Art. 7.
                 (Stato di previsione del Ministero
            degli affari esteri e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  1997,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2.  E'  approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno  finanziario
1997,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
del  tesoro  e'  autorizzato  a  provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per  l'anno  finanziario
1997  per  essere  utilizzate  per  gli scopi per cui tali somme sono
state versate.
  4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del  bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi,  nonche'   di   organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del
suddetto bilancio per l'anno finanziario 1997.
  5.  Il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il  Ministero  del  tesoro,  operazioni  in  valuta
estera  non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche  e  gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto  di  norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in
lire  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente  iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero
degli  affari  esteri,  ai  capitoli  1572,   7501,   8001   e   1573
limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali,
dello   stato   di  previsione  del  Ministero  medesimo  per  l'anno
finanziario 1997.
 
          Note all'art. 7:
            - La direttiva 77/486/CEE del  Consiglio  del  25  luglio
          1977,  relativa  alla  formazione  scolastica dei figli dei
          lavoratori migranti, e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita' europee n. 199 in data 6 agosto
          1977.
            - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri), e' il seguente:
            "Art.  5.  -  Presso sedi all'estero, da individuarsi con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro.
            A  detti  conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche',  su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
            Per la gestione  di  detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
            Le  ricevute  dei  versamenti  ai  conti  correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che  hanno  effettuato  detti  veramenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
            I conti correnti valuta  Tesoro  sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
            La  Direzione  generale  del  tesoro  - portafoglio dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato".