Art. 24.
                       (Disposizioni diverse)
1.  Per  l'anno  finanziario  1997  i  capitoli  dei singoli stati di
previsione per i quali il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli  indicati  nella
tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei
singoli  stati di previsione della spesa secondo il codice economico,
indicati nella tabella B allegata alla presente  legge,  il  Ministro
del   tesoro  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,
variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.
3. Per l'anno finanziario 1997 i  capitoli  del  conto  capitale  dei
singoli  stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge
5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  sono  quelli
indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
4.  In  relazione  all'accertamento dei residui dell'anno finanziario
1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello  stato
di  previsione  dell'entrata  e  negli  stati  di previsione dei vari
Ministeri per l'anno finanziario 1997,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte
dei conti, gli occorrenti capitoli.
5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del
Corpo  della  Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria,
degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle  capitanerie  di
porto  e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e
di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi  nonche'  per
il  personale  della  Polizia  di  Stato  in  speciali  condizioni di
servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformita'
delle tabelle annesse allo stato di previsione  del  Ministero  della
difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
6.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di residui,  di  competenza  e  di  cassa  ,  dal
capitolo  7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capito-
li dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle  regioni  a
statuto  speciale  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,   in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  le  variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  di  quanto
disposto  dall'articolo  13  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, e
successive  modificazioni,  concernente  disciplina   delle   imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
8.  Il  Ministro  del tesoro, su proposta del Ministro competente, e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  variazioni   alle
dotazioni  di  cassa  dei  singoli  capitoli  iscritti negli stati di
previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino  compensative
nell'ambito   della   medesima   categoria   di   bilancio.   Nessuna
compensazione  puo'  essere offerta a carico dei capitoli concernenti
le spese obbligatorie e d'ordine.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  i  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in relazione alla
ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla
soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione  di
nuovi  prestiti  destinati  alla  estinzione  anticipata di quelli in
essere.  Il  Ministro  del  tesoro  e',  altresi',   autorizzato   ad
apportare,  con  propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le
variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
10. Il Ministro del tesoro  ha  facolta'  di  integrare,  con  propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relative
all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni e integrazioni, nonche'  dell'articolo  23
della  legge  11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui
risultanti alla  chiusura  dell'esercizio  1996,  rispetto  a  quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.
11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali  e  prodotti  elettrici  e telefonici, di materiali vari di
cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di  servizio,  di
prodotti  informatici  nonche' per la fornitura di servizi occorrenti
per il funzionamento degli  uffici  dell'Amministrazione  centrale  e
periferica  - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio
decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme  di  applicazione  -
fatta  eccezione  per  il  Ministero  delle  finanze,  per le aziende
autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze  di
polizia  e  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi
centrali e gli istituti centrali e periferici  del  Ministero  per  i
beni  culturali  e  ambientali,  per  il Servizio conservazione della
natura del Ministero dell'ambiente, per  gli  uffici  all'estero  del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  gli  uffici  provinciali gia'
autorizzati da specifica  norma  legislativa  nonche',  nei  casi  di
urgenza,  per  la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di
spesa previsti dal regolamento approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  giugno  1985, n. 359, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  trasferire,  con  propri  decreti,  in   termini   di
competenza  e  di  cassa  -  dai  capitoli,  anche di conto capitale,
concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli  stati  di
previsione   delle   Amministrazioni   interessate,   allo  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  rubrica  3  "Provveditorato
generale  dello  Stato"  -  le  somme occorrenti per l'esecuzione dei
programmi di acquisto comunicati dalle  Amministrazioni  medesime  al
Provveditorato  generale  dello  Stato  entro  il  mese  di marzo, in
relazione alle effettive necessita'.
12. Al fini dell'attuazione della legge 26  febbraio  1992,  n.  212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con
propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio in termini di residui e
cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
per settori e strumenti d'intervento.
13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei ministri  interessati  e'
autorizzato  a  trasferire,  in termini di competenza e di cassa, con
propri decreti, disponibilita'  esistenti  su  altri  capitoli  degli
stati  di  previsione  delle  Amministrazioni  competenti a favore di
appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea.
