Art. 3.
            (Stato di previsione del Ministero del tesoro
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero del tesoro, per l'anno  finanziario  1997,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, fra gli stati  di  previsione  delle  varie  Amministrazioni
statali  i  fondi iscritti, per competenza a cassa, ai capitoli 6682,
6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773,  6857,  6864,  6876,  9004,
9010  e  9011  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1997.  Il  Ministro  del  tesoro  e',  altresi',
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  ai  bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
  3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della
navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  al  trasferimento  ad  appositi  capitoli,  anche  di nuova
istituzione, dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per   l'anno  finanziario  1997,  dello  stanziamento  iscritto,  per
competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato  di  previsione  del
Ministero   del   tesoro,   in   relazione  all'effettivo  fabbisogno
dipendente dal trasferimento  dal  predetto  Ministero  della  difesa
all'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo per il traffico aereo
generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
  4.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 61.400 miliardi.
  5.  Il  limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per  la  garanzia
di  durata  sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera
a), della legge 24 maggio  1977,  n.  227,  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.
  6.  Il  limite  degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo
17, lettera b),  della  citata  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  e
successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in
lire 12.000 miliardi.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per  l'effettuazione
delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento europeo e
per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza a
cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del  Ministero  del
tesoro  per  l'anno  finanziario  1997  a  capitoli,  anche  di nuova
istituzione, degli stati di previsione  del  medesimo  Ministero  del
tesoro  e  dei  Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli
affari  esteri  e  dell'interno  per  lo  stesso  anno   finanziario,
concernenti  competenze  ai  componenti  i seggi elettorali, nomine e
notifiche   dei   presidenti   di   seggio,   compensi   per   lavoro
straordinario,  compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni,
premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte
e trasporto delle Forze di polizia,  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio  agli  elettori,  spese  di  ufficio,  spese  telegrafiche  e
telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede,  manutenzioni  ed
acquisto  di  materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre
esigenze derivanti dall'effettuazione  delle  predette  consultazioni
elettorali.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento, agli  appositi  capitoli  dello  stato  di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei
fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo
stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso
al mercato.
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire,  con  propri
decreti,  i  fondi  iscritti  al  predetto  capitolo 6805 ai capitoli
concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro,
in relazione al maggior  onere  derivante  dalla  determinazione  del
tasso  di  interesse dei predetti certificati speciali di credito del
tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di  bilancio  in  relazione  al
maggior  onere  derivante  dalla  determinazione  degli  interessi da
pagare su certificati di credito del tesoro  denominati  in  European
Currency Units (ECU).
 10.  Gli  importi  dei  fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire
2.800 miliardi. lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.
 11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  sono  considerate  spese  obbligatorie  e  d'ordine  quelle
descritte  nell'elenco  n.  1  annesso  allo  stato di previsione del
Ministero del tesoro.
 12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore  dei  quali
e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della   legge   5   agosto  1978,  n.  468,  sono  quelli  descritti,
rispettivamente, negli elenchi nn.  2  e  3  annessi  allo  stato  di
previsione del Ministero del tesoro.
 13.  Le  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  sono  indicate
nell'elenco  n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
 14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra
gli Stati membri ed accertati  sul  capitolo  di  entrata  1472  sono
correlativamente  versati, con imputazione a carico del capitolo 5924
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1997,  sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
 15. Gli importi di compensazione monetaria  accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997
ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
 16.  Ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su  proposta
del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato ad effettuare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di
bilancio  in  termini  di  residui,  di competenza e di cassa, per la
ripartizione  tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al
capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario 1997.
 17.  Le  somme  iscritte  ai  capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  finanziario
1997,  non  utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
 18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683,
6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
 19.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e  le
procedure  per  l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello
stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997  e
corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi.  Lo  schema del
regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al  Senato  della
Repubblica   per   l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
Commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 20.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle
somme  affluite  all'entrata  per  essere  destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con  propri
decreti,  alla  ripartizione  del  predetto  fondo  in attuazione del
medesimo articolo 24 della citata legge n. 15 del 1992.
 21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  alla  riassegnazione  ad  apposito  capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle
somme affluite all'entrata per  essere  destinate  ad  alimentare  il
fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36.  Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla ripartizione del predetto  fondo  in  attuazione
del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.
 22.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro, per l'anno finanziario 1997,
delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
 23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997
delle somme  versate  all'entrata  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano.
