Art. 2.
  Le  amministrazioni  dello  Stato  che nell'anno 1996 hanno fornito
assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione
della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai
supporti di cui all'art. 1, i supporti magnetici con i dati  relativi
alle   dichiarazioni   mod.   730   degli  assistiti,  predisposti  e
confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C
al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  25   ottobre   1995,   di
approvazione del mod. 730.
  Le  amministrazioni che hanno fornito assistenza fiscale e non sono
in grado di fornire il supporto magnetico devono trasmettere  i  dati
utilizzando  copia  dei modelli di dichiarazione mod. 730 base e mod.
730-3.