Art. 4.
                Attestazione dell'avvenuta formazione
  L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere  conservata  in
azienda a cura del datore di lavoro.
   Roma, 16 gennaio 1997
                                    Il Ministro del lavoro
                                  e della previdenza sociale
                                             TREU
Il Ministro della sanita'
         BINDI