(parte 2)
derivanti; previsione  della  applicazione  delle  predette  sanzioni
accessorie  secondo  criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con
la sanzione principale; previsione di un sistema di misure  cautelari
volte  ad  assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo
nella sanzione amministrativa pecuniaria;
    l) previsione di circostanze esimenti,  attenuanti  e  aggravanti
strutturate  in  modo  da  incentivare  gli  adempimenti  tardivi, da
escludere la punibilita' nelle  ipotesi  di  violazioni  formali  non
suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determi-
nate  da  fatto  doloso  di  terzi,  da sanzionare piu' gravemente le
ipotesi di recidiva;
    m) previsione, ove possibile, di  un  procedimento  unitario  per
l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  tale  da garantire la
difesa e nel contempo  da  assicurare  la  sollecita  esecuzione  del
provvedimento;  previsione  della riscossione parziale della sanzione
pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il  potere
di   sospensione   dell'autorita'  investita  del  giudizio  e  della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
    n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di  accettazione
del  provvedimento  e  di  pagamento  nel termine previsto per la sua
impugnazione; revisione della misura della riduzione  della  sanzione
prevista  in  caso  di  accertamento  con adesione e di conciliazione
giudiziale;
    o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione  dei
procedimenti di adozione delle misure cautelari;
    p)  disciplina  della  riscossione  della sanzione in conformita'
alle modalita' di riscossione dei  tributi  cui  essa  si  riferisce;
previsione   della  possibile  rateazione  del  debito  e  disciplina
organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla  amministrazione
delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
    q)   adeguamento  delle  disposizioni  sanzionatorie  attualmente
contenute nelle singole  leggi  di  imposta  ai  principi  e  criteri
direttivi  dettati  con  il  presente  comma e revisione dell'entita'
delle sanzioni attualmente previste con loro migliore  commisurazione
all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo
da  assicurare  uniformita'  di  disciplina  per violazioni identiche
anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo  delle
previsioni  punitive  dettate  dagli  ordinamenti tributari dei Paesi
membri dell'Unione europea;
    r) previsione dell'abrogazione delle  disposizioni  incompatibili
con quelle dei decreti legislativi da emanare.
                               Art. 3.
   134.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare  uno  o  piu' decreti
legislativi  contenenti  disposizioni  volte   a   semplificare   gli
adempimenti  dei  contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle  dichiarazioni  e  a  riorganizzare  il  lavoro  degli   uffici
finanziari,  in  modo  da  assicurare,  ove  possibile,  la  gestione
unitaria delle posizioni dei singoli  contribuenti,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  semplificazione  della normativa concernente le dichiarazioni
delle imposte sui redditi e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  in
relazione    alle    specifiche   esigenze   organizzative   e   alle
caratteristiche dei soggetti passivi, al fine di:
    1) unificare le dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
    2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta, che abbia
non  piu'  di  dieci dipendenti o collaboratori, in una sezione della
dichiarazione dei redditi;
    3) unificare per le dichiarazioni di cui ai  numeri  1)  e  2)  i
termini e le modalita' di liquidazione, riscossione e accertamento;
    b)   unificazione   dei  criteri  di  determinazione  delle  basi
imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle  rela-
tive   procedure   di   liquidazione,   riscossione,  accertamento  e
contenzioso; effettuazione di  versamenti  unitari,  anche  in  unica
soluzione,  con  eventuale  compensazione, in relazione alle esigenze
organizzative e alle  caratteristiche  dei  soggetti  passivi,  delle
partite attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti a
cura  dell'ente percettore; istituzione di una commissione, nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno
dei sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze,  e  composto
da otto membri, di cui sei rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno
esperto di diritto tributario e uno esperto in materia previdenziale;
attribuzione  alla  commissione  del  compito  di formulare proposte,
entro il 30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto  dalla  presente
lettera;
    c)   possibilita'  di  prevedere  la  segnalazione,  a  cura  del
concessionario della  riscossione,  nell'ambito  della  procedura  di
conto  fiscale,  del mancato versamento da parte di contribuenti che,
con continuita', effettuano il versamento di ritenute fiscali;
    d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e dei
relativi allegati a mezzo di modalita' che consentano:
    1)  una  rapida  acquisizione  dei  dati  da  parte  del  sistema
informativo,  nel  termine  massimo  di  sei mesi dalla presentazione
stessa;
    2)  l'esecuzione  di  controlli  automatici,  il  cui  esito   e'
comunicato    al    contribuente   per   consentire   una   immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare  la  reiterazione
di   errori   e   comportamenti   non   corretti   e  per  effettuare
tempestivamente gli eventuali rimborsi;
    3) l'estensione, anche ai datori di  lavoro  che  hanno  piu'  di
venti  dipendenti,  dell'obbligo di garantire l'assistenza fiscale in
qualita'  di  sostituti  di  imposta   ai   contribuenti   lavoratori
dipendenti;
    4)  l'utilizzazione  di  strutture  intermedie tra contribuente e
amministrazione  finanziaria  prevedendo  per  gli  imprenditori   un
maggiore  ricorso  ai  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale e
l'intervento delle associazioni di categoria per i propri associati e
degli studi professionali per  i  propri  clienti;  l'adeguamento  al
nuovo   sistema  della  disciplina  degli  adempimenti  demandati  ai
predetti  soggetti  e   delle   relative   responsabilita',   nonche'
dell'obbligo  di  sottoscrizione  delle dichiarazioni e degli effetti
dell'omissione della sottoscrizione stessa;
    5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti che non  si
avvalgano delle procedure sopra indicate;
    6)  la  progressiva  utilizzazione  delle  procedure telematiche,
prevedendone l'obbligo per i predetti centri  di  assistenza  fiscale
per  i  dipendenti  e  per  le  imprese,  per i commercialisti, per i
professionisti abilitati, per le associazioni di categoria e  per  il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e
per le societa' di capitali in relazione alle proprie dichiarazioni;
    e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei versamenti
attraverso  l'adozione  di  mezzi  di  pagamento diversificati, quali
bonifici  bancari,  carte  di  credito  e  assegni;   previsione   di
versamenti  rateizzati  mensili  o  bimestrali  con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da  parte  del
sistema  informativo,  dei  dati  dei versamenti autoliquidati, anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente  e  tempestivo
il controllo automatico delle dichiarazioni;
    f)  previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare,
per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore,  tramite
la  comunicazione  di  un  avviso recante la somma dovuta per ciascun
tributo;  graduale  estensione  di  tale  sistema  anche  a   tributi
spettanti  a  diversi  enti  impositori,  con  previsione  per l'ente
percettore  dell'obbligo  di  provvedere  alla  redistribuzione   del
gettito  tra  i destinatari; istituzione di una commissione nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro e dell'interno, presieduta da uno  dei  Sottosegretari  di
Stato  del  Ministero delle finanze e composta da otto membri, di cui
tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno  rappresentante  delle
regioni,  uno rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e  due
esperti  di diritto tributario e di finanza locale; attribuzione alla
commissione del compito di stabilire, entro il  30  giugno  1997,  le
modalita' attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali  e  locali  e  da  estendere  progressivamente  ai  tributi
erariali di importo  predefinito  e  ai  contributi;  individuazione,
entro  il  predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti
destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto  della  esigenza  di
ridurre  i  costi  di  riscossione  e  di  migliorare la qualita' del
servizio;
    g) riorganizzazione degli adempimenti connessi  agli  uffici  del
registro,  tramite l'attribuzione in via esclusiva al Ministero delle
finanze, dipartimento  del  territorio,  della  gestione  degli  atti
immobiliari,  e  il  trasferimento  ad  altri  organi  ed  enti della
gestione di particolari atti e adempimenti;
    h)  razionalizzazione  delle  sanzioni  connesse  alle violazioni
degli adempimenti di cui alle precedenti lettere;
    i) semplificazione, anche  mediante  utilizzazione  esclusiva  di
procedure  automatizzate,  del  sistema  dei  rimborsi  relativi alle
imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto,  alle  tasse  e
alle   altre   imposte  indirette  sugli  affari,  con  facolta'  per
l'amministrazione  finanziaria  di  chiedere,  fino  al  termine   di
decadenza  per  l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie
in  relazione  all'entita'  della  somma   da   rimborsare   e   alla
solvibilita'   del   contribuente.   Sono  altresi'  disciplinate  le
modalita' con  le  quali  l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
controlli  relativi  ai  rimborsi  di  imposta eseguiti con procedure
automatizzate;
    l) revisione della composizione dei comitati tributari  regionali
di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, al fine di
garantire un'adeguata rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione
ai  predetti  comitati  di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero  delle  finanze  di  un  analogo  organismo   con   compiti
consultivi e propositivi;
    m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti da coniugi
con  dichiarazione  congiunta,  previsione  di  un rimborso personale
intestato singolarmente a ciascun  coniuge,  se  nel  frattempo  sono
sopraggiunti la separazione legale o il divorzio.
   135.  I  decreti  legislativi  che  attuano i principi e i criteri
direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e l) del  comma  134
sono  emanati  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti legislativi che  attuano  i  principi  e  i
criteri  direttivi  di  cui  alle  lettere  b),  c),  f), g) e m) del
medesimo comma 134 sono  emanati  entro  dieci  mesi  dalla  data  di
entrata  in vigore   della presente legge. La commissione di cui alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro  il  31  dicembre  1997
proposte  per  trasformare la dichiarazione unificata annuale, di cui
alla stessa  lettera  b),  nella  sintesi  annuale  della  situazione
economica e fiscale del contribuente con riguardo al volume d'affari,
ai   redditi,   alle  retribuzioni  del  personale  dipendente  e  ai
contributi previdenziali e  assistenziali,  da  presentare  in  unica
sede.
   136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della  tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli  adempimenti  contabili   e   formali   dei   contribuenti   sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore.
   137.  Con  regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
    a)  alla  revisione  delle presunzioni di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
secondo  criteri  di  aderenza  alla  prassi  commerciale delle varie
categorie di impresa, assicurando la possibilita'  di  stabilire  con
immediatezza,  nel  corso  di  accessi,  ispezioni  e  verifiche,  la
provenienza dei  beni  oggetto  dell'attivita'  propria  dell'impresa
reperiti  presso  i  locali  della medesima ma senza alcun obbligo di
istituire ulteriori registri vidimati;
    b) al riordino  della  disciplina  delle  opzioni,  unificando  i
termini  e semplificando le modalita' di esercizio e di comunicazione
agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite  il
servizio   postale;   alla  eliminazione  dell'obbligo  di  esercizio
dell'opzione nei casi in cui le  modalita'  di  determinazione  e  di
assolvimento  delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle
scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;
    c) alla previsione, in presenza di provvedimento di  diniego  del
rimborso   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   con  contestuale
riconoscimento  del  credito,  della  possibilita'  di  computare  il
medesimo  in  detrazione nella liquidazione periodica successiva alla
comunicazione dell'ufficio, ovvero nella dichiarazione annuale;
    d)  alla  semplificazione  delle  annotazioni  da  apporre  sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione,
di cui all'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n.  31;
    e)  alla  disciplina  dei  versamenti  delle  ritenute alla fonte
effettuati in eccedenza rispetto alla somma dovuta, consentendone  lo
scomputo a fronte dei versamenti successivi;
    f)  alla  semplificazione  degli  adempimenti  dei  sostituti  di
imposta che effettuano ritenute  alla  fonte  su  redditi  di  lavoro
autonomo di ammontare non significativo.
   138.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  finalizzati  a  modificare  la  disciplina in materia di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  razionalizzare  il  sistema  di  riscossione  delle   imposte
indirette  e  delle  altre  entrate  affidando ai concessionari della
riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste  italiane  gli
adempimenti  svolti  in materia dai servizi di cassa degli uffici del
Ministero  delle  finanze  ed  armonizzandoli   alla   procedura   di
funzionamento  del  conto  fiscale  di cui al regolamento emanato con
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
    b) apportare le conseguenti modifiche agli  adempimenti  posti  a
carico  dei  contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle
banche, dell'Ente poste italiane  e  degli  uffici  finanziari  dalla
vigente normativa.
   139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra il Ministero
delle  finanze e l'Automobile Club d'Italia, concernente i servizi di
riscossione  e  riscontro  delle  tasse  automobilistiche   e   degli
abbonamenti  all'autoradio,  approvata con decreto del Ministro delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del  22  dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3, comma 157,
della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, e' ulteriormente prorogata al
31 dicembre 1997.
   140. Le  disposizioni  recate  dai  commi  da  120  a  139  devono
assicurare  per il bilancio dello Stato maggiori entrate nette pari a
lire 800 miliardi per l'anno 1997, a lire 1.100 miliardi  per  l'anno
1998 e a lire 2.200 miliardi per l'anno 1999.
   141.    Gli  interessi  per  la  riscossione  e per il rimborso di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,   sono   dovuti,   a   decorrere  dal  1o  gennaio  1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli interessi
previsti  dalla  legge  26  gennaio  1961,  n.   29,   e   successive
modificazioni, nella misura semestrale del 3 per cento sono dovuti, a
decorrere  dal 1 gennaio 1997, nella misura del 2,5 per cento.  Dalla
stessa data gli interessi previsti in materia di imposta  sul  valore
aggiunto  nella misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura
del 5 per cento.
   142.  Resta fermo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13 del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
   143.  Il  Governo  della  Repubblica e' delegato ad emanare, entro
undici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  al
fine   di   semplificare   e   razionalizzare   gli  adempimenti  dei
contribuenti,  di  ridurre  il  costo  del  lavoro  e   il   prelievo
complessivo  che  grava  sui  redditi da lavoro autonomo e di impresa
minore, nel rispetto dei principi costituzionali  del  concorso  alle
spese   pubbliche   in   ragione   della   capacita'  contributiva  e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti territoriali, uno  o
piu' decreto legislativi contenenti disposizioni, anche in materia di
accertamento,  di  riscossione,  di  sanzioni,  di  contenzioso  e di
ordinamento e funzionamento  dell'amministrazione  finanziaria  dello
Stato,  delle  regioni,  delle province autonome e degli enti locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
    a) istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
e  di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche con una aliquota compresa tra  lo  0,5  e  l'1  per  cento  e
contemporanea abolizione:
    1)  dei  contributi  per  il  Servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986,  n.  41,  e  successive
modificazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo
1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo
20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n.  1338, e della quota
di  contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi
eccedente quella prevista  per  il  finanziamento  delle  prestazioni
economiche  della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della
legge 9 marzo 1989, n. 88;
    2) dell'imposta locale sui redditi, di  cui  al  titolo  III  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di  arti  e
professioni,  di  cui  al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  aprile  1989,  n.
