Art. 3.
  1. La quarta rata del contributo  dovuto  in  via  provvisoria  per
l'anno 1996, determinato in base alla denuncia a suo tempo effettuata
ai  sensi dell'allora vigente art. 1, comma 1, del decreto 12 ottobre
1993, deve essere, in via transitoria,  versata  dalle  imprese  alla
CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime
della caccia, entro il 15 marzo 1997.
  2. Il conguaglio per l'anno 1996 fra la somma effettivamente dovuta
e quella anticipata dalle imprese a titolo di contributo provvisorio,
nonche'  il  versamento  del  saldo  a debito o credito delle imprese
stesse sono effettuati, in via transitoria,  entro  il  15  settembre
1997 sulla base della denuncia dell'ammontare dei premi incassati nel
medesimo  anno  1996 che le imprese sono tenute a presentare entro il
30 luglio 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1997
                                                 Il Ministro: BERSANI