Art. 2.
(Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno
                 dell'occupazione e dello sviluppo.
   1.   Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo
delle  gestioni  governative  nei  sistemi  regionali  di  trasporto,
nonche'  l'attuazione  delle  deleghe  alle regioni delle funzioni in
materia di servizi ferroviari di interesse  locale  e  regionale,  il
Ministro  dei  trasporti affida, a decorrere dal 1o gennaio 1997, con
proprio decreto, alla Ferrovie dello Stato  Spa  la  ristrutturazione
delle  aziende  in  gestione commissariale governativa e la gestione,
per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da  esse
esercitati.  I  bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello
della Ferrovie dello Stato Spa.
   2.  La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche  alla
trasformazione  societaria  delle  gestioni  governative,  e' operata
attraverso la predisposizione e  attuazione  di  un  piano  unitario,
articolato  in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali
delle aziende interessate  d'intesa  con  le  regioni  e  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per
materia. Nella predisposizione del piano:
     a) la Ferrovie dello Stato Spa si atterra'  ai  criteri  di  cui
agli  articoli  3,  4  e  5  del  regolamento  (CEE)  n.  1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento  (CEE)
n.  1893/91  del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonche' all'obiettivo
di ottenere nel corso del triennio un rapporto  di  almeno  0,35  tra
ricavi  da  traffico  complessivamente  conseguiti  e costi operativi
complessivamente sostenuti al  netto  dei  costi  di  infrastruttura,
conservando   l'appartenenza   del   personale   alla  contrattazione
collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;
     b) potra' essere  prevista  l'adozione  di  uno  o  piu'  idonei
modelli  organizzativi  per  una  diversa ripartizione delle gestioni
governative, nonche' specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;
     c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle
singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  definira'  le  procedure per regolarizzare le
eventuali   situazioni    debitorie    emergenti    dalla    suddetta
quantificazione.  La  gestione  si svolgera' nel rispetto delle norme
contabili e gestionali della Ferrovie dello Stato Spa.  Il  controllo
sull'attuazione dei piani di ristrutturazione e' svolto dal Ministero
dei   trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
   3.  Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Ministero dei
trasporti e della navigazione  provvede  ad  affidare  alla  Ferrovie
dello  Stato  Spa senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal
1o gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami  tecnici  aziendali
delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non
utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali
la  Ferrovie  dello  Stato  Spa potra' dare attuazione alla procedura
prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9,  della  legge  15  dicembre
1990,  n. 385, destinando i proventi ai processi di razionalizzazione
necessari ad accrescere l'efficienza delle gestioni interessate.
   4.    Lo  stanziamento  previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653
dello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai
servizi  di  navigazione lacuale, viene assegnato alla Ferrovie dello
Stato Spa per l'esercizio  delle  ferrovie  attualmente  in  gestione
commissariale  governativa.  Saranno inoltre trasferite alla Ferrovie
dello Stato Spa le risorse destinate  agli  interventi  di  cui  alla
legge  8  giugno  1978,  n. 297, relativamente ai servizi attualmente
esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma
saranno  versate  su  apposito  conto  di  tesoreria  intestato  alla
Ferrovie  dello  Stato  Spa,  che rendera' conto annualmente del loro
impiego sia complessivamente, sia per singola azienda. Il  rendiconto
e' comunicato altresi' al Parlamento.
   5.      Il   personale   dipendente   dalle  aziende  in  gestione
commissariale governativa che risulti  in  esubero  strutturale  puo'
essere  collocato  in  quiescenza  anticipata,  ove  in  possesso del
requisito minimo di 33 anni di  contributi,  ovvero  abbia  raggiunto
l'eta'  di 55 anni, con tempi e modalita' determinati con decreto del
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del
tesoro, fronteggiando il relativo onere  con  le  somme  residue  sul
capitolo  3662  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale non impegnate per il prepensionamento di cui
al  decreto-legge  25  novembre  1995,  n.   501,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette
non  possono  avvalersi  della facolta' di cui all'ultimo periodo del
comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  501  del  1995.
Possono  altresi'  applicarsi  al  personale  delle  predette aziende
risultante  in  esubero   strutturale,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  4,  comma  2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio  1995,  n.  273.
Previa  intesa fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni interessate, possono essere attivate procedure  di  mobilita'
del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.
   6.   Ai sensi e per gli effetti dei commi da 1 a 10, per i servizi
ferroviari di cui trattasi,  le  attivita'  in  materia  di  polizia,
sicurezza e regolarita' dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla  Ferrovie  dello
Stato  Spa  sotto  la  vigilanza  e  le  direttive  del  Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le   modalita'   di   cui
all'articolo  19  dell'atto  di  concessione  di cui al decreto dello
stesso Ministro, in data 26 novembre 1993. Restano ferme  le  attuali
competenze  e  procedure  relative  ai programmi di intervento di cui
alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di cui alla legge 26  febbraio
1992,  n.  211.  Cessano  di  applicarsi,  ai  sensi  del comma 1, le
disposizioni contenute negli articoli 5 e 6  della  legge  18  luglio
1957, n. 614.
   7.    A decorrere dal 1o gennaio 2000 le regioni potranno affidare
in concessione,  regolata  da  contratti  di  servizio,  le  gestioni
ferroviarie  ristrutturate  ai  sensi  dei commi da 1 a 10 a societa'
gia' esistenti o che verranno costituite per la gestione dei  servizi
ferroviari  d'interesse  regionale  e  locale, eventualmente compresi
quelli attualmente in concessione. Tali societa' avranno accesso, per
i loro servizi, alla rete in concessione alla  Ferrovie  dello  Stato
Spa  con  le  modalita' che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio  1991  ai  trasporti
ferroviari  regionali  e  locali. Le procedure attraverso le quali le
regioni assumono la qualita' di ente concedente nei  confronti  delle
predette societa' verranno definite mediante accordi di programma tra
il   Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  le  regioni
interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali  accordi  definiranno
il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle
gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.
   8.    Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del
piano di ristrutturazione di cui al comma 1.
   9.  Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto  8  gennaio
1931,  n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  12  luglio  1991,  n.  202,  che risultino in contrasto con la
presente legge.
   10. Per effetto delle  norme  di  cui  ai  commi  da  1  a  10  lo
stanziamento   del  capitolo  1653  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione e' ridotto  di  lire  300
miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.
   11.  Le riduzioni di cui ai commi da 12 a 16 relative al contratto
di  servizio,  per  una  quota  di  lire  321  miliardi sono riferite
prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato,  in  modo
da  garantire  una  maggiore  efficienza  e funzionalita' complessiva
della rete anche attraverso la valorizzazione delle  tratte  a  minor
traffico.
   12.    I  mutui  e  i  prestiti della Ferrovie dello Stato Spa, in
essere alla data della trasformazione in societa' per azioni, nonche'
quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla  data  di
entrata  in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne  pongono  l'onere
di  ammortamento  a  totale  carico dello Stato, sono da intendersi a
tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto  del  Ministro  del
tesoro  sono  stabilite  le modalita' per l'ammortamento del debito e
per l'accensione dei mutui da contrarre.
   13.  La revisione dei contratti di  servizio  e  di  programma  in
essere  tra  il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione e la
Ferrovie dello Stato Spa dovra' assicurare un  minore  onere  per  il
bilancio dello Stato di almeno 2.810 miliardi di lire annue.
   14.    Al  fine  di  favorire  il  processo  di  razionalizzazione
produttiva in corso, gli apporti al  capitale  della  Ferrovie  dello
Stato Spa, previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre
1994,  n. 725, come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e  dall'articolo  4,  comma  1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550,
sono rideterminati  complessivamente  in  lire  19.118  miliardi,  da
erogare  per  lire  2.400  miliardi  nell'anno  1997,  per lire 3.264
miliardi nell'anno 1998, per lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per
lire 3.450 miliardi annue nel periodo 2000-2002.  Tale  programma  di
investimenti  dovra'  rispettare  quanto  disposto  dai  commi  1 e 2
dell'articolo 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 550.
   15.   Entro il 31 gennaio 1997, il Governo procede ad una verifica
e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo  stato  di
attuazione  del  progetto  di alta velocita', ed in particolare sulle
conferenze di servizi, sui rapporti TAV Spa-Ferrovie dello Stato Spa,
sui piani finanziari della TAV Spa, sulla legittimita' degli appalti,
sui meccanismi  di  indennizzo,  sui  nodi,  le  interconnessioni,  i
criteri   di   determinazione  della  velocita',  le  caratteristiche
tecniche  che  consentano   il   trasporto   delle   merci,   nonche'
sull'attivazione  dell'unita'  di  vigilanza  presso il Ministero dei
trasporti e della  navigazione,  con  l'obiettivo  di  consentire  al
Parlamento  di  valutare  il  progetto  di alta velocita' all'interno
degli obiettivi piu' generali  del  potenziamento  complessivo  della
rete  ferroviaria, dell'intermodalita', dell'integrazione del sistema
dei trasporti in funzione del collegamento  dell'intero  Paese  e  di
questo con l'Europa.
   16.    L'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.  321,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' estesa all'anno
1997.
   17.  Con decorrenza dal 1o aprile 1997 gli importi  dovuti  per  i
servizi  di  corrispondenza  e  telegrafici di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, sono
corrisposti, tramite utilizzo dei conti di credito ordinari e secondo
le tariffe vigenti, dalle amministrazioni che utilizzano il servizio,
a  carico  delle  dotazioni  di  bilancio  opportunamente   integrate
nell'importo  complessivo  valutato  in  lire  160 miliardi annue. Il
rispettivo pagamento avviene,  dietro  presentazione  del  rendiconto
mensile,   entro   e  non  oltre  il  mese  successivo  a  quello  di
riferimento. Per il trimestre gennaio-marzo 1997  il  predetto  onere
permane  a carico del Tesoro ed e' stabilito forfettariamente in lire
80 miliardi.
   18.  Entro il 31 marzo 1997,  l'Ente  poste  italiane  propone  ai
beneficiari  dei  pagamenti  delegati  previsti  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  febbraio  1972,  n.  171,
l'accredito  diretto  su  conti correnti o conti di deposito postale,
previa   definizione   delle   caratteristiche   e   condizioni    di
remunerazione  di questi ultimi, tramite accordo con il Ministero del
tesoro e la Cassa  depositi  e  prestiti.  Tali  forme  di  accredito
diretto possono essere estese, su decisione dell'Ente poste italiane,
anche  ai  lavoratori  dipendenti del settore pubblico e privato. Con
decorrenza dal 1o gennaio 1997, il tasso d'interesse riconosciuto  ai
titolari  di  conto  corrente  postale e' determinato dall'Ente poste
italiane. Esso puo' essere  definito  in  maniera  differenziata  per
tipologia  di  correntista  e  per  caratteristiche  del conto, fermo
restando l'obbligo di pubblicita' e  di  parita'  di  trattamento  in
presenza di caratteristiche omogenee. In maniera analoga l'Ente poste
italiane puo' stabilire commissioni a carico dei correntisti postali.
Con decorrenza dal 1o febbraio 1997, in riferimento ai conti correnti
postali e con esclusione dei conti correnti postali intestati ad enti
o  amministrazioni  pubbliche,  l'Ente poste italiane puo' utilizzare
l'incremento della giacenza rispetto alla giacenza media  del  quarto
trimestre  1996  per  impieghi  diretti  nei  confronti  del Tesoro e
l'acquisto di titoli di Stato.
   19.    I  servizi  postali  e  di  pagamento  per  i  quali non e'
esplicitamente  previsto  dalla  normativa  vigente  un   regime   di
monopolio  legale  sono svolti dall'Ente poste italiane e dagli altri
operatori in regime  di  libera  concorrenza.  In  relazione  a  tali
servizi  cessa,  con  decorrenza  dal  1o gennaio 1997, ogni forma di
obbligo tariffario o sociale posto a carico dell'Ente poste  italiane
nonche'  ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che
si avvalgono del predetto Ente,  definite  dalle  norme  vigenti.  E'
soppressa l'esclusivita' postale dei servizi di trasporto di pacchi e
colli  previsti dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono  abrogati
i  commi  26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell'articolo 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' fatto obbligo all'ente  di  tenere
registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i
ricavi  collegati  alla  fornitura  dei  servizi erogati in regime di
monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di
libera concorrenza.
   20.  Con decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi  dei  servizi  di
cui  al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente
poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e  delle
caratteristiche  della  domanda,  nonche'  dell'esigenza  di difesa e
sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo  il
1o  aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicita' editi  da
soggetti   iscritti   al   registro   nazionale   della   stampa;  c)
pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre
organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire
all'estero,  il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni
determina,  con  un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate
per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale
aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal  fine
e' istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
-  Dipartimento  per  l'informazione  e  l''editoria  pari a lire 300
miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere
all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo e' stabilito  con
decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e
non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse  alle  tariffe
agevolate  le  pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche
di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche
in forma di inserto  separato  dalla  pubblicazione,  anche  di  tipo
redazionale  per  un'area calcolata su base annua superiore al 45 per
cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera  c),
qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto
separato  dalla  pubblicazione,  o  perseguano vantaggi commerciali a
favore di terzi, nonche' quelle  di  vendita  per  corrispondenza,  i
cataloghi   e  la  stampa  postulatoria.  Le  stampe  promozionali  e
propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle  organizzazioni
senza  scopo  di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla
raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non  superiore
all'80  per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative
delle medesime organizzazioni.
   21. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 i  conti  correnti  postali
intestati  al  Ministero  del  tesoro  ed utilizzati per il pagamento
delle pensioni di  Stato  sono  chiusi  e  la  relativa  giacenza  e'
trasferita   in   apposito  conto  corrente  infruttifero  presso  la
Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato al Ministero del tesoro-
Pensioni di  Stato.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  del  tesoro
stabilisce  le  modalita'  di  utilizzo  del  predetto  conto  per il
servizio di pagamento delle  pensioni  di  Stato.  Per  gli  obblighi
tariffari  e sociali connessi ai servizi resi nel triennio 1994-1996,
il compenso previsto  dall'articolo  6  del  contratto  di  programma
vigente  tra  Ente  poste  italiane  e  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e' forfettariamente stabilito nella somma  globale,
relativa all'intero triennio, di lire 1200 miliardi. Tale somma sara'
corrisposta  all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 150
miliardi nel 1997 e di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999,  2000,
2001 e 2002. La somma predetta e' comunque ad ogni titolo comprensiva
di  quanto  dovuto all'Ente poste italiane per l'attivita' gestionale
da quest'ultimo svolta a favore del Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  negli  esercizi  1994,  1995 e 1996, relativamente
agli  importi  per  i  quali  e'  stato  chiesto  il   rimborso   con
quantificazione forfettaria.
