Art. 27.
                          S e l e z i o n e
  1.  Le  amministrazioni  e  gli  enti,  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  entro
dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono
convocare  i  candidati  per  sottoporli  alle  prove  di  idoneita',
rispettivamente secondo  l'ordine  di  avviamento  e  di  graduatoria
integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
  2.  La  selezione  consiste  nello  svolgimento  di  prove pratiche
attitudinali ovvero in sperimentazioni  lavorative  i  cui  contenuti
sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie
e  nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei
comparti  di  appartenenza  od  eventualmente  anche  delle   singole
amministrazioni  e  comunque  con  riferimento  ai  contenuti ed alle
modalita'  stabilite  per  le  prove   di   idoneita'   relative   al
conseguimento  degli  attestati di professionalita' della regione nel
cui  ambito  ricade  l'amministrazione  che   deve   procedere   alla
selezione,  alla  stregua  degli  articoli  14  e  18  della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
  3.  La  selezione  deve   tendere   ad   accertare   esclusivamente
l'idoneita'  del  lavoratore  a  svolgere  le relative mansioni e non
comporta valutazione comparativa.
  4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano  risposto  alla
convocazione  o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato
la nomina ovvero non siano piu' in possesso dei requisiti  richiesti,
si  provvede  fino  alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti
effettuati, secondo l'ordine  della  stessa  graduatoria  vigente  al
momento  della  richiesta,  in  seguito  alla  comunicazione da parte
dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
  5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullita',  pubbliche
e   sono   precedute  dall'affissione  di  apposito  avviso  all'albo
dell'amministrazione o dell'ente. A tutte le operazioni  provvede  la
stessa   commissione,   fino   alla   completa  copertura  dei  posti
complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o  nel  bando
di offerta di lavoro.
 
          Nota all'art. 27:
             - Si riporta il testo degli articoli 14 e 18 della legge
          n.     845/1978  (Legge-quadro  in  materia  di  formazione
          professionale):
             "Art. 14 (Attestato di  qualifica).  -  Al  termine  dei
          corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
          una  qualifica,  gli  allievi  che  vi abbiano regolarmente
          partecipato   sono   ammessi   alle   prove   finali    per
          l'accertamento   dell'idoneita'   conseguita.   Tali  prove
          finali,  che  devono  essere  conformi  a  quanto  previsto
          dall'articolo  18,  primo comma, lettera a), sono svolte di
          fronte   a  commissioni  esaminatrici,  composte  nei  modi
          previsti  dalle  leggi  regionali,  delle  quali   dovranno
          comunque  far parte esperti designati dalle amministrazioni
          periferiche del Ministero della pubblica istruzione  e  del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, nonche'
          esperti  designati  dalle  organizzazioni   sindacali   dei
          lavoratori e dei datori di lavoro.
             Con  il  superamento  delle  prove  finali  gli  allievi
          conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base  ai
          quali  gli  uffici  di collocamento assegnano le qualifiche
          valide   ai    fini    dell'avviamento    al    lavoro    e
          dell'inquadramento aziendale.
             Gli  attestati  di  cui  sopra  costituiscono titolo per
          l'ammissione ai pubblici concorsi".
             "Art.  18  (Competenze  dello  Stato).  -  Spettano   al
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
               a)  la  disciplina  dell'ordinamento  delle  fasce  di
          mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei
          rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  provvede con propri decreti, da
          emanarsi  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore   della
          presente  legge, sentita la commissione di cui all'articolo
          precedente, e tenuto conto degli accordi  internazionali  e
          comunitari  in  vigore,  alla  definizione delle qualifiche
          professionali, dei loro  contenuti  tecnici,  culturali  ed
          operativi  e  delle  prove  di  accertamento  per  la  loro
          attribuzione. Con  successivi  decreti  si  provvedera'  ai
          necessari aggiornamenti;
               b)  il  collegamento  con  le regioni sotto il profilo
          delle reciproche informazioni e documentazioni;
               c)  i  rapporti  con  il  Fondo  sociale  europeo,  e,
          d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri, con le
          autorita' e gli organismi esteri  operanti  in  materia  di
          formazione professionale;
               d)  l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative
          di  formazione  professionale   dei   lavoratori   italiani
          all'estero  alla  cui  vigilanza  e gestione provvedono gli
          uffici del Ministero degli affari esteri;
               e)  la  predisposizione  ed  il  finanziamento   delle
          attivita'   formative   del   personale  da  utilizzare  in
          programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
          via di sviluppo;
               f)  le   attivita'   di   studio,   di   ricerca,   di
          documentazione,   di  informazione  e  sperimentazione,  da
          definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
          alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle  di
          indirizzo  e  di  coordinamento nel settore, secondo quanto
          previsto dall'art. 41, secondo comma, del D.P.R. 24  luglio
          1977, n. 616;
               g)  l'inoltro  alla  Comunita' economica europea, o ad
          altri  organismi  internazionali,   ed   il   finanziamento
          integrativo  dei progetti formativi ammessi al concorso dei
          fondi comunitari o internazionali;
               h)  l'assistenza  tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative di formazione  professionale,  d'intesa  con  le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale tra domanda  e  offerta  di  lavoro  secondo  quanto
          previsto  dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
          1977, n. 616, nonche' gli  interventi  di  riqualificazione
          previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
               i)  l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con
          le regioni e su loro iniziativa, di corsi di  aggiornamento
          del  personale  impiegato  nelle  iniziative  di formazione
          professionale secondo quanto previsto dall'art. 4,  lettera
          h);
               l) la definizione su parere conforme della commissione
          di   cui   all'art.   17,  dei  requisiti  tecnici  per  il
          riconoscimento  dell'idoneita'  delle  strutture  e   delle
          attrezzature adibite alla formazione professionale.
             Resta  fermo quanto stabilito dall'art. 40 del D.P.R. 24
          luglio 1977, n. 616".