 
          Note all'art. 3:
            -  Il testo degli articoli 3 e 4 del d.P.R 24 marzo 1981,
          n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza  al
          volo  per  il traffico aereo generale), e', rispettivamente
          il seguente:
            "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
             a)  alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del
          traffico   aereo    generale,    delle    telecomunicazioni
          aeronautiche,  delle informazioni aeronautiche, dei servizi
          metereologici   aeroportuali,   e   i   relativi    servizi
          amministrativi,  tecnici e di supporto, nonche' dei servizi
          del traffico aereo inerenti ai movimenti  degli  aeromobili
          sulle aree di manovra;
             b)   al   potenziamento,   all'ammodernamento   ed  alla
          costruzione di impianti ed apparati di assistenza  radio  o
          visuale,   alla   loro   installazione   ivi   comprese  le
          acquisizioni  di  terreno  e  le  opere  demaniali  e  alla
          manutenzione anche in relazione:
              allo sviluppo del traffico aereo;
              il progresso tecnologico;
              alle   modificazioni   delle  norme  internazionali  in
          materia di assistenza al volo;
             c)  alla  ricerca  ed  alla  promozione  di   studi   ed
          esperienze   di   carattere   tecnico-scientifico  inerenti
          l'assistenza al volo;
             d) al collegamento con altre  amministrazioni  pubbliche
          al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie
          riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;
             e)  ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali
          del settore;
             f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano
          nel settore;
             g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici
          delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento,
          alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione
          ed alla riscossione del provento di cui  all'art.  1  della
          legge 11 luglio 1977, n. 411;
             h)  al  reclutamento  e,  direttamente o indirettamente,
          alla  formazione  ed  all'addestramento  del  personale  da
          impiegare  per  l'espletamento dei servizi di assistenza al
          volo, al rilascio delle relative  licenze  ed  abilitazioni
          nonche'  al movimento del personale secondo le esigenze dei
          servizi  di  assistenza   al   volo;   restano   ferme   le
          attribuzioni  del  Ministero  della  difesa  in  materia di
          licenze ed abilitazioni del personale militare  sempre  che
          le   stesse   non  siano  in  contrasto  con  la  normativa
          internazionale;
             i) all'amministrazione in  generale  ed  alle  procedure
          amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;
             i)  ai  controlli,  a terra e in volo, sulla rispondenza
          agli  standards  delle  radio  assistenze  e  degli   aiuti
          luminosi per l'atterraggio;
             m)    alla   pianificazione   ed   alla   programmazione
          dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione
          della  costruzione  di  nuovi  aeroporti  civili  o   della
          ristrutturazione   di   quelli   esistenti,   i   requisiti
          tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;
             n)  agli  accertamenti  delle  infrazioni alla normativa
          sull'assistenza al volo;
             o) alla imposizione delle  servitu'  necessarie  per  il
          funzionamento degli impianti;
             p)  al  rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione
          delle  carte  ostacoli  aeroportuali   nei   limiti   degli
          aeroporti di propria competenza;
             q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui
          alla  lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n.
          242, di  tutti  gli  affari  che  comunque  la  riguardano,
          nonche'  di  quelli relativi ad altri servizi eventualmente
          trasferiti all'Azienda;
             r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa  dei
          servizi di competenza.
            L'Azienda  ha  inoltre facolta' di partecipare a societa'
          ed  enti  operanti  anche  all'estero,  aventi   per   fini
          l'esercizio   di   attivita'  complementari,  accessorie  o
          comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo  e  di
          partecipare  a  societa'  ed enti operanti anche all'estero
          aventi per fini la  fornitura  a  terzi  di  consulenza  ed
          assistenza   tecnica,   di  studio,  di  progettazione,  di
          costruzione  o  di  gestione  temporanea  nelle   fasi   di
          avviamento  di  enti del servizio di controllo del traffico
          aereo, di sitemi ed impianti,  di  telecomunicazioni  e  di
          elaborazione  automatica  dei  dati,  di  enti del servizio
          meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.
            La  partecipazione  alle  societa'  o  enti  di  cui   al
          precedente  comma  deve  essere  approvata dal Ministro dei
          trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti  operanti
          all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari
          esteri.
            Le  norme  con  le  quali si attribuiscono alla Direzione
          generale degli impianti e dei  mezzi  per  l'assistenza  al
          volo,  per  la  difesa  aerea  e  per le telecomunicazioni,
          competenze in materia di  assistenza  al  volo  e  traffico
          aereo  civile  stabilite  con  decreti del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono  abrogate
          in quanto incompatibili con il presente decreto.
            E'  altresi'  abrogato  l'art.  3  della legge 30 gennaio
          1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che  attribuisce  ad
          altri  organismi  militari e civili competenze devolute dal
          presente decreto all'Azienda".