   22.    Entro  il  31  gennaio  1997 il Nucleo di consulenza per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'  (NARS),  istituito  con
delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle
poste  e  delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base
dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante
"Linee-guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, una
nuova struttura tariffaria per  i  servizi  postali  riservati  e  un
metodo  di  adeguamento  delle  tariffe che consenta di promuovere la
convergenza verso livelli efficienti  dei  costi  di  produzione  dei
servizi postali.
   23.    Il  consiglio  di  amministrazione dell'Ente poste italiane
presenta entro il 31 marzo 1997 un piano d'impresa triennale  in  cui
sono indicati i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda
e  le modalita' della loro realizzazione. Tale riassetto deve portare
l'azienda italiana a risultati in linea con gli standard realizzati a
livello europeo in tema di qualita'  e  caratteristiche  dei  servizi
prestati,  produttivita',  costi  unitari  di  produzione, equilibrio
economico dell'azienda, nonche' eliminare ogni aggravio sul  bilancio
dello  Stato  derivante da condizioni di non efficienza. Il contratto
di programma previsto dal decreto-legge 1o  dicembre  1993,  n.  487,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71,
stabilira' anche per l'anno 1997 gli obblighi di  servizio  a  carico
dell'Ente e le corrispondenti forme di compensazione.
   24.    Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni comunica
alle competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il  30  giugno  di
ciascun  anno,  a  decorrere  dal  1997, lo stato di attuazione degli
obiettivi previsti dal contratto di programma e del piano di  imprese
di cui al comma 23.
   25.   Le remunerazioni corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti
all'Ente poste italiane per il  risparmio  postale  sono  versate  su
apposito  conto  fruttifero  acceso  presso  la Tesoreria dello Stato
intestato all'Ente medesimo.
   26.  Le  operazioni  di  collocamento e di distribuzione di valori
mobiliari emessi da enti pubblici  territoriali  e  da  societa'  per
azioni  al  cui  capitale  sociale  lo Stato partecipa direttamente o
indirettamente, possono essere effettuate  anche  presso  le  agenzie
postali.
   27.  Il  termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 gennaio 1994, n. 71, e' differito al 31 dicembre 1997. Il predetto
termine puo' essere modificato con delibera del CIPE.
   28.      In  attesa  di  un'organica  riforma  del  sistema  degli
ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,  adottati  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le  organizzazioni
sindacali   ed  acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari, sono definite,  in  via  sperimentale,  misure  per  il
perseguimento   di   politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e
dell'occupazione  nell'ambito  dei   processi   di   ristrutturazione
aziendali  e  per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilita', nonche'
delle categorie e  settori  di  impresa  sprovvisti  del  sistema  di
ammortizzatori  sociali.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
     a)  costituzione  da  parte  della   contrattazione   collettiva
nazionale  di  appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla
retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
     b)  definizione  da  parte  della  contrattazione  medesima   di
specifici  trattamenti  e  dei  relativi  criteri, entita', modalita'
concessivi,  entro   i   limiti   delle   risorse   costituite,   con
determinazione  dei  trattamenti  al  lordo  dei correlati contributi
figurativi;
     c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento  con
una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
     d)   in   caso  di  ricorso  ai  trattamenti,  previsione  della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione  di  una  misura
addizionale  non  superiore  a  tre  volte quella della contribuzione
stessa;
     e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il  concorso
delle parti sociali;
     f)  conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di  maggiori
entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
   29.   Al comma 25 dell'articolo 4  del  decreto-legge  1o  ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, le parole: "sino al 31 dicembre 1996"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "sino  al  31 dicembre 1997"; dopo le parole: "alla
procedura  dell'amministrazione  straordinaria"  sono   inserite   le
seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento, nonche' a tutti i
casi  di  cessione  o  affitto di azienda, laddove non si riscontrino
coincidenza degli assetti proprietari o rapporti  di  collegamento  e
controllo  tra  l'azienda  cessionaria  e  quella  cedente,".  Per le
finalita' di cui al presente comma,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
preordinata la somma di lire 10 miliardi.
   30.      La  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del  credito
all'esportazione  (SACE)  e  il  Mediocredito   centrale   Spa   sono
autorizzati,  per  l'esercizio  finanziario 1997, a contrarre mutui e
prestiti, anche obbligazionari,  sia  in  lire  che  in  valuta,  sul
mercato  nazionale  o  estero,  nei  limiti  determinati, con proprio
decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto  con  il  Ministro  del
commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessita'
operative  d'istituto  e  a copertura delle esigenze del Fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto e'
versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla
SACE e al Mediocredito centrale Spa.
   31.    La  SACE  e'  altresi'  autorizzata,  nei  limiti   fissati
annualmente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, a concludere
transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a
quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia,  la
SACE  provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori
economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi  realizzati
in proporzione alla quota suddetta.
   32.    I  ricavi  delle operazioni di cui al comma 31, detratta la
quota spettante agli operatori  economici  indennizzati  dalla  SACE,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
   33.  All'articolo 8, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n.
227, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
     "g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di
mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione
al  Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione,
ove  da  parte  del   suddetto   Ministro   non   vengano   formulate
osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
     g-ter)  deliberare  transazioni e cessioni di crediti nel quadro
delle  iniziative  di   recupero   degli   indennizzi   erogati;   le
deliberazioni  sono  sottoposte  per  l'approvazione  al Ministro del
tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del
suddetto   Ministro   non   vengano   formulate   osservazioni,    le
deliberazioni si intendono approvate".
   34.   Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e
prestiti di cui al comma 30 sono  rimborsate,  rispettivamente,  alla
SACE  ed  al  Mediocredito  centrale  Spa, dal Ministero del tesoro a
carico delle rispettive assegnazioni.
   35.  Il Ministero del tesoro puo' stipulare direttamente contratti
di cessione dei crediti di cui alla legge 17 dicembre 1990,  n.  397,
anche a valore inferiore rispetto a quello nominale.
   36.    Il  Ministro  del  tesoro,  con proprio decreto adottato di
concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri,   puo'   altresi'
autorizzare  e  disciplinare,  a  fronte  dei  crediti  della SACE, o
gestiti dalla SACE,  e  dei  crediti  concessi  a  valere  sul  Fondo
rotativo  previsto  dall'articolo  6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, gestito dal Mediocredito centrale Spa, operazioni di  conversione
in  attivita'  di  protezione  ambientale, sviluppo socio-economico e
commerciali dei debiti dei Paesi in via di sviluppo per i  quali  sia
intervenuto  un  accordo in tal senso tra i Paesi creditori. I ricavi
delle operazioni di cui  al  presente  comma  confluiscono  ai  conti
correnti  intestati,  rispettivamente,  alla SACE e al suddetto Fondo
rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
presso  la Tesoreria centrale dello Stato e possono essere utilizzati
per le necessita' operative d'istituto.
   37.  All'articolo 39 della  legge   23   dicembre   1994, n.  724,
come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge  23 febbraio 1995,
n.   41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al comma  1,  dopo  le  parole:  "volumetria  iniziale"  sono
aggiunte le seguenti: "o assentita";
     b)  al  comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in  essere  dalla
persona  imputata  di  uno  dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi  per  suo  conto,  e'
sospeso  fino  alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di  assoluzione.  Non  puo'  essere  conseguita  la
concessione  in  sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza
definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi  gli
accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera  del  comune,
il  richiedente  deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui  agli  articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale";
     c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.    Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria
non comporta limitazione ai diritti dei terzi";
     d) al comma 4,  dopo  il  penultimo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti:  "Le  citate  sanzioni  non si applicano nel caso in cui il
versamento sia stato effettuato nei termini  per  errore  ad  ufficio
incompetente  alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione
dei documenti previsti per legge entro il termine di tre  mesi  dalla
espressa  richiesta  di  integrazione  notificata dal comune comporta
l'improcedibilita' della  domanda  e  il  conseguente  diniego  della
concessione   o   autorizzazione   in   sanatoria   per   carenza  di
documentazione.";
     e) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31  marzo
1995"  sono  sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la
domanda sia stata presentata nei termini";
     f) al comma 6, primo periodo, le parole: "31  marzo  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
     g) dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
   "10-bis.  Per  le  domande  di  concessione  o  autorizzazione  in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali  il  sindaco
abbia  espresso  provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla  base  delle  disposizioni  della
presente legge";
     h) al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1997";
     i)  al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,
le  norme  di  attuazione  degli  articoli  5,  6 e 10 della legge 28
gennaio 1977, n. 10. La misura  del  contributo  di  concessione,  in
relazione  alla  tipologia  delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso ed alla loro  localizzazione  in  riferimento  all'ampiezza  ed
all'andamento    demografico    dei    comuni   nonche'   alle   loro
caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al  70  per
cento  di  quello  determinato  secondo le norme vigenti alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  Il   potere   di
legiferare  in  tal  senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta data; decorso inutilmente  tale  termine,  si  applicano  le
disposizioni vigenti alla medesima data";
     l)  al  comma  14,  primo  periodo, dopo le parole: "che l'opera
abusiva risulti adibita ad abitazione principale"  sono  aggiunte  le
seguenti:   ",   ovvero   destinata   ad  abitazione  principale  del
proprietario residente all'estero"; dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente "La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione  degli  interventi  di
cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457";
     m)  al  comma  16, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se
l'opera e' da completare, il  certificato  di  cui  all'articolo  35,
terzo  comma,  lettera  d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo'
essere sostituito da dichiarazione  del  richiedente  resa  ai  sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
     n)  al  comma  18,  le  parole:  "modificativi  di  quelli" sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
     o) alla tabella B le parole: "10.000 a m",  riferite  all'ultima
tipologia  di  abuso,  sono  sostituite  dalle seguenti: "10.000 a mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m3";
     p) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e  degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori".
   38.   I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.  Le  disposizioni  di
cui  al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e  successive  modificazioni,  introdotte  dal
comma  37,  lettera  d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla  data  di
entrata  in  vigore  della presente legge. La domanda di cui al comma
10-bis  dell'articolo  39  della  citata  legge  n.  724  del   1994,
introdotto  dal  comma  37,  lettera  g), del presente articolo, deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge.
   39.    Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del  decreto-legge  23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, sono fatti  salvi  il  quinto  e  il  sesto  comma
dell'articolo  34  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni.
   40.   Il mancato pagamento  dell'oblazione  nei  termini  previsti
dall'articolo  39,  comma  5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive  modificazioni,  comporta  l'applicazione   dell'interesse
legale  annuo  sulle  somme  dovute, da corrispondere entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   41.  Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma
dovuta  e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma
6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive  modificazioni,
comporta  l'applicazione  dell'interesse  legale  annuo  sulle  somme
dovute, da corrispondere entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
   42.    Nei  casi  di  cui  ai  commi  40  e  41  il rilascio della
concessione  o  dell'autorizzazione  in  sanatoria   e'   subordinato
all'avvenuto  pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori
ove dovuti e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
   43.  All'articolo 32 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato  dall'articolo  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, al primo comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo  33,
il  rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per
opere eseguite su aree sottoposte a vincolo e' subordinato al  parere
favorevole  delle  amministrazioni  preposte  alla tutela del vincolo
stesso. Qualora  tale  parere  non  venga  formulato  dalle  suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".
   44.  All'articolo 32 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  come
modificato  dall'articolo  39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
   "Il rilascio della concessione edilizia o  dell'autorizzazione  in
sanatoria  per  opere  eseguite  su  immobili  soggetti alle leggi 1o
giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi
statali e regionali  e  dagli  strumenti  urbanistici,  a  tutela  di
interessi  idrogeologici  e  delle falde idriche nonche' dei parchi e
delle aree protette nazionali e  regionali  qualora  istituiti  prima
dell'abuso, e' subordinato al parere favorevole delle amministrazioni
preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente puo'
impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".
   45.  Per le modalita' di riscossione e  versamento  dell'oblazione
per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre 1994, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  18
ottobre   1994,   ad   esclusione   dei  termini  per  il  versamento
dell'importo fisso e della  restante  parte  dell'oblazione  previsti
dall'articolo  39  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
pubblici e del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalita' ed
i  termini  per il versamento dell'oblazione per la definizione delle
violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia.  I
suddetti  termini  per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono
fissati in trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte
dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e  210
giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di
concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
   46.  Per  le  opere  eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497,  e  al  decreto-legge  27  giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985,   n.   431,   il   versamento    dell'oblazione    non    esime
dall'applicazione dell'indennita' risarcitoria prevista dall'articolo
15 della citata legge n. 1497 del 1939.
   47.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto con i
Ministri delle finanze  e  dei  lavori  pubblici,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  modificate le modalita' di rimborso delle differenze non dovute
e versate a titolo di oblazione, definite dal  decreto  del  Ministro
del  tesoro  in  data  19  luglio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1996. I soggetti  che  hanno  presentato
domanda  di  concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la
quale il sindaco ha  espresso  provvedimento  di  diniego,  ed  hanno
riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n.
724  del  1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile,
possono compensare il credito a loro  favore  scaturito  dal  diniego
della  prima  domanda  di condono edilizio con il debito derivato dal
nuovo  calcolo  dell'oblazione  relativa  alla  domanda  di   condono
inoltrata  ai  sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa
spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del  gettito
eccedente  l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1994 e  1995,  derivante  dal  pagamento
delle  oblazioni  previste  dall'articolo  39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. La quota eccedente tali  importi,  versata  all'entrata
dello  Stato,  e' riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a
coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma,
con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato
di previsione del bilancio dell'amministrazione competente.
   48. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le  somme
versate  a  titolo  di  oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le  somme
relative  sono  impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per  far  fronte
ai   costi   di   istruttoria  delle  domande  di  concessione  o  di
autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di
demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della  legge  28
febbraio  1985,  n.  47,  e successive modificazioni, per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, per interventi  di  demolizione
delle  opere  non  soggette  a  sanatoria entro la data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  nonche'  per   gli   interventi   di
risanamento    urbano    ed   ambientale   delle   aree   interessate
dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,
della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti
per consentire  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione  con
scorporo  delle  aliquote,  possono  utilizzare una quota parte delle
somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di  garanzia
per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme
consortili  costituitesi  e  di  integrare  i  progetti relativi alle
predette opere con progetti di intervento comunale.
   49.   Per  l'attivita'  istruttoria  connessa  al  rilascio  delle
concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo
accantonati, per progetti finalizzati da svolgere oltre  l'orario  di
lavoro  ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I
comuni  possono  anche  avvalersi  di  liberi  professionisti  o   di
strutture  di  consulenze e servizi ovvero promuovere convenzioni con
altri enti locali.
   50. La concessione di  indennizzi,  ai  sensi  della  legislazione
sulle  calamita'  naturali,  e'  esclusa nei casi in cui gli immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza  e
senza  che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni.
   51. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui  all'articolo
39  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente
articolo,  le  costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto   il
soprassuolo  boschivo  distrutto  o  danneggiato per cause naturali o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto  e
quinto dell'articolo 9 della legge 1o marzo 1975, n. 47, e successive
modificazioni.
