(parte 1)
                               Art. 3.
                (Disposizioni in materia di entrata)
   1.    L'articolo  1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1o  gennaio  1997.
Da  tale data, all'assegno del Presidente della Repubblica si applica
lo stesso trattamento fiscale riservato all'indennita' parlamentare.
   2.   Al testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  b),  concernente   la
deducibilita' delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute
dai  portatori  di menomazioni funzionali permanenti, le parole: "per
la parte che eccede lire 500 mila" sono soppresse;
    b) nell'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  c),  concernente  tra
l'altro  la  detrazione  di  imposta  per  spese  sanitarie, il primo
periodo e' sostituito dai seguenti: "Le spese sanitarie, per la parte
che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite  esclusivamente
dalle  spese  mediche,  diverse  da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese
riguardanti  i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti  si
assumono integralmente.";
    c)  nell'articolo  16,  comma  1, lettera n-bis), riguardante tra
l'altro l'inapplicabilita' del regime della tassazione separata  alle
spese  sanitarie  rimborsate, al secondo periodo, le parole: "lettera
c), terzo e quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti:  "lettera
c), quinto e sesto periodo";
    d)  nell'articolo  48,  comma  2,  lettera  b),  che individua le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore  dipendente,
le  parole:  ",  anche  in  forma assicurativa, " sono soppresse e le
parole: "di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla
lettera e) del  comma  1  dell'articolo  10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo 13-bis, comma 1,
lettera c)".
   3.    Le  disposizioni  del  comma  2 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
   4.   Al testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le attivita' agricole
produttive di reddito agrario:
    1) nella lettera a), le  parole:  ",  alla  silvicoltura  e  alla
funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura";
    2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;";
    b)  nell'articolo  51,  comma  2, lettera c), che ricomprende nel
reddito d'impresa anche quello  derivante  dalle  attivita'  agricole
esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le
parole:  "nonche'  alle  societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice".
   5.    Le  disposizioni  del  comma  4 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996.
   6.    All'articolo  48  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del
reddito di lavoro dipendente, tra  l'altro,  le  somministrazioni  in
mense  aziendali  o  equipollenti,  dopo le parole: "o le prestazioni
sostitutive",  sono   inserite   le   seguenti:   "fino   all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000";
    b)  dopo  il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al
dipendente e ai suoi familiari, e' inserito il seguente:
    "3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
    a)  per  le  autovetture,  gli  autoveicoli,  i  motocicli  e   i
ciclomotori   concessi   in   uso  e  utilizzati  promiscuamente  dal
dipendente si assume il 30 per cento dell'importo  corrispondente  ad
una  percorrenza  convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla
base del costo chilometrico di  esercizio  desumibile  dalle  tabelle
elaborate  dall'Automobile  Club  d'Italia,  al netto degli ammontari
eventualmente trattenuti al  dipendente  e  suddivisibile  per  quote
mensili;
    b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per
quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume
il  50  per  cento  della  differenza  tra  l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale  di  sconto  vigente  al  momento  della
concessione  del  prestito  e  l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per  i
prestiti  concessi  anteriormente  al 1o gennaio 1997 e per quelli di
durata inferiore ai  dodici  mesi  concessi,  a  seguito  di  accordi
aziendali,  dal  datore  di  lavoro  ai  dipendenti  in  contratto di
solidarieta' o in cassa integrazione guadagni.".
   7.   A  decorrere  dal  1o  aprile  1996  e  sino  alla  effettiva
concessione  dei  buoni pasto, di cui all'articolo 2, comma 11, della
legge 28 dicembre 1995, n. 550, e, comunque, non oltre  il  31  marzo
1997,  al personale indicato nel comma stesso e' attribuita una somma
pari al controvalore del buono  pasto  fissato  dall'accordo  del  30
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio
1996,  per ogni giornata di servizio svolto nelle condizioni previste
dall'anzidetto accordo, rideterminata per tener conto della  ritenuta
erariale  ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che
e' applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per cento.  La
spesa  complessiva,  rapportata  alla  durata  della erogazione, deve
essere contenuta dalle singole amministrazioni entro  le  somme  loro
assegnate  sui  competenti  capitoli dei relativi stati di previsione
per la concessione dei buoni pasto.
   8.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1996.
   9.    Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, commi da 98 a 101,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano per i compensi  in
natura  ed i rimborsi spese corrisposti fino al 30 settembre 1996. Il
termine per il versamento delle somme dovute e' fissato al 31  maggio
1997.
   10.    In  deroga  a  quanto previsto al comma 100 dell'articolo 3
della  citata  legge  n.  549  del  1995,  per  i  soggetti  di   cui
all'articolo  29  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973, n.  600, le maggiori ritenute di cui al comma 9  sono
a  titolo  di imposta e per esse va operata la rivalsa sui percettori
dei valori non assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non
abbiano gia' provveduto a versare il tributo dovuto. In ogni caso non
vanno presentate le dichiarazioni integrative.
   11.   Tra i soggetti  di  cui  all'articolo  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono
comunque comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale,  anche  ai  fini
dell'articolo  3,  comma  99, della citata legge n. 549 del 1995. Per
tali enti la disposizione di cui al  periodo  precedente  ha  effetto
anche  per  i  periodi  di  imposta antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti  posti  in  essere
anteriormente ad essa risultano conformi alla stessa.
   12.    All'articolo 14, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per  i  periodi
d'imposta  anteriori  a  quelli  aventi  inizio  dal 1o gennaio 1994,
restano validi gli  effetti  prodotti  dall'applicazione  del  regime
fiscale di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154".
   13.  Entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente
legge   sulla   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'
istituita una commissione composta da quindici  senatori  e  quindici
deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei  deputati  nel  rispetto
della  proporzione  esistente  tra  i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
   14.  Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai commi 19, 66,
120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e 188 sono trasmessi alla
commissione di  cui  al  comma  13  per  l'acquisizione  del  parere.
Quest'ultimo   e'   espresso   entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione degli schemi dei decreti.
   15. La commissione puo' chiedere  una  sola  volta  ai  Presidenti
delle  Camere  una proroga di venti giorni per l'adozione del parere,
qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia  o
per  il  numero  di  schemi  trasmessi nello stesso periodo all'esame
della commissione.
   16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la  proroga  per
l'adozione  del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia
concessa, i termini per l'esercizio della delega  sono  prorogati  di
venti  giorni.  Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello
prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende  espresso
favorevolmente.
   17.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
previo parere della commissione di cui al comma  13,  possono  essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative
o correttive.
   18.  Per  l'esame  degli schemi di decreti legislativi che le sono
trasmessi, la commissione puo' costituire una o piu' sottocommissioni
per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il
parere sullo schema di  decreto  legislativo  deve  essere  approvato
dalla commissione in seduta plenaria.
   19.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare  e  semplificare  le
disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e i relativi adempimenti da parte dei  datori  di  lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) revisione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai
fini   fiscali   e   previdenziali,   per   prevederne   la  completa
equiparazione, ove possibile;
    b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione, ai fini fiscali
e previdenziali, delle ipotesi di esclusione dal  reddito  di  lavoro
dipendente;
    c)  revisione  e  armonizzazione  del criterio di imputazione del
reddito di lavoro dipendente, tenendo conto  per  quanto  riguarda  i
compensi  in  natura  del  loro  valore  normale,  ai  fini fiscali e
previdenziali consentendo la contestuale effettuazione della ritenuta
fiscale e della trattenuta contributiva;
    d) semplificazione, armonizzazione e, ove possibile, unificazione
degli adempimenti, dei termini e delle certificazioni dei  datori  di
lavoro;
    e) armonizzazione dei rispettivi sistemi sanzionatori.
   20.   L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve assicurare
l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori  entrate  per  il  bilancio
dello  Stato  per  l'anno 1997, nonche' maggiori entrate nette pari a
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
   21.  All'articolo 50 del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, primo periodo,  riguardante  l'indeducibilita'  ai
fini  della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo di talune
spese, le parole: "di cui all'articolo  26,  lettere  a)  e  c),  del
decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono
sostituite dalle  seguenti:  "indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
    b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilita' ai fini
della  determinazione  del reddito di lavoro autonomo di talune spese
per prestazioni di lavoro, dopo  le  parole:  "si  comprendono"  sono
inserite le seguenti: ", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,";
    c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
   "6-bis.  Non  sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche'  agli  ascendenti  dell'artista  o  professionista
ovvero  dei  soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della  societa'  o
associazione.  I  compensi  non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti".
   22.  Per il periodo di imposta 1996, le  ritenute  effettuate  sui
compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall'artista
o professionista ovvero dai soci o associati.
   23.    Le  disposizioni  del comma 21 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
   24.  L'opzione per la contabilita' ordinaria prevista all'articolo
10, comma 1, lettere a), e b-bis) del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154,  esercitata  entro  il  31  gennaio  1995  ha  effetto  ai  fini
dell'imposta   sul  valore  aggiunto  anche  se  risulta  solo  dalla
comunicazione fatta all'Ufficio  delle  imposte  dirette  secondo  le
modalita'  fissate  ai commi 2 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge
citato,  a  condizione  che  sia   stata   tenuta   regolarmente   la
contabilita' e siano stati adempiuti gli obblighi per la contabilita'
ordinaria.
   25.    Al  testo  unico  delle  imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le plusvalenze relative
alla cessione di aziende, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a
familiari   non  costituisce  realizzo  di  plusvalenze  dell'azienda
stessa;  l'azienda  e'  assunta  ai   medesimi   valori   fiscalmente
riconosciuti  nei  confronti  del  dante  causa.  I criteri di cui al
periodo precedente  si  applicano  anche  qualora,  a  seguito  dello
scioglimento,  entro  cinque  anni  dall'apertura  della successione,
della societa' esistente tra gli eredi,  la  predetta  azienda  resti
acquisita da uno solo di essi.";
    b)  nell'articolo  81,  comma 1, riguardante l'individuazione dei
redditi diversi, dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
   "h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva  cessione,
anche  parziale,  delle  aziende acquisite ai sensi dell'articolo 54,
comma 5, ultimo periodo;";
    c) all'articolo 85,  che  determina  l'ammontare  di  taluni  dei
redditi  e  delle  plusvalenze  indicati nell'articolo 81 relativo ai
redditi diversi, nel comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  "alla
predetta lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere h)
e h-bis) del predetto articolo 81".
   26.    Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.
408, come sostituito  dall'articolo  28,  comma  1,  della  legge  23
dicembre  1994,  n.  724,  riguardante il potere dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in talune
operazioni economiche e finanziarie  se  realizzate  per  meri  scopi
elusivi,  dopo  la  parola:  "scorporo"  sono  inserite  le seguenti:
"cessione di azienda,".
   27.  Le disposizioni del comma 26 si applicano per  le  operazioni
poste in essere successivamente al 30 settembre 1996.
   28.    Dopo  il  comma  4  dell'articolo  25 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato  con  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346, e'
aggiunto il seguente:
   "4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi,  purche'  ubicati
in  comuni montani con meno di cinquemila abitanti, aziende, quote di
societa' di persone o beni strumentali di  cui  all'articolo  40  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  trasferiti  al
coniuge  o  al  parente  entro  il terzo grado del defunto, l'imposta
dovuta   dal   beneficiario  e'  ridotta  dell'importo  proporzionale
corrispondente al quaranta per cento  della  parte  del  loro  valore
complessivo,   a   condizione   che   gli   aventi  causa  proseguano
effettivamente  l'attivita'  imprenditoriale  per  un   periodo   non
inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Il beneficiario
deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza
del  suindicato  termine  mediante dichiarazione da presentare presso
l'ufficio competente ove sono registrate la  denuncia  o  l'atto;  in
mancanza  di  tale  dimostrazione il beneficiario stesso e' tenuto al
pagamento dell'imposta in misura ordinaria con gli interessi di mora,
decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata.  Per  il  pagamento  dell'imposta  di  successione   relativa
all'ipotesi  di  cui  al  presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 38".
   29.    Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   comma   28,
quantificati  in  20  miliardi  di lire per ciascuno degli anni 1997,
1998, 1999, si fa fronte con le  riduzioni  di  spesa  derivanti  dai
commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
   30.    Con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e  della
previdenza  sociale,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  disposizioni  volte  a  favorire  la
cessione incentivata di impresa.
   31.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  definizione  della nozione di cessione incentivata di impresa
avuto riguardo all'anzianita' contributiva dell'imprenditore  cedente
ed  al fatto che l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per  causa  di
morte o per atto gratuito a familiari;
    b)  istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di
studio ed attivita'  formative  anche  nell'ambito  dei  progetti  di
formazione   continua,   previsione  di  contributi  creditizi  e  di
agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase  di  gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
    c)  definizione  degli  incentivi  entro il limite di 20 miliardi
annui.
   32.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 30  e
31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate di cui ai commi 83 e
84 dell'articolo 1.
   33.    All'articolo  67 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  8-bis,  riguardante  l'indeducibilita' dei costi e
delle spese relativi a taluni beni, alla lettera b), le  parole:  "di
cui  alle lettere a) e c) dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "indicati  nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
    b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I
limiti di deducibilita' del 50 per cento previsti per le autovetture,
gli  autoveicoli,  i  ciclomotori  e i motocicli di cui al precedente
periodo si applicano anche alle societa' in  nome  collettivo  ed  in
accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di   quelli   destinati  ad  essere  utilizzati  esclusivamente  come
strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di quelli  dati  in
uso promiscuo al dipendente".
   34.    Le  disposizioni  del comma 33 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
   35.  Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29  ottobre  1961,  n.
1216,  come  modificato  dall'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  8  agosto
1996,  n. 425, dopo le parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte
le seguenti: ", nonche' eventuali conguagli dell'imposta  dovuta  sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".
   36.  La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20
giugno  1996,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 425, deve intendersi non applicabile ai  consorzi  di
garanzia collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30 e
33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
   37.   A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15
settembre 1996, nell'articolo 30 della legge  23  dicembre  1994,  n.
724,  concernente  le societa' di comodo e la valutazione dei titoli,
come modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 23 febbraio  1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni,  in
accomandita   per   azioni,   a  responsabilita'  limitata,  in  nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello  Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi
se  l'ammontare  complessivo  dei  ricavi,  degli  incrementi   delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal
conto  economico,  ove  prescritto,  e'  inferiore  alla  somma degli
importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   22   dicembre  1986,  n.  917,  anche  se  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
4 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il  15
per  cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione
finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da  riferimenti
a  oggettive  situazioni  di  carattere  straordinario che hanno reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze  e
di  proventi  nella  misura richiesta dalle disposizioni del presente
comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'  svolta,  e'  fatto
obbligo  di  costituirsi  sotto  forma di societa' di capitali; 2) ai
soggetti che non si trovano in  un  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita';  3)  ai  soggetti che si trovano nel primo periodo di
imposta;  4)  alle  societa'   in   amministrazione   controllata   o
straordinaria;  5)  alle societa' ed enti i cui titoli sono negoziati
in  mercati  regolamentati  italiani;  6)  alle  societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto.
   2.    Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base  alle  risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni
in locazione finanziaria si assume il  costo  sostenuto  dall'impresa
concedente,  ovvero,  in  mancanza  di  documentazione,  la somma dei
canoni  di  locazione  e  del  prezzo  di  riscatto  risultanti   dal
contratto.
   3.  Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale  sul  reddito  per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti  percentuali:  a)  lo  0,75  per  cento  sul valore dei beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento  sul  valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo  8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
anche in locazione  finanziaria;  c)  il  12  per  cento  sul  valore
complessivo   delle   altre   immobilizzazioni   anche  in  locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate  soltanto  in  diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma.
   4.  Se il reddito dichiarato dalle societa' o dagli  enti  che  si
presumono  non  operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al
comma 3, il reddito puo' essere determinato induttivamente in  misura
pari   a   quella   presunta,  anche  mediante  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 41-bis del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni, riguardante il potere  di  procedere  ad  accertamento
parziale. Tale accertamento e' effettuato, a pena di nullita', previa
richiesta   al  contribuente,  anche  per  lettera  raccomandata,  di
chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla  data
di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi  posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono  essere  fatti  valere  in  sede di impugnazione dell'atto di
accertamento; di cio' l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta".
   38.  Le societa' considerate non operative nel periodo di  imposta
in  corso  alla  data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale
data si trovano nel primo  periodo  di  imposta,  che  deliberano  lo
scioglimento  entro  il  31 maggio 1997 e richiedono la cancellazione
dal registro delle imprese a  norma  dell'articolo  2456  del  codice
civile   entro   un   anno   dalla  delibera  di  scioglimento,  sono
assoggettate alla disciplina  prevista  dai  commi  da  37  a  45,  a
condizione  che  tutti  i  soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre
1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in  forza  di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1996.
   39.  Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  124
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  si  applica
l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per  cento;  le  perdite  di  esercizi precedenti non sono ammesse in
deduzione. Le riserve e  i  fondi  in  sospensione  di  imposta  sono
assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 25 per cento; per  i  saldi  attivi  di  rivalutazione
costituiti  ai  sensi  delle  leggi  29  dicembre  1990, n. 408, e 30
dicembre  1991,  n.  413,  recanti  disposizioni  tributarie  per  la
rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per
la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle  imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10 per cento  e
non  spetta  il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5,
della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della  legge
n.  413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c)
del  comma  7  dell'articolo  105  del  citato   testo   unico   sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
   40.    Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 44, comma 3, del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono  diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di
cui al comma 39  da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva  stessa.  Detti  importi  non costituiscono redditi per i
soci.
   41.   Ai fini delle imposte sui  redditi,  le  cessioni  a  titolo
oneroso  e  gli  atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni,
anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui  al
comma   38   successivamente   alla   delibera  di  scioglimento,  si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al  valore  normale
dei  beni  ceduti  o  assegnati.  Per  gli immobili, su richiesta del
contribuente e nel rispetto delle condizioni  prescritte,  il  valore
normale  e'  quello  risultante  dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole  leggi  di  imposta  alle  rendite  catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
14  marzo  1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione
della rendita catastale.
   42.  L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 38 a 41
deve  essere  richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.
   43.  Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro
nella misura dell'1 per cento e non sono  considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura  fissa  per  ciascun  tributo  e
l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e'
ridotta  al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non puo'
essere  inferiore   a   quella   risultante   dall'applicazione   dei
moltiplicatori  stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite
catastali ovvero a quella stabilita ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge  14  marzo  1988, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del  contribuente  e
nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni
immobili,  la cui base imponibile non e' determinabile con i predetti
criteri nonche' per le assegnazioni di beni  di  diversa  natura,  si
applicano  le  disposizioni  contenute negli articoli 50, 51 e 52 del
testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e
operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle
misure  precedentemente  indicate. Per le assegnazioni di beni di cui
all'articolo 7 della tariffa, parte I,  allegata  al  predetto  testo
unico,  si  applicano  le  imposte  nella  misura  e con le modalita'
previste dal medesimo testo unico  ovvero  dalla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal
decreto   legislativo   21   dicembre   1990,   n.   398,  istitutivo
dell'addizionale regionale alla  predetta  imposta,  come  modificato
dalla  legge  28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta
addizionale  regionale  con  l'addizionale  provinciale   all'imposta
erariale  e  soppresso  l'imposta  provinciale  per  l'iscrizione dei
veicoli nel pubblico  registro  automobilistico.  L'applicazione  del
presente  comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto
di assegnazione ai soci.
   44.    Per  la  dichiarazione  e  il  versamento   delle   imposte
sostitutive  si  applicano le disposizioni previste, rispettivamente,
dagli articoli 10 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre   1973,   n.   600,   concernente  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo
ai  termini  per  il  versamento   diretto   dell'imposta;   per   la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte  sui
redditi.
   45.   Per le societa' e gli enti non operativi di cui al comma 37,
non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di  credito  risultante  dalla
dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per
l'anno  che comprende l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio,
per il quale si verificano le condizioni ivi previste.
   46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla  data  del
31  dicembre  1996,  e' soppressa l'agevolazione tributaria, prevista
dal terzo comma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 601, per il dividendo attribuito
allo Stato sugli apporti  al  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito
centrale Spa.
   47.   Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 1996, sono soppresse le agevolazioni tributarie  previste
dal  primo  e  dal secondo comma dell'articolo 12, riguardante talune
societa' cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre  1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto articolo 12, le
parole: ", ferme restando le disposizioni dei precedenti commi," sono
soppresse.
   48.    Fino  alla  data  di  entrata in vigore delle nuove tariffe
d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono  rivalutate  del  5
per  cento  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili e di ogni altra imposta.
   49.   Al testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nell'articolo 34, comma 4-quater, le parole:  "un  milione  di  lire"
sono sostituite dalle seguenti: "unmilionecentomila lire".
   50.    Fino  alla  data  di  entrata in vigore delle nuove tariffe
d'estimo,  ai  soli  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i   redditi
dominicali  e  agrari  sono  rivalutati, rispettivamente, dell'80 per
cento e del 70 per cento. L'incremento si applica sull'importo  posto
a  base  della rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   51.   Fino alla data di entrata  in  vigore  delle  nuove  tariffe
d'estimo  ai fini dei tributi diversi da quelli indicati nel comma 50
i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per  cento.  L'incremento
si  applica  sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724.
   52.  Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si applicano:
    a)  per  quanto  riguarda  le  imposte  sui  redditi  e l'imposta
comunale sugli immobili a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996;
    b) per quanto riguarda  le  altre  imposte,  agli  atti  pubblici
formati,  agli  atti  giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate e a quelle  non  autenticate  presentate  per  la
registrazione,  alle  successioni  apertesi  e alle donazioni fatte a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
   53.  L'articolo 6 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
   "Art. 6 - (Determinazione delle aliquote  e  dell'imposta).  -  1.
L'aliquota  e'  stabilita  dal  comune, con deliberazione da adottare
entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno  successivo.
Se  la  delibera  non  e'  adottata  entro  tale  termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille, ferma restando  la  disposizione  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n. 144, e successive
modificazioni.
   2.  L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro  tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
   3.    L'imposta  e'  determinata  applicando  alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
   4.  Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4,  comma  1,  del
decreto-legge  8  agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556".
   54.   Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  come  sostituito
dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
   55.    L'articolo  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni,  e'  sostituito  dal
seguente:
   "Art. 8 - (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1. L'imposta e'
ridotta  del  50  per  cento  per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno    durante    il   quale   sussistono   dette   condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale  con  perizia  a  carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente  ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n.  15,  rispetto  a  quanto  previsto dal periodo
precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella  misura
del  4  per  mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni,
relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e  non  venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
   2.   Dalla imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, lire  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione  medesima  si  verifica.  Per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
   3.  A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio.
   4.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari".
                               Art. 3.
   56.    I  comuni  possono  considerare  direttamente    adibita ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
   57.    Una  percentuale  del  gettito  dell'imposta comunale sugli
immobili  puo'  essere  destinata  al  potenziamento   degli   uffici
tributari  del  comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono
ordinati secondo procedure informatiche, stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati
coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
   58.    Gli  uffici tributari dei comuni partecipano alla ordinaria
attivita' di accertamento fiscale in collaborazione con le  strutture
dell'amministrazione      finanziaria.      Partecipano      altresi'
all'elaborazione  dei  dati  fiscali  risultanti  da  operazioni   di
verifica.   Il   comune   chiede   all'Ufficio  tecnico  erariale  la
classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato
ovvero palesemente non  congruo  rispetto  a  fabbricati  similari  e
aventi  medesime  caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale procede
prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati
dal comune.
   59.  I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale  sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un
anno.
   60.  All'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:
   "76.  Il  consiglio  comunale  puo'  individuare  le  aree escluse
dall'applicazione del comma 75 entro il 31 dicembre 1997; sono  fatte
salve le domande di acquisto presentate prima dell'approvazione della
delibera comunale";
    b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
   "78-bis.  Le  aree  alle  quali sono applicate le disposizioni dei
commi  da  75  a  78  sono  disciplinate  dalla  convenzione  di  cui
all'articolo  8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio
1977, n. 10, per una durata pari a quella massima prevista da  queste
ultime  disposizioni  diminuita  del  tempo  trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del
diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella
di stipulazione della nuova convenzione";
    c) al comma 79, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  ";  tale
deliberazione  diviene titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme
dovute al comune a carico  di  ogni  singolo  condomino  o  socio  di
cooperativa";
    d) il comma 80 e' abrogato;
    e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
   "81.  Gli  atti  e  le convenzioni di cui ai commi da 75 a 79 sono
soggetti a registrazione a tassa fissa e  non  si  considerano,  agli
effetti   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,  operazioni  svolte
nell'esercizio di attivita' commerciali".
   61.   Il comma 77 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549,  deve  interpretarsi  nel  senso  che  il  prezzo   delle   aree
trasformate  e'  determinato  dall'Ufficio  tecnico erariale ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11  luglio  1992,  n.
333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, escludendo  la  riduzione  prevista  dall'ultimo  periodo  dello
stesso comma.
   62.  L'articolo 3, commi da 75 a 81, della legge 28 dicembre 1995,
n.  549,  come  modificato  dal  comma 60, si applica anche alle aree
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree da
destinare a insediamenti produttivi  di  cui  all'articolo  27  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
   63.    All'articolo  35  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al  settimo  comma  con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;";
    b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
   "I  comuni  ed  i consorzi possono, nella convenzione, stabilire a
favore degli enti e delle cooperative  di  cui  al  sesto  comma  che
costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per
quanto  riguarda  il  corrispettivo  della  concessione  e  gli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione";
    c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente;
   "Le aree di cui al secondo comma, destinate  alla  costruzione  di
case  economiche  e popolari, sono concesse in diritto di superficie,
ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta'  a  cooperative
edilizie  e  loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi
ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai  sensi
della  presente  legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di  edilizia
agevolata";
    d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
   "I   corrispettivi   della   concessione  in  superficie,  di  cui
all'ottavo comma, lettera a),  ed  i  prezzi  delle  aree  cedute  in
proprieta'  devono,  nel  loro insieme, assicurare la copertura delle
spese sostenute dal comune o dal consorzio per  l'acquisizione  delle
aree  comprese  in  ciascun  piano  approvato  a norma della legge 18
aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in  superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per  cento  dei  prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il
loro  versamento  puo'  essere  dilazionato  in  un  massimo  di   15
annualita',  di  importo  costante o crescente, ad un tasso annuo non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di  cui  al  settimo  comma.  Il   corrispettivo   delle   opere   di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute  in  proprieta',  e'  determinato  in  misura pari al costo di
realizzazione in proporzione al volume edificabile";
    e) l'alinea del tredicesimo comma  e'  sostituito  dal  seguente:
"Contestualmente  all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui  all'articolo  8,  commi  primo,  quarto e quinto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10, la quale,  oltre  a  quanto  stabilito  da  tali
disposizioni, deve prevedere:".
   64.   Gli enti locali territoriali possono cedere in proprieta' le
aree,  gia'  concesse  in  diritto  di   superficie,   destinate   ad
insediamenti  produttivi  delimitate  ai sensi dell'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
   65.  All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "7-bis. In caso di occupazioni illegittime di suoli per  causa  di
pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si
applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione
dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del
40  per  cento.  In  tal  caso l'importo del risarcimento e' altresi'
aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza
passata in giudicato".
   66.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi in materia di imposta sul valore aggiunto, in conformita'
alla normativa comunitaria, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a)   revisione   della  soggettivita'  passiva  di  imposta,  con
riguardo, anche in funzione antielusiva, a quelle attivita'  di  mero
godimento  di  beni,  non  dirette alla produzione ed allo scambio di
beni o servizi;
    b) revisione della disciplina delle detrazioni di imposta e delle
relative rettifiche, escludendo il diritto alla  detrazione  per  gli
acquisti  di  beni  e  servizi  destinati  esclusivamente a finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa  o  dell'arte   o   professione
utilizzati  esclusivamente  per  operazioni non soggette all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie  ricollegano  comunque  il
diritto alla detrazione;
    c)  revisione  dei  regimi  speciali o particolari o che comunque
derogano agli ordinari criteri di applicazione del tributo,  al  fine
di  assicurare,  se  riguardano  la  base  imponibile,  una  maggiore
aderenza  a  quella  risultante  dall'applicazione  dei  criteri   di
determinazione   ordinari;   se   riguardano  aliquote  o  detrazione
forfettarie, che le stesse non possono  dar  luogo  a  determinazioni
dell'imposta  sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla
disciplina ordinaria;
    d) revisione della disciplina nelle ipotesi di ritardo  da  parte
del  contribuente  nell'invio  della documentazione richiesta ai fini
dell'effettuazione del rimborso.
    e) revisione dell'imposta applicata per gli acquisti  di  beni  e
servizi  destinati alla esclusiva attivita' solidaristica, effettuati
da organizzazioni di volontariato costituite  esclusivamente  per  il
perseguimento  delle  finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
   67.    L'attuazione  della  delega  prevista  dal  comma  66  deve
assicurare  l'assenza  di oneri aggiuntivi o di minori entrate per il
bilancio dello Stato per l'anno 1997, nonche' maggiori entrate  nette
pari  a  lire  500 miliardi per l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per
l'anno 1999.
   68.   Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 19
febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno  1997,
in  una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile secondo le procedure e con  le  agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74.
   69.    L'atto  di  regolarizzazione  della  societa'  puo'  essere
stipulato con sottoscrizione dei  contraenti,  autenticata  ai  sensi
dell'articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai
fini  della  regolarizzazione  delle  societa'  di fatto, gli onorari
notarili sono ridotti ad  un  quarto.  Il  comune  dove  ha  sede  la
societa' da regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella
misura  massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in
sede di atto di  regolarizzazione,  verifica  che  sia  stata  pagata
l'imposta  sostitutiva  di  cui  al comma 70 o provvede a riscuoterla
dalle parti, versandola entro i trenta giorni  successivi  presso  il
competente  ufficio del registro; verifica altresi' che il tributo di
cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a  riscuoterlo
dalle  parti,  riversandolo  entro  i  trenta  giorni successivi alla
tesoreria comunale.
   70.   Gli atti e le formalita'  posti  in  essere  ai  fini  della
regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad
una  imposta  sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale
richiesta, dovuta nelle seguenti misure:
    a)  dalle  societa'  irregolari  costituite  con   atto   scritto
registrato,  nonche'  dalle societa' di fatto denunciate agli effetti
dell'imposta di registro e gia' assoggettate a detto tributo, in lire
500.000  per  l'atto  di  regolarizzazione  e   per   la   variazione
nell'intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei
beni  immobili  strumentali  di  proprieta'  della societa' ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in nome o per
conto della societa';
    b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000;  se  nell'atto  di
regolarizzazione  figurano  beni,  gia' utilizzati dalla societa', di
proprieta' del socio e che vengono conferiti  alla  societa'  stessa,
l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  lire  1.500.000  quando  il
conferimento  ha  per  oggetto  beni  mobili  iscritti  nei  pubblici
registri  e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
   71.    Entro  trenta  giorni  dalla  stipulazione   dell'atto   di
regolarizzazione   gli   amministratori   della  societa'  richiedono
l'iscrizione nel registro delle imprese.
   72.   La regolarizzazione costituisce  titolo  per  la  variazione
dell'intestazione a favore della societa' regolarizzata, di tutti gli
atti  ed  i  provvedimenti  della pubblica amministrazione intestati,
alla data della regolarizzazione, alla societa'  preesistente  ovvero
ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
   73.  Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli
adempimenti disciplinati dall'articolo 19 e dal titolo II del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati
dai soci per l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione,   si   considerano   effettuati   dalla    societa'
regolarizzata.
   74.    Non  si  fa  comunque  luogo  a  rimborso  di imposte, pene
pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di  entrata  in
vigore della presente legge.
   75.    Ai  fini  della  regolarizzazione  agli effetti fiscali, le
disposizioni  dei  commi  da  68  a  74  si  applicano,   in   quanto
compatibili,  alle societa' semplici che svolgono attivita' agricola,
esistenti  alla  data  del  19  febbraio  1996.  Per  dette  societa'
l'imposta sostitutiva e' determinata nella misura di lire 500.000.
   76.    Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1 del decreto-
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  7  agosto  1982, n. 516, non si applicano le sanzioni previste
per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi  da  parte
della  societa',  a  condizione  che  la  stessa  abbia presentato le
dichiarazioni prescritte ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  e
che  i  soci  abbiano  presentato le dichiarazioni prescritte ai fini
dell'imposta   sui   redditi,   indicandovi   completamente    quelli
riconducibili all'attivita' sociale.
   77.    L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla  legge  24  marzo
1942,  n.  315,  e  dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e
successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  i  quali  possono
provvedervi  direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o
allibratori da essi individuati. La  disposizione  ha  effetto  dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
   78.    Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla  data  di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari, si provvede  al  riordino  della
materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
per  quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali,
nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e'  ispirato
ai seguenti principi:
    a)  individuazione  dei  casi  in cui alla organizzazione ed alla
gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita',
provvede   direttamente   l'amministrazione   ovvero   e'   opportuno
rivolgersi a terzi;
    b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza
ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
    c)  gestione  congiunta  tra  i  Ministeri  delle finanze e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della
gestione dei giochi e  delle  scommesse  compatibilmente  con  quanto
indicato  nel  criterio  di  cui  alla  lettera  a)  e assicurando il
coordinamento tra le amministrazioni;
    d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte  in  modo  da
garantire   l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  dell'Unione
nazionale incremento razze equine (UNIRE)  ed  il  finanziamento  del
montepremi  delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali.
   79.  Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma  78,  sono applicate le disposizioni di cui alla legge 24 marzo
1942, n. 315, e al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.
   80.  Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
   "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie
nazionali, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori  e
delle  scommesse  di  cui  al  decreto ministeriale 16 novembre 1955,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26  novembre  1955,  e
alla  legge  24  marzo  1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate".
   81.    Con  effetto  dal  1o  gennaio  1997,  sulle  scommesse   a
totalizzatore  o  a  libro o di qualunque altro genere, relative alle
corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di  cui  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si
applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n.  1379,
e  successive  modificazioni,  con  l'aliquota nella misura del 5 per
cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse  TRIO
e  al  10  per  cento  per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche
inserite   nello   specifico    calendario    nazionale,    accettate
contemporaneamente  negli  ippodromi,  nelle  agenzie ippiche e nelle
ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1o gennaio 1997 al
31 dicembre 1999.
   82.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui  al
comma  81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo
e alla gestione dell'imposta unica.
   83.  Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del  gioco  del
lotto.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali,  da  emanare
entro  il  30  giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili erariali
derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio
immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali una quota  degli  utili  derivanti  dalla
nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di
lire,  per  il  recupero  e  la  conservazione  dei  beni  culturali,
archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.
   84.   Le ritenute sulle vincite del gioco del  lotto,  di  cui  al
nono  comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, e suc-
cessive modificazioni, ed al  quarto  comma  dell'articolo  17  della
legge  29  gennaio 1986, n. 25, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario.
   85.  Le disposizioni attuative dei commi da 77 a  84  garantiscono
al   bilancio   dello  Stato  maggiori  entrate  nette  erariali  per
complessive lire 1.055 miliardi per l'anno 1997, lire 1.115  miliardi
per l'anno 1998 e lire 1.175 miliardi per l'anno 1999.
   86.    Il  Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato  a
sottoscrivere   quote   di   fondi  immobiliari  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come
sostituito  dal  comma  111,  mediante  apporto di beni immobili e di
diritti  reali  su  immobili  appartenenti  al patrimonio dello Stato
aventi valore significativo, nonche' mediante apporti in denaro nella
misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994.
   87.   Si considerano  di  valore  significativo  gli  immobili,  i
diritti  reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su
immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi
di  lire.    In  caso  di  inesistenza  di  valore  catastale  si  fa
riferimento    a    valori    attribuiti   dal   competente   ufficio
dell'amministrazione finanziaria.
   88.  Ai fondi immobiliari di cui al  comma  86  sono  inizialmente
apportati  i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti
al patrimonio  dello  Stato,  suscettibili  di  valorizzazione  e  di
proficua  gestione  economica,  inclusi  in un elenco predisposto dal
Ministro delle finanze, entro  il  31  dicembre  1997,  trasmesso  al
Ministro  del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   89.   L'elenco di cui al  comma  88  comprende,  tra  l'altro,  la
descrizione  dei  beni  e dei diritti con tutti i dati necessari alla
loro  individuazione  e  classificazione,  compresi  la  natura,   la
consistenza,  la  destinazione  urbanistica, il titolo di provenienza
con la relativa certificazione catastale ed una  sintetica  relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
   90.    Tutte  le  amministrazioni  dello  Stato  che, alla data di
entrata in vigore della presente legge,  utilizzano  o  detengono,  a
qualunque  titolo,  anche  per  usi  governativi, beni immobili dello
Stato o sono titolari di  diritti  reali  su  detti  immobili  devono
comunicare  al  Ministero  delle finanze i dati indicati nel comma 89
entro i successivi due mesi. La  mancata  comunicazione  comporta  in
ogni  caso  la  presunzione  di cessazione delle esigenze di pubblico
interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro  delle  finanze  e'
autorizzato  a  sostituirsi  alle  amministrazioni  inadempienti  per
l'individuazione dei beni necessari ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni dei commi da 86 a 95.
   91.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministro  del tesoro promuove la costituzione di una o di
piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei  beni
e  diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente
o   indirettamente   partecipazioni   nel   relativo   capitale.   La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche
gradualmente,   in   relazione   al   trasferimento  delle  quote  di
partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante
apporto in natura. La restante quota del capitale della  societa'  di
gestione   puo'   essere  sottoscritta  da  banche,  da  societa'  di
intermediazione mobiliare  e  da  imprese  assicurative,  nonche'  da
societa'  immobiliari  possedute  in  misura  prevalente dai predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
   92.  Su richiesta della societa' di gestione e  con  preavviso  di
almeno  trenta  giorni, il Ministro del tesoro convoca una conferenza
di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14  della  legge  7
agosto  1990, n. 241, per procedere all'esame dei progetti presentati
in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.  Entro  lo
stesso  termine  devono  pervenire ai soggetti chiamati a partecipare
alla  conferenza  i  progetti  da  sottoporre  alla  approvazione  di
quest'ultima.
   93.    Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro  sono stabilite le
condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari  di  cui  al
comma  86,  nonche'  le  modalita' e le condizioni per l'emissione di
titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della
legge  25  gennaio  1994,  n.  86,  come  modificato  dal  comma  111
convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle
quote  o  il  rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a  quello  di
cui  al  comma  4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura
massima del 30 per cento.
   94.  Con lo stesso decreto di cui al comma  93,  il  Ministro  del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una
quota  dei  titoli  speciali  convertibili  alle  imprese che vantano
crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi
e delle dichiarazioni annuali dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  a
parziale  estinzione,  in  misura  non  superiore al 30 per cento dei
crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici  di
non   accettare   l'assegnazione   degli   stessi  titoli.  Le  somme
eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei  crediti
di  imposta  sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri
del servizio del debito pubblico.
   95. Gli utili spettanti all'erario  in  relazione  alle  quote  di
fondi  immobiliari  di  cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti
dalla vendita di cui  al  comma  99,  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro:
    a)  all'amministrazione  dello  Stato che deteneva o utilizzava i
beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo,  in  misura  non
inferiore  al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
dell'apporto  al  fondo  medesimo,  stimato  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo  14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n.  86, come
sostituito  dal  comma  111,  per  il  potenziamento   dell'attivita'
istituzionale;
    b)  al  Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai
comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati  alla
lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
   96.  Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una
relazione  che  illustra  i   risultati   ottenuti   in   conseguenza
dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
   97.  Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991,
n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il  comma  6
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   98.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   99. I beni immobili e i diritti  reali  su  immobili  appartenenti
allo  Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86 possono essere
alienati direttamente dall'amministrazione finanziaria, qualunque sia
il  loro  valore  di  stima,  mediante  asta  pubblica   e,   qualora
quest'ultima  vada  deserta,  mediante trattativa privata, sulla base
del miglior prezzo di mercato.
   100.  I  procedimenti  di cui al comma 99, qualunque sia il valore
dei beni da alienare, sono curati dagli  uffici  dell'amministrazione
finanziaria  della  provincia ove i beni o, nell'ipotesi di vendita a
lotti, la maggior parte di esse, sono situati.
   101. I limiti di valore previsti per l'obbligo  di  richiesta  del
parere  del  Consiglio  di  Stato sono decuplicati relativamente alle
alienazioni di cui al comma 99.
   102. I contratti sono approvati e resi esecutivi, rispettivamente,
dal direttore generale del dipartimento del territorio del  Ministero
delle  finanze  per  importi  superiori  a 2.000 milioni di lire, dal
direttore centrale del demanio per importi nel  limite  compreso  tra
600   e   2.000  milioni  di  lire,  dai  direttori  delle  direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di 600  milioni
di lire.
   103.  Il  prezzo  di  vendita  degli  immobili da porre a base del
pubblico  incanto   o   dell'eventuale   trattativa   privata   viene
determinato,  entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della
perizia, a seguito di documentate  indagini  di  mercato  eseguite  a
livello  locale  e  tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita',
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso
il dipartimento del territorio.
   104. Qualora ragioni di convenienza e opportunita' lo  richiedano,
potra' essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento
del  prezzo,  per  un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed
entro venti mesi dalla stipula del contratto.
   105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790,  i  funzionari
che   agiscono   quali   ufficiali   roganti   possono   chiedere  la
registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti  ed  autenticati,
esibendo  le  ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta
da parte del soggetto contraente.
   106. E' abrogato il comma  82  dell'articolo  1,  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  concernente  le cessioni dei beni immobili
patrimoniali della Amministrazione dei monopoli  di  Stato.  Ai  beni
immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo
svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni  generali  per  la gestione e la cessione del patrimonio
immobiliare dello Stato.
   107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25  gennaio  1994,  n.
86,  come  modificato  dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre
1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
1995,  n.  503,  dopo  le  parole:  "dei  geometri"  sono inserite le
seguenti:
   ", dei periti industriali edili".
   108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione,  su  istanza
del  comune  di  San  Remo,  delle aree dell'alveo del torrente Armea
occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di
commercializzazione di prodotti  floricoli,  mercato  dei  fiori",  a
seguito  dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con  deliberazione  9  luglio
1981,  n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al
mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e
delle  relative  infrastrutture  e  pertinenze.   L'Ufficio   tecnico
erariale  di  Imperia  procedera'  d'intesa con il comune di San Remo
alla identificazione e ricognizione delle aree  suddette.  Il  prezzo
della  cessione  di cui al presente comma non potra' essere superiore
al 50 per cento del valore delle sole aree  determinato  dall'Ufficio
tecnico   erariale   di  Imperia  e  l'indennita'  per  la  pregressa
occupazione delle aree demaniali non potra' essere  superiore  al  20
per  cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei
valori in comune commercio.
   109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24
dicembre  1993,  n.  560,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici  Spa  (CONSAP),  e  le  societa' a prevalente partecipazione
pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio  immobiliare,
con le seguenti modalita':
    a)  e'  garantito,  nel caso di vendita frazionata, il diritto di
prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero  di
contratti  scaduti  e  non  ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi  sempre  che
siano  in regola con i pagamenti al momento della presentazione della
domanda di acquisto;
    b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le
norme  vigenti,  agli  inquilini  titolari   di   reddito   familiare
complessivo   inferiore  ai  limiti  di  decadenza  previsti  per  la
permanenza negli  alloggi  di  edilizia  popolare.  Per  famiglie  di
conduttori   composte  da  ultrasessantacinquenni  o  con  componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
    c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la  garanzia
del  rinnovo  del  contratto  di  locazione di cui alla lettera b) si
applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da
parte  delle  societa'  privatizzate  o   di   societa'   da   queste
controllate;
    d)  per  la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e'
preso a  riferimento  il  prezzo  di  mercato  degli  alloggi  liberi
diminuito  del  trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso
di difforme valutazione,  di  ricorrere  ad  una  stima  dell'Ufficio
tecnico erariale;
    e)  i  soggetti  alienanti  di  cui al presente comma, sentite le
organizzazioni    sindacali    rappresentative    degli    inquilini,
disciplinano  le modalita' di presentazione delle domande di acquisto
per gli immobili posti in vendita e di  accesso  ad  eventuali  mutui
agevolati;
    f)  il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili
appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su  un  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata; il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
   110. Per le obbligazioni della  CONSAP  derivanti  dalle  cessioni
legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n.
301,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n.
403,  il  concedente  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, fissa
annualmente, a partire  dal  1o  gennaio  1994,  il  tasso  annuo  di
rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni  derivanti  dalle  cessate cessioni legali, tenuto conto
del rendimento medio degli investimenti finanziari,  al  netto  delle
ordinarie  spese  di gestione. Ogni disposizione di natura normativa,
attuativa o  convenzionale  incompatibile  con  quanto  statuito  nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
   111.  L'articolo  14-bis  della  legge  25  gennaio  1994,  n. 86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n.  406,  convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1995,  n.  503,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 14-bis - (Fondi istituiti con apporto di beni  immobili).  -
1.  In  alternativa  alle modalita' operative indicate negli articoli
12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un
anno dalla sua costituzione,  con  apporto  di  beni  immobili  o  di
diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre
il  51  per  cento  da  beni e diritti apportati esclusivamente dallo
Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti  locali  e
loro  consorzi,  nonche'  da  societa'  interamente  possedute, anche
indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con
apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi  7  e
8.  Si  applicano  altresi',  in  quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 12, commi 4 e 5.
   2.  Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve
essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
neanche   indirettamente,   da  alcuno  dei  soggetti  che  procedono
all'apporto.  Tuttavia,  ai   fini   della   presente   disposizione,
nell'individuazione  del  soggetto  controllante  non  si tiene conto
delle partecipazioni detenute dal Ministero  del  tesoro.  La  misura
dell'investimento  minimo  obbligatorio nel fondo di cui all'articolo
13, comma 8, e'  determinata  dal  Ministro  del  tesoro  nel  limite
massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo.
   3.    Il  regolamento  del  fondo  deve prevedere l'obbligo, per i
soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di  integrare  gli
stessi  con  un  apporto  in  denaro non inferiore al 5 per cento del
valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora  partecipino  al
fondo,  esclusivamente  con apporti in denaro, anche soggetti diversi
da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1
e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore  al  10
per  cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti
in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni  immobili
o  diritti  reali  immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni
immobili  e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi
del  comma  1  e sempreche' detti acquisti comportino un investimento
non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
   4.  Gli immobili apportati al fondo ai  sensi  del  comma  1  sono
sottoposti  alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al
momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta  e  depositata
al  momento  dell'apporto  con  le  modalita'  e  le  forme  indicate
nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere  i  dati  e  le
notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
   5.  Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
14, commi 6 e 6-ter.
   6.    Con  modalita'  analoghe a quelle previste dall'articolo 12,
comma 3, la societa' di  gestione  procede  all'offerta  al  pubblico
delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1.
A  tal  fine,  le  quote  sono  tenute  in  deposito  presso la banca
depositaria.  L'offerta  al  pubblico  deve  essere  corredata  dalla
relazione dei periti  di  cui  al  comma  4  e,  ove  esistente,  dal
certificato   attestante  l'avvenuta  approvazione  dei  progetti  di
utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di  servizi
di  cui  al  comma  12.  L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura  e  comportare
collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del
loro  numero  originario  presso  investitori  diversi  dai  soggetti
conferenti.  Il  regolamento  del  fondo  prevede  le  modalita'   di
esecuzione  del  collocamento,  il  termine  per  il  versamento  dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con
cui la societa' di gestione procede alla consegna  delle  quote  agli
acquirenti,  riconosce  i  corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e
restituisce ai medesimi le quote non collocate.
   7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi  del
comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta
della   medesima,   garanzie   per  il  buon  esito  dell'impegno  di
sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono  indicate
nel regolamento del fondo.
   8.   Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la
societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione  dei  relativi
certificati  alla  negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il
caso in cui le quote siano destinate  esclusivamente  ad  investitori
istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
   9.    Qualora,  decorso  il  termine  di  diciotto mesi dalla data
dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero  di  quote
inferiore  a  quello  indicato  nel  comma 6, la societa' di gestione
dichiara  il  mancato   raggiungimento   dell'obiettivo   minimo   di
collocamento,   dichiara   caducate   le  prenotazioni  ricevute  per
l'acquisto delle quote e delibera  la  liquidazione  del  fondo,  che
viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro
e  operante  secondo  le direttive impartite da Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili  e  i  diritti  reali
immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
   10.  Gli  apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno
luogo  a  redditi  imponibili  ovvero  a   perdite   deducibili   per
l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le quote ricevute in cambio
dell'immobile o del diritto oggetto di apporto  mantengono,  ai  fini
delle   imposte   sui   redditi,   il   medesimo  valore  fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori  a
quelli  attribuiti  agli  immobili  o ai diritti reali immobiliari al
momento  del  conferimento  ai  sensi  del  comma  4   comporta   una
corrispondente   proporzionale   rettifica   del  valore  fiscalmente
riconosciuto dei beni  e  dei  diritti  medesimi  rilevante  ai  fini
dell'articolo 15.
   11.  Per  l'insieme  degli  apporti  di  cui  al  comma  1 e delle
eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,  e'  dovuto  in
luogo  delle  ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e
dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,
un'imposta   sostitutiva   di   lire   1  milione  che  e'  liquidata
dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto  in
natura  e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro
sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
   12.  I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati
a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi  di
lire,  risultante  dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui  all'articolo  14
della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge  24  dicembre  1993,  n.
537,   le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di  servizi
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta
e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle  conferenze  non  si
pervenga  alle  determinazioni  conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione  ovvero  non  si   raggiunga   l'unanimita'   anche   in
conseguenza   della   mancata  partecipazione  ovvero  della  mancata
comunicazione   entro   venti   giorni   delle   valutazioni    delle
amministrazioni  e  dei  soggetti regolarmente convocati, le relative
determinazioni sono  assunte  ad  ogni  effetto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato  una  sola  volta
per  non  piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini  stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la  formazione  degli  atti
facenti  capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi
nelle conferenze di servizi, ove non  risultino  compatibili  con  il
termine  di  cui  al  precedente  periodo, possono essere ridotti con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   per   poter
consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi
nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali
carenze, manchevolezze, errori  od  omissioni  della  conferenza  nel
procedimento  di  approvazione  del progetto non sono opponibili alla
societa' di gestione, al  fondo,  ne'  ai  soggetti  cui  sono  stati
trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
   13.  Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere titoli speciali che
prevedono diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali emissioni
sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In  alternativa  alla
procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il
Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei  fondi  istituiti  ai  sensi  del
comma  1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate
con decreto dello stesso Ministro.
   14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del comma 13 o  dalla  cessione  delle  quote  nonche'  dai  proventi
distribuiti  dai  fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di  cui  alla  legge  27
ottobre 1993, n. 432.
   15.   Gli  enti  locali  territoriali  sono  autorizzati,  fino  a
concorrenza del valore  dei  beni  conferiti,  ad  emettere  prestiti
obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del
comma  1,  secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. In  alternativa  alla  procedura  prevista  al
comma  6,  per  le  quote  di  propria  pertinenza,  gli  enti locali
territoriali possono emettere titoli speciali che  prevedano  diritti
di  conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi
del comma 1, secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  35  della
predetta legge n. 724 del 1994.
   16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi
del  comma  15  o  dalla  cessione  delle  quote nonche' dai proventi
distribuiti  dai  fondi  sono  destinate   al   finanziamento   degli
investimenti  secondo  le  norme  previste dal decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
   17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei
diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti  locali
territoriali  sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei
lavori su beni immobili di pertinenza  del  fondo  stesso,  gli  enti
locali   territoriali   conferenti   dovranno   effettuare   anche  i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti  al
comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere
prestiti obbligazionari  convertibili  in  quote  del  fondo  fino  a
concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in
denaro  saranno  tenute  in deposito presso la banca depositaria fino
alla conversione".
                               Art. 3.
   112.  Per  le  esigenze  organizzative e finanziarie connesse alla
ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  della difesa,
sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono  individuati  gli
immobili   da  inserire  in  apposito  programma  di  dismissioni  da
realizzare secondo le seguenti procedure:
    a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e  gestioni  dei  beni
potranno  essere  effettuate,  anche in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al  regolamento  emanato
con  regio  decreto  17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento  giuridico  contabile,  mediante   conferimento   di
apposito  incarico  a societa' a prevalente capitale pubblico, avente
particolare qualificazione professionale  ed  esperienza  commerciale
nel settore immobiliare;
    b)    relativamente    alle    attivita'   di   utilizzazione   e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali,
anche in  relazione  alla  definizione  ed  attuazione  di  opere  ed
interventi,  si  potra'  procedere  mediante  accordi di programma ai
sensi e per gli effetti di quanto  disposto  dall'articolo  27  della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
    c)  alla  determinazione del valore dei beni provvede la societa'
affidataria  tenendo  conto  della  incidenza  delle   valorizzazioni
conseguenti  alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici
rese  necessarie  dalla  nuova  utilizzazione.  La   valutazione   e'
approvata  dal  Ministro della difesa a seguito di parere espresso da
una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della
difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro,
delle finanze, dei lavori pubblici e da un  esperto  in  possesso  di
comprovata  professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro
della difesa, presieduta da un  magistrato  amministrativo  o  da  un
avvocato dello Stato;
    d)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata  qualora
il  contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle
modalita' di pagamento del prezzo e di  consegna  del  bene,  risulti
inadeguato  rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
    e) ai fini delle permute e delle alienazioni  degli  immobili  da
dismettere,  secondo  appositi  programmi,  il Ministero della difesa
comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni  culturali
ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione  della  comunicazione  in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico-artistico individuando, in caso  positivo,  le
singole  parti  soggette  a  tutela degli immobili stessi. Per i beni
riconosciuti di tale interesse si applicano le  disposizioni  di  cui
agli  articoli  24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di  cui  alla  predetta  legge  sono
rilasciate  entro  e non oltre il termine di centottanta giorni dalla
ricezione della richiesta;
    f) le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione
dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di  previsione
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione del Ministero della difesa nella  misura  massima
di  lire  410  miliardi  nell'anno  1997,  per il conseguimento degli
obiettivi di  cui  al  presente  comma  e  per  la  realizzazione  di
strutture e infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta piu'
limitata  la presenza di unita' e reparti delle Forze armate, nonche'
per  l'adeguamento  delle  infrastrutture  civili   esistenti   nelle
medesime  regioni,  finalizzato  alle  esigenze operative delle Forze
armate. Per gli esercizi successivi la  quota  di  riassegnazione  e'
stabilita annualmente in sede di legge finanziaria.
   113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma
86,  ai  fondi  immobiliari  istituiti  ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di
alienazione dei  beni  immobili  e  dei  diritti  reali  su  immobili
appartenenti  allo  Stato  non  conferiti nei medesimi fondi, secondo
quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati
dal comma 112, gli enti locali  territoriali  possono  esercitare  il
diritto di prelazione.
   114.   I   beni   immobili  ed  i  diritti  reali  sugli  immobili
appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto
speciale possono essere conferiti nei  fondi  di  cui  al  comma  86,
sentite  le  medesime  regioni  che si pronunciano in conformita' dei
rispettivi Statuti.
   115. I beni gia' in capo alla  Azienda  nazionale  autonoma  delle
strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade,
sono  trasferiti  in  proprieta'  all'Ente  medesimo, con le seguenti
modalita', anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:
    a) per i beni mobili,  all'atto  dell'iscrizione  nell'inventario
dell'Ente;
    b)  per  i  beni mobili registrati, alla data di presentazione ai
pubblici registri di apposite  richieste  da  parte  della  direzione
generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
    c)  per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti
uffici e conservatorie delle schede  di  identificazione  di  cui  al
comma 116.
   116.  Gli  Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri
immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto  Adige  sono  autorizzati  a  provvedere  agli
adempimenti  di  rispettiva  competenza  in ordine alle operazioni di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate  e  predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con
l'indicazione  degli  eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la
valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla  data  del  2
marzo  1994,  fatte  salve  le successive variazioni intervenute alla
data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore  che
sarebbe  stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta
comunale sugli immobili.
   117. Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116  contengono
l'attestazione,  da  parte  dei  dirigenti  compartimentali dell'Ente
competenti per territorio, che alla data del 2  marzo  1994  il  bene
risultava  nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade.
   118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette  con  adeguata
gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione rela-
tive  ai  beni  immobili  al  Ministero  delle  finanze. Il direttore
generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,
entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata
la  condizione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto  il  trasferimento
del  bene.  Il  decreto  costituisce  titolo per la trascrizione e la
voltura.
   119. Tutti gli atti connessi  con  l'acquisizione  del  patrimonio
dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.
   120.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni per la revisione organica,  a  scopo
di  semplificazione  e  di ampliamento dell'ambito applicativo, della
disciplina dell'accertamento con adesione di cui agli articoli  2-bis
e  2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  nonche'  della
conciliazione   giudiziale   di   cui  all'articolo  48  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo  il  criterio  indicato
alla  lettera  i),  con  l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
    a) applicazione dell'accertamento con adesione  nei  riguardi  di
tutti  i  contribuenti  e di tutte le categorie reddituali, anche con
riferimento ai periodi di imposta per i quali e'  stata  prevista  la
definizione  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2 della presente
legge;
    b)  coordinamento della disciplina dell'accertamento con adesione
con quella della  conciliazione  giudiziale,  stabilendo  l'identita'
delle   materie  oggetto  di  definizione,  nonche'  delle  cause  di
esclusione e  ampliando  il  termine  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento in caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto
della disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
    c)  regolamentazione  degli  effetti  della  definizione  ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto,  stabilendo  che  la  stessa  possa
riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli fini di tale imposta e
che,  in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, l'imposta
sul valore aggiunto debba essere liquidata  sui  maggiori  componenti
positivi   di   reddito  rilevanti  ai  fini  della  stessa  imposta,
applicando l'aliquota media determinata  tenendo  anche  conto  della
esistenza  di  operazioni  non  soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali;
    d)  possibilita'  di   definire   anche   le   rettifiche   delle
dichiarazioni  basate  sulla  determinazione  sintetica  del  reddito
complessivo   netto   e   quelle   effettuabili   senza   pregiudizio
dell'ulteriore  azione  accertatrice  anche  a  seguito  di  accessi,
ispezioni e verifiche;
    e) possibilita' per i contribuenti nei cui confronti  sono  stati
effettuati   accessi,   ispezioni   e  verifiche,  di  richiedere  la
conseguente rettifica  delle  dichiarazioni  ai  fini  dell'eventuale
definizione;
    f)  previsione  della  possibilita' di procedere alla definizione
anche delle rettifiche delle dichiarazioni la  cui  copia  sia  stata
acquisita nel corso dell'attivita' di controllo, stabilendo l'obbligo
di  conservazione  della detta copia per i soggetti che devono tenere
le  scritture  contabili  e  la loro utilizzabilita' anche in sede di
attestazione della situazione fiscale a fini extra-tributari;
    g) previsione di un'unica procedura di definizione  nei  riguardi
delle  societa'  o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  del  titolare  dell'azienda
coniugale  non  gestita  in  forma  societaria e dei soci o associati
nonche'  del  coniuge,  da  effettuare  presso  l'ufficio  competente
all'accertamento nei riguardi delle societa', dell'associazione o del
titolare dell'azienda coniugale;
    h)  revisione  della  disciplina degli effetti della definizione,
prevedendo  che  gli  stessi  si  estendono   anche   ai   contributi
previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile
a  quella  delle  imposte sui redditi e che e' esclusa la punibilita'
per i reati previsti  dal  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,
tranne quelli di cui agli articoli 2,  comma  3,  e  4  dello  stesso
decreto;  previsione  che  la definizione non pregiudichi l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini di legge qualora:
      1) formino oggetto di definizione rettifiche effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice ovvero  riguardanti  i
soci, gli associati e il coniuge che effettuano la definizione con la
procedura di cui alla lettera g);
      2)  successivamente  alla definizione sia accertata l'esistenza
di condizioni ostative alla definizione  stessa,  limitatamente  agli
elementi,  dati  e notizie di cui l'ufficio e' venuto a conoscenza, o
di un maggior reddito superiore al 50 per cento del reddito  definito
e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia
accertato   il   reddito  delle  societa'  od  associazioni  indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o  delle  aziende  coniugali  non  gestite  in  forma  societaria cui
partecipa il contribuente interessato nei cui confronti  e'  avvenuta
la definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
    i)  previsione  della  possibilita'  di  effettuare  i versamenti
conseguenti alla definizione in  forma  rateale  con  prestazione  di
idonea garanzia.
   121.    I  soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta
1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui
all'articolo 53, comma 1,  ad  esclusione  di  quelli  indicati  alla
lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  o
compensi  derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare
non  superiore  a  lire  dieci  miliardi  sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione  finanziaria  i dati contabili ed extra-contabili
necessari  per  l'elaborazione  degli  studi  di  settore.   Per   la
comunicazione  di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad
inviare al domicilio  fiscale  del  contribuente,  sulla  base  degli
ultimi   dati  disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,  appositi
questionari, approvati con decreti del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale,  che  il  contribuente  deve
ritrasmettere,  dopo  averli  debitamente  compilati,  alla  medesima
amministrazione.  All'adempimento  non sono tenuti i contribuenti che
hanno  iniziato  l'attivita'  nel  1995  o  hanno cessato la medesima
successivamente al 31 dicembre 1994, quelli  che  nel  1995  si  sono
trovati  in  un  periodo  di non normale svolgimento dell'attivita' e
quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno  solare.  In
caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di
un   questionario   relativo  ad  una  attivita'  diversa  da  quella
esercitata, i contribuenti  devono  provvedere  autonomamente,  anche
utilizzando  il  modello  di  questionario  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  a  fornire  i   dati   all'amministrazione   finanziaria,
indicando,  comunque, il codice relativo all'attivita' effettivamente
esercitata. La trasmissione del questionario contenente l'indicazione
di  un  codice  di  attivita'  diverso  da  quello  gia'   comunicato
all'amministrazione  finanziaria  per  il  periodo  di  imposta  1995
produce gli stessi effetti della dichiarazione  di  cui  all'articolo
35,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo  di  imposta
1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla
mancata  o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con
il medesimo questionario.
   122.   I dati di cui al comma  121  possono  essere  trasmessi  su
supporto  magnetico;  in  tal caso e' riconosciuto al contribuente un
credito di imposta di lire diecimila,  da  far  valere  ai  fini  del
pagamento   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale   sui   redditi   nella  dichiarazione  dei  redditi  presentata
successivamente  alla  trasmissione  del  questionario.  Il  predetto
credito   di   imposta  non  concorre  alla  formazione  del  reddito
imponibile ne'  e'  considerato  ai  fini  della  determinazione  del
rapporto  di  cui  all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
   123.    Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121 e 122.
   124.  Il termine per l'approvazione e la pubblicazione degli studi
di settore, previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993,  n. 427, e' prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno
validita' ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta 1998.
   125.  Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3
della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti
effettuati in base a parametri, si  applicano  per  gli  accertamenti
relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con  periodo  di  imposta  non coincidente con l'anno solare, per gli
accertamenti relativi al secondo e al terzo  periodo  di  imposta  di
durata  pari  a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995.
Per i menzionati  periodi  di  imposta  ai  parametri  approvati  con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  25
del  31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento
alla voce "Valore dei beni strumentali",  alla  voce  "Compensi"  con
esclusione  della  variabile "Spese per il personale" a al fattore di
adeguamento.
   126.    Gli  accertamenti  di  cui al comma 125 non possono essere
effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  che   indicano   nella
dichiarazione   dei  redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare  non
inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
di un importo pari a  quello  determinato  in  base  ai  criteri  che
saranno  stabiliti  con il decreto che apporta le modificazioni indi-
cate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
55,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il  versamento  della  somma
pari  a  un  ventesimo  dei  ricavi  o dei compensi non annotati, ivi
previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto  l'adeguamento  al
volume  d'affari  risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto
del menzionato importo, puo' essere operato,  senza  applicazioni  di
sanzioni  e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi. I maggiori corrispettivi devono essere  annotati,  entro  il
suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  del  registro  previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
   127.    Con il decreto di cui al comma 123 sono stabilite le quote
della capacita' operativa degli Uffici delle entrate e della  Guardia
di  finanza dirette al controllo delle posizioni dei contribuenti che
hanno dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore  a  quello
derivante   dall'applicazione   dei  parametri  ovvero  di  ammontare
superiore a quello  derivante  dall'applicazione  dei  parametri,  ma
inferiore  a  quello  dichiarato  in periodi di imposta precedenti in
presenza di indicatori di  carattere  economico-aziendale,  quali  la
ricarica  lorda,  la  rotazione di magazzino, la produttivita' o resa
oraria per addetto e la congruita'  dei  costi,  anomali  rispetto  a
quelli  risultanti  dalle  precedenti  dichiarazioni presentate dagli
stessi contribuenti o rispetto a quelli  caratterizzanti  il  settore
economico di appartenenza, tenendo anche conto dell'area territoriale
nella quale e' svolta l'attivita'.
   128.    In  deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo anno 1997
sono consentite le  assunzioni  del  personale  del  Ministero  delle
finanze, limitatamente ai concorsi ultimati e in fase di ultimazione,
nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre
1996.
   129.  Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o
a qualsiasi  altra  causa,  la  direzione  degli  uffici  centrali  e
periferici   del   Ministero  delle  finanze  e  degli  uffici  della
Amministrazione dei monopoli di Stato puo' essere affidata, a  titolo
di  temporanea  reggenza,  con il procedimento previsto dall'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
   130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto  con  quanto
previsto dal comma 129 e, in particolare, gli articoli 17 della legge
24  aprile  1980,  n. 146, 7 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e
7, ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre  1982,
n.  688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873.
   131. Al fondo costituito nello stato di previsione  del  Ministero
delle  finanze  in attuazione dell'articolo 3, comma 196, della legge
28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  destinate:  a)  le  somme  di  cui
all'articolo   4   del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;
b) le somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente legge;
c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2,    del  decreto-
legge  30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge  26  febbraio  1994,  n.  133;  d)   gli   importi   risultanti
dall'applicazione,  alle somme riscosse ai sensi del comma 120, delle
disposizioni di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 564 del
1994. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma  195,
della citata legge n. 549 del 1995.
   132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma
1947 e' sostituito dal seguente:
   "194.  Per  il  calcolo  delle  eccedenze  di  cui  al decreto del
Ministro delle finanze previsto dal terzo  periodo  dell'articolo  7,
comma  4,  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.  165,  a  decorrere
dall'anno  finanziario  1996  si fa riferimento alle maggiori imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di  accertamenti,  verifiche  e
controlli  effettuati  rispetto  all'anno  precedente e all'ammontare
delle somme riscosse relative  alle  entrate  di  cui  al  comma  193
rilevate  dal  rendiconto  dello  Stato,  eccedenti l'ammontare delle
somme  riscosse  nell'anno  precedente,  al   netto   dell'incremento
proporzionale  del prodotto interno lordo in termini nominali e degli
incrementi di gettito  indotti  da  modifiche  normative  sulle  basi
imponibili, sulle aliquote e sui tempi di riscossione".
   133.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  recanti  disposizioni  per  la  revisione  organica e il
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non  penali,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)   adozione   di   un'unica   specie   di  sanzione  pecuniaria
amministrativa, assoggettata ai principi di legalita',  imputabilita'
e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo
e  un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si
riferisce la violazione;
    b) riferibilita' della sanzione alla  persona  fisica  autrice  o
coautrice  della  violazione  secondo il regime del concorso adottato
dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  previsione
della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
    c)  previsione  di  obbligazione  solidale a carico della persona
fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica,  che  si
giova  o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della
violazione anche con riferimento ai  casi  di  cessione  di  azienda,
trasformazione,  fusione,  scissione di societa' o enti; possibilita'
di accertare tale  obbligazione  anche  al  verificarsi  della  morte
dell'autore   della   violazione  e  indipendentemente  dalla  previa
irrogazione della sanzione;
    d) disciplina delle cause  di  esclusione  della  responsabilita'
tenendo  conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi
di errore incolpevole o di errore causato da  indeterminatezza  delle
richieste   dell'ufficio   tributario  o  dei  modelli  e  istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
    e)  previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale
se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che
prevede una sanzione amministrativa;
    f)  adozione  di  criteri  di   determinazione   della   sanzione
pecuniaria  in  relazione  alla  gravita' della violazione, all'opera
prestata per l'eliminazione o  attenuazione  delle  sue  conseguenze,
alle   condizioni   economiche  e  sociali  dell'autore  e  alla  sua
personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni
di natura fiscale;
    g)  individuazione  della  diretta  responsabilita'  in  capo  al
soggetto  che  si  sia avvalso di persona che sebbene non interdetta,
sia incapace, anche transitoriamente, di intendere  e  di  volere  al
momento  del  compimento  dell'atto  o abbia indotto o determinato la
commissione della violazione da parte di altri;
    h) disciplina della  continuazione  e  del  concorso  formale  di
violazioni  sulla  base  dei  criteri risultanti dall'articolo 81 del
codice penale;
    i)  previsione  di   sanzioni   amministrative   accessorie   non
pecuniarie  che  incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla
partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici  o  sulla
efficacia  dei  relativi  contratti,  sul  conseguimento  di licenze,
concessioni,     autorizzazioni     amministrative,      abilitazioni
professionali   e   simili  o  sull'esercizio  dei  diritti  da  esse