            "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento
          al precedente art.  3,  punto  a),  l'Azienda  gestisce  in
          particolare:
             i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di
          controllo  del traffico aereo, nel servizio informazioni di
          volo nel servizio consultivo  e  di  allarme,  negli  spazi
          aerei  di  cui  al  precedente  art.    2 e sugli aeroporti
          civili. I predetti servizi potranno riaguardare,  ove  cio'
          sia  richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei
          di  competenza  della  citata  forza  armata  e   aeroporti
          militari;
             il servizio meteorologico aeroportuale;
             il servizio informazioni aeronautiche;
             i   servizi   fisso  e  mobile  delle  telecomunicazioni
          aeronautiche, il servizio di radionavigazione e  di  quello
          di radiodiffusione".
            -  Il  testo della lettera a) dell'art. 17 della legge 24
          maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e  sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci  e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori   all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale), e' il seguente: "a)  per  le  garanzie  di
          durata  sino  a  24  mesi,  in 5.000 miliardi di lire quale
          limite con carattere rotativo che potra' essere  modificato
          con la legge di approvazione del bilancio dello Stato".
            -  Il  testo  della  lettera  b)  dell'art. 17 della gia'
          citata legge n.  227/1977,  e'  il  seguente:  "b)  per  le
          garanzie  di  durata  superiore a 24 mesi, annualmente, con
          legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora  al
          termine  di  ciascun  anno  finanziario  l'ammontare  delle
          garanzie assunte  nell'anno  stesso  risulti  inferiore  al
          limite  fissato, la differenza sara' portata in aumento del
          limite fissato per l'anno successivo".
            - Il testo degli articoli 7, 8, e 9 della legge 5  agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia   di   bilancio),   e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di
          ordine).
          - Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  del
          tesoro  e'  istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di
          riserva per  le  spese  obbligatorie  e  d'ordine"  le  cui
          dotazioni   sono   annualmente  determinate,  con  apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
            Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi  alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte in aumento sia delle dotazioni di  competenza  che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  in  caso di richiesta da parte
          degli aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli  di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso in cui quello di provenienza sia stato  nel  frattempo
          soppresso;
             2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
            Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  ai
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
            "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di  residui
          perenti  delle,  spese in conto capitale). - Nello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  "Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa  in  conto   capitale,   eliminati   negli   esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa".
            Qualora  si  tratti  di  residui gia' perenti relativi ad
          importi che lo Stato ha assunto  l'obbligo  di  pagare  per
          contratto  o    compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  a  richiesta  delle   amministrazioni
          competenti,   con   decreto  del  Ministro  del  tesoro  da
          registrarsi alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal
          predetto  fondo  -  per  le  finalita'  per le quali furono
          autorizzate - le somme di  volta  in  volta  occorrenti  da
          iscrivere   ai  pertinenti  capitoli  di  provenienza  onde
          integrarne le dotazioni sia di  competenza  che  di  cassa,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova istituzione, nel caso in cui
          quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso".
            "Art. 9 (Fondo di riserva per  le  spese  impreviste).  -
          Nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, e'
          istituito, nella parte corrente, un "Fondo di  riserva  per
          le   spese   impreviste",  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze  delle  asseguazioni  di   bilancio,   che   non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed al successivo art. 12 e che, comunque, non  impegnino  i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
            Il  trasferimento  di  somme dal predetto fondo e la loro
          corrispondente iscrizione ai  capitoli  di  bilancio  hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza  che
          quelle  di  cassa  dei  capitoli interessati. Allo stato di
          previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato
          un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo'
          esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
            Alla legge di approvazione del rendiconto generale  dello
          Stato  e'  allegato un elenco dei decreti di cui al secondo
          comma, con le indicazioni dei motivi  per  i  quali  si  e'
          proceduto  ai  prelevamenti  dal  fondo  di cui al presente
          articolo".
            - Il testo del primo e secondo comma dell'art.  12  della
          gia'  citata  legge  n.  468/1978,  e', rispettivamente, il
          seguente:
            "Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri,
          possono iscriversi in bilancio somme  per  restituzioni  di
          tributi  indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte
          su prodotti che si esportano, per pagare vincite al  lotto,
          per  eseguire  pagamenti  relativi  al  debito pubblico, in
          dipendenza di operazioni di conversione od  altre  analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli  10,  paragrafo  II, e 12, paragrafo II, del
          regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77  del  Consiglio
          in data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni..
            In   corrispondenza  con  gli  accertamenti  dell'entrata
          possono,  mediante  decreti  del   Ministro   del   tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione di somme avute in deposito o per il  pagamento
          di  quote  di  entrata  dovulute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi".
            - Il D.Lgs. 3 aprile 1993,  n.  96  reca:  "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno e  Agenzia  per  la
          promozione   dello   sviluppo   del  Mezzogiorno,  a  norma
          dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488".
            - Il testo dell'art. 48 della legge 20  maggio  1985,  n.
