(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
MODIFICA DELL'ALLEGATO II, PARTE A, PUNTO 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO
   17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE.
4. METODI ANALITICI.
Introduzione.
   Il  presente  capitolo  verte  esclusivamente sui metodi analitici
richiesti per il controllo post-registrazione e la sorveglianza.
   Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati
in conformita' della  presente  direttiva,  o  per  altri  scopi,  il
richiedente  deve  giustificare  il metodo utilizzato; se necessario,
verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi,
sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a
fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.
   Devono  essere  fornite   descrizioni   di   metodi   comprendenti
informazioni  particolareggiate  sulle  attrezzature  e  i  materiali
utilizzati e le condizioni necessarie.
   Ove possibile, questi metodi devono essere semplici,  economici  e
basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.
   Ai   fini   del   presente   allegato  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    Impurezze: qualsiasi componente  diverso  dalla  sostanza  attiva
pura  presente  nella  sostanza attiva prodotta (compresi gli isomeri
inattivi)  risultante  dal  procedimento  di  fabbricazione  o  dalla
degradazione durante la conservazione.
    Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o
ecotossicologica o ambientale.
    Impurezze   significative:  impurezze  contenute  nella  sostanza
attiva prodotta in ragione di X 1 g/Kg.
    Metaboliti: metaboliti,  compresi  i  prodotti  risultanti  dalla
degradazione o dalla reazione della sostanza attiva.
    Metaboliti  rilevanti:  metaboliti aventi rilevanza tossicologica
e/o ecotossicologica o ambientale.
   Devono essere forniti, su richiesta i seguenti campioni:
    i) norme di analisi della sostanza attiva pura;
    ii) campioni della sostanza attiva prodotta;
    iii) norme di analisi  dei  metaboliti  rilevanti  e/o  di  altri
componenti compresi nella definizione di residuo;
    iv)  se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle
impurezze rilevanti.
4.1. Metodi per l'analisi della sostanza attiva prodotta.
   Si applicano in merito le seguenti definizioni:
    i) Specificita': la specificita' e la capacita' di un  metodo  di
distinguere dalle altre la sostanza oggetto dell'analisi.
    ii)  Linearita':  per  linearita'  si  intende  la  capacita' del
metodo, in una data  gamma,  di  ottenere  una  correlazione  lineare
accettabile  tra  i  risultati  e la concentrazione della sostanza da
analizzare nei campioni.
    iii) Accuratezza: l'accuratezza di un metodo e' il grado  in  cui
il  valore  determinato  della  sostanza da analizzare in un campione
corrisponde al  valore  di  riferimento  accettato  (per  esempio  in
riferimento a ISO 5725).
    iv)  Precisione: la precisione e' la concordanza tra risultati di
prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte.
   Ripetibilita': precisione in condizioni di ripetibilita', cioe' in
condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con
lo stesso  metodo  su  materiale  di  prova  identico,  nello  stesso
laboratorio,  dallo  stesso  operatore  con la stessa attrezzatura in
brevi intervalli di tempo.
   La riproducibilita'  non  e'  richiesta  per  la  sostanza  attiva
prodotta (per la definizione di riproducibilita' vedi ISO 5725).
   4.1.1.  Devono  essere forniti e descritti per intero i metodi per
la determinazione della sostanza attiva pura  nella  sostanza  attiva
prodotta,  conformemente  alla  specifica  presentata a corredo della
domanda di inclusione nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE.
   Deve essere segnalata l'applicabilita' di metodi CIPAC esistenti.
   4.1.2.  Devono   essere   indicati   anche   i   metodi   per   la
determinazione,   nella   sostanza   attiva  prodotta,  di  impurezze
significative  e/o  rilevanti  e  di  additivi  (per  esempio  agenti
stabilizzanti).
   4.1.3. Specificita', linearita', accuratezza e ripetibilita'.
   4.1.3.1.  Deve  essere  dimostrata  e indicata la specificita' dei
metodi  presentati.   Dev'essere   inoltre   determinato   il   grado
d'interferenza  di  altre  sostanze  presenti  nella  sostanza attiva
prodotta (per esempio isomeri, impurezze o additivi).
   Mentre le interferenze dovute ad altre componenti  possono  essere
identificate    come    errori    sistematici    nella    valutazione
dell'accuratezza dei metodi  proposti  per  la  determinazione  della
sostanza  attiva pura nella sostanza attiva prodotta, si deve fornire
una spiegazione  per  ogni  eventuale  interferenza  riscontrata  che
contribuisca per piu' del 3% alla quantita' totale determinata.
   Il  grado di interferenza deve essere calcolato anche per i metodi
di determinazione delle impurezze.
