miliardi,  delle  somme  per  il finanziamento degli oneri
destinati alla reallizzazione dei  programmi  finalizzati,  approvati
dal   Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica
(CIPE), nonche' della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di
ricerca di Trieste.
3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  cura  che  la  attuazione  dei programmi finalizzati sia
coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e  con
le  indicazioni  formulate  dal  CIPE, riferendo allo stesso Comitato
ogni due anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento  di  tali
attribuzioni  si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro
stesso,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della  scienza  e   della
tecnologia.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata
di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.  95,  il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le eventuali variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 21:
            - Il testo dell'art. 3 del D.L. 31 gennaio  1995,  n.  26
          (Disposizioni   urgenti  per  la  ripresa  delle  attivita'
          imprenditoriali) convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 marzo 1995, n. 95, e' il seguente:
            "Art.  3  (Ricerca  applicata).  -  1.  Per  il   periodo
          1995-1997,  un  importo corrispondente al 5 per cento degli
          stanziamenti di bilancio autorizzati o  da  autorizzare  in
          favore  del  CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale
          per la ricerca applicata, istituito con  l'art.    4  della
          legge  25  ottobre 1968, n. 1089, e' trasferito al capitolo
          7520   dello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per   promuovere   iniziative   in   comune   tra  imprese,
          universita' e centri  di  ricerca  pubblici  e  privati  in
          settori  di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema
          della  ricerca  nazionale.  A  tali  fini,   il   Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          conclude specifici accordi di programma  con  gli  enti  ed
          imprese   titolari   della  ricerca,  che  definiscono  gli
          obiettivi,  i  tempi  di  attuazione  e  le  modalita'   di
          finanziamento.      I   criteri   e  le  modalita'  per  la
          realizzazione dei  predetti  accordi,  nonche'  i  relativi
          strumenti  di  attuazione  amministrativi  e contabili sono
          fissati, ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  della  legge  9
          maggio  1989,  n.  168,  con  proprio  decreto dal Ministro
          dell'universita'   e   della      ricerca   scientifica   e
          tecnologica.
            2.  Per favorire la piu' ampia interazione tra le imprese
          manifatturiere,  le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca
          pubblici  e  privati  possono  beneficiare degli interventi
          previsti dalla legge 17 febbraio1982, n. 46, a  valere  sul
          Fondo   speciale  per  la  ricerca  applicata,  consorzi  e
          societa'   consortili,   comunque   composti,   purche'   a
          partecipazione   finanziaria   maggioritaria   di   imprese
          manifatturiere.
            2-bis.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica   e   tecnologica,   per  l'espletamento  degli
          adempimenti istruttori necessari  per  l'attivazione  degli
          accordi  di cui al comma 1 nonche' dei contratti inerenti i
          programmi  nazionali  di  ricerca  di  cui  alla  legge  17
          febbraio 1982, n. 46, si avvale delle competenze di esperti
          tecnico-scientifici   scelti   nell'albo   previsto   dalla
          deliberazione  del  Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento  della  politica  industriale del 28 dicembre
          1993, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16
          aprile  1994.  I relativi compensi, determinati con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con il Ministro del  tesoro,  sono
          posti  a carico del Fondo speciale per la ricerca applicata
          nella misura complessiva non superiore all'1 per cento.
            3. .................................................
            4. E' abrogato l'art. 18 del  decreto-legge  22  dicembre
          1994, n.  697.
            5.   Fino   all'entrata   in   vigore   della   legge  di
          riordinamento  degli  organi   consultivi   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          e  comunque  non  oltre  il  31  maggio  1995, il Consiglio
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia  (CNST)  e'
          prorogato  in  deroga  alla  normativa  vigente. Sono fatti
          salvi gli atti e le  deliberazioni  adottati  dal  predetto
          organo  prima  della data di entrata in vigore del presente
          decreto".