   52.  Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente  al  Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 48.
                               Art. 2.
   53.  La  tipologia  di  abuso  di  cui  al  numero 4 della tabella
allegata  alla  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  deve  intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione
d'uso eseguiti senza opere edilizie.
   54. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso
di  sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succes-
sive modificazioni, che non siano stati ancora  oggetto  di  recupero
urbanistico  a  mezzo  di variante agli strumenti urbanistici, di cui
all'articolo 29 della stessa  legge,  dovranno  essere  definiti  dai
comuni  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base della normativa  regionale  specificamente
adottata.  In  caso  di  inadempienza  la  regione,  su istanza degli
interessati ovvero d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad  acta  per
l'adozione  dei necessari provvedimenti, con i contenuti e nei limiti
dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   55. In caso di inadempienze, le regioni e le province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  ai  fini  dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  successive
modificazioni,   su   segnalazione   del   prefetto   competente  per
territorio, ovvero d'ufficio, nominano un  commissario  ad  acta  per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
   56.  Qualora  sia  necessario  procedere alla demolizione di opere
abusive e' possibile avvalersi, per  il  tramite  dei  provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della  difesa,  sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
   57. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dai commi da 37 a 59, gli atti tra vivi la  cui  nullita',  ai  sensi
dell'articolo  17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47,  e  successive  modificazioni,  non  sia  stata
ancora  dichiarata,  acquistano validita' di diritto. Ove la nullita'
sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e  trascritta,
puo'  essere  richiesta  la  sanatoria  retroattiva  su accordo delle
parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al  secondo
comma   dell'articolo  40  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47,
sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre  trascrizioni  a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare  l'effetto  di  cui  ai  commi  da  37  a 59 e' decurtato
l'importo eventualmente gia' versato per la  registrazione  dell'atto
dichiarato nullo.
   58.  Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni  di
fabbricati  costruiti  senza  concessione  edilizia  sono nulli e non
possono essere rogati se da essi  non  risultino  gli  estremi  della
domanda  di  condono  con  gli  estremi del versamento, in una o piu'
rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di  contributo
concessorio  nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui
all'articolo 32, terzo comma, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,
introdotto   dal  comma  44  del  presente  articolo,  l'attestazione
dell'avvenuta richiesta alle  autorita'  competenti  dell'espressione
del  parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio
assenso disciplinato  dall'articolo  39,  comma  4,  della  legge  23
dicembre  1994,  n.  724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso:  data
della  domanda,  estremi  del  versamento  di  tutte le somme dovute,
dichiarazione dell'autorita' preposta alla  tutela  dei  vincoli  nei
casi  di  cui  al  periodo  precedente, dichiarazione di parte che il
comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di  sanatoria  nei
termini  stabiliti  nell'articolo  39, comma 4, della citata legge n.
724 del 1994.  Nei  successivi  atti  negoziali  e'  consentito  fare
riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati   sopracitati.  Le  norme  del  presente  comma  concernenti  il
contributo concessorio non trovano applicazione  per  le  domande  di
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
   59.  Le  disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo
40 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche  ai
trasferimenti  previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche'
ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti  di  assistenza  e
previdenza e delle amministrazioni comunali.
   60.  L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente:
   "Art. 4. - (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
-  1.  Al  momento  della  presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato  il
nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e
5  della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine di presentazione.
   2.  Entro sessanta giorni dalla  presentazione  della  domanda  il
responsabile   del  procedimento  cura  l'istruttoria,  eventualmente
convocando una conferenza di servizi  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  14  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e  redige  una  dettagliata  relazione  contenente  la
qualificazione   tecnico-giuridica  dell'intervento  richiesto  e  la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle  prescrizioni
urbanistiche  ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola
volta se il responsabile del procedimento  richiede  all'interessato,
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni
documentali   e   decorre   nuovamente   per  intero  dalla  data  di
presentazione della documentazione integrativa.  Entro  dieci  giorni
dalla  scadenza  del termine il responsabile del procedimento formula
una motivata proposta  all'autorita'  competente  all'emanazione  del
provvedimento  conclusivo.  I termini previsti al presente comma sono
raddoppiati per i comuni con piu' di 100.000 abitanti.
   3.    In  ordine  ai  progetti  presentati,  il  responsabile  del
procedimento  deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia.  Qualora  questa  non  si  esprima
entro  il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto
comunque a formulare la proposta di cui al comma  2  e  redigere  una
relazione  scritta  al  sindaco  indicando  i  motivi  per i quali il
termine non e' stato rispettato.  Il  regolamento  edilizio  comunale
determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto.
   4.    La  concessione edilizia e' rilasciata entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma  2,  qualora  il  progetto
presentato  non  sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici  ed  edilizi  e  con  le  altre  norme  che  regolano  lo
svolgimento dell'attivita' edilizia.
   5.      Decorso   inutilmente  il  termine  per  l'emanazione  del
provvedimento conclusivo, l'interessato puo', con atto  notificato  o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
all'autorita'  competente  di  adempiere  entro  quindici  giorni dal
ricevimento della richiesta.
   6.   Decorso inutilmente anche il  termine  di  cui  al  comma  5,
l'interessato  puo'  inoltrare  istanza  al  presidente  della giunta
regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi,
nomina entro i quindici giorni successivi,  un  commissario  ad  acta
che,  nel  termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione  edilizia.  Gli  oneri  finanziari
relativi  all'attivita' del commissario di cui al presente comma sono
a carico del comune interessato.
   7.  I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio
attivita' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 1993, n. 537:
     a)  opere  di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo;
     b) opere  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
     c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
     d)  aree  destinate  ad  attivita'  sportive  senza creazione di
volumetria;
     e)  opere  interne  di  singole  unita'  immobiliari   che   non
comportino  modifiche  della  sagoma  e  dei  prospetti e non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile;
     f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla
base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione
di impianti tecnologici;
     g) varianti a  concessioni  edilizie  gia'  rilasciate  che  non
incidano  sui  parametri  urbanistici  e  sulle  volumetrie,  che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non  alterino
la  sagoma  e  non  violino le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia;
     h) parcheggi di pertinenza  nel  sottosuolo  del  lotto  su  cui
insiste il fabbricato.
   8.    La  facolta'  di  cui  al comma 7 e' data esclusivamente ove
sussistano tutte le seguenti condizioni:
     a)  gli  immobili  interessati  non  siano   assoggettati   alle
disposizioni  di  cui  alle  leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  ovvero  a  disposizioni
immediatamente   operative   dei  piani  aventi  la  valenza  di  cui
all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  27  giugno  1985,  n.   312,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o
della legge 18 maggio 1989, n. 183, non  siano  compresi  nelle  zone
omogenee  A  di  cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,
non  siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disci-
pline espressamente volte  alla  tutela  delle  loro  caratteristiche
paesaggistiche,     ambientali,    storico-archeologiche,    storico-
artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
     b)  gli  immobili  interessati  siano oggetto di prescrizioni di
vigenti  strumenti  di  pianificazione,  nonche'  di  programmazione,
immediatamente  operative e le trasformazioni progettate non siano in
contrasto con strumenti adottati.
   9.   La denuncia  di  inizio  attivita'  di  cui  al  comma  7  e'
sottoposta  al  termine massimo di validita' fissato in anni tre, con
obbligo  per  l'interessato  di  comunicare  al  comune  la  data  di
ultimazione dei lavori.
   10. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facolta' di
denuncia  di  attivita'  ai  sensi  del  comma  7 e' subordinata alla
medesima  disciplina  definita  dalle  norme  nazionali  e  regionali
vigenti   per   le  corrispondenti  opere  eseguite  su  rilascio  di
concessione edilizia.
   11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima  dell'effettivo
inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio
dell'attivita',  accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un  progettista  abilitato,   nonche'   dagli   opportuni   elaborati
progettuali  che  asseveri  la  conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o  approvati  ed  ai  regolamenti
edilizi  vigenti,  nonche'  il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Il  progettista  abilitato  deve  emettere
inoltre  un certificato di collaudo finale che attesti la conformita'
dell'opera al progetto presentato.
   12. Il progettista assume la  qualita'  di  persona  esercente  un
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di  cui  al  comma  11,  l'amministrazione  ne  da'  comunicazione al
competente ordine  professionale  per  l'irrogazione  delle  sanzioni
disciplinari.
   13.  L'esecuzione di opere in assenza della o in difformita' dalla
denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione  pecuniaria  pari  al
doppio  dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a
lire  un  milione.  In  caso  di  denuncia  di  inizio  di  attivita'
effettuata  quando  le  opere  sono  gia'  in  corso di esecuzione la
sanzione si applica nella  misura  minima.  La  mancata  denuncia  di
inizio  dell'attivita'  non  comporta  l'applicazione  delle sanzioni
previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio  1985,  n.  47.  E'
fatta  salva  l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le
opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
   14. Nei casi  di  cui  al  comma  7,  ai  fini  degli  adempimenti
necessari   per  comprovare  la  sussistenza  del  titolo  abilitante
all'effettuazione   delle   trasformazioni   tengono   luogo    delle
autorizzazioni  le  copie delle denunce di inizio di attivita', dalle
quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse,  nonche'
l'elenco  di  quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle
trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
   15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro  il  termine
indicato  al  comma  11 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato  di
non  effettuare  le  previste  trasformazioni,  e,  nei casi di false
attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale notizia
all'autorita'   giudiziaria   ed   al   consiglio   dell'ordine    di
appartenenza. Gli aventi titolo hanno facolta' di inoltrare una nuova
denuncia  di  inizio  di  attivita',  qualora le stabilite condizioni
siano  soddisfacibili  mediante  modificazioni  o  integrazioni   dei
progetti   delle  trasformazioni,  ovvero  mediante  acquisizioni  di
autorizzazioni, nulla  osta,  pareri,  assensi  comunque  denominati,
oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
   16.  Per  le  opere  pubbliche dei comuni, la deliberazione con la
quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi
effetti della concessione  edilizia.  I  relativi  progetti  dovranno
peraltro  essere corredati da una relazione a firma di un progettista
abilitato che attesti la conformita' del progetto  alle  prescrizioni
urbanistiche  ed  edilizie,  nonche'  l'esistenza  dei  nulla osta di
conformita'  alle  norme  di  sicurezza,  sanitarie,   ambientali   e
paesistiche.
   17.  Le  norme  di  cui  al  presente  articolo  prevalgono  sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e  dei  regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento.
   18.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
adeguano le proprie normazioni ai  principi  contenuti  nel  presente
articolo in tema di procedimento.
   19.  Al  comma  10  dell'articolo  10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione
edilizia, nonche' denuncia di inizio dell'attivita', ad esclusione di
quella per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  da  un
valore  minimo  di  lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in  base  al  75
per  cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati;'".
   20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio  1985,
n.  47  e'  sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi  a  trasformazioni  fisiche,
dell'uso  di  immobili  o di loro parti, subordinare a concessione, e
quali mutamenti, connessi e non connessi  a  trasformazioni  fisiche,
dell'uso   di   immobili   o  di  loro  parti  siano  subordinati  ad
autorizzazione'".
   61. Restano  validi gli atti ed i provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994,  n.  468,  27  settembre
1994,  n.  551,  25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27
marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20
settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n.
30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n. 495.
   62. La Commissione di cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  24
settembre  1996,  n.  495,  e' autorizzata a completare l'esame delle
istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996".
   63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla  legge  14  febbraio
1963,  n.  60,  per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre
1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate:
     a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione  urbana
di  cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994,
come modificato dal  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  4
febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
302  del  28  dicembre  1994  e  n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno
versati all'entrata dello Stato per essere  riassegnati  con  decreto
del   Ministro  del  tesoro  all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71;
     b) lire 200 miliardi per i  programmi  di  cui  all'articolo  2,
primo  comma,  lettera  f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le
modalita' di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10  gennaio  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;
     c)  lire  100  miliardi  per  la  realizzazione di interventi da
destinare  alla  soluzione  di  problemi  abitativi  di   particolari
categorie  sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari
con portatori  di  handicap,  nuclei  familiari  soggetti  a  sfratto
esecutivo   o   gia'   eseguito,   nuclei  familiari  coabitanti,  in
particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;
     d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della
delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
114  del  18  maggio  1994,  da  utilizzare  per  le finalita' di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,  nonche'  per
la  realizzazione,  con  le  modalita'  previste  dall'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di
alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire
la mobilita' dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima  finalita'  le
regioni  destinano  una  quota  non  superiore  al  25  per cento dei
suddetti fondi;
     e) lire 17 miliardi per la finalita' di cui ai commi 78 e 79.
   64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma  primo,  lettera  f),
della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  possono  essere  finanziati
ulteriori interventi di riqualificazione urbana purche' essi  vengano
effettuati   in   ambiti   a   prevalente  insediamento  di  edilizia
residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B,  come
definite  dal  decreto  ministeriale  2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
   65. Con decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici,  da  emanarsi
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono definiti i criteri  e  le  modalita'  di  concessione  dei
finanziamenti   e   dettati  i  criteri  per  l'individuazione  delle
particolari  categorie  sociali  destinatarie  degli  interventi   di
edilizia  agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I
programmi straordinari di edilizia  residenziale  agevolata  previsti
dall'articolo  4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,  n.  12,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo
22,   comma   3,   della   legge  11  marzo  1988,  n.  67,  relativi
all'annualita' 1989, i cui lavori non siano  iniziati  alla  data  di
entrata  in vigore della presente legge per il mancato rilascio della
concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei  lavori  entro  tale
data,   il   segretariato   generale   del  Comitato  per  l'edilizia
residenziale (CER), nei  trenta  giorni  successivi,  trasmette  alle
regioni l'elenco dei programmi per i quali non e' stata rilasciata la
concessione  edilizia.  Il  presidente  della giunta regionale, entro
trenta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,   nomina   un
commissario  ad  acta,  il  quale  provvede entro i successivi trenta
giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad  acta,
nei  dieci  giorni  successivi  alla scadenza di tale ultimo termine,
trasmettono al segretario generale del  CER  l'elenco  dei  programmi
costruttivi  per i quali e' stata rilasciata la concessione edilizia.
Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione,
il segretario generale del  CER  procede  alla  revoca  dei  relativi
finanziamenti.  I  programmi  sperimentali  di  edilizia residenziale
sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23  gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in
vigore  della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei
lavori entro il 31 gennaio 1997.  Nel  caso  di  mancato  inizio  dei
lavori  entro  tale  data  il  Ministro  dei  lavori pubblici, previa
diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede
alla nomina di un commissario ad acta. In caso  di  mancato  rilascio
della  concessione  edilizia,  si  applica  la  procedura  di  cui al
presente comma.
   66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per
i quali i lavori non siano iniziati alla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati
completati, si applicano, in deroga alle procedure  finanziarie  gia'
stabilite  nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del
CER  e  gli  operatori  affidatari   dei   programmi   suddetti,   le
disposizioni  del  decreto  del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto  1994.
