ALLEGATO 2 MODIFICA DELL'ALLEGATO III, PARTE A, PUNTO 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/46/CE. 4. METODI ANALITICI. Introduzione. Il presente allegato riguarda esclusivamente i metodi analitici richiesti per il controllo post-registrazione e per la sorveglianza. Per i metodi analitici impiegati ai fini dell'elaborazione di dati, in conformita' della presente direttiva o per altri scopi, il richiedente deve giustificare il metodo utilizzato; se necessario, verranno messe a punto apposite istruzioni per questo tipo di metodi, sulla base degli stessi requisiti prescritti per i metodi impiegati a fini di controllo post-registrazione e di sorveglianza. Devono essere fornite descrizioni di metodi comprendenti informazioni particolareggiate sulle attrezzature e i materiali utilizzati e le condizioni necessarie. Ove possibile, questi metodi devono essere semplici, economici e basati sull'impiego di apparecchiature comunemente disponibili. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: Impurezze: qualsiasi componente diverso dalla sostanza attiva pura presente nella sostanza attiva prodotta (compresi gli isomeri inattivi) risultante dal procedimento di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione. Impurezze rilevanti: impurezze aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale. Metaboliti: i metaboliti comprendono i prodotti risultanti dalla degradazione o dalla reazione della sostanza attiva. Metaboliti rilevanti: metaboliti aventi rilevanza tossicologica e/o ecotossicologica o ambientale. Devono essere forniti, su richiesta, i seguenti campioni: i) campioni della preparazione; ii) norme di analisi della sostanza attiva pura; iii) campioni della sostanza attiva prodotta; iv) norme di analisi dei metaboliti rilevanti e/o di altri componenti compresi nella definizione di residuo; v) se disponibili, campioni delle sostanze di riferimento delle impurezze rilevanti. Per le definizioni vedi l'allegato II, paragrafo 4, punti 4.1 e 4.2. 5.1. Metodi per l'analisi della preparazione (Prodotto fitosanitario pronto per l'uso). 5.1.1. Devono essere forniti e descritti in modo completo i metodi per la determinazione della sostanza attiva nella preparazione. Nel caso di preparazioni contenenti piu' di una sostanza attiva, dovrebbe essere fornito un metodo atto a determinare ciascuna di esse in presenza dell'altra. Se non e' presentato un metodo combinato, devono esserne addotte le ragioni tecniche. Deve essere segnalata l'applicabilita' di metodi CIPAC esistenti. 5.1.2. Devono essere indicati anche i metodi per la determinazione, nella preparazione, delle impurezze rilevanti, se la composizione della preparazione e' tale che - sulla base di considerazioni teoriche - queste impurezze possono formarsi per effetto del procedimento di fabbricazione o di una degradazione durante la conservazione. A richiesta, devono essere presentati i metodi per la determinazione dei formulanti o dei costituenti dei formulanti nella preparazione. 5.1.3. Specificita', linearita', accuratezza e ripetibilita'. 5.1.3.1. Deve essere dimostrata e indicata la specificita' dei metodi presentati. Dev'essere inoltre determinato il grado d'interferenza di altre sostanze presenti nella preparazione. Mentre le interferenze dovute ad altre componenti possono essere identificate come errori sistematici nella valutazione dell'accuratezza dei metodi proposti, si deve fornire una spiegazione se un interferenza riscontrata contribuisce per piu' del 3% alla quantita' totale determinata. 5.1.3.2. Deve essere determinata e indicata la linearita' dei metodi proposti su una gamma adeguata. La gamma della calibrazione deve estendere (di almeno il 20%) il tenore nominale piu' elevato e piu' basso della sostanza da analizzare nelle soluzioni analitiche pertinenti della preparazione. Le doppie calibrazioni devono essere effettuate in 3 o piu' concentrazioni. Alternativamente, sono accettabili 5 concentrazioni, ciascuna come misura unica. Le relazioni presentate devono includere l'equazione della linea di calibrazione ed il coefficiente di correlazione, nonche' la documentazione dell'analisi rappresentativa e correttamente etichettata, per esempio i cromatogrammi. 5.1.3.3. L'accuratezza e' generalmente richiesta soltanto per i metodi di determinazione della sostanza attiva pura e delle impurezze rilevanti nella preparazione. 5.1.3.4. Per la ripetibilita', in linea di massima occorre un minimo di 5 determinazioni. Deve essere indicata la deviazione standard relativa (% RSD). I valori fuori scala identificati per mezzo di un metodo appropriato (per esempio Dixons o Grubbs) possono essere eliminati. L'eliminazione dei valori fuori scala deve essere chiaramente indicata. Si tentera' di spiegare perche' si sono verificati singoli valori fuori scala. 5.2. Metodi analitici per la determinazione dei residui. I metodi analitici per la determinazione dei residui devono essere presentati, a meno che non risulti giustificata l'applicazione dei metodi gia' presentati conformemente all'allegato II, paragrafo 4, punto 4.2. Si applicano le stesse disposizioni dell'allegato II, punto 4, paragrafo 4.2.