Art. 2. 1. L'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, sulla base dei risultati del rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare per l'anno in corso alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia. 2. Entro il 15 marzo di ogni anno le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa sono tenute a presentare alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, una denuncia dell'ammontare dei premi che prevedono di incassare nell'anno in corso per le predette assicurazioni ed a versare un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando al suddetto ammontare l'aliquota stabilita per l'anno precedente. 3. Entro il 30 luglio di ogni anno le imprese sono altresi' tenute a presentare alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente per le suddette assicurazioni. 4. Entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base della denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente presentata ai sensi del terzo comma, sono effettuati il conguaglio tra la somma effettivamente dovuta dall'impresa per l'anno a cui si riferiscono i suddetti premi e quella anticipata a titolo di contributo provvisorio relativo all'anno medesimo ai sensi del secondo comma, nonche' il versamento del saldo a debito o a credito dell'impresa stessa.".