14.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti
relativi al riordino dei Ministeri.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa,
tra  i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate concernenti la gestione e il  funzionamento  dei  sistemi
informativi  e  i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo
dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica  4.4.0  e
11.4.0.
16.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, in termini di  competenza  e  di  cassa,  le  variazioni  di
bilancio  occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  connesse con l'attuazione dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  stipulati   ai   sensi
dell'articolo  45  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli   accordi
sindacali  e  dei  provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  per
quanto  concerne  il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale interessato.
18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  provvedere,  con  propri
decreti,  all'assegnazione  sugli  appositi  capitoli  degli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate,  della  somma  affluita
all'entrata  a  titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro
in attuazione di disposizioni legislative.
19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  provvedere,  con  propri
decreti,   alla   riassegnazione  negli  stati  di  previsione  delle
Amministrazioni statali interessate,  delle  somme  rimborsate  dalla
Commissione   dell'Unione   europea   per   spese   sostenute   dalle
Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di
previsione, affluiti al fondo di  rotazione  di  cui  all'articolo  5
della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  successivamente versate
all'entrata di bilancio.
20. Ai fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335,  sulla
riforma  del  sistema  pensionistico obbligatorio e complementare, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le  occorrenti  variazioni  di bilancio negli stati di previsione dei
Ministeri interessati.
21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  provvedere,  con  propri
decreti,   alle   variazioni  di  bilancio,  tra  le  Amministrazioni
interessate, occorrenti per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  2,  comma  11,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 550,
relative alla concessione dei buoni pasto al personale  del  comparto
Ministeri.
22.  Con  decreti  del  Ministro  del tesoro su proposta del Ministro
interessato possono  essere  apportate  variazioni  compensative  per
competenza  e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni
e servizi - degli stati di previsione delle  Amministrazioni  statali
per l'anno finanziario 1997.
 
          Note all'art. 24:
            -  Il testo del quinto e settimo comma dell'art. 20 della
          gia' citata legge n. 468/1978  (v.  nota  all'art.  3)  e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Per  le  spese  correnti  possono essere assunti impegni
          estesi a carico  dell'esercizio  successivo  ove  cio'  sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando  si  tratti  di  spese  per  affitti  o   di   altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione  ne  riconosca   la   necessita'   o   la
          convenienza.
            Comma sesto (Omissis).
            Non  possono  essere  assunti,  se non previo assenso del
          Ministro del tesoro, impegni per spese  correnti  a  carico
          degli  esercizi  successivi  a  quello  in corso finche' il
          bilancio di previsione  dell'esercizio  in  corso  non  sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro del tesoro puo' anche essere dato  preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da reistrarsi alla Corte dei conti".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 126 del D.P.R.  24
          luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega  di  cui
          all'art. 1 della legge  22  luglio  1975,  n.  382)  e'  il
          seguente: "Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente
          primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
          ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
          previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
          delle quote di tali fondi  da  attribuire  alle  regioni  a
          statuto speciale".
            - Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), e' il seguente:
            "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le
          amministrazioni   statali   e   gli   enti   pubblici   non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  sui giornali
          quotidiani e periodici una quota non inferiore al  settanta
          per  cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste in
          bilancio. Tali spese devono  essere  iscritte  in  apposito
          capitolo di bilancio.
            Per  la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma
          precedente  nessuna  commissione  e'  dovuta  alla  impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
            La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri impartisce,
          dandone comunicazione al Garante, le direttive generali  di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione della pubblicita', delle informazioni e  delle
          campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
            La  Presidenza  del Consiglio del Ministri indica criteri
          per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi
          e  sulla  loro  applicazione,  nonche'  sui   servizi,   le
          strutture  e  il  loro  uso, curando che la ripartizione di
          detta pubblicita' tenga conto delle testate  che  per  loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del  mondo
          del lavoro.
            Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali,
          e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti
          a  dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle
          erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel  corso   di   un
          esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
           Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione negativa i
          comuni con meno di 40.000 abitanti.
            Le amministrazioni e gli enti pubblici di  cui  al  primo
          comma  non  possono  destinare  finanziamenti o contributi,
          sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani  o  periodici
          al  di  fuori  di  quelli  deliberati  a norma del presente
          articolo".
            - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), e' il
          seguente:
            "Art. 51 (Finanziamento del servizio sanitano nazionale).
          - Il fondo sanitario nazionale destinato  al  finanziamento
          del servizio sanitario nazionale e' annualmente determinato
          con  la  legge  di  cui  al successivo art. 53. Gli importi
          relativi devono risultare stanziati  in  distinti  capitoli
          della  parte  corrente  e  della parte in conto capitale da
          iscriversi,  rispettivamente,  negli  stati  di  previsione
          della  spesa  del  Ministero  del tesoro, del Ministero del
          bilancio e della programmazione economica.
            Le somme stanziate a norma del precedente  comma  vengono
          ripartite  con  delibera del Comitato interministeriale per
          la programmazione economica (CIPE) tra  tutte  le  regioni,
          comprese   quelle  a  statuto  speciale,  su  proposta  del
          Ministro della  sanita',  sentito  il  Consiglio  sanitario
          nazionale,  tenuto  conto  delle  indicazioni contenute nei
          piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
          e di standards distintamente definiti per la spesa corrente
          e per la spesa in conto capitale. Tali indici  e  standards
          devono   tendere  a  garantire  i  livelli  di  prestazioni
          sanitarie stabiliti con le  modalita'  di  cui  al  secondo
          comma  dell'art.  3 in modo uniforme su tutto il territorio
          nazionale,  eliminando   progressivamente   le   differenze
          strutturali  e  di  prestazioni  tra  le  regioni.  Per  la
          ripartizione della  spesa  in  conto  capitale  si  applica
          quanto  disposto  dall'art. 43, D.P.R.   30 giugno 1967, n.
          1523, prorogato dall'art. 7  della legge 6 ottobre 1971, n.
          853.
            All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro  del  tesoro
          ed   il   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  ciascuno  per  la  parte  di  sua   competenza,
          trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
          del presente articolo.
            In  caso  di  mancato o ritardato invio ai Ministri della
          sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei  dati  di
          cui  al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui
          al precedente comma  vengono  trasferite  alla  regione  in
          misura  uguale  alle  corrispondenti  quote  dell'esercizio
          precedente.
            Le  regioni,  sulla  base  di   parametri   numerici   da
          determinarsi,  sentiti  i  comuni,  con  legge regionale ed
          intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
          provvedono a ripartire tra le unita'  sanitarie  locali  la
          quota  loro  assegnata  per  il  finanziamento  delle spese
          correnti, riservandone un'aliquota non superiore al  5  per
          cento  per  interventi  imprevisti.  Tali  parametri devono
          garantire  gradualmente  livelli  di  prestazioni  uniformi
          nell'intero  territorio  regionale.  Per  il  riparto della
          quota loro assegnata per il finanziamento  delle  spese  in
          conto  capitale,  le  regioni  provvedono  sulla base delle
          indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
            Con  provvedimento  regionale   all'inizio   di   ciascun
          trimestre,  e'  trasferita  alle  unita'  sanitarie locali,
          tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18,  la
          quota   ad   esse  spettante  secondo  il  piano  sanitario
          regionale.
            Gli  amministratori  e  i  responsabili  dell'ufficio  di
          direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
          solido  delle  spese  disposte  od autorizzate in eccedenza
          alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
          siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
          da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
          dagli organi sanitari della regione e finanziabili  con  la
          riserva di cui al quarto comma".
            -  Il testo dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  - Legge finanziaria 1988), e' il
          seguente:
            "Art. 23. -  1.  Per  gli  anni  1988,  1989  e  1990  il
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale finanzia,
          nel limite di  lire  500  miliardi  per  ciascun  anno,  la
          realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          6  marzo  1978,  n.  218,  di  iniziative a livello locale,
          temporalmente limitate, consistenti  nello  svolgimento  di
          attivita'  di  utilita'  collettiva  mediante  l'impiego, a
          tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i  diciotto
          e  i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella
          prima classe delle liste di collocamento.
            2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  proposte  da
          amministrazioni     pubbliche,    imprese,    associazioni,
          fondazioni, ordini e collegi professionali e  sono  attuate
          da  imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre
          1987. Le proposte sono presentate nella forma  di  progetti
          formulati  a  norma  del  comma 3 all'agenzia per l'impiego
          competente   per   territorio.   L'agenzia  per  l'impiego,
          verificata la conformita' del progetto al modello di cui al
          comma  3,  lo  sottopone,  corredato  dal  proprio   parere
          motivato  e  non vincolante, alla commissione regionale per
          l'impiego. L'agenzia per  l'impiego  puo'  sottoporre  alla
          commissione    anche    progetti   da   essa   direttamente
          predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva
          i  progetti,  autorizzando  l'utilizzazione   dei   giovani
          disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al
          comma    6,   l'ammissione   dei   predetti   progetti   al
          finanziamento.   L'agenzia per  l'impiego,  ai  fini  della
          proposta, e la commissione dell'approvazione, sono tenute a
          dare priorita':
             a)  a  parita'  di  condizioni,  a programmi relativi ad
          attivita' indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;
             b) ai  progetti  idonei  a  conseguire,  anche  mediante
          apposita  preparazione professionale dei giovani, risultati
          suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;
             c) ai progetti che consentano  di  conseguire  risultati
          permanenti  di  recupero o miglioramento di fruibilita' del
          bene oggetto dell'intervento.
            3.  I  progetti  sono  formulati   secondo   un   modello
          predisposto  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale, sentita la commissione centrale per  l'impiego.  I
          progetti  sono corredati dalla documentazione relativa alle
          autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni,
          ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in
          ogni caso indicare:
             a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;
             b) il numero  e  la  qualificazione  dei  lavoratori  da
          impegnare   nello   svolgimento  delle  iniziative  nonche'
          l'eventuale attivita' formativa;
             c)  l'area  dell'intervento,  le  modalita'  della   sua
          attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;
             d)  la  durata  dell'intervento,  che  non dovra' essere
          inferiore a tre mesi  e  superiore  a  dodici  mesi,  salvo
          quanto previsto al comma 5;
             e)   l'onere   finanziario   complessivo  connesso  alla
          realizzazione  dell'intervento,  analiticamente  illustrato
          anche  con  riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso
          l'onere  del  quale  si  chiede   il   finanziamento,   nel
          complesso,  non  deve  essere superiore a lire 2 miliardi e
          quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non  puo'
          essere  inferiore  all'80  per  cento  del  predetto  onere
          complessivo;
             f) le istituzioni competenti per  materia  e  territorio
          eventualmente  coinvolte  nella formulazione del progetto e
          nella sua attuazione:
             g) il  numero  e  la  qualificazione  professionale  dei
          lavoratori     dell'impresa     preposti     all'attuazione
          dell'iniziativa;
             h) i nominativi delle persone di  cui  alla  lettera  g)
          tenute  ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte
          dei singoli.
            4.  Quando  il  progetto  e' predisposto dall'agenzia per
          l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma
          3 provvede la commissione regionale per l'impiego.
            5.   La   commissione   regionale   per   l'impiego,   in
          considerazione  della  particolare  qualita' di determinati
          progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata
          per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.
            6. Il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
          economica  (CIPE),  su  proposta  del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale,  ripartisce  annualmente  tra  le
          regioni  interessate  gli  stanziamenti,  tenendo conto del
          tasso di disoccupazione giovanile e, per gli  anni  1989  e
          1990,  anche  dello  stato  di  attuazione degli interventi
          previsti dal presente articolo.