Per  la  quota  parte di lavori gia' eseguiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui
ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori.
Alla  copertura  finanziaria  delle  disposizioni  di  cui  sopra  si
provvede  con  le  disponibilita' derivanti dai fondi residui e dalle
economie gia' realizzate sui programmi stessi, nonche' con le  minori
spese  derivanti  dalle  rinunce  e revoche dai programmi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata, previsti  dall'articolo  4  del  decreto-
legge  23  gennaio  1982,  n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982,  n.  94.  Fatti  salvi  gli  accantonamenti  per
adeguamento  delle  aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo,  lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
   67.  I  finanziamenti  per  l'edilizia agevolata gia' assegnati in
attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma
7-bis, del decreto-legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22,
comma  3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per
effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia  da  parte
dei   soggetti   beneficiari,   sono  utilizzati  per  l'assegnazione
definitiva di contributi che sono  stati  gia'  deliberati  ai  sensi
delle  stesse  leggi.  Eventuali  somme non utilizzate sono destinate
alle finalita' di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, provvede ad  accreditare  al  comune  di  Ancona  il
finanziamento  di  lire 30 miliardi, gia' stanziato con deliberazione
CIPE 30 luglio 1991,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
agosto  1991,  n.  189,  per  l'attuazione  del  programma  di cui al
decreto-legge   14   dicembre   1974,   n.   658,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio  1975, n. 7. Il decreto e'
emanato nelle stesse modalita' dei decreti di accredito gia' disposti
a favore del comune di Ancona,  che  dovra'  provvedere  all'utilizzo
delle  somme  con  le  stesse  modalita'  attuate  in  precedenza nel
rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici  del
gennaio 1972.
   68.  Gli  affidamenti  degli  interventi  di  sperimentazione  nel
settore dell'edilizia  residenziale  di  cui  all'articolo  2,  primo
comma,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali e'
stata data applicazione alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma  2,  del  decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,  sono  revocati
qualora  i  lavori,  relativi  a detti interventi, non siano iniziati
entro e non oltre il 31 gennaio 1997.
   69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68 nel caso  di
palese impossibilita' di rispettare il termine fissato nei commi 65 e
68  per  l'inizio  dei  lavori,  il  Ministro  dei lavori pubblici su
motivata richiesta degli  enti  locali,  adotta,  anche  prima  della
scadenza  del  termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma
73.
   70. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' abrogato.
   71. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493,   dopo   il   terzo   periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "La
disponibilita' del Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  incrementata
delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi
previsti  dall'articolo  18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio  1991,  n.  203,
purche'  gli  accordi  di programma proposti dal Ministero dei lavori
pubblici si riferiscano ad aree  concordate  con  le  amministrazioni
locali.  Tali  disponibilita',  ivi  compresa  la  somma  di lire 288
miliardi,  sono  versate   all'entrata   dello   Stato   per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Le somme non utilizzate in  ciascun  esercizio  possono  esserlo  nel
biennio successivo".
   72.   Anche   in   deroga   alle  diverse  procedure  previste  in
applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13  maggio  1991,  n.
152,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, e dell'articolo 8 del decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
gli accordi  di  programma  adottati  dai  comuni  sono  direttamente
ammessi  ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1,
nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge. Gli accordi di programma adottati dai
comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione  della  presente
legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti
di  cui  sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti,
preliminari all'accordo  di  programma  di  cui  all'articolo  8  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  A  tale  fine viene
accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento
del complessivo importo.
   73. Al fine di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di  programma
previsto  all'articolo  8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n.  493,  nel  comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
   74.  Al  fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni  di
edificazione,  all'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla  legge  4  dicembre
1993,  n.  493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".
   75. Il comma 8-bis dell'articolo 3 della legge 17  febbraio  1992,
n.  179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 493, e' sostituito dal seguente:
   "8-bis.  Decorso  il termine di sessanta giorni di cui al comma 8,
la  regione,   nei   successivi   trenta   giorni,   ridetermina   la
localizzazione  degli  interventi  e  l'individuazione  dei  soggetti
attuatori. Qualora la regione non  provveda,  nel  termine  predetto,
agli   adempimenti   di  sua  competenza  ovvero  qualora,  trascorsi
ulteriori  dieci  mesi  dalla  data  di  adozione  dei  provvedimenti
regionali,  gli  interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero  dei  lavori  pubblici
promuove  e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 27 della legge  8  giugno  1990,  n.
142.  All'accordo  di  programma  partecipano  anche i rappresentanti
delle categorie degli operatori pubblici e  privati  del  settore.  I
fondi  non  destinati  agli  interventi  a  seguito  dell'accordo  di
programma,  sono  restituiti  alle  disponibilita'   finanziarie   da
ripartire tra le regioni".
   76.  Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge
17 febbraio  1992,  n.  179,  come  modificate  dall'articolo  7  del
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi  modificative
di  quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
   77. Gli uffici pubblici o  enti  preposti  alla  realizzazione  di
opere  pubbliche  sono  tenuti a convocare una conferenza di servizi,
entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della  progettazione  di
massima,  con  gli uffici che, per legge, devono esprimere il proprio
parere di competenza.
   78. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 63, lettere a),
b) e c) e dei commi 65, 66, 67 e  68  nonche'  per  tutti  gli  altri
programmi  di  edilizia residenziale, si deve accertare, gia' in sede
preliminare, la fattibilita' degli  interventi  e  la  compatibilita'
degli  stessi  con  la  tutela  degli  interessi  storici, artistici,
architettonici ed archeologici.  A  questo  fine  e  per  i  casi  di
particolare  rilievo  i  comuni, sentita l'amministrazione competente
alla  tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta
della stessa, possono utilizzare i fondi di cui al comma 63,  lettera
e).  Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti
interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli
appalti. La deliberazione comunale con la quale il  comune  individua
le  aree  ove  svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di
pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  degli  interventi
stessi.
   79.  Al  relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di
cui al comma 63, lettera e).
   80. Gli Istituti autonomi per le  case  popolari  (IACP)  comunque
denominati,  per  i  quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto
finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un piano di risanamento relativo  all'eventuale
disavanzo   finanziario   consolidato   al   31   dicembre  dell'anno
precedente.
   81. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve
indicare:
     a)  l'entita'  del  disavanzo  finanziario,  con  esclusione  di
componenti relative agli ammortamenti;
     b)  i  criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e
le cause che ne hanno determinato la formazione;
     c)  l'entita'  dell'anticipazione  di  cui  viene  richiesta  la
concessione a norma del comma 83;
     d)  il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalita'
di restituzione;
     e)  i  proventi  mediante  i  quali  si  intende  assicurare  il
pagamento  delle  rate  di ammortamento del mutuo, compresi quelli da
alienazione degli  alloggi,  in  quote  diverse  da  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
     f)  il  bilancio  sintetico  di  previsione  pluriennale, da cui
risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo  disavanzo
finanziario.
   82.  Il  piano  di risanamento e' inviato alla regione e da questa
approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua  ricezione  o
dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.
   83. Il mutuo e' ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci
anni  secondo  un  piano di ammortamento a rate costanti posticipate,
comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui  i  proventi  di
cui  alla lettera e) del comma 81 risultino insufficienti, il periodo
di ammortamento puo' essere esteso a quindici anni.
   84. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere  agli  IACP  i
mutui  di  cui  ai  commi  da  80 a 85, con garanzia della regione di
appartenenza. La garanzia dovra'  essere  concessa  con  decreto  del
presidente  della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento
della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della  Cassa
depositi   e   prestiti,   sostituendosi  la  regione  nelle  ragioni
creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente
facoltativo.
   85. Le somme ed i crediti derivanti  dai  canoni  di  locazione  e
dalla  alienazione  di  alloggi  di edilizia residenziale pubblica di
spettanza  degli  IACP,  iscritti  in  capitoli  di  bilancio  o   in
contabilita'  speciale,  non possono, in quanto destinati a servizi e
finalita'   di   istituto,  nonche'  al  pagamento  di  emolumenti  e
competenze a qualsiasi  titolo  dovuti  al  personale  dipendente  in
servizio  o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se
non in modi  stabiliti  dalle  leggi  che  li  riguardano,  ai  sensi
dell'articolo  828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di
essi e gli atti di sequestro o  pignoramento  eventualmente  eseguiti
sono  nulli  ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo
di   accantonamento   da   parte   del   terzo   e   non   sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate agli IACP e
la disponibilita' di essi da parte degli istituti medesimi.
   86.  Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al
completamento e all'adeguamento  dell'autostrada  Torino-Savona  alle
norme  di sicurezza del codice della strada e' concesso alla relativa
societa' concessionaria un contributo pari a lire 20  miliardi  annui
per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
   87.   Per   consentire  l'avvio  del  nuovo  tratto  Aglio'-Canova
dell'autostrada  Firenze-Bologna  e'  concesso  alla   concessionaria
Societa'  autostrade  Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per
il periodo 1997-2016 per l'ammortamento  di  mutui  che  la  societa'
stessa e' autorizzata a contrarre.
   88.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995,
n. 296, 20 settembre 1995, n. 396,  25  novembre  1995,  n.  499,  24
gennaio  1996,  n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286,
22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491.
   89.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 1o ottobre 1982,
n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  1982,
n.  887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 121, al terzo periodo, le parole: "due esercizi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "quattro esercizi".
   90.    All'articolo  24  della  legge  11  giugno 1971, n. 426, al
secondo comma, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "E'
soggetto  alla  sola  comunicazione  al sindaco l'ampliamento che non
eccede il  20  per  cento  della  superficie  di  vendita  originaria
dell'esercizio  per una sola volta, applicandosi alla nuove superfici
o ai nuovi volumi le contribuzioni o gli oneri previsti  dalle  leggi
vigenti".
   91.    Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni, anche di carattere
speciale,  che  consentono,   per   i   contratti   stipulati   dalle
amministrazioni   pubbliche,   anticipazioni  del  prezzo  in  misura
superiore  al  5  per  cento  dell'importo  dei  lavori,  servizi   e
forniture,  esclusa  l'imposta  sul  valore aggiunto. La misura delle
anticipazioni e' fissata, entro il predetto limite  massimo,  con  le
modalita'  stabilite  dal  sesto  comma  dell'articolo  12  del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito  dall'articolo  2,
comma  1,  del  decreto-legge  2  marzo  1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile  1989,  n.  155.  Rimane  ferma,
tranne  che per la misura dell'anticipazione, fissata nel 5 per cento
dell'importo contrattuale, la  disciplina  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
   92.    La  disposizione  di  cui  al  comma  91  non si applica ai
contratti gia' aggiudicati alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge.  Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
   93.    I  contratti  stipulati  dal  Ministero  della  difesa   ad
esecuzione  differita  della  durata  superiore  a due anni aventi ad
oggetto la prestazione di servizi e forniture relative  ad  armamenti
ad  elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da
realizzare  nell'ambito  di  cooperazioni   internazionali,   possono
prevedere,  al  fine  di garantire parita' di condizioni contrattuali
tra le imprese italiane ed  estere  partecipanti,  la  revisione  del
prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
     a)  la  revisione  del prezzo, ove contrattualmente prevista, e'
applicata in relazione all'attivita' svolta  dall'appaltatore  o  dal
fornitore  in  ciascun  anno,  a decorrere dall'inizio del terzo anno
dalla data di  aggiudicazione  del  contratto,  ovvero,  in  caso  di
trattativa  privata  o  di  appalto  concorso, dalla stipulazione del
contratto;
     b) il contratto deve prevedere la quantita' della produzione  da
consegnare  nei  primi  due  anni e/o la quota del lavoro da svolgere
nello  stesso  periodo  di  tempo  in  cui,  in  ogni  caso,  non  e'
applicabile  la  revisione.  Il  contratto  deve  prevedere  altresi'
l'indice da applicare per la revisione dei  costi  della  manodopera,
tenuto  conto  dei miglioramenti di produttivita' intervenuti durante
il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare  per
il costo dei materiali;
     c)  la  revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per
cento del prezzo previsto, ed in nessun caso  puo'  essere  applicata
per il tempo eccedente quello contrattuale.
   94.      Le  clausole  contrattuali  difformi  dalle  disposizioni
contenute nel comma 93 sono nulle.
   95. Il limite di  valore  fissato  in  lire  100  milioni  di  cui
all'articolo  12,  comma  4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e'
elevato a lire 900 milioni. I limiti di valore previsti dal  predetto
articolo  possono  essere  adeguati,  in  relazione all'andamento dei
valori di mercato nel settore immobiliare, con decreto da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro delle finanze.
   96.    Il  Ministro del bilancio e della programmazione economica,
sentite le amministrazioni dello Stato e  su  conforme  parere  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE
la riprogrammazione delle risorse dei fondi  strutturali  comunitari,
programmate  per  gli  esercizi  1994, 1995 e 1996 per le quali, alla
data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora  provveduto  all'impegno
contabile   ed   all'individuazione  dei  soggetti  attuatori,  e  la
conseguente  ridestinazione  delle  stesse   ad   altri   interventi,
compatibili   con   i  termini  temporali  previsti  dalla  normativa
comunitaria,  assicurando  il  rispetto  dell'originaria  allocazione
territoriale delle risorse.
   97.  Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione
a  programmi  approvati  dalla  Commissione  UE, che non abbiano dato
luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per  cento  alla  data
del  31  dicembre  1997  a  causa  dell'inerzia  dell'amministrazione
aggiudicatrice   dei   lavori,  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica ne  propone  alla  medesima  Commissione  la
riprogrammazione  e  la conseguente destinazione ad altri interventi,
sulla base dei criteri di cui al comma 96.
   98.     Per  l'attuazione   degli   interventi   derivanti   dalle
riprogrammazioni  di  cui  ai  commi 96 e 97 il CIPE, ove necessario,
provvede alla riallocazione delle quote di cofinanziamento nazionale,
gia'  stabilite,  in  linea  con  le  decisioni   assunte   in   sede
comunitaria.
                               Art. 2.
   99.    Le  risorse  statali  attribuite  per  la  realizzazione di
investimenti pubblici e rimaste in  tutto  o  in  parte  inutilizzate
anche  per  effetto  delle  riprogrammazioni  di cui ai commi 96 e 97
possono essere  destinate  dal  CIPE  al  finanziamento  di  progetti
immediatamente  eseguibili,  anche  relativi  a  finalita' diverse da
quelle previste  dalle  rispettive  legislazioni.  A  tale  fine,  le
amministrazioni  dello  Stato e le regioni interessate trasmettono al
Ministro del bilancio e della programmazione  economica  le  relative
proposte.  Gli  importi  in  questione  sono  versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati con  decreto  del  Ministro
del tesoro ad appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione,
anche   relativi   a  finalita'  diverse  da  quelle  previste  dalle
rispettive legislazioni.
