Art. 2. I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale. Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito e' rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della "gestione centralizzata" in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della "gestione centralizzata". I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non e' stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore. Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella "gestione centralizzata", la consegna avverra' nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente. In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e' previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione. Sui nuovi buoni al portatore e' ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome. I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente. I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto. I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.