            7. I giovani ai quali va offerta  l'occasione  di  essere
          utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati
          secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro
          utilizzazione  non  comporta l'instaurazione di un rapporto
          di lavoro subordinato e deve svolgersi  a  tempo  parziale,
          per  un  orario  non  superiore  a  ottanta ore mensili. Si
          applicano le disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria
          contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
          di  cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  e  successive
          moficazioni  ed  integrazioni.  Ai  giovani  disoccupati e'
          corrisposta,  per  ogni  ora   di   lavoro   effettivamente
          prestata,  una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i
          quali viene corrisposta, essa sostituisce  l'indennita'  di
          disoccupazione  eventualmente  spettante, fermi restando la
          corresponsione degli assegni familiari e  l'accredito  dlei
          contributi figurativi a quest'ultima collegati.
            8.   Ciascun   giovane   puo'   essere   impegnato  nello
          svolgimento delle attivita' previste dal presente  articolo
          per  un  periodo  complessivamente non superiore a 12 mesi.
          L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non  comporta
          la cancellazione dalle liste di collocamento.
            9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          determinate le modalita' dell'erogazione del  finanziamento
          e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.
            10.  Fino  alla  istituzione delle agenzie per l'impiego,
          gli adempimenti  di  cui  al  comma  2  sono  svolti  dalle
          commissioni regionali per l'impiego.
            11.  Nelle  regioni  a  statuto  speciale i compiti della
          commissione  regionale  per  l'impiego  sono   svolti   dal
          corrispondente organo".
            -  Il  R.D.  18  gennaio  1923, n. 94, reca: "Istituzione
          presso il Ministero  delle  finanze  di  un  Provveditorato
          Generale dello Stato".
            - Il D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359, reca: "Regolamento per
          i  lavori, le provviste e i servizi da eseguire in economia
          da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
            -   La   legge   26   febbraio   1992,   n.   212,  reca:
          "Collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa   centrale   ed
          orientale".
            -  Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109 (Legge quadro in materia di  lavori  pubblici),  e'  il
          seguente:
            "Art.  18  (Incentivi per la progettazione). - 1. In sede
          di  contrattazione  collettiva  decentrata,  ai  sensi  del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   e   in   un    quadro    di    trattamento
          complessivamente    omogeneo    delle   diverse   categorie
          interessate,  puo'  essere  individuata   una   quota   non
          superiore   all'1  per  cento  del  costo  preventivato  di
          un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione  di
          un   fondo   interno   e  da  ripartire  tra  il  personale
          dell'ufficio tecnico  dell'amministrazione  aggiudicatrice,
          qualora   esso   abbia  redatto  direttamente  il  progetto
          esecutivo della medesima opera o lavoro.
            2. Le somme occorrenti ai fini di cui  al  comma  1  sono
          prelevate  sulle quote degli stanziamenti annuali riservate
          a spese di progettazione ai sensi dell'art 16, comma 8,  ed
          assegnate  ad  apposito  capitolo dello stato di previsione
          della  spesa  o  ad  apposita  voce  del   bilancio   delle
          amministrazioni aggiudicatrici".
            - Il testo dell'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
            "Art. 45 (Contratti collettivi).) - 1. La  contrattazione
          collettiva  e'  nazionale  e  decentrata. Essa si svolge su
          tutte le  materie  relative  al  rapporto  di  lavoro,  con
          esclusione  di  quelle  riservate  alla  legge  e agli atti
          normativi e amministrativi secondo  il  disposto  dell'art.
          2,  comma  1,  lettera  c), della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.
            2. I contratti collettivi nazionali  sono  stipulati  per
          comparti   della   pubblica   amministrazione  comprendenti
          settori omogenei o affini.
            3.  I  comparti  sono  determinati   e   possono   essere
          modificati,  sulla  base di accordi stipulati tra l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul   piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,   sentita   la   Conferenza   dei
          presidenti  delle  regioni  per  gli  aspetti  di interesse
          regionale.  Fino  a  quando  non   sia   stata   costituita
          l'agenzia,  in rappresentanza della parte pubblica provvede
          il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.