   100.  Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle
derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi  96  e
97, il CIPE puo' destinare:
     a)  una  somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
finanziamento  di  un  fondo  di  garanzia   costituito   presso   il
Mediocredito  Centrale  Spa  allo  scopo  di  assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a  favore
delle piccole e medie imprese;
     b)  una  somma  fino  ad  un massimo di 100 miliardi di lire per
l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia  istituito  presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito
delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree
depresse,  sui  fondi  della  manovra  finanziaria  per  il  triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di  lire  600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi
di  cui  all'articolo  1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di
lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il  finanziamento  degli
interventi  di  cui  all'articolo  17,  comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67.
   101.  La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa Spa di cui
alla predetta legge n. 1068 del 1964 e' trasformata da sussidiaria ad
integrativa e puo' essere  concessa  su  operazioni  a  favore  delle
imprese  artigiane  effettuate  dalle  banche e da altri intermediari
finanziari,  compresi  i  confidi  artigiani.  A  valere  sul  fondo,
l'Artigiancassa  Spa puo' anche prestare fideiussioni, ferma restando
la non cumulabilita' degli interventi. Con decreto del  Ministro  del
tesoro sono fissate le modalita' e le condizioni che disciplinano gli
interventi  medesimi,  compresa  la determinazione dei versamenti, la
quale puo' essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella
prevista dalla richiamata legge n. 1068 del  1964;  detti  versamenti
sono amministrati dall'Artigiancassa Spa con contabilita' separata.
   102.    Le  regioni  possono proporre al CIPE, ad integrazione dei
programmi di cui al comma 99,  anche  l'utilizzazione  delle  risorse
resesi   disponibili   sui   propri   bilanci   per   effetto   delle
riprogrammazioni di cui ai commi 96 e 97.
   103.  Le riassegnazioni di risorse disposte ai sensi dei commi  da
96  a 110, ad esclusione di quelle attribuite dal programma triennale
per la tutela dell'ambiente, ed il relativo utilizzo sono  effettuati
dal  CIPE,  con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore  della  presente  legge,  secondo  le  forme  di
intervento regolate sulla base di accordi.
   104.    Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale
per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996,
e per le quali non siano stati completati entro la data predetta  gli
adempimenti  di  cui  al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre
1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
58 dell'11 marzo 1994, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  su
proposta  delle  regioni  interessate,  da prodursi entro 60 giorni a
decorrere dal 31  dicembre  1996,  sono  destinate,  previa  verifica
dell'attualita'  dell'interesse  prioritario alla realizzazione degli
interventi originariamente previsti, ad altri interventi  tra  quelli
individuati  nel  documento  regionale  di  programma, assicurando il
rispetto  dell'originaria  allocazione  territoriale  delle  risorse.
Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le
regioni   interessate   abbiano   formulato   proposte,  il  Ministro
dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza  permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua gli interventi  da  revocare,  nonche'
gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare
le  risorse  cosi'  recuperate.  Le  risorse attribuite dal programma
triennale alle regioni e province autonome dalle quali, alla data del
28 febbraio  1997,  non  sia  stato  ancora  approvato  il  documento
regionale  di  programma,  vengono  altresi' revocate con decreto del
Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al
presente comma.
   105.  Le  risorse  di   cui   al   comma   104   sono   utilizzate
prioritariamente  per  la  copertura  della  quota di cofinanziamento
nazionale di interventi di risanamento  e  protezione  ambientale  da
realizzare  nell'ambito  dei  programmi regionali previsti nel quadro
comunitario di sostegno 1994-1999; in via subordinata, in mancanza di
interventi immediatamente eseguibili nelle regioni interessate  dalle
revoche,  per  la  copertura della quota di cofinanziamento nazionale
destinata a specifici programmi  operativi  in  campo  ambientale  da
realizzare nell'ambito dello stesso quadro comunitario di sostegno.
   106.  Il  Ministro  dell'ambiente,  previa  conforme deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,  definisce  altresi'  un
programma  stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a
tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999.
   107. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, sono rideterminate nel triennio
1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella  4  della
delibera  CIPE  21  dicembre  1993,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ivi comprese quelle di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  22 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 novembre 1995, n. 273. Dalla rideterminazione cosi' effettuata
sono escluse e da escludere le risorse gia'  assegnate  ai  programmi
approvati e per i quali sia iniziata l'attuazione.
   108.  Le  risorse finanziarie relative ad opere appaltate entro la
data di entrata in vigore della  presente  legge  sui  fondi  dell'ex
Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo del Mezzogiorno vengono
accreditate alle regioni e agli enti locali, nonche' agli altri  enti
di cui al comma 214 dell'articolo 3 della presente legge.
   109.   Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  e  le  regioni
interessate approvano entro il  30  giugno  1997  i  programmi  delle
risorse  dei  fondi  strutturali  comunitari  per il secondo triennio
1997-1999, indicando gli eventuali  enti  o  aziende  attuatori,  gli
interventi  da  realizzare  ed  i  relativi  importi  da  assegnare e
fissando in dodici mesi il termine  per  l'assunzione  degli  impegni
contabili con l'avvio dei lavori.
   110.  La  disciplina  di  cui  ai commi 103, 104 e 105 si applica,
relativamente  alle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
compatibilmente  con le disposizioni stabilite dallo Statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione.
   111.  Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10  febbraio
1981,  n.  22, e l'articolo 20 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n.
534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.
47.
   112.    L'ENI provvede a vendere le scorte strategiche di petrolio
greggio e di prodotti petroliferi di cui alla legge 10 febbraio 1981,
n. 22, che risultino alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  alle  piu'  favorevoli  condizioni di mercato, sia per quanto
riguarda  il  livello  dei  prezzi  che  le   quantita'   normalmente
contrattate, al fine di non determinare turbative sul mercato stesso.
Non sono riconosciuti sovrapprezzi o diritti di intermediazione.
   113.    Gli  introiti  derivanti dalla vendita di cui al comma 112
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sette  giorni
lavorativi  dalla  data  del  pagamento  del  prodotto venduto e sono
riassegnati, nella misura occorrente per le finalita' di cui al comma
114, allo stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, il quale provvede a liquidare i crediti
vantati dall'ENI nei confronti dello Stato.
   114.    Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per il  pagamento
dei crediti liquidati di cui al comma 113.
   115.    All'articolo 2, primo comma, della legge 10 marzo 1986, n.
61, come modificato dall'articolo 19 della legge 9 gennaio  1991,  n.
9, le parole: "della scorta strategica di proprieta' dello Stato, dei
prodotti  ottenibili  dalla  lavorazione  del  greggio  di produzione
nazionale," sono soppresse.
   116.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone  con  proprio  decreto  l'eventuale  utilizzo  delle   scorte
obbligatorie  e  la  loro  dislocazione nelle situazioni di emergenza
dichiarate  tali  dagli  organismi  internazionali  preposti  o   dal
Governo.
   117.    Le  amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici
non economici provvedono, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, a censire, secondo le modalita' indicate
con  decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, gli autoveicoli in dotazione.
   118.   Le  autorita'  cui  e'  consentito  l'uso  esclusivo  delle
autovetture sono:
     a)  Presidente  del Consiglio dei ministri e Vice Presidente del
Consiglio dei ministri;
     b) Ministri;
     c) Sottosegretari di Stato.
   119.   I servizi di trasporto di persone e cose attualmente svolti
in gestione diretta dalle amministrazioni civili dello Stato e  dagli
enti  pubblici  non  economici sono affidati, previa analisi tecnico-
economica predisposta dal Ministero del  tesoro,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a societa' pri-
vate.
   120.   La dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari
a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 e' affidata, anche
mediante  mandato,  a  societa'  specializzate  entro   dodici   mesi
dall'affidamento  del  servizio  di  trasporto  di  persone  e cose a
societa' private.
   121.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  sono
individuate  particolari  categorie, non ricomprese tra quelle di cui
al comma 118, cui e' consentito l'uso  esclusivo  delle  autovetture,
fermo restando quanto previsto dal comma 122.
   122.    Tutti  coloro  che  hanno  ricoperto  cariche  pubbliche a
qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto
all'uso dell'autovettura di Stato.
   123.  Le disposizioni di cui ai commi da 117 a 122  si  applicano,
altresi',  al  parco  auto  in  dotazione  alle  amministrazioni  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, dell'interno e della difesa non strettamente necessario
all'espletamento   delle   funzioni  primarie  delle  amministrazioni
medesime.
   124.   Per l'esercizio finanziario  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni   civili   dello   Stato,   nonche'   agli  enti  non
territoriali del settore pubblico  allargato,  con  esclusione  delle
Forze di polizia, di acquistare autovetture.
   125.    All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1980, n.
70, dopo le parole: "alla prima" sono inserite le seguenti:  "e  sino
alla  quinta"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso
di contemporanea effettuazione di  piu'  consultazioni  elettorali  o
referendarie,  ai  componenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione
possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni".
   126.  Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista  al
numero  5  della  tabella  A  allegata  al  testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o
buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  determina,  entro  il  31  marzo  1997, i consumi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro  e  per  ogni  tipo  di  coltivazione
necessari  all'emanazione,  entro novanta giorni dalla predetta data,
del decreto previsto nelle note della citata tabella A.  A  decorrere
dal 1o luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,  in  relazione  alla
riduzione  dei consumi gia' realizzati per effetto delle disposizioni
di cui al periodo precedente, indicata  dal  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari e forestali, puo' ridurre la misura dell'accisa
prevista nel numero 5 della tabella A allegata al citato testo  unico
approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.
   127.    Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre
adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella  misura
del  10  per  cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa
mediante  rimborso  dell'accisa,  effettuato  nei   confronti   degli
esercenti  depositi  per  la  distribuzione  dei prodotti petroliferi
agevolati  per  uso  agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio
agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento
delle serre adibite a colture floro-vivaistiche,  mediante  accredito
dell'imposta  ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
   128.    Le  modalita'  di   utilizzazione   delle   disponibilita'
finanziarie  derivanti  da dismissioni del patrimonio immobiliare, da
cessione o  scadenza  di  valori  mobiliari  di  cui  siano  titolari
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (IN-
AIL),  l'Istituto  di  previdenza  per il settore marittimo (IPSEMA),
l'Istituto  postelegrafonici  (IPOST)  e  l'Istituto   nazionale   di
previdenza  per  i  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
sono determinate nell'ambito dei piani annuali  delle  disponibilita'
di cui al comma 129.
   129.  Per il triennio 1997-1999 nei confronti degli enti di cui al
comma  128  non  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n.  153,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  e  ogni  altra  norma,  anche  di  carattere speciale,
vigente in materia di investimenti, ad eccezione di quelli adibiti ad
uso strumentale. Per il medesimo triennio, tali enti  sono  tenuti  a
disporre,  sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
piani    di    impiego   annuali   delle   disponibilita',   soggetti
all'approvazione dei Ministri stessi.
   130.    Restano  ferme  le  disposizioni  previste   per   l'INAIL
dall'articolo  2,  comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l'attuazione  degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   degli
indirizzi  di  programma  del  Ministero della sanita' e d'intesa con
questo.
   131.    La  partecipazione  azionaria  nella  RIBS  Spa  posseduta
dall'EFIM e' trasferita al Ministero del tesoro. Conseguentemente, il
rappresentante  dell'EFIM  decade  dal  consiglio  di amministrazione
della RIBS Spa.
   132.  La RIBS Spa, nell'ambito delle  operazioni  di  acquisizione
delle  partecipazioni azionarie, puo' definire condizioni compatibili
con i principi di economia di mercato e  stipulare  appositi  accordi
con  i  quali  gli  altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a
riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito  dal  relativo
piano   specifico  di  intervento,  le  azioni  o  le  quote  sociali
acquisite.
   133.  Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo  netto
da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti  dalla legge finanziaria 1996, le disposizioni dei commi da
134 a 165 realizzano una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di
lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per  il  1997  e  a  3.578
miliardi   di   lire   per  il  1998  in  termini  di  competenza  e,
rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire  in  termini
di  cassa.  I commi da 134 a 165 dispongono altresi' maggiori entrate
in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a
3.900 miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e  a
lire 1.660 miliardi per il 1998.
   134.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni per gli anni 1997  e  1998,  appartenenti  alle  categorie
economiche  di  seguito  elencate,  con  esclusione della quota parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad  accordi
internazionali  e  a  intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita'  relative  a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi   corrispondenti   alle  seguenti  percentuali,  intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
     a) Categoria IV -  con  esclusione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria  e  di  quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello
stato di previsione del Ministero  della  difesa:  5  per  cento.  Su
proposta  del  Ministro  interessato, di concerto con il Ministro del
tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli  di
spese   discrezionali   della   medesima   categoria   ovvero   sugli
accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in
corso della medesima amministrazione;
     b)  Categoria  V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dei  capitoli  4630,  4633,  4634,  5941  e  6771  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  delle  spese per assistenza
gratuita diretta (codice economico 5.1.4.),  dei  trasferimenti  alle
province   e   ai   comuni   (codice  economico  5.5.0.),  agli  enti
previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)   e   all'estero   (codice
economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.)
nonche'  dei  contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento;
     c) Categorie X e XI - con esclusione  del  capitolo  8405  dello
stato  di  previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese
per danni bellici e pubbliche calamita' (codice  economico  10.9.1.):
2 per cento.
   135.    Le  riduzioni  di  cui  al  comma  134  che non consentono
l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  possono dare luogo a
reiscrizioni  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio   dell'esercizio
successivo.
   136.    L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma
5, della legge 27 dicembre  1983,  n.  730,  come  determinata  dalla
tabella  C  della  legge  28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria
1996), e' ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200
miliardi  per  ciascuno  degli  anni 1997 e 1998. L'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 4, comma  6,  della  legge  28  dicembre
1995,  n.    550  (legge  finanziaria  1996),  e' ridotta di lire 370
miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997  e  di
lire  600  miliardi  per  l'anno  1998.  Gli stanziamenti iscritti ai
capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno  e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti,
su proposta del Ministro  dell'interno,  di  lire  150  miliardi  per
ciascuno  degli anni 1996, 1997 e 1998. Le assegnazioni, i contributi
e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996  a  carico
del  bilancio  dello  Stato  a  favore di societa' per azioni, il cui
capitale sia di totale proprieta' dello Stato, o di enti pubblici non
assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi  della  legge  29
ottobre  1984,  n.   720, e successive modificazioni ed integrazioni,
devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi gia' in
essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.