    4.1.3.2. Deve essere determinata e  indicata  la  linearita'  dei
metodi  proposti  su  una gamma adeguata. Per la determinazione della
sostanza attiva pura, la gamma della calibrazione deve estendere  (di
almeno  il  20%)  il  tenore nominale piu' elevato e piu' basso della
sostanza da analizzare  nelle  soluzioni  analitiche  pertinenti.  Le
doppie   calibrazioni   devono   essere   effettuate   in  3  o  piu'
concentrazioni. Alternativamente, sono accettabili 5  concentrazioni,
ciascuna  come misura unica. Le relazioni presentate devono includere
l'equazione  della  linea  di  calibrazione  ed  il  coefficiente  di
correlazione,  nonche' la documentazione dell'analisi rappresentativa
e correttamente etichettata, per esempio i cromatogrammi.
   4.1.3.3. L'accuratezza e' richiesta per i metodi di determinazione
della sostanza  attiva  pura  e  delle  impurezze  significative  e/o
rilevanti nella sostanza attiva prodotta.
   4.1.3.4.  Per la ripetibilita' nella determinazione della sostanza
attiva  pura,  in  linea  di  massima  occorre   un   minimo   di   5
determinazioni.  Deve essere indicata la deviazione standard relativa
(% RSD). I valori fuori scala identificati per  mezzo  di  un  metodo
appropriato  (per  esempio Dixons o Grubbs) possono essere eliminati.
L'eliminazione  dei  valori  fuori  scala  deve  essere   chiaramente
indicata.  Si tentera' di spiegare perche' si sono verificati singoli
valori fuori scala.
4.2. Metodi per la determinazione dei residui.
   I metodi devono essere atti a determinare la sostanza attiva e/o i
metaboliti   rilevanti.   Per   ogni   metodo   e  per  ogni  matrice
rappresentativa, si devono determinare in via sperimentale e indicare
la  specificita',  la  precisione,  il  recupero  ed  il  limite   di
determinazione.
   In  linea  di massima, i metodi proposti per la determinazione dei
residui dovrebbero essere metodi multiresiduo. Un metodo multiresiduo
standard  deve  essere  valutato  e   indicato   come   idoneo   alla
determinazione  dei  residui.  Se  i  metodi proposti non sono metodi
multiresiduo, o non sono compatibili con tali metodi,  dovra'  essere
proposto  un  metodo  alternativo.  Qualora ne consegua un eccesso di
metodi per i singoli composti, potra'  essere  accettato  un  "metodo
medio comune".
   Ai   fini   del   presente   allegato  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    i) Specificita': la specificita' e' la capacita' di un metodo  di
distinguere  la  sostanza  oggetto  dell'analisi  misurata  da  altre
sostanze.
    ii) Precisione: la precisione e' la concordanza tra risultati  di
prove indipendenti ottenuti nelle condizioni prescritte.
   Ripetibilita': precisione in condizioni di ripetibilita', cioe' in
condizioni in cui i risultati di prove indipendenti sono ottenuti con
lo  stesso  metodo  su  materiale  di  prova  identico,  nello stesso
laboratorio, dallo stesso operatore con  la  stessa  attrezzatura  in
brevi intervalli di tempo.
   Riproducibilita':  poiche'  la  riproducibilita',  quale  definita
nelle pubblicazioni pertinenti (per  esempio  in  ISO  5725)  non  e'
applicabile   ai   metodi  per  la  determinazione  dei  residui,  la
riproducibilita' nel contesto della presente  direttiva  implica  una
convalida    della    ripetibilita'    del   recupero,   da   matrici
rappresentative e a livelli rappresentativi, da parte  di  almeno  un
laboratorio indipendente da quello che aveva convalidato inizialmente
lo  studio (questo laboratorio indipendente puo' tuttavia appartenere
alla stessa societa') (convalida indipendente in laboratorio).
    iii) Recupero: per recupero si intende la percentuale di sostanza
attiva o di  metabolita  rilevante  originariamente  aggiunta  ad  un
campione  della  matrice  appropriata,  che  non  contenga un livello
misurabile della sostanza da analizzare.
    iv) Limite di determinazione: il limite di determinazione (spesso
designato come limite di quantificazione) e' la minima concentrazione
di sostanza  da  analizzare  alla  quale  si  ha  un  recupero  medio
accettabile  (normalmente  il  70-110%  con  una  deviazione standard
relativa preferibilmente  del  W  20%.  In  certi  casi  giustificati
possono essere accettati tassi di recupero medi inferiori o superiori
nonche' una deviazione standard relativa piu' elevata).
   4.2.1.  Residui  nei  o  sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti
alimentari (di origine vegetale e animale), alimenti per animali.
   I metodi presentati devono essere idonei  alla  determinazione  di
tutti  i  componenti  che  rientrano  nella  definizione  di  residuo
presentata conformemente al punto 6, paragrafi 6.1 e  6.2,  affinche'
gli  Stati  membri  possano accertare il rispetto dei LRM stabiliti o
determinare i residui eliminabili.
   La  specificita' dei metodi deve permettere di determinare tutti i
componenti che rientrano nella definizione di residuo, se  necessario
con un metodo di conferma supplementare.
   La  ripetibilita'  deve essere determinata e indicata. Le porzioni
analitiche identiche per la prova possono essere preparate in base ad
un  campione  comune  trattato  sul  terreno,  contenente  i  residui
riscontrati.  In  via  alternativa  le  porzioni analitiche identiche
possono essere preparate in base ad un campione comune non  trattato,
con aliquote arricchite nella misura richiesta.
   Devono essere indicati i risultati di una convalida ad opera di un
laboratorio indipendente.
   Il  limite  di  determinazione, compreso il recupero individuale e
medio, deve essere determinato e  indicato.  La  deviazione  standard
relativa  globale, come pure la deviazione standard relativa per ogni
livello  di  arricchimento   devono   essere   determinate   in   via
sperimentale e riferite.
   4.2.2. Residui nel suolo.
   Devono  essere  presentati  i  metodi  di analisi del suolo per il
composto originario e/o i metaboliti rilevanti.
   La specificita' dei  metodi  deve  permettere  di  determinare  il
composto  originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un
metodo di conferma supplementare.
   La ripetibilita', il recupero  ed  il  limite  di  determinazione,
compresi  il  recupero  individuale  e  quello  medio,  devono essere
determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come
pure  la  deviazione  standard   relativa   per   ogni   livello   di
arricchimento   devono  essere  determinate  in  via  sperimentale  e
riferite.
   Il  limite  di  determinazione  proposto  non  deve  superare  una
concentrazione  allarmante  in  caso  di esposizione di organismi non
bersaglio o per eventuali effetti fitotossici. Di norma, il limite di
determinazione non dovrebbe essere superiore a 0,05 mg/kg.
   4.2.3. Residui nell'acqua (compresa  l'acqua  potabile,  le  acque
sotterranee e le acque superficiali).
   Devono  essere  presentati  i  metodi di analisi dell'acqua per il
composto originario e/o i metaboliti rilevanti.
   La specificita' dei  metodi  deve  permettere  di  determinare  il
composto  originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un
metodo di conferma supplementare.
   La ripetibilita', il recupero  ed  il  limite  di  determinazione,
compresi  il  recupero  individuale  e  quello  medio,  devono essere
determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come
pure  la  deviazione  standard   relativa   per   ogni   livello   di
arricchimento   devono  essere  determinate  in  via  sperimentale  e
riferite.
   Il limite di determinazione proposto per l'acqua potabile non deve
superare 0,1 mcg/l. Per le acque superficiali, esso non deve superare
una concentrazione i cui effetti sugli organismi non bersaglio  siano
considerati inaccettabili in base alle disposizioni dell'allegato VI.
   4.2.4. Residui nell'aria.
   Devono  essere  indicati  i  metodi  per  la  determinazione della
sostanza attiva e/o dei metaboliti  rilevanti,  formatisi  durante  o
poco  dopo  l'applicazione,  nell'aria,  a  meno  che  non  si  possa
dimostrare l'improbabilita' dell'esposizione  di  operatori  o  altre
persone presenti.
   La  specificita'  dei  metodi  deve  permettere  di determinare il
composto originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con  un
metodo di conferma supplementare.
   La  ripetibilita',  il  recupero  ed  il limite di determinazione,
compresi il  recupero  individuale  e  quello  medio,  devono  essere
determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come
pure   la   deviazione   standard   relativa   per  ogni  livello  di
arricchimento  devono  essere  determinate  in  via  sperimentale   e
riferite.
   Il  limite di determinazione proposto deve tenere conto dei valori
limite  basati  su  considerazioni  sanitarie  o   del   livello   di
esposizione pertinente.
   4.2.5. Residui nei liquidi fisiologici e nei tessuti.
   Quando  una  sostanza  attiva e' classificata come tossica o molto
tossica, si devono presentare metodi di analisi adatti.
   La specificita' dei  metodi  deve  permettere  di  determinare  il
composto  originario e/o i metaboliti rilevanti, se necessario con un
metodo di conferma supplementare.
   La ripetibilita', il recupero  ed  il  limite  di  determinazione,
compresi  il  recupero  individuale  e  quello  medio,  devono essere
determinati e indicati. La deviazione standard relativa globale, come
pure  la  deviazione  standard   relativa   per   ogni   livello   di
arricchimento   devono  essere  determinate  in  via  sperimentale  e
riferite.