Art. 3. 1. La quarta rata del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1996, determinato in base alla denuncia a suo tempo effettuata ai sensi dell'allora vigente art. 1, comma 1, del decreto 12 ottobre 1993, deve essere, in via transitoria, versata dalle imprese alla CONSAP S.p.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della caccia, entro il 15 marzo 1997. 2. Il conguaglio per l'anno 1996 fra la somma effettivamente dovuta e quella anticipata dalle imprese a titolo di contributo provvisorio, nonche' il versamento del saldo a debito o credito delle imprese stesse sono effettuati, in via transitoria, entro il 15 settembre 1997 sulla base della denuncia dell'ammontare dei premi incassati nel medesimo anno 1996 che le imprese sono tenute a presentare entro il 30 luglio 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 1997 Il Ministro: BERSANI