   137.    I  soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta
1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa, di  cui
all'articolo  53,  comma  1,  ad  esclusione di quelli indicati nella
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di  ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi,  sono ammessi a definire il
reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni  sulla  base  dei  parametri  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  15  alla  Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio  1996,  tenendo  conto  degli  elementi,   desumibili   dalle
dichiarazioni   dei   redditi   presentate   ovvero   dal   bilancio,
opportunamente riclassificati per l'applicazione  dei  parametri.  La
disposizione  si  applica a condizione che i predetti ricavi siano di
importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei
ricavi  e  degli  altri  componenti  positivi,  ad  esclusione  delle
plusvalenze   diverse   da   quelle   derivanti  da  immobilizzazioni
finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha  effetto
anche  per  l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato
nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.  La
definizione non e' ammessa:
     a)  se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi in-
dicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge  30  settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
     b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
   138.   Il contribuente che  intende  avvalersi  della  definizione
presenta  all'ufficio  delle  imposte  competente, entro il 31 luglio
1996, ovvero entro il 5  settembre  1996  se  i  relativi  dati  sono
registrati    anche   su   supporto   magnetico,   apposita   istanza
irretrattabile redatta secondo i modelli approvati  con  decreto  del
Ministro  delle  finanze  16  maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 116 del  20  maggio  1996.
All'istanza dei soggetti che esercitano attivita' di impresa o arti e
professioni  in forma associata possono essere allegate le istanze di
ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  la  trattazione  delle  istanze
puo'  essere  attribuita  anche  agli  uffici dell'imposta sul valore
aggiunto, tenendo conto sia della qualita'  dei  soggetti  sia  della
loro  ripartizione  sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza, la
rigetta, se riscontra cause ostative  per  legge,  ovvero  invita  il
contribuente  a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di
adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 2-bis, comma 6, del  decreto-legge  30  settembre
1994,  n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994,  n.  656,  concernente  disposizioni  per  l'accertamento   con
adesione  del  contribuente, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si  perfeziona  con
il  versamento  delle  maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre
1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza  o  l'invito
al  contribuente  a  presentarsi  per redigere l'atto di adesione, il
contribuente  si intende definitivamente ammesso alla definizione. La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il  15  dicembre  1996,
delle  maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega  ad  un'azienda  di  credito  o
tramite  il  competente concessionario della riscossione. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,
sono  stabilite  le  modalita' tecniche, la modulistica e i codici di
versamento. Qualora l'importo dovuto  sia  superiore  a  lire  cinque
milioni  per  le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri
soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due  rate,  di
pari  ammontare,  rispettivamente  entro  il  quarto e il decimo mese
dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate
degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno
successivo  alla  scadenza  del  termine stabilito per il versamento,
ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel  caso
previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
16  dicembre  1996.  L'omesso  versamento  nei  termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-
sive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari  al  40
per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
   139.    La  definizione  non  e'  soggetta ad impugnazione, non e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere  di
autotutela   dell'amministrazione   finanziaria   ove  sussistano  le
condizioni ostative indicate al comma 137,  nonche'  in  presenza  di
inesatte  dichiarazioni  circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il  contributo
per  il  Servizio  sanitario  nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni.  Sulle
maggiori  imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad  un  ottavo  del  minimo,  le  sanzioni
inerenti   ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili  dalle  dichiarazioni  sono
applicabili  nella  misura  di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita ai sensi dei commi da 133 a  165  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3  del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994,  n.  656,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
dei  commi  da  133  a  165  si  rendono,  altresi',  applicabili  le
disposizioni  dell'articolo  4  del  citato  decreto-legge n. 564 del
1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini  dei  contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1   del   decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18  ottobre  1995,  n.  427.  Sulle  somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del  procedimento  di  cui ai commi da 133 a 165 non si applicano gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
6  ottobre  1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-
legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e  62-ter,  comma
1,  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427.    L'intervenuta
definizione  dell'accertamento  con adesione inibisce la possibilita'
per  l'ufficio  di  effettuare,  per  lo  stesso  periodo  d'imposta,
l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
   140.  Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi  di
importo  non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione dei
parametri indicati al comma 137  non  si  applicano  le  disposizioni
richiamate nel penultimo periodo del comma 139.
   141.  Gli esercenti attivita' di impresa in regime di contabilita'
ordinaria  che  per  il  periodo  di imposta 1995 e per il precedente
hanno  dichiarato  ricavi  di  cui  all'articolo  53,  comma  1,   ad
esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di  ammontare  non  superiore  a
lire  10  miliardi  e  comunque  non  inferiore  a  quello risultante
dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del  31  gennaio  1996,
anche  mediante  la  definizione  di  cui  ai  commi da 137 a 140 del
presente articolo,  possono  procedere  alla  regolarizzazione  della
situazione  patrimoniale  iniziale relativa all'esercizio successivo.
Gli elementi  posti  a  base  della  regolarizzazione  devono  essere
indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze  28  giugno  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri
di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in
ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.
   142.  La  regolarizzazione   puo'   essere   effettuata   mediante
l'eliminazione   delle   passivita'   o   delle  attivita'  fittizie,
inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi
nonche'   mediante   l'iscrizione   di  attivita'  o  di  passivita',
costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse,
assoggettando  i  maggiori  e  i  minori  valori  iscritti ad imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta  sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta lo-
cale sui redditi, in misura pari al 10 per cento. Il maggiore  valore
del  patrimonio  netto  derivante dalle predette regolarizzazioni, al
netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato  in  apposita
riserva,  designata  con  riferimento  ai  commi  da  133  a 165, che
concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta  e  nella
misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o
all'imprenditore;  nell'esercizio  in  cui  si verificano le predette
ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta  sostitutiva  ad
esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa'  o  dell'ente  o  dell'impresa,  ai  quali  e' attribuito un
credito di imposta ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva  pagata,  nonche'  il  reddito
imponibile  dei  soci  o  dei partecipanti.   Per i soggetti indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata
l'imposta sul patrimonio netto delle  imprese  e'  assunto  al  lordo
dell'imposta sostitutiva.
   143. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  possono
effettuare  le  regolarizzazioni  limitatamente  ai  beni di cui agli
articoli 59, 60 e  67  dello  stesso  testo  unico,  nelle  scritture
contabili  previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 141.
   144.  La  regolarizzazione  si  perfeziona   con   il   versamento
dell'imposta  sostitutiva  entro  il 15 dicembre 1996; i soggetti con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno  solare  devono  versare
l'imposta  sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro
la  data  di  scadenza  del  termine  per  la   presentazione   della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora
l'imposta  dovuta  superi  i  cinque  milioni  di lire per le persone
fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri  soggetti,  le  somme
eccedenti  possono  essere  versate  in  due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per  i
soggetti  con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il
versamento va effettuato entro le predette  date  o,  se  successive,
entro  il  sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme  eccedenti
vanno  maggiorate  degli  interessi  legali computati a decorrere dal
primo giorno successivo alla scadenza del  termine  previsto  per  il
versamento  dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di
lire. L'omesso versamento  nei  termini  delle  somme  eccedenti  non
determina  l'inefficacia  della  regolarizzazione  e  per il recupero
delle  somme   non   corrisposte   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e  successive  modificazioni;  sono  altresi'
dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e
gli interessi legali.
   145.  La  regolarizzazione  di cui al comma 141 non rileva ai fini
penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 142 e
143 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal
periodo di imposta 1996 e  non  possono  essere  utilizzati  ai  fini
dell'accertamento.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per la
liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
   146. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui
ai  commi da 133 a 165 del presente articolo, le rimanenze finali in-
dicate negli articoli 59 e 60  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di  imposta  1995,  da
considerare  per  l'applicazione  dei parametri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel
comma 141, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle
esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.
   147. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai
parametri  menzionati  nel  comma 146 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,
puo'  essere  operato  mediante  l'integrazione  della  dichiarazione
annuale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, effettuando il relativo
versamento entro il termine per la presentazione della  dichiarazione
dei  redditi. In tal caso e' dovuta una maggiorazione fissa del 3 per
cento a titolo di interessi e non si  applicano  soprattasse  e  pene
pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il
suddetto  termine,  in  una  apposita  sezione  del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   148.  Nel  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 29
gennaio 1996, richiamato nel comma 141, sono indicate le categorie di
contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei
predetti   parametri   in   relazione   al  numero  dei  contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle  caratteristiche  del
processo  produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1o gennaio 1996.
   149.  Il  comitato   per   la   vigilanza   e   il   coordinamento
dell'attivita'  di  accertamento  nel campo dell'obbligo tributario e
contributivo, istituito  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge  15  gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 marzo 1993,  n.  63,  e'  prorogato  per  il  triennio
1996-1998.
   150. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi  modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla tariffa,
allegato A, annessa al decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  106
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196  del  21 agosto 1992, e successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo  di  lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000,
fermo  restando  che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti
relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta  fissa
di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 2.500.
   151. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in lire
1.166.000  dall'articolo  3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n.   549, e' aumentata  a  lire  1.249.600  per  ettolitro  anidro  e
l'aliquota  dell'accisa  sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata
da lire 87.000 a lire 96.000 per  ettolitro.  L'aliquota  dell'accisa
sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55)
per  riscaldamento  e'  aumentata  da lire 415.990 a lire 625.620 per
mille litri. Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a
decorrere dal 1o gennaio 1996.
   152.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti,
entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del  62
per   cento,   dell'aliquota   prevista  dal  comma  1,  lettera  a),
dell'articolo  28  del  decreto-legge  30  agosto   1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   153.  Entro  il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico   dei   generi   soggetti   a  monopolio  fiscale  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive
modificazioni,  anche  in  applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio  del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni devono
assicurare maggiori entrate  in  misura  non  inferiore  a  lire  600
miliardi  per  l'anno  1996  e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
   154. Le entrate derivanti dai commi da  133  a  165  del  presente
articolo  sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione
delle linee di politica economica e  finanziaria  in  funzione  degli
impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono  definite,  ove  necessarie, le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma.
   155. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dei commi da 133 a 165 del presente articolo.
   156.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995,  n.  581,  recante disposizioni attuative per l'istituzione del
registro  delle  imprese,  i  contributi  previdenziali  disciplinati
dall'articolo  1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968,
n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31  dicembre  1998
per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti
previsti  dall'articolo  7,  comma  2, lettera a), numeri da 1) a 5),
dello stesso regolamento,  sono  riscossi  con  l'applicazione  delle
apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata
a  cura  degli  obbligati  al  deposito  e  dei  richiedenti.  Per  i
certificati di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  emessi  da
sportelli  non  presidiati  o  mediante  sistemi  di certificazione a
distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  nelle
medesime  forme  dei  diritti  di segreteria; le somme cosi' riscosse
sono versate  ogni  semestre  agli  enti  previdenziali  destinatari,
secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
   157.  All'articolo  3,  comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno  1996  il
termine  per  il  versamento  del tributo alle regioni, relativo alle
operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,  e'  differito
al 31 luglio 1996".
   158.  Al  quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  recante  disposizioni
comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui redditi, come
modificato dall'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  20  giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della
finanza  pubblica,  l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "La
ritenuta  si  applica,  a  titolo  di  imposta,  anche  sui  proventi
corrisposti  a  soggetti  non  residenti  per  il  tramite di stabili
organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su
quelli  corrisposti  a  stabili  organizzazioni  estere  di   imprese
residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi".
   159.  Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, le parole: "con scadenza fissa
non inferiore a 18 mesi" sono soppresse.
   160.  All'articolo  26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia  di
accertamento  delle imposte sui redditi, ferma restando la disciplina
prevista per i titoli di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  19
settembre  1986, n. 556, convertito con modificazioni, dalla legge 17
novembre 1986, n. 759, come modificata dal  decreto  legislativo  1o,
aprile  1996,  n.  239,  riguardante  la ritenuta sugli interessi dei
titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella  misura  del
12,5  per  cento,  indipendentemente  dalla scadenza dei titoli, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, il primo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Le  societa'  e  gli  enti  che  hanno  emesso obbligazioni e titoli
similari devono operare una ritenuta con obbligo  di  rivalsa,  sugli
interessi,  sui  premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e'  inferiore
a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza e' inferiore ai
diciotto  mesi.  Qualora  il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi
dall'emissione, sugli interessi,  sui  premi  e  sugli  altri  frutti
maturati   fino   al   momento  dell'anticipato  rimborso  e'  dovuta
dall'emittente una somma pari al 20 per cento";
    b) al terzo comma,  i  primi  tre  periodi  sono  sostituiti  dai
seguenti:  "Se  gli  interessi,  i premi e gli altri frutti di cui ai
precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio
dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa,
sui proventi di cui al primo e al  secondo  comma  con  aliquote  ivi
rispettivamente  previste.  Qualora  il  rimborso  abbia  luogo entro
diciotto mesi dall'emissione, sugli  interessi,  sui  premi  e  sugli
altri  frutti  maturati  fino  al momento dell'anticipato rimborso e'
dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i  premi  e
gli  altri  frutti  va  compresa  anche  la  differenza  tra la somma
corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza  e  il  prezzo  di
emissione.  All'applicazione  della  ritenuta  ed al versamento della
somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere  i  soggetti
indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  23 che intervengono nella
riscossione degli interessi, dei premi e degli  altri  frutti  ovvero
nel rimborso nei confronti di soggetti residenti".
                               Art. 2.
   161.  Nell'articolo  7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425, recante disposizioni urgenti per il  risanamento  della  finanza
pubblica,  le  parole:  "emesse  dalle  banche" sono sostituite dalle
seguenti: "e dei titoli similari".
   162. Le disposizioni dei commi da 159 a 161 del presente  articolo
si  applicano  agli  interessi,  ai  premi  e agli altri frutti delle
obbligazioni e dei titoli similari emessi a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
   163.  La  soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa
presentazione della dichiarazione relativa all'imposta  straordinaria
su  particolari  beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e' soppressa. Non  si  applica  l'articolo  20
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale
delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e
non si fa luogo a rimborso delle somme gia' corrisposte.
   164.  Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio
1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230,  29  giugno  1996,  n.  342,  30
agosto 1996, n. 449, e 23 ottobre 1996, n. 547.
   165.  L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' sostituito dal seguente:
   "Il  Ministro  del  tesoro,  tenuto  conto  delle  condizioni  del
mercato,  puo  ristrutturare  il  debito  pubblico  interno ed estero
attraverso operazioni di trasformazione di  scadenze,  di  scambio  o
sostituzione  di  titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro del  tesoro
puo'  altresi'  autorizzare gli enti pubblici economici e le societa'
per azioni a prevalente capitale pubblico  ad  effettuare  le  stesse
operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero".
   166.   Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della
produzione  lattiera,  cessa  l'applicazione   della   procedura   di
compensazione  prevista  dall'articolo  5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della
legge 26 novembre 1992, n. 468, e  gli  adempimenti  gia'  svolti  ai
sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
   167.   I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli
acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti  dalla  legge
26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati
a   seguito   dell'espletamento   delle  procedure  di  compensazione
nazionale da  parte  dell'AIMA.  Sulle  somme  residue  spettanti  ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
   168.   La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
    a) in favore dei produttori delle zone di montagna;
    b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B  nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
    c)  in  favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di
cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del  28  aprile  1975,  e
nelle  zone  di  cui  all'obiettivo  1 ai sensi del regolamento CE n.
