Art. 2. Le amministrazioni dello Stato che nell'anno 1996 hanno fornito assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati relativi alle dichiarazioni mod. 730 degli assistiti, predisposti e confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del mod. 730. Le amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere i dati utilizzando copia dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod. 730-3.