Art. 2.
  1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato 12 ottobre 1993 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Entro  il  31  ottobre  di  ogni anno il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  determina   con
proprio  decreto,  sulla  base  dei  risultati  del  rendiconto della
gestione dell'anno  precedente,  la  misura  del  contributo  che  le
imprese sono tenute a versare per l'anno in corso alla CONSAP S.p.a.,
gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia.
  2.   Entro   il   15  marzo  di  ogni  anno  le  imprese  esercenti
l'assicurazione obbligatoria  per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi  derivante,  nell'esercizio  dell'attivita' venatoria, dall'uso
delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa  sono  tenute  a
presentare  alla  CONSAP  S.p.a.,  gestione  autonoma  del  fondo  di
garanzia per le vittime della caccia, una denuncia dell'ammontare dei
premi che prevedono di incassare nell'anno in corso per  le  predette
assicurazioni   ed  a  versare  un  contributo  provvisorio  relativo
all'anno  stesso,  determinato  applicando  al   suddetto   ammontare
l'aliquota stabilita per l'anno precedente.
  3.  Entro il 30 luglio di ogni anno le imprese sono altresi' tenute
a presentare alla CONSAP  S.p.a.,  gestione  autonoma  del  fondo  di
garanzia  per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei
premi incassati nell'anno precedente per le suddette assicurazioni.
  4. Entro il 15 settembre di ogni anno, sulla  base  della  denuncia
dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente presentata ai
sensi  del  terzo  comma,  sono effettuati il conguaglio tra la somma
effettivamente dovuta dall'impresa per l'anno a cui si riferiscono  i
suddetti premi e quella anticipata a titolo di contributo provvisorio
relativo  all'anno  medesimo  ai  sensi del secondo comma, nonche' il
versamento del saldo a debito o a credito dell'impresa stessa.".