2081/93;
    d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
    e) in favore di tutti gli altri produttori.
   169.  Gli acquirenti che hanno gia' disposto la restituzione delle
somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n.
468  del  1992,  procedono  a  nuove  trattenute  nei  confronti  dei
produttori interessati, pari all'ammontare  delle  somme  restituite.
Ove  cio'  non  fosse  possibile, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
   170.  Limitatamente al periodo 1995-1996, gli  acquirenti  versano
il  prelievo  supplementare  entro  il 31 gennaio 1997, sulla base di
appositi  elenchi  redatti  dall'AIMA  a   seguito   della   suddetta
compensazione  nazionale  e  trasmessi  alle  regioni e alle province
autonome.
  171.  L'articolo 2-bis del decreto legge 23 dicembre 1994, n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
e' abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
   172.   Sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dell'articolo  11  dei decreti-legge 8
agosto 1996, n.  440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e
3 dei decreti- legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996,  n.
552.
   173.  Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n.
468, e' costituito dal seguente:
   "6.  La  vendita  e  l'affitto  di cui al comma 2 possono avvenire
esclusivamente  entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno   e   sono
comunicati,  utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni
con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province  autonome
di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal
periodo  successivo  a  quello  in  cui  e' avvenuta la stipulazione.
Limitatamente al  periodo  1996-1997  le  parti  possono  concordare,
dandone  comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al
15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro  il  31
dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso
la  regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non
abbia gia' utilizzato la quota ceduta, comunicandolo  all'AIMA  entro
il  31  marzo  1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale
verifica".
   174.  A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto  di  una  quota
latte  da  parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle
quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
   175.   In attuazione dei  criteri  di  finanziamento  della  spesa
sanitaria  previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dall'anno 1997 non si applicano,  per  le
spese di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 8 della legge
22  dicembre  1986,  n.  910,  le disposizioni di cui al comma 14 del
predetto articolo 8.
   176.  A decorrere dal 1o marzo 1997, le amministrazioni statali  e
gli  enti titolari di contabilita' speciali, con esclusione di quelli
assoggettati al regime della tesoreria unica di  cui  alla  legge  29
ottobre  1984,  n.  720, e successive modificazioni, devono indicare,
nell'ordine di pagamento previsto dall'articolo 587  del  regolamento
per  l'amministrazione  del patrimonio e per la contabilita' generale
dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  il
codice  "Ministero-capitolo"  del  bilancio  dello Stato a carico del
quale sono state accreditate alla contabilita' medesima le  somme  di
cui  si  richiede  il  prelevamento.  Gli  ordini  di  pagamento  che
utilizzano fondi diversi da quelli  provenienti  dal  bilancio  dello
Stato   devono  recare  l'indicazione  di  un  codice  opportunamente
stabilito dal Ministero del tesoro. Le sezioni di tesoreria non danno
esecuzione ad ordini di pagamento privi del codice di cui al presente
comma,  ove  non  si  tratti  di  fondi  prelevati  per  fronteggiare
emergenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico
o ad interventi di protezione civile.
   177.    Le  pubbliche  amministrazioni, ai fini dell'accesso degli
esercenti attivita' agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante
agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento  nazionale  e
comunitario,  accertano  la qualifica dell'attivita' di impresa sulla
base  delle  iscrizioni   nel   registro   delle   imprese   previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
   178.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della legge
29   dicembre   1995,   n.   549,   fermo  restando  l'obbligo  della
rendicontazione annuale, non si applicano ai contributi  dello  Stato
in  favore dell'Unione italiana ciechi, della Biblioteca italiana per
ciechi "Regina Margherita" di Monza, dell'Ufficio internazionale  per
la protezione delle opere letterarie, del Centro internazionale radio
medico,  dell'Ente  nazionale  italiano  per  il  turismo,  del Fondo
edifici  di  culto,  di   organismi   nazionali   ed   internazionali
nell'ambito  delle  relazioni  culturali  con  l'estero,  del  Centro
internazionale    di    alti    studi    agronomici     mediterranei,
dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale,
del Centro internazionale di ingegneria  genetica  e  biotecnologica,
del  Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico
di Torino, nonche' alle erogazioni agli istituti italiani di  cultura
all'estero e alle borse di studio connesse ad accordi internazionali.
   179.   Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40 e 44, della
legge 28 dicembre 1995, n, 549, non si applicano ai contributi  dello
Stato  in  favore  del Club alpino italiano ed ai contributi previsti
dalle leggi 23 settembre 1993, n. 379, 20 gennaio 1994, n.  52,  e  5
giugno 1995, n. 221.
   180.   Nell'articolo 1, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le parole: "lire  940  miliardi"  e  "lire  800  miliardi"  sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: "lire 829 miliardi" e
"lire 689 miliardi".
   181.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo  3  della  legge  27
ottobre  1993,  n.  432,  e' sostituita dalla seguente: "b) gli altri
proventi relativi alla vendita di partecipazioni  dello  Stato".  Dai
proventi  di  cui  al  presente  comma  sono  escluse in ogni caso le
dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'articolo 3.
   182.  Nell'articolo 4, comma 1, della legge 27  ottobre  1993,  n.
432,  dopo le parole: "titoli di Stato" sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' per  l'acquisto  di  partecipazioni  azionarie  possedute  da
societa'  delle  quali  il  Tesoro sia unico azionista, ai fini della
loro dismissione".
   183.  Gli articoli 179 e 182 del regolamento per l'amministrazione
e  la  contabilita'  degli  organismi  dell'Esercito,  della Marina e
dell'Aeronautica,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, sono sostituiti dai seguenti:
   "Art.  179.  -  1.  La  direzione  di  amministrazione provvede al
rifornimento dei fondi agli enti  amministrativamente  dipendenti,  a
mezzo  di  ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale
della competente sezione di tesoreria provinciale, decurtandoli delle
somme necessarie al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  che
richiede  l'accredito  bancario e postale; tali ordinativi, intestati
agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili  di
cassa degli enti medesimi".
    "Art.  182.  - 1. A richiesta dell'ente e sempre nei limiti delle
assegnazioni  ad  esso  concesse,  la  direzione  di  amministrazione
provvede  ad  accreditare  al  sistema bancario ed a quello postale i
fondi occorrenti  al  pagamento  degli  emolumenti  al  personale  da
effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'Ente poste
italiane  ed  a  pagamenti  a  favore  di terzi creditori traendo gli
ordinativi  di  pagamento  sulla  contabilita'  speciale  e  ne   da'
contemporaneo   avviso   all'ente   richiedente  per  le  conseguenti
registrazioni contabili".
   184. Le disposizioni introdotte con il comma 183 sono modificabili
con la procedura di cui all'articolo 17,  comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400.
   185.  Il  primo  comma  dell'articolo  1284  del  codice civile e'
sostituito dal seguente:
   "Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al
5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del  tesoro,  con  proprio
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
non  oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio
si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base  del
rendimento  medio  annuo  lordo  dei  titoli  di  Stato di durata non
superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione
registrato  nell'anno.  Qualora  entro il 15 dicembre non sia fissata
una nuova misura del  saggio,  questo  rimane  invariato  per  l'anno
successivo".
   186.  Il  numero  complessivo  dei  posti  per  le  assunzioni del
personale da parte della Commissione nazionale per le societa'  e  la
borsa  (CONSOB),  come  fissato  dall'articolo  2 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
giugno  1974, n. 216, e successive modificazioni, e' ridotto da 475 a
450 unita'. La ripartizione dei posti  suddetti  tra  l'aliquota  del
personale  di  ruolo  a  tempo indeterminato e quella del personale a
contratto a tempo determinato e' stabilita con  apposito  regolamento
adottato  dalla  Commissione  con  le  modalita' di cui al nono comma
dell'articolo 1  del  citato  decreto-legge  n.  95  del  1974,  resa
esecutiva  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri
adottato in conformita' alla procedura prevista dalla norma suddetta.
Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2
relativamente alle modalita' di accesso del personale di ruolo.
   187. Per la piu'  efficace  attuazione  degli  obiettivi  in  esso
contenuti  il  quinto piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1997-1999, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo'  prevedere
la  ripartizione  degli stanziamenti tra i vari settori di intervento
anche in deroga alle  percentuali  stabilite  dall'articolo  2  della
medesima legge.
   188.  Il  comma  5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
   "5-ter.  I  canoni  per le concessioni alle societa' costituite ai
sensi dell'articolo 10, comma  13,  della  legge  24  dicembre  1993,
n.537,  sono  fissati  periodicamente  dal  Ministero delle finanze -
Dipartimento  del  territorio  di  concerto  con  il  Ministero   dei
trasporti  e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso
in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e  merci.  Con
decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative
sulla base delle quali possono  essere  definite  anche  le  pendenze
afferenti  ai  canoni  pregressi.  Le disposizioni di cui al presente
comma e al secondo periodo del comma 1-quater del  presente  articolo
si  applicano  anche  alle  societa'  che attualmente provvedono alla
gestione totale degli  aeroporti,  in  base  a  leggi  speciali.  Gli
introiti  derivanti  dal  presente comma sono versati sul capitolo di
entrata del bilancio statale di cui all'articolo  7  della  legge  22
agosto 1985, n. 449".
   189.    Il comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993,
n.  537, e' sostituito dal seguente:
    "10. La misura dei diritti  aeroportuali  di  cui  alla  legge  5
maggio  1976,  n.  324, e successive modificazioni e integrazioni, e'
annualmente determinata con decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
la  Commissione  di  cui all'articolo 9 della medesima legge, tenendo
conto dei seguenti obiettivi:
    a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;
    b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione  delle
dimensioni di traffico di ciascuno;
    c)   applicazione,  per  ciascuno  scalo,  di  livelli  tariffari
differenziati in relazione all'intensita' del  traffico  nei  diversi
periodi della giornata;
    d)  correlazione  con  il  livello qualitativo e quantitativo dei
servizi offerti;
    e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base  a
criteri   di   efficienza   e   di   sviluppo   delle  infrastrutture
aeroportuali;
    f) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale".
   190.  Per  il  periodo  1o  maggio-10  ottobre  1996,  i   diritti
aeroportuali  di  cui  alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive
modificazioni e  integrazioni,  rimangono  determinati  nella  misura
stabilita dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n.  251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
351. Dal 1o gennaio 1997, in attesa dell'emanazione  del  decreto  di
cui  al  comma  10  dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come sostituito dal comma 189 del presente articolo, gli  stessi
diritti, come determinati dal citato articolo 1, comma 3, del decreto
-legge  n.  251  del 1995, sono aumentati annualmente con decreto del
Ministro dei trasporti e della  navigazione,  nella  misura  pari  al
tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento
di programmazione economico-finanziaria.
   191.  I  termini  di  cui all'articolo 1, comma 1, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1995, n. 351, sono differiti
rispettivamente al 30 giugno 1997 ed al 31 dicembre 1997.
   192. Sono abrogate le disposizioni legislative che  fanno  obbligo
all'Istituto   per  la  ricostruzione  industriale  (I.R.I.  Spa)  di
detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di  maggioranza
in  societa'  esercenti  servizi  di  trasporto  aereo ed al medesimo
Istituto ed alla Societa'  finanziaria  marittima  (FINMARE  Spa)  di
detenere  direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
in societa' esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e
relative societa' che  svolgono  servizi  di  supporto.  Prima  della
cessione  di  una quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza del capitale sociale delle predette societa', il  Governo
trasmette   il   relativo   piano   industriale   al  Parlamento  per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  competenti  Commissioni
parlamentari.  Alle  partecipazioni  azionarie  dello Stato e di enti
pubblici anche territoriali ed economici in imprese  assicurative  si
applica  il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474.
   193.  Il  Governo,  nell'ambito  degli  strumenti   finanziari   e
operativi  definiti  dalla  legge  che  individuera'  l'intervento da
realizzare  per  il  potenziamento  e  l'ammodernamento  della  linea
ferroviaria  del  Brennero  e  per  la  realizzazione  delle relative
gallerie, e'  autorizzato  a  prorogare  il  termine  di  concessione
dell'autostrada  del Brennero SpA alle condizioni che la legge stessa
definira'.
   194. Nell'ambito  delle  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al
decreto-   legge   22   ottobre   1992,   n.   415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  e  successive
modificazioni  e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire
100  miliardi,  per  il  conseguimento   delle   finalita'   di   cui
all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
   195. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al
comma  1  dell'articolo  17  della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia'
prorogato con legge  22  dicembre  1994,  n.  736,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1997.
   196.  All'articolo  6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n.   542, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "In  via
preliminare  con  dette  somme  saranno  finanziate  e  sostenute  le
strutture  di  accoglienza  pubblica  e  privata  gia'  esistenti  ed
operanti nel territorio, specie nelle zone ove e' piu' consistente la
presenza   di   extracomunitari,   al  fine  di  assicurare  migliori
condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro ed agevolare il
rientro in patria; in secondo luogo, con  i  fondi  residui,  saranno
realizzate  strutture  pubbliche  di  seconda accoglienza e centri di
servizi polivalenti".
   197. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
    "h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da  utilizzare
nei  cantieri  comunali,  per  progetti finalizzati all'occupazione e
finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali,
tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalita' e
parametri per l'avviamento al lavoro, anche  in  deroga  all'articolo
16,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, comprese le relative
norme di attuazione  e  regolamenti,  tenendo  conto  delle  esigenze
territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi
rappresentativi  degli enti locali interessati e della natura sociale
degli interventi di cui trattasi".
   198. All'articolo 4, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "di dodici  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "di quindici mesi".
   199.  Nell'articolo  17  del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n.  153,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  L'ammontare  minimo  del  capitale  versato dalle imprese
cinematografiche  che  richiedono  le   concessione   di   mutui   e'
determinato,  per  le  societa'  per  azioni  e  per  le  societa' in
accomandita per azioni, in misura pari all'ammontare minimo richiesto
dalle disposizioni del codice civile per il capitale  delle  predette
societa'; per le societa' a responsabilita' limitata, nella somma non
inferiore  a  quaranta  milioni  di  lire.  Per  le  societa' in nome
collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa' co-
operative il capitale deve  essere  di  ammontare  non  inferiore  al
capitale  sociale  minimo richiesto dal presente decreto-legge per le
societa' a responsabilita'  limitata  e  dello  stesso  importo  deve
essere  il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le
domande di mutuo di cui al comma 1,  gia'  presentate  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  l'ammontare  del
patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1,  e'
ininfluente  l'eventuale  inizio della lavorazione del film ovvero la
sua  intervenuta  ultimazione  o  proiezione  nelle   sale,   purche'
successivi  alla  data  di presentazione della domanda finalizzata ad
ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico";
    c) al  comma  6-bis,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: "Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonche'
il  capitale  sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente,
rappresentano le sole garanzie nel  caso  di  operazioni  di  credito
cinematografico  relative  a  film di interesse culturale nazionale o
relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre  1965,
n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge";
    d)  al  comma  6-bis,  nel  secondo  periodo, la parola "soli" e'
soppressa.