144;
    4)  della  tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione
del numero di partita IVA,  di  cui  all'articolo  24  della  tariffa
allegata  al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641;
    5) dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge  30   settembre   1992,   n.   394,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
    b)  revisione  degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire  la
graduale  sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione
di meccanismi perequativi fra le regioni tesi al  riequilibrio  degli
effetti   finanziari   derivanti  dalla  istituzione  dell'imposta  e
dell'addizionale di cui alla lettera a);
    d) previsione per le regioni della facolta' di non  applicare  le
tasse sulle concessioni regionali;
    e)  revisione  della  disciplina  degli  altri  tributi  locali e
contemporanea abolizione:
    1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all'articolo  8
del   decreto-legge   10  novembre  1978,  n.  702,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
    2) delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  di
cui  al  capo  II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e
all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
    3) della addizionale comunale e  provinciale  sul  consumo  della
energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  24  del  decreto-legge 28
febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
aprile 1983, n. 131;
    4)   dell'imposta   erariale   di   trascrizione,   iscrizione  e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico  di  cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
    5)   dell'addizionale   provinciale   all'imposta   erariale   di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    f) revisione della disciplina relativa  all'imposta  di  registro
per  gli  atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto
veicoli a motore  da  sottoporre  alle  formalita'  di  trascrizione,
iscrizione   e  annotazione  al  pubblico  registro  automobilistico;
attribuzione ai  comuni  delle  somme  riscosse  per  le  imposte  di
registro,   ipotecaria   e   catastale  in  relazione  agli  atti  di
trasferimento a titolo oneroso,  compresi  quelli  giudiziari,  della
proprieta'  di  immobili  nonche'  quelli traslativi o costitutivi di
diritti reali sugli stessi;
    g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle  citta'
metropolitane  di  cui  all'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n.
142; attraverso l'attribuzione di  gettito  di  tributi  regionali  e
locali in rapporto alle funzioni assorbite.
   144.    Le  disposizioni  del  decreto  legislativo da emanare per
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  di
cui  al  comma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e
criteri direttivi:
    a) previsione del carattere reale dell'imposta;
    b) applicazione dell'imposta in relazione  all'esercizio  di  una
attivita'  organizzata  per  la  produzione  di  beni  o servizi, nei
confronti degli imprenditori individuali, delle societa', degli  enti
commerciali  e  non  commerciali, degli esercenti arti e professioni,
dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;
    c)  determinazione  della  base  imponibile  in  base  al  valore
aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio,
con  le  eventuali  variazioni  previste  per le imposte erariali sui
redditi e, per le imprese non obbligate alla redazione del  bilancio,
dalle  dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione della
base imponibile;
    1) per le imprese diverse da quelle  creditizie,  finanziarie  ed
assicurative,  sottraendo  dal  valore  della  produzione di cui alla
lettera A) del primo comma  dell'articolo  2425  del  codice  civile,
riguardante  i  criteri di redazione del conto economico del bilancio
di esercizio delle societa' di capitali, i costi della produzione  di
cui  al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e
b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi  erogati
per collaborazioni coordinate e continuative;
    2)   per   le   imprese  di  cui  al  numero  1)  a  contabilita'
semplificata, sottraendo  dall'ammontare  dei  corrispettivi  per  la
cessione  di  beni  e  per la prestazione di servizi e dall'ammontare
delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'ammontare  dei costi per
materie prime, sussidiarie, di consumo e per  merci  e  servizi,  con
esclusione  dei  compensi  erogati  per  collaborazioni  coordinate e
continuative, le esistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60  del
citato testo unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto
di  beni  strumentali  fino  a  un  milione  di  lire  e  le quote di
ammortamento;
    3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario  di  cui
all'articolo  29  del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
sottraendo  dall'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
effettuate,  risultanti  dalla dichiarazione ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto,   l'ammontare   degli   acquisti   destinati   alla
produzione;
    4)  per  i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di
cui all'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi,
ai quali non si applica l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo
dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di  ammortamento  e
dei  costi  di  produzione,  esclusi  quelli  per  il personale e per
accantonamenti;
    5) per le  banche  e  per  le  societa'  finanziarie,  sottraendo
dall'ammontare  degli  interessi  attivi e altri proventi inerenti la
produzione l'ammontare degli interessi passivi, degli oneri  inerenti
la produzione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
    6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall'ammontare dei
premi  incassati,  al  netto  delle  provvigioni,  l'ammontare  degli
indennizzi liquidati e degli accantonamenti per le  riserve  tecniche
obbligatorie;
    7)  per  gli  enti  non  commerciali,  per  lo  Stato  e le altre
amministrazioni   pubbliche,    relativamente    all'attivita'    non
commerciale,   in   un  importo  corrispondente  all'ammontare  delle
retribuzioni e dei compensi erogati per collaborazioni  coordinate  e
continuative;
    8)   per   gli   esercenti   arti   e   professioni,   sottraendo
dall'ammontare  dei  compensi  ricevuti  l'ammontare  dei  costi   di
produzione,  diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti e
dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coor-
dinate e continuative;
    d)  in caso di soggetti passivi che svolgono attivita' produttiva
presso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di piu' regioni,
ripartizione della base imponibile tra queste ultime  in  proporzione
al   costo   del  personale  dipendente  operante  presso  i  diversi
stabilimenti ed uffici con possibilita' di correzione e  sostituzione
di tale criterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle
immobilizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare,
per  le  aziende  creditizie  e le societa' finanziarie, in relazione
all'ammontare dei depositi raccolti presso le diverse  sedi,  per  le
imprese   di  assicurazione,  in  relazione  ai  premi  raccolti  nel
territorio  regionale  e,  per  le  imprese  agricole,  in  relazione
all'ubicazione ed estensione dei terreni;
    e)  fissazione  dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da
rendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressione dei
tributi e dei contributi di cui al comma 143,  lettera  a),  gravanti
sulle  imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in una
misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per  cento  e  con  attribuzione
alle regioni del potere di maggiorare l'aliquota fino a un massimo di
un  punto  percentuale;  fissazione  per le amministrazioni pubbliche
dell'aliquota nella misura vigente per i  contributi  dovuti  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  con  preclusione per le regioni della
facolta' di maggiorarla;
    f) possibilita'  di  prevedere,  anche  in  via  transitoria  per
ragioni di politica economica e redistribuiva, tenuto anche conto del
carico  dei  tributi  e  dei  contributi  soppressi, differenziazioni
dell'aliquota rispetto a quella di cui alla  lettera  e)  e  di  basi
imponibili  di  cui  alla  lettera  c) per settori di attivita' o per
categorie di soggetti passivi, o  anche,  su  base  territoriale,  in
relazione agli sgravi contributivi ed alle esenzioni dall'imposta lo-
cale  sui  redditi  ancora vigenti per le attivita' svolte nelle aree
depresse;
    g)  possibilita'  di  prevedere  agevolazioni  a   soggetti   che
intraprendono nuove attivita' produttive;
    h)  previsione  della  indeducibilita'  dell'imposta  dalla  base
imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche   e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
    i)  attribuzione  alla  regione  del potere di regolamentare, con
legge, le  procedure  applicative  dell'imposta,  ferma  restando  la
presentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella per
l'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  e  giuridiche,
opportunamente integrata;
    l) previsione di una disciplina  transitoria  da  applicare  sino
alla  emanazione  della  legge  regionale  di  cui  alla  lettera  i)
informata ai seguenti principi:
    1)   presentazione   della   dichiarazione    all'amministrazione
finanziaria, con l'onere per quest'ultima di trasmettere alle regioni
le  informazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli
e agli accertamenti dell'imposta;
    2) previsione della partecipazione alla attivita' di controllo  e
accertamento  da  parte  delle  regioni, delle province e dei comuni,
collaborando, anche tramite apposite  commissioni  paritetiche,  alla
stesura  dei programmi di accertamento, segnalando elementi e notizie
utili  e  formulando  osservazioni  in  ordine   alle   proposte   di
accertamento ad essi comunicate;
    3)  effettuazione  del  versamento dell'imposta direttamente alle
singole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti
erariali;
    m)  attribuzione  del  contenzioso   alla   giurisdizione   delle
commissioni tributarie;
    n)  coordinamento  delle  disposizioni  da  emanare in materia di
sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;
    o)  attribuzione  allo  Stato,  per  la   fase   transitoria   di
applicazione dell'imposta da  parte dell'amministrazione finanziaria,
di  una quota compensativa dei costi di gestione dell'imposta e della
soppressione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
    p)  attribuzione  alle  regioni  del  potere  di  stabilire   una
percentuale  di  compartecipazione  al gettito dell'imposta regionale
sulle attivita'  produttive  a  favore  delle  province  al  fine  di
finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province medesime;
    q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire
un'addizionale all'imposta regionale sulle attivita' produttive entro
una  aliquota minima e massima predeterminata; previsione nel periodo
transitorio di una compartecipazione delle province e dei  comuni  al
gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; le entrate
derivanti  dall'aliquota  minima  e  dalla  compartecipazione  devono
compensare gli  effetti  dell'abolizione  dell'imposta  comunale  per
l'esercizio  di  imprese  e di arti e professioni e delle tasse sulla
concessione comunale; l'aliquota massima non puo' essere superiore  a
una volta e mezzo l'aliquota minima;
    r)  possibilita',  con i decreti di cui al comma 152, di adeguare
la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive  in  funzione  dell'andamento del gettito, e di
ridurla in ragione  dell'istituzione  dell'addizionale  di  cui  alla
lettera  q)  e  della  facolta'  di maggiorare l'aliquota di cui alla
lettera e);
    s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali  contro  le
doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
ai tributi erariali aboliti.
                               Art. 3.
   145.    In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 la
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche di cui al comma 143,
lettera  b),  e'   finalizzata   a   controbilanciare   gli   effetti
redistributivi  e  sul  gettito  derivanti  dalla  soppressione delle
entrate  di  cui  al  comma  143,  lettera  a),  e   dall'istituzione
dell'addizionale  di  cui  al  comma  146 ed e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) revisione e riduzione a cinque del  numero  delle  aliquote  e
degli scaglioni di reddito;
    b)  revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per
lavoro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie  e  per
lavoro  autonomo  e  di impresa minore, finalizzata ad evitare che si
determinimo aumenti del prelievo fiscale per  i  diversi  livelli  di
reddito,  in  particolare  per  quelli  piu' bassi e per i redditi da
lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui  primi  15  milioni  di
lire  sara'  compresa tra il 18 e il 20 per cento; l'aliquota massima
non potra' superare il 46  per  cento;  le  aliquote  intermedie  non
potranno  essere  maggiorate;  le  detrazioni per i redditi di lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  saranno
maggiorate,  con  opportune  graduazioni  in  funzione del livello di
reddito in modo che non si determini aumento della pressione  fiscale
su   tutti   i   redditi   di   lavoro  dipendente  e  per  mantenere
sostanzialmente invariato il reddito netto disponibile per le diverse
categorie  di  contribuenti  e  le  diverse  fasce  di  reddito,   in
particolare  per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli
di  esenzione  attualmente  vigenti  per  le  diverse  categorie   di
contribuenti dovranno essere garantiti;
    c)  revisione  della  disciplina  concernente  le  detrazioni per
carichi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con
figli, rimodulando i criteri di attribuzione e gli  importi,  tenendo
conto delle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre
che  del  numero  delle  persone  a  carico e di quelle componenti la
famiglia che producono reddito.
   146.   La disciplina dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  di cui al comma 143, lettera a), e'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) applicazione dell'addizionale alla base imponibile determinata
ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  prevedendo
abbattimenti  in  funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute per
l'imposta principale;
    b) fissazione dell'aliquota  da  parte  delle  regioni  entro  un
minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1 per cento;
    c)  attribuzione  del  gettito  dell'addizionale alla regione con
riferimento   alla   residenza   del   contribuente   desunta   dalla
dichiarazione  dei  redditi  e,  in mancanza, dalla dichiarazione dei
sostituti di imposta;
    d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in  materia
di  imposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l'immediato
introito dell'addizionale alla regione;
    e) attribuzione all'amministrazione finanziaria della  competenza
in ordine all'accertamento con la collaborazione della regione.
   147.    La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c),
e' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi
da sopprimere, al fine  di  evitare  carenze  e  sovrapposizioni  nei
flussi  finanziari  dello  Stato,  delle  regioni  e degli altri enti
locali;
    b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle regioni
di maggiorare l'aliquota base dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive  e  riserva  allo  Stato  del potere di fissare l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  nei
limiti indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due
periodi di imposta;
    c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del livello
di  fiscalizzazione  dei  contributi  sanitari a carico dei datori di
lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, a decorrere dal periodo di  paga  in  corso
alla data del 1o gennaio 1997;
    d)   previsione   del   mantenimento   dell'attuale   assetto  di
finanziamento della sanita', anche  in  presenza  dei  nuovi  tributi
regionali, considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come
dotazione   propria   della   regione   il  gettito  dell'addizionale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  una  percentuale
compresa  tra  il  65  e  il  90  per  cento del gettito dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  al   netto   della   quota,
attribuita allo Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
    e)   per   quanto  riguarda  i  trasferimenti  ad  altro  titolo,
decurtazione degli stessi di  un  importo  pari  al  residuo  gettito
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  al netto delle
devoluzioni a province e comuni di cui alla lettera q) del comma  144
con   la   previsione,  qualora  il  residuo  gettito  sia  superiore
all'ammontare di detti trasferimenti,  del  riversamento  allo  Stato
dell'eccedenza.
   148.  La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cui al
comma  143, lettera c), e' informata al criterio del riequilibrio tra
le  regioni  degli  effetti  finanziari  derivanti   dalla   maggiore
autonomia tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
con le regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di ciascuna
di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.
   149.    La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al
comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
    a)   attribuzione  ai  comuni  e  alle  province  del  potere  di
disciplinare con regolamenti tutte le  fonti  delle  entrate  locali,
compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di  riscossione,  nel
rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e  all'aliquota  massima,
nonche'  alle  esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
    b)  attribuzione  al  Ministero  delle  finanze  del  potere   di
impugnare  avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di
legittimita' i regolamenti di cui  alla  lettera  a)  entro  sessanta
giorni dalla loro comunicazione allo stesso Ministero;
    c)  previsione  dell'approvazione,  da parte delle province e dei
comuni,  delle  tariffe  e  dei   prezzi   pubblici   contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione;
    d)   attribuzione  alle  province  della  facolta'  di  istituire
un'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione  dei
veicoli  al  pubblico  registro  automobilistico  secondo  i seguenti
principi e criteri direttivi:
      1) determinazione di una tariffa  base  nazionale  per  tipo  e
potenza  dei  veicoli  in  misura  tale  da  garantire il complessivo
gettito  dell'imposta  erariale   di   trascrizione,   iscrizione   e
annotazione  dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della
relativa addizionale provinciale;
    2) attribuzione alle province del potere  di  deliberare  aumenti
della tariffa base fino a un massimo del 20 per cento;
    3)  attribuzione  allo  stesso  concessionario  della riscossione
delle  tasse  automobilistiche  del  compito   di   provvedere   alla
liquidazione,   riscossione  e  contabilizzazione  dell'imposta,  con
obbligo di riversare, alle tesorerie di ciascuna  provincia  nel  cui
territorio  sono  state  eseguite  le  relative  formalita', le somme
riscosse inviando alla stessa provincia la relativa documentazione;
    e) attribuzione alle  province  del  gettito  dell'imposta  sulle
assicurazioni  per  la  responsabilita'  civile riguardante i veicoli
immatricolati nelle province medesime;
    f)  integrazione   della   disciplina   legislativa   riguardante
l'imposta  comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504:
    1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto  decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  che  presupposto dell'imposta e' la
proprieta' o la titolarita' di diritti reali di godimento nonche' del
diritto  di  utilizzazione  del  bene  nei  rapporti   di   locazione
finanziaria;
    2)  disciplinando,  ai  fini  dell'articolo  9 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;
    3)   individuando   le   materie   suscettibili   di   disciplina
regolamentare ai sensi della lettera a);
    4)  attribuendo il potere di stabilire una dotazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura massima
dell'imposta stessa, prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di
maggiorazione  dell'aliquota  per  le  altre  unita'  immobiliari   a
disposizione del contribuente nell'ipotesi che la detrazione suddetta
sia superiore ad una misura prestabilita;
    g)  attribuzione  ai  comuni  della facolta', con regolamento, di
escludere  l'applicazione  dell'imposta  sulla   pubblicita'   e   di
individuare  le  iniziative  pubblicitarie  che  incidono sull'arredo
urbano  o  sull'ambiente,  prevedendo  per  le   stesse   un   regime
autorizzatorio  e  l'assoggettamento  al  pagamento  di  una tariffa;
possibilita'  di  prevedere,  con  lo  stesso  regolamento,  divieti,
limitazioni  ed  agevolazioni  e  di  determinare  la tariffa secondo
criteri di ragionevolezza  e  di  gradualita',  tenendo  conto  della
popolazione  residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti
nel comune e delle caratteristiche urbanistiche  delle  diverse  zone
del territorio comunale;
    h)  attribuzione  alle  province  e  ai  comuni della facolta' di
prevedere per l'occupazione di aree  appartenenti  al  demanio  e  al
patrimonio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canone
determinato  nell'atto  di  concessione secondo una tariffa che tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio,  del  valore  economico
della  disponibilita' dell'area in relazione al tipo di attivita' per
il cui esercizio l'occupazione e' concessa,  del  sacrificio  imposto
alla collettivita' con la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa,
e   dell'aggravamento   degli   oneri   di   manutenzione   derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del  potere
di  equiparare  alle  concessioni,  al solo fine della determinazione
dell'indennita' da corrispondere, le occupazioni abusive;
    i) facolta' di applicazione,  per  la  riscossione  coattiva  dei
canoni  di autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni,
delle disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la
riscossione  coattiva  delle  tasse,  delle  imposte  indirette,  dei
tributi locali e di altre entrate;
    l)  attribuzione  alle  province  e  ai  comuni della facolta' di
deliberare una addizionale all'imposta  erariale  sul  consumo  della
energia  elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro
l'aliquota massima stabilita dalla legge statale.
   150.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 143  sono
adottati  sentita,  per  quelli riguardanti le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
   151.    L'attuazione  della  delega  di  cui  al  comma 143 dovra'
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
anche prevedendo misure compensative delle minori entrate  attraverso
la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse proprie
e  dovra', altresi', assicurare l'assenza di effetti finanziari netti
negativi per le regioni e gli enti locali.
   152. Per l'adozione di disposizioni integrative e  correttive  dei
decreti legislativi si osserva la procedura prevista dal comma 17 del
presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito al comma 150.
   153.  Ai  fini  di  consentire  alle regioni e agli enti locali di
disporre delle informazioni e dei dati per pianificare e  gestire  la
propria   autonomia   tributaria,   e'   istituito   un   sistema  di
comunicazione tra amministrazioni centrali, regioni ed  enti  locali,
secondo i seguenti principi:
    a) assicurazione alle regioni, province e comuni del flusso delle
informazioni  contenute nelle banche dati utili al raggiungimento dei
fini sopra citati;
    b) definizione delle caratteristiche delle  banche  dati  di  cui
alla lettera a), delle modalita' di comunicazione e delle linee guida
per l'operativita' del sistema.
   154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo
17,   comma   2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  fine
dell'aggiornamento del catasto e  della  sua  gestione  unitaria  con
province  e  comuni, anche per favorire il recupero dell'evasione, e'
disposta la revisione generale delle zone  censuarie,  delle  tariffe
d'estimo,  della  qualificazione, classificazione e classamento delle
unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche'  delle  commissioni
censuarie, secondo i seguenti principi:
    a)   attribuzione   ai   comuni  di  competenze  in  ordine  alla
articolazione del territorio comunale in microzone omogenee,  secondo
criteri generali uniformi. L'articolazione suddetta, in sede di prima
applicazione,  e'  deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere
periodicamente modificata;
    b)  individuazione  delle  tariffe  d'estimo  di  reddito facendo
riferimento,  al  fine   di   determinare   la   redditivita'   media
ordinariamente  ritraibile  dalla  unita' immobiliare, ai valori e ai
redditi medi espressi  dal  mercato  immobiliare  con  esclusione  di
regimi legali di determinazione dei canoni;
    c) intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle
tariffe  d'estimo.  A  tal fine sono indette conferenze di servizi in
applicazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Nel
caso  di  dissenso,  la  determinazione delle stesse e' devoluta agli
organi di cui alla lettera d);
    d)  revisione  della  disciplina  in   materia   di   commissioni
censuarie.  La  composizione  delle  commissioni  e i procedimenti di
nomina dei componenti sono ispirati a criteri di semplificazione e di
rappresentativita' tecnica anche delle regioni, delle province e  dei
comuni;
    e)  attribuzione della rendita catastale alle unita' appartenenti
alle varie categorie ordinarie con  criteri  che  tengono  conto  dei
caratteri  specifici  dell'unita' immobiliare, del fabbricato e della
microzona ove l'unita' e' sita.
   155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita la  data  di
decorrenza  dell'applicazione  dei  nuovi estimi catastali. Tale data
non puo' essere in  ogni  caso  anteriore  al  1o  gennaio  dell'anno
successivo a quello dell'adozione dei regolamenti medesimi.
   156.  Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disposta  la
revisione   dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati  rurali
previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del  fatto  che  la  normativa  deve  essere  applicata
soltanto  all'edilizia  rurale  abitativa con particolare riguardo ai
fabbricati  siti  in  zone  montane  e   che   si   deve   provvedere
all'istituzione  di una categoria di immobili a destinazione speciale
per il classamento dei fabbricati strumentali,  ivi  compresi  quelli
destinati  all'attivita'  agrituristica,  considerando inoltre per le
aree  montane   l'elevato   frazionamento   fondiario   e   l'elevata
frammentazione  delle  superfici  agrarie  e il ruolo fondamentale in
esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione  tra  piu'
attivita'  economiche  per  la  cura dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo
9 del  decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  557,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.
   157. Al fine di consentire il riordino fondiario  nelle  zone  del
Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni
di  cui  all'articolo  4  della  legge  8 agosto 1977, n.   546, come
sostituito dall'articolo 15 della legge 11  novembre  1982,  n.  828,
ulteriormente  modificato  ed  integrato dagli articoli 15 e 19 della
legge 1o dicembre 1986, n. 879, e  prorogato  dall'articolo  1  della
legge  23  gennaio  1992,  n.  34  sono ulteriormente prorogate al 31
dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle  procedure
sono  prorogati  al  31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali
che  abbiano  avviato  le  procedure  previste   per   i   piani   di
ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni.
   158.   La  regione  siciliana  provvede  con  propria  legge  alla
attuazione dei decreti  di  cui  ai  commi  da  143  a  149,  con  le
limitazioni    richieste   dalla   speciale   autonomia   finanziaria
preordinata dall'articolo 36 dello Statuto regionale e dalle relative
norme di attuazione.
  159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle  Regioni
ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.
   160.    Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi,  concernenti  il riordino del trattamento tributario dei
redditi di capitale e dei  redditi  diversi  nonche'  delle  gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi
di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  revisione  della  disciplina  dei redditi di capitale con una
puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo
norme di chiusura  volte  a  ricomprendere  ogni  provento  derivante
dall'impiego di capitale;
    b)  revisione  della  disciplina dei redditi diversi derivanti da
cessioni di partecipazioni  in  societa'  o  enti,  di  altri  valori
mobiliari,  nonche'  di  valute  e  metalli preziosi; introduzione di
norme volte ad assoggettare ad imposizione i  proventi  derivanti  da
nuovi  strumenti  finanziari,  con  o  senza  attivita'  sottostanti;
possibilita',  anche  ai  fini  di  semplificazione,   di   prevedere
esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
    c)  introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi
fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e
quelle produttive di risultati economici equivalenti;
    d)   ridefinizione   dei   criteri   di   determinazione    delle
partecipazioni   qualificate,  eventualmente  anche  in  ragione  dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
    e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale
delle plusvalenze derivanti da  cessioni  di  partecipazioni  sociali
qualificate  e  degli  altri  redditi  di  cui  alla  lettera b), con
possibilita' di compensare distintamente le relative  minusvalenze  o
perdite  indicate  in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre
il quarto periodo di imposta successivo;
    f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui  redditi  di  cui
alla  lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilita' di
optare per l'applicazione di modalita'  semplificate  di  riscossione
dell'imposta,  attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima  lettera
