ALLEGATO 1 MODIFICA DELL'ALLEGATO II, PARTE A, PUNTO 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE. 4. METODI ANALITICI. Introduzione. Il presente capitolo verte esclusivamente sui metodi analitici richiesti per il controllo post-registrazione e la sorveglianza. Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati in conformita' della presente direttiva, o per altri scopi, il richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario, verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi, sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza. Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le condizioni necessarie. Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: Impurezze: qualsiasi componente diverso dalla sostanza attiva pura presente nella sostanza attiva prodotta (compresi gli isomeri inattivi) risultante dal procedimento di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione. Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale. Impurezze significative: impurezze contenute nella sostanza attiva prodotta in ragione di X 1 g/Kg. Metaboliti: metaboliti, compresi i prodotti risultanti dalla degradazione o dalla reazione della sostanza attiva. Metaboliti rilevanti: metaboliti aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale. Devono essere forniti, su richiesta i seguenti campioni: i) norme di analisi della sostanza attiva pura; ii) campioni della sostanza attiva prodotta; iii) norme di analisi dei metaboliti rilevanti e/o di altri componenti compresi nella definizione di residuo; iv) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle impurezze rilevanti. 4.1. Metodi per l'analisi della sostanza attiva prodotta. Si applicano in merito le seguenti definizioni: i) Specificita': la specificita' e la capacita' di un metodo di distinguere dalle altre la sostanza oggetto dell'analisi. ii) Linearita': per linearita' si intende la capacita' del metodo, in una data gamma, di ottenere una correlazione lineare accettabile tra i risultati e la concentrazione della sostanza da analizzare nei campioni. iii) Accuratezza: l'accuratezza di un metodo e' il grado in cui il valore determinato della sostanza da analizzare in un campione corrisponde al valore di riferimento accettato (per esempio in riferimento a ISO 5725). iv) Precisione: la precisione e' la concordanza tra risultati di prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte. Ripetibilita': precisione in condizioni di ripetibilita', cioe' in condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo su materiale di prova identico, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura in brevi intervalli di tempo. La riproducibilita' non e' richiesta per la sostanza attiva prodotta (per la definizione di riproducibilita' vedi ISO 5725). 4.1.1. Devono essere forniti e descritti per intero i metodi per la determinazione della sostanza attiva pura nella sostanza attiva prodotta, conformemente alla specifica presentata a corredo della domanda di inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE. Deve essere segnalata l'applicabilita' di metodi CIPAC esistenti. 4.1.2. Devono essere indicati anche i metodi per la determinazione, nella sostanza attiva prodotta, di impurezze significative e/o rilevanti e di additivi (per esempio agenti stabilizzanti). 4.1.3. Specificita', linearita', accuratezza e ripetibilita'. 4.1.3.1. Deve essere dimostrata e indicata la specificita' dei metodi presentati. Dev'essere inoltre determinato il grado d'interferenza di altre sostanze presenti nella sostanza attiva prodotta (per esempio isomeri, impurezze o additivi). Mentre le interferenze dovute ad altre componenti possono essere identificate come errori sistematici nella valutazione dell'accuratezza dei metodi proposti per la determinazione della sostanza attiva pura nella sostanza attiva prodotta, si deve fornire una spiegazione per ogni eventuale interferenza riscontrata che contribuisca per piu' del 3% alla quantita' totale determinata. Il grado di interferenza deve essere calcolato anche per i metodi di determinazione delle impurezze. 4.1.3.2. Deve essere determinata e indicata la linearita' dei metodi proposti su una gamma adeguata. Per la determinazione della sostanza attiva pura, la gamma della calibrazione deve estendere (di almeno il 20%) il tenore nominale piu' elevato e piu' basso della sostanza da analizzare nelle soluzioni analitiche pertinenti. Le doppie calibrazioni devono essere effettuate in 3 o piu' concentrazioni. Alternativamente, sono accettabili 5 concentrazioni, ciascuna come misura unica. Le relazioni presentate devono includere l'equazione della linea di calibrazione ed il coefficiente di correlazione, nonche' la documentazione dell'analisi rappresentativa e correttamente etichettata, per esempio i cromatogrammi. 4.1.3.3. L'accuratezza e' richiesta per i metodi di determinazione della sostanza attiva pura e delle impurezze significative e/o rilevanti nella sostanza attiva prodotta. 4.1.3.4. Per la ripetibilita' nella determinazione della sostanza attiva pura, in linea di massima occorre un minimo di 5 determinazioni. Deve essere indicata la deviazione standard relativa (% RSD). I valori fuori scala identificati per mezzo di un metodo appropriato (per esempio Dixons o Grubbs) possono essere eliminati. L'eliminazione dei valori fuori scala deve essere chiaramente indicata. Si tentera' di spiegare perche' si sono verificati singoli valori fuori scala. 4.2. Metodi per la determinazione dei residui. I metodi devono essere atti a determinare la sostanza attiva e/o i metaboliti rilevanti. Per ogni metodo e per ogni matrice rappresentativa, si devono determinare in via sperimentale e indicare la specificita', la precisione, il recupero ed il limite di determinazione. In linea di massima, i metodi proposti per la determinazione dei residui dovrebbero essere metodi multiresiduo. Un metodo multiresiduo standard deve essere valutato e indicato come idoneo alla determinazione dei residui. Se i metodi proposti non sono metodi multiresiduo, o non sono compatibili con tali metodi, dovra' essere proposto un metodo alternativo. Qualora ne consegua un eccesso di metodi per i singoli composti, potra' essere accettato un "metodo medio comune". Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: i) Specificita': la specificita' e' la capacita' di un metodo di distinguere la sostanza oggetto dell'analisi misurata da altre sostanze. ii) Precisione: la precisione e' la concordanza tra risultati di prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte. Ripetibilita': precisione in condizioni di ripetibilita', cioe' in condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con lo stesso metodo su materiale di prova identico, nello stesso laboratorio, dallo stesso operatore con la stessa attrezzatura in brevi intervalli di tempo. Riproducibilita': poiche' la riproducibilita', quale definita nelle pubblicazioni pertinenti (per esempio in ISO 5725) non e' applicabile ai metodi per la determinazione dei residui, la riproducibilita' nel contesto della presente direttiva implica una convalida della ripetibilita' del recupero, da matrici rappresentative e a livelli rappresentativi, da parte di almeno un laboratorio indipendente da quello che aveva convalidato inizialmente lo studio (questo laboratorio indipendente puo' tuttavia appartenere alla stessa societa') (convalida indipendente in laboratorio). iii) Recupero: per recupero si intende la percentuale di sostanza attiva o di metabolita rilevante originariamente aggiunta ad un campione della matrice appropriata, che non contenga un livello misurabile della sostanza da analizzare. iv) Limite di determinazione: il limite di determinazione (spesso designato come limite di quantificazione) e' la minima concentrazione di sostanza da analizzare alla quale si ha un recupero medio accettabile (normalmente il 70-110% con una deviazione standard relativa preferibilmente del W 20%. In certi casi giustificati possono essere accettati tassi di recupero medi inferiori o superiori nonche' una deviazione standard relativa piu' elevata). 4.2.1. Residui nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari (di origine vegetale e animale), alimenti per animali. I metodi presentati devono essere idonei alla determinazione di tutti i componenti che rientrano nella definizione di residuo presentata conformemente al punto 6, paragrafi 6.1 e 6.2, affinche' gli Stati membri possano accertare il rispetto dei LRM stabiliti o determinare i residui eliminabili. La specificita' dei metodi deve permettere di determinare tutti i componenti che rientrano nella definizione di residuo, se necessario con un metodo di conferma supplementare. La ripetibilita' deve essere determinata e indicata. Le porzioni analitiche identiche per la prova possono essere preparate in base ad un campione comune trattato sul terreno, contenente i residui riscontrati. In via alternativa le porzioni analitiche identiche possono essere preparate in base ad un campione comune non trattato, con aliquote arricchite nella misura richiesta. Devono essere indicati i risultati di una convalida ad opera di un laboratorio indipendente. Il limite di determinazione, compreso il recupero individuale e medio, deve essere determinato e indicato. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite. 4.2.2. Residui nel suolo. Devono essere presentati i metodi di analisi del suolo per il composto originario e/o i metaboliti rilevanti. La specificita' dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare. La ripetibilita', il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite. Il limite di determinazione proposto non deve superare una concentrazione allarmante in caso di esposizione di organismi non bersaglio o per eventuali effetti fitotossici. Di norma, il limite di determinazione non dovrebbe essere superiore a 0,05 mg/kg. 4.2.3. Residui nell'acqua (compresa l'acqua potabile, le acque sotterranee e le acque superficiali). Devono essere presentati i metodi di analisi dell'acqua per il composto originario e/o i metaboliti rilevanti. La specificita' dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare. La ripetibilita', il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite. Il limite di determinazione proposto per l'acqua potabile non deve superare 0,1 mcg/l. Per le acque superficiali, esso non deve superare una concentrazione i cui effetti sugli organismi non bersaglio siano considerati inaccettabili in base alle disposizioni dell'allegato VI. 4.2.4. Residui nell'aria. Devono essere indicati i metodi per la determinazione della sostanza attiva e/o dei metaboliti rilevanti, formatisi durante o poco dopo l'applicazione, nell'aria, a meno che non si possa dimostrare l'improbabilita' dell'esposizione di operatori o altre persone presenti. La specificita' dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare. La ripetibilita', il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite. Il limite di determinazione proposto deve tenere conto dei valori limite basati su considerazioni sanitarie o del livello di esposizione pertinente. 4.2.5. Residui nei liquidi fisiologici e nei tessuti. Quando una sostanza attiva e' classificata come tossica o molto tossica, si devono presentare metodi di analisi adatti. La specificita' dei metodi deve permettere di determinare il composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un metodo di conferma supplementare. La ripetibilita', il recupero ed il limite di determinazione, compresi il recupero individuale e quello medio, devono essere determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni livello di arricchimento devono essere determinate in via sperimentale e riferite.