   200.  Nell'articolo  27,  comma  quattordicesimo,  della  legge  4
novembre  1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o
marzo 1994, n. 153, le parole "tre  anni"  e  "triennio",  contenute,
rispettivamente,  nel  primo e secondo periodo, sono sostituite dalle
parole "quarantadue mesi" e "periodo di quarantadue mesi".
   201. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1996,  n.
408,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 ottobre 1996, n.
515, dopo la parola "Chioggia" sono inserite le seguenti parole: "ivi
compresi,  limitatamente  a  lire   9   miliardi,   quelli   per   il
completamento della ricostruzione del teatro "La Fenice" ".
   202.  I  termini  di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e
15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia  di
previdenza  forense  sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  anche  per  il
versamento,  secondo  le  modalita'  di cui all'articolo 15, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i  contributi  dovuti,
scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni gia' iscritte
a  ruolo,  i  benefici di cui al periodo precedente si estendono alle
rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.
   2203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti
pubblici e privati ed implicano  decisioni  istituzionali  e  risorse
finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle
province  autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
    a)  "Programmazione  negoziata",  come   tale   intendendosi   la
regolamentazione  concordata  tra soggetti pubblici o tra il soggetto
pubblico competente e la parte o le parti  pubbliche  o  private  per
l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo,  che richiedono una valutazione complessiva delle attivita'
di competenza;
    b) "Intesa istituzionale di programma",  come  tale  intendendosi
l'accordo  tra  amministrazione  centrale, regionale o delle province
autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla  base
di   una   ricognizione   programmatica   delle  risorse  finanziarie
disponibili,   dei   soggetti   interessati   e    delle    procedure
amministrative   occorrenti,   per   la  realizzazione  di  un  piano
pluriennale  di  interventi  d'interesse  comune   o   funzionalmente
collegati;
    c)   "Accordo   di  programma  quadro",  come  tale  intendendosi
l'accordo con enti  locali  ed  altri  soggetti  pubblici  e  privati
promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una
intesa  istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo  di  interventi  di  interesse  comune   o   funzionalmente
collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita'  e  gli  interventi  da  realizzare, con i relativi tempi e
modalita' di attuazione e con i termini ridotti per  gli  adempimenti
procedimentali;  2)  i  soggetti  responsabili  dell'attuazione delle
singole  attivita'  ed  interventi;  3)  gli  eventuali  accordi   di
programma  ai  sensi  dell'articolo  27 della legge 8 giugno 1990, n.
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o  convenzioni  necessarie
per  l'attuazione  dell'accordo;  5) gli impegni di ciascun soggetto,
nonche' del soggetto cui competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di
inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione  di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7)
le  risorse  finanziarie  occorrenti  per  le  diverse  tipologie  di
intervento,  a  valere  sugli  stanziamenti pubblici o anche reperite
tramite  finanziamenti  privati;  8)  le  procedure  ed  i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.
L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti  che
vi  partecipano.  I  controlli  sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro  sono  in  ogni
caso  successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli
atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono  derogare
alle   norme  ordinarie  di  amministrazione  e  contabilita',  salve
restando  le  esigenze  di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e  nel
rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia  di  appalti, di
ambiente e di valutazione di impatto ambientale.  Limitatamente  alle
predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici  interessati  territorialmente  e  per
competenza  istituzionale  in  materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici  gia'  previsti
dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    d)   "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi  l'accordo,
promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti  pubblici
o   privati  con  i  contenuti  di  cui  alla  lettera  c),  relativo
all'attuazione  di  un  programma  di  interventi  caratterizzato  da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
    e)  "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto
stipulato tra l'amministrazione statale competente,  grandi  imprese,
consorzi  di  medie  e  piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali  per  la   realizzazione   di   interventi   oggetto   di
programmazione negoziata;
    f)  "Contratto  di  area",  come  tale  intendendosi lo strumento
operativo,  concordato  tra   le   amministrazioni,   anche   locali,
rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  nonche'
eventuali altri soggetti  interessati,  per  la  realizzazione  delle
azioni  finalizzate  ad  accelerare lo sviluppo e la creazione di una
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito  delle  aree
di  crisi  indicate  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si
pronunciano  entro  quindici  giorni dalla richiesta, e delle aree di
sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati  nei
territori  di  cui  all'obiettivo  1  del Regolamento CEE n. 2052/88,
nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma  dell'articolo
32  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di
piu' rapida attivazione di investimenti  di  disponibilita'  di  aree
attrezzate  e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere  garantiti  ai
lavoratori  i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma
9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
   204.  Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera
c) del medesimo comma 203.
   205.  Il  Comitato   interministeriale   per   la   programmazione
economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
deliberazione  adottata su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione  economica,  approva  le   intese   istituzionali   di
programma.
   206.  Il  CIPE,  con le procedure di cui al comma 205 e sentite le
Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, delibera le  modalita'  di  approvazione  dei
contratti  di  programma,  dei  patti territoriali e dei contratti di
area e gli eventuali finanziamenti limitatamente ai  territori  delle
aree  depresse;  puo'  definire  altresi'  ulteriori  tipologie della
contrattazione programmata disciplinandone le modalita' di  proposta,
di approvazione, di attuazione, di verifica e controllo.
   207.  In  sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare
per i contratti di area e per i  patti  territoriali  ed  integra  la
disciplina  stabilita  dai  commi  203 a 214 del presente articolo ai
fini della relativa attuazione. Le predette somme,  da  iscrivere  su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
sono  trasferite  alla  Cassa  depositi  e  prestiti, che provvede ai
relativi pagamenti in favore dei beneficiari.  Al  medesimo  capitolo
fanno carico anche gli importi da corrispondere alla Cassa depositi e
prestiti a titolo di commissione per il servizio reso ovvero a titolo
di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate.
   208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione
europea  con  deliberazione  adottata  su  proposta  del Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  reso  nel  termine di quindici
giorni dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree situate
nel territorio di  cui  all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.
2052/88,  e successive modificazioni, interessate da contratti d'area
o da patti  territoriali,  nelle  quali  sono  concesse  agevolazioni
fiscali  dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e a
favorire lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono individuate
in  numero  e  in  modo  tale  da  perseguire  la  crescita  omogenea
dell'intero  territorio  di  cui all'obiettivo 1, tenendo conto della
rispondenza  alle  finalita'  della  dotazione  infrastrutturale;  b)
definisce  le  attivita'  ammesse  alla  incentivazione fiscale anche
sulla base del criterio di evitare  l'insorgere  di  nuovi  squilibri
interregionali  e  infraregionali;  c)  determina le intensita' delle
agevolazioni nei  limiti  temporali  e  quantitativi  concordati  con
l'Unione   europea,  in  misura  decrescente  nel  tempo  e  comunque
inizialmente non superiore al 50 per cento delle imposte sui  redditi
e   altresi'  stabilisce,  ove  necessario,  le  compensazioni  anche
parziali per le minori entrate regionali; d) stabilisce le condizioni
e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ed in particolare per l'approvazione e per la  fruizione  delle
agevolazioni, favorendo la massima celerita' delle relative procedure
in  relazione alle caratteristiche degli investimenti ammissibili; e)
individua le amministrazioni competenti  a  svolgere  l'attivita'  di
istruttoria  tecnico-economica  dei progetti di investimento e quella
di  monitoraggio  e   verifica   dell'attuazione   dei   progetti   e
dell'attivita'  delle  imprese  per  il  periodo  di  fruizione delle
agevolazioni, anche ai fini dell'eventuale revoca delle  agevolazioni
stesse.
   209.  Il  comma  1,  lettere  b), c), d), e), e-bis), e il comma 2
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito
dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, come modificato dall'articolo 8
del  decreto-legge  23  giugno  1995,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 341, sono abrogati.
Restano  in  vigore  le  delibere  del  CIPE  di   disciplina   della
programmazione negoziata salvo delibere modificative da adottarsi dal
CIPE con le modalita' del comma 207.
   210.  Per  le  iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1o
gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a),  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
riconosciuto,  per  l'anno  di  inizio  di  attivita',  e  per  i due
successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50  per
cento  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,  nonche'
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta  locale
sui  redditi  riferibili  proporzionalmente  al  reddito  d'impresa o
derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete;
detto credito e' utilizzato per il  versamento  delle  corrispondenti
imposte  e  non  puo'  essere complessivamente superiore, per ciascun
anno, a  lire  5  milioni.  Per  le  stesse  iniziative  e'  altresi'
riconosciuto  l'esonero dalla tassa di concessione governativa per la
partita IVA.   Per le iniziative  produttive  intraprese  nelle  aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, e
successive  modificazioni,  le predette disposizioni si applicano per
l'anno di inizio di attivita' e per i cinque successivi.
   211. Le agevolazioni  previste  dal  comma  210  si  applicano  ai
soggetti  che:  a)  avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la
prima  volta  la  dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  ai  fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto;  b)  fruiscono di trattamento di
integrazione salariale, se non  in  possesso  dei  requisiti  per  la
pensione  di  vecchiaia o di anzianita'; c) sono disoccupati ai sensi
dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b),  della  legge  23  luglio
1991, n. 223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3
della  legge  5  febbraio  1992, n. 104; e) iniziano un'attivita' nel
campo  dell'efficienza  energetica  e  della  promozione   di   fonti
rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991,
n.  9,  nel  campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei
rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico  del  territorio  o,
comunque,   per   il   ripristino   ambientale,  e  nel  campo  della
progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione,  la
manutenzione  o  il  restauro dei centri storici per la produzione di
beni ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al
Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
   212. Le  disposizioni  del  comma  210  si  applicano  anche  alle
iniziative   produttive   intraprese  in  forma  associata  ai  sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e   alle  aziende  coniugali  non  gestite  in  forma  societaria,  a
condizione che tutti i soggetti appartenenti alle  stesse  abbiano  i
requisiti  indicati  nel  comma  211. Il credito di imposta di cui al
comma 210 e' elevato a lire 7 milioni; l'importo non  utilizzato  dai
soggetti  di  cui  al citato articolo 5, e' attribuito, in misura non
eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote  proporzionali
alla  loro  partecipazione  agli  utili; per le aziende coniugali non
gestite in forma societaria il credito di imposta  e'  attribuito  in
quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.
   213. Le disposizioni del comma 210 non si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi ne' per
i  settori  esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non  sono
cumulabili  con  altri  benefici  accordati  ai  sensi della predetta
Comunicazione.
   214.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 203 a 214, del presente
articolo sono attuate a valere sulle  risorse  finanziarie  destinate
allo sviluppo delle aree depresse.
   215.  Con  decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di avere efficacia
la disciplina prevista dall'articolo 49, comma  3,  secondo  periodo,
della  legge  9  marzo  1989,  n.  88.  A  far  tempo da tale data la
classificazione  dei  datori  di  lavoro   deve   essere   effettuata
esclusivamente  sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal
predetto articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti
derivanti  da  leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88  del  1989  e'  fatta  salva  la possibilita' di mantenere, per il
personale dirigente gia'  iscritto  all'INPDAI,  l'iscrizione  presso
l'ente  stesso.  Con  la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva  di  finanziamento  dovuta  dagli
iscritti  alla  gestione di cui all'articolo 34 della legge n. 88 del
1989.
   216.  All'articolo  14,  comma  1,  nell'alinea,  della  legge  27
febbraio  1985,  n.  49,  le  parole: "le cooperative appartenenti al
settore di produzione e lavoro" sono sostituite dalle  seguenti:  "le
cooperative,   ivi   comprese   le   piccole   societa'  cooperative,
appartenenti al settore di produzione e lavoro".
   217. Le cooperative sociali che associno anche  lavoratori  dotati
dei  requisiti  di  cui  all'articolo  14, comma 1, lettera a), della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, possono  accedere  ai  benefici  della
legge  stessa.  La  partecipazione  prevista  dall'articolo  17 della
citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata,  nei  limiti
previsti  dai  commi  3  e  5,  al capitale sottoscritto da tali soci
lavoratori.
   218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo  16
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  per svolgere attivita' di
promozione   delle   finalita'   della   legge    medesima    e    di
sensibilizzazione  alla  salvaguardia  dell'occupazione attraverso la
costituzione  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro   ai   sensi
dell'articolo   14   della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49,  sono
autorizzate  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  il   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione
delle  attivita'  svolte  sulla  base  di  dette   convenzioni   sono
destinati,  a  valere  sulla  attuale  consistenza  del Fondo per gli
interventi  a  salvaguardia  dei  livelli  di  occupazione   di   cui
all'articolo  17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un miliardo per
l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
   219. All'articolo 17, comma  1,  primo  periodo,  della  legge  27
febbraio 1985, n. 49, le parole: "per la durata di quattro anni" e la
parola: "speciale", sono soppresse.
   220.  Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, dopo la parola: "partecipino" sono inserite le  seguenti:  "anche
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio
1992, n. 59".
   221.  All'articolo  18  della  legge  27  febbraio 1985, n. 49, e'
aggiunto il seguente comma:
   "4-bis.  Le  societa' finanziarie di cui al precedente articolo 16
disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le  modalita'
di  dismissione  delle partecipazioni assunte ai sensi della presente
legge.  Dette  societa'  finanziarie  devono  utilizzare   le   somme
rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque
titolo,   delle   proprie  partecipazioni,  assunte  avvalendosi  del
contributo  di  cui  all'articolo  17,  per  attivita'  e  iniziative
comunque     connesse     alla    salvaguardia    e    all'incremento
dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra
le riserve indivisibili".
   222. Al fondo previsto dall'articolo 17 della  legge  27  febbraio
1985,  n.  49, sono conferite le somme di lire 30 miliardi per l'anno
1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
   223. Tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,  lettera  a),
della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49, sono compresi i lavoratori
dipendenti da enti di diritto pubblico adibiti ad  attivita'  che  il
rispettivo  ente  di appartenenza intende affidare a soggetti privati
per il  conseguimento  dei  propri  scopi  istituzionali,  nonche'  i
lavoratori  gia' impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della
normativa vigente.
   224. All'onere derivante dai commi  da  216  a  223  del  presente
articolo e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, pari a lire 60 miliardi per l'anno 1995, a lire 100  miliardi
per  l'anno  1996  e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno  1995,  mediante  corrispondente
utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  e  successive  modificazioni.
Tali  somme  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per
essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli   delle   amministrazioni
interessate;  quanto  a  lire  100  miliardi per l'anno 1996 a carico
degli stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 ciascuno per lire
50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1997 a carico dello
stanziamento iscritto al medesimo capitolo 7828.