          222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia
          e  per  il  sostentamento  del  clero cattolico in servizio
          nelle diocesi), e' il seguente:
            "Art. 48. - Le quote di cui all'art  47,  secondo  comma,
          sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per
          fame   nel   mondo,   calamita'   naturali,  assistenza  ai
          rifugiati, conservazione di beni culturali:   dalla  Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento del clero,  interventi  caritativi  a  favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo".
            -  Il  testo  dell'art.  . 17 della legge n. 400/1988 (v.
          nota all'art.  2) e' il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidene
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
             a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
             b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
             c) le materie in cui manchi la disciplina  da  parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
             d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
             e) (soppresso).
            2. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dipongono  l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
            - Il testo dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992,  n.
          157   (Norme   per  la  protezione  della  fauna  selvatica
          omeoterma e per il prelievo venatorio), e' il seguente:
            "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). -  1.  A
          decorrere  dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
          istituito un fondo la cui dotazione e'  alimentata  da  una
          addizionale  di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
          sottonu'mero I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 641, e
          successive modificazioni.
            2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31
          marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del  tesoro,
          di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura
          e delle foreste, nel seguente modo:
             a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei
          compiti      istituzionali     del     Comitato     tecnico
          faunistico-venatorio nazionale;
             b) 1 per cento per il pagamento della quota di  adesione
          dello  Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale della
          caccia e della conservazione della selvaggina;
             c) 95 per cento fra le associazioni venatorie  nazionali
          riconosciute,  in  proporzione alla rispettiva, documentata
          consistenza associativa.
            3. L'addizionale di  cui  al  presente  articolo  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 3, comma 2.
            4.  L'attribuzione  della dotazione prevista dal presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non comporta l'assoggettamento delle  stesse  al  controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n.  259".
            - Il testo dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
          (Disposizioni   in  materia  di  risorse  idriche),  e'  il
          seguente:
            "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica).  -  1.
          Ferme  restando  le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i
          canoni  annui  relativi  alle  utenze  di  acqua  pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775  e successive
          modificazioni, costituiscono il corrispettivo per  gli  usi
          delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
             a)  per  ogni  modulo di acqua ad uso di irrigazione, di
          irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature
          ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;
             b) per ogni  ettaro,  per  irrigazione  di  terreni  con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
             c) per ogni modulo di acqua  assentito  per  il  consumo
          umano, lire 3 milioni;
             d)   per   ogni   modulo   di  acqua  assentito  ad  uso
          industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo  pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il concessionario attua un riuso del le
          acque a ciclo chiuso reimpiegando  le  acque  risultanti  a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico con  le  medesime  caratteristiche  qualitative  di
          quelle  prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
          dell'art. 12  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
             e)  per  ogni  modulo  di  acqua  per  la  pescicoltura,
          l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree  destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
             f)  per  ogni  kilowatt  di  potenza nominale concessa o
          riconosciuta, per le  concessioni  di  derivazione  ad  uso
          idroelettrico  lire  20.467.    E' abrogato l'art. 32 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
             g)  per  ogni  modulo  di  acqua  ad  uso  igienico   ed
          assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
          igienici  e  servizi  antincendio,  ivi   compreso   quello
          relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
          qualora la richiesta  di  concessione  riguardi  solo  tale
          utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
          comunque per tutti gli usi  non  previsti  alle  precedenti
          lettere lire 1.500.000.
            2.  Gli  importi dei canoni di cui al comma 1 non possono
          essere inferiori a lire  500.000  per  derivazioni  per  il
          consumo  umano  e  a lire 3 milioni per derivazioni per uso
          industriale.
            3. E' istituito un fondo speciale  per  il  finanziamento
          degli  interventi  relativi  al risparmio idrico e al riuso
          delle acque reflue, nonche'  alle  finalita'  di  cui  alla
          legge  18 maggio 1989, n. 183, e successive modifizioni. Le
          maggiori entrate derivanti dall'applicazione  del  presente
          articolo  e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei
          canoni rispetto a quelli in atto alla data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge sono conferite al fondo di cui
          al  presente  comma.    Le  somme  sono  ripartite  con  le
          procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.
            4.  A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16
          maggio 1970, n. 281 non si applica per  le  concessioni  di
          acque  pubbliche.    A  decorrere  dalla  medesima  data le
          regioni possono istituire un'addizionale  fino  al  10  per
          cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.
            5.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definite  le  modalita'  per  l'applicazione  del  presente
          articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo
          conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita'
          di cui alla presente legge.
            6.   E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge
          15 settembre 1990, n. 261, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
            7.  Al  comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992,
          n. 498 le  parole  da:  ''Le  maggiori  risorse''  fino  a:
          ''delle sostanze disperse.'' sono soppresse".
            -  Il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del
          D.Lgs.  30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
             "b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare,  in sede di riparto, sulla base di contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali  e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
          le province autonome".