            4. La contrattazione collettiva decentrata e' finalizzata
          al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela
          dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa  si  svolge
          sulle   materie   e  nei  limiti  stabiliti  dai  contratti
          collettivi nazionali.
            5.  Mediante  contratti  collettivi quadro possono essere
          disciplinate, in modo uniforme per tutti i  comparti  e  le
          aree  di contrattazione collettiva, la durata dei contratti
          collettivi e specifiche materie.
            6.  I  contratti   collettivi   quadro   sono   stipulati
          dall'agenzia  di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e,
          per la parte sindacale, dalle  confederazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
            7.  I  contratti  collettivi  nazionali  di comparto sono
          stipulati dall'agenzia di cui all'art.  50,  per  la  parte
          pubblica,  e,  per la parte sindacale, dalle confederazioni
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale,  nonche'
          dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale nell'ambito del comparto.
            8.  I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per
          la parte pubblica, da una delegazione composta dal titolare
          del potere di rappresentanza delle singole  amministrazioni
          o  da  un  suo delegato, che la presiede, da rappresentanti
          dei titolari degli  uffici  interessati  e,  per  la  parte
          sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalita'
          definite   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  e,
          nell'ambito della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  anche
          dalla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
          sul piano provinciale ai sensi dell'art.  9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.  58.
            9.  Le  amministrazioni  pubbliche osservano gli obblighi
          assunti con i  contratti  collettivi  di  cui  al  presente
          articolo".
            -  Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195
          (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate), e' il seguente:
            "Art.  2.  (Provvedimenti).  -  Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
             A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo  sindacale  stipulato  da  un  delegazione di parte
          pubblica composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e  delle
          risorse    agricole,   alimentari   e   forestali   o   dai
          Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da  una
          delegazione  sindacale  composta  dai  rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  del personale della Polizia di Stato, del
          Corpo della polizia penitenziaria e,  dal  corpo  forestale
          dello  Stato  individuate  con  decreto del Ministro per la
          funzione pubblica in conformita' alle disposizioni  vigenti
          per  il  pubblico  impiego in materia di accertamento della
          maggiore rappresentativita' sindacale;
             B)   per   quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
            2.  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica di cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro della difesa  il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
            3.  Le  delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1 lettera a) sono composte  da  rappresentanti  di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate".
            - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183
          (Coordinamento  delle  politiche riguardanti l'appartenenza
          dell'Italia   alle   Comunita'   europee   ed   adeguamento
          dell'ordinamento  interno  agli atti normativi comunitari),
          e' il seuente:
            "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si  avvale  di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria centrale dello Stato denominato  ''Ministero  del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie'', nel quale sono versate:
             a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge
          3 ottobre 1977, n. 863, che  viene  soppresso  a  decorrere
          dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al
          comma 1;
             b)  le  somme  erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
             c) le somme da individuare annualmente in sede di  legge
          finanziaria,  sulla  base  delle  indicazioni  del comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),  nell'ambito  delle
          autorizzazioni  di  spesa  recate  da disposizioni di legge
          aventi  le  stesse finalita' di quelle previste dalle norme
          comunitarie da attuare;
             d) le somme annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
            3.  Restano  salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
            - Il testo del  comma  11  dell'art.  2  della  legge  28
          dicembre  1995,  n. 550 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria  1996)  e' il seguente: "11. Le somme di cui ai
          commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono  l'importo
          complessivo  massimo  di  cui all'art. 11, comma 3, lettera
          h), della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  come  sostituito
          dall'art.  5  della  legge 23 agosto 1988, n. 362. Le somme
          anzidette sono comprensive, per  il  personale  civile  dei
          Ministeri  che  abbiano  attivato l'orario di servizio e di
          lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724,  su cinque giornate lavorative e che non dispongono di
          servizi  di  mensa  o  sostitutivi,  della  spesa  per   la
          concessione  dei  buoni  pasto. A tal fine per il personale
          soggetto  a  contrattazione  si  provvede  ai  sensi  delle
          disposizioni   contenute   nel   titolo   III  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale  non
          soggetto  a  contrattazione  con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro".