Art. 6.
                       Svolgimento delle prove
(( 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai      ))
(( singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio      ))
(( delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostitu    ))
(( dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della              ))
(( Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.             ))
  2. Le prove del concorso sia scritte che  orali  non  possono  aver
luogo  nei  giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note  con
decreto   del  Ministro  dell'interno  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.
  3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova  orale  deve
essere  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.  L'avviso  per  la  presentazione  alla
prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
  4.  Le  prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico,
di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
  5. Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso  nella
sede degli esami.
 
          Nota all'art. 6:
             -  La  legge n. 101/1989 reca: "Norme per la regolazione
          dei rapporti  tra  lo  Stato  e  l'Unione  delle  Comunita'
          ebraiche italiane".