(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
MODIFICA DELL'ALLEGATO III, PARTE A, PUNTO 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO
   17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE.
4. METODI ANALITICI.
Introduzione.
   Il  presente  allegato  riguarda esclusivamente i metodi analitici
richiesti per il controllo post-registrazione e per la sorveglianza.
   Per i metodi analitici  impiegati  ai  fini  dell'elaborazione  di
dati,  in  conformita' della presente direttiva o per altri scopi, il
richiedente deve giustificare il metodo  utilizzato;  se  necessario,
verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi,
sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a
fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza.
   Devono   essere   fornite   descrizioni   di  metodi  comprendenti
informazioni  particolareggiate  sulle  attrezzature  e  i  materiali
utilizzati e le condizioni necessarie.
   Ove  possibile,  questi metodi devono essere semplici, economici e
basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili.
   Ai  fini  del  presente  allegato   si   applicano   le   seguenti
definizioni:
    Impurezze:  qualsiasi  componente  diverso  dalla sostanza attiva
pura presente nella sostanza attiva prodotta  (compresi  gli  isomeri
inattivi)  risultante  dal  procedimento  di  fabbricazione  o  dalla
degradazione durante la conservazione.
    Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o
ecotossicologica o ambientale.
    Metaboliti: i metaboliti comprendono i prodotti risultanti  dalla
degradazione o dalla reazione della sostanza attiva.
    Metaboliti  rilevanti:  metaboliti aventi rilevanza tossicologica
e/o ecotossicologica o ambientale.
   Devono essere forniti, su richiesta, i seguenti campioni:
    i) campioni della preparazione;
    ii) norme di analisi della sostanza attiva pura;
    iii) campioni della sostanza attiva prodotta;
    iv) norme di  analisi  dei  metaboliti  rilevanti  e/o  di  altri
componenti compresi nella definizione di residuo;
    v)  se  disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle
impurezze rilevanti.
   Per le definizioni vedi l'allegato II, paragrafo 4,  punti  4.1  e
4.2.
5.1.  Metodi per l'analisi della preparazione (Prodotto fitosanitario
pronto per l'uso).
   5.1.1. Devono essere forniti e descritti in modo completo i metodi
per la determinazione della sostanza attiva nella  preparazione.  Nel
caso di preparazioni contenenti piu' di una sostanza attiva, dovrebbe
essere  fornito  un  metodo  atto  a  determinare ciascuna di esse in
presenza dell'altra. Se non e' presentato un metodo combinato, devono
esserne  addotte  le  ragioni   tecniche.   Deve   essere   segnalata
l'applicabilita' di metodi CIPAC esistenti.
   5.1.2.   Devono   essere   indicati   anche   i   metodi   per  la
determinazione, nella preparazione, delle impurezze rilevanti, se  la
composizione   della  preparazione  e'  tale  che  -  sulla  base  di
considerazioni teoriche  -  queste  impurezze  possono  formarsi  per
effetto  del  procedimento  di  fabbricazione  o  di una degradazione
durante la conservazione.
   A  richiesta,  devono  essere   presentati   i   metodi   per   la
determinazione  dei formulanti o dei costituenti dei formulanti nella
preparazione.
   5.1.3. Specificita', linearita', accuratezza e ripetibilita'.
   5.1.3.1. Deve essere dimostrata e  indicata  la  specificita'  dei
metodi   presentati.   Dev'essere   inoltre   determinato   il  grado
d'interferenza di altre sostanze presenti nella preparazione.
   Mentre le interferenze dovute ad altre componenti  possono  essere
identificate    come    errori    sistematici    nella    valutazione
dell'accuratezza dei metodi proposti, si deve fornire una spiegazione
se un interferenza riscontrata contribuisce  per  piu'  del  3%  alla
quantita' totale determinata.
   5.1.3.2.  Deve  essere  determinata  e  indicata la linearita' dei
metodi proposti su una gamma adeguata. La  gamma  della  calibrazione
deve  estendere  (di almeno il 20%) il tenore nominale piu' elevato e
piu' basso della sostanza da analizzare  nelle  soluzioni  analitiche
pertinenti  della  preparazione. Le doppie calibrazioni devono essere
effettuate  in  3  o  piu'  concentrazioni.  Alternativamente,   sono
accettabili   5   concentrazioni,  ciascuna  come  misura  unica.  Le
relazioni presentate devono  includere  l'equazione  della  linea  di
calibrazione   ed   il   coefficiente  di  correlazione,  nonche'  la
documentazione   dell'analisi   rappresentativa    e    correttamente
etichettata, per esempio i cromatogrammi.
   5.1.3.3.  L'accuratezza  e'  generalmente richiesta soltanto per i
metodi di determinazione della sostanza attiva pura e delle impurezze
rilevanti nella preparazione.
   5.1.3.4. Per la ripetibilita', in  linea  di  massima  occorre  un
minimo  di  5  determinazioni.  Deve  essere  indicata  la deviazione
standard relativa (% RSD). I  valori  fuori  scala  identificati  per
mezzo  di un metodo appropriato (per esempio Dixons o Grubbs) possono
essere eliminati. L'eliminazione dei valori fuori scala  deve  essere
chiaramente  indicata.  Si  tentera'  di  spiegare  perche'  si  sono
verificati singoli valori fuori scala.
5.2. Metodi analitici per la determinazione dei residui.
   I metodi analitici per la determinazione dei residui devono essere
presentati, a meno che non risulti  giustificata  l'applicazione  dei
metodi  gia'  presentati  conformemente all'allegato II, paragrafo 4,
punto 4.2.
   Si applicano le stesse disposizioni  dell'allegato  II,  punto  4,
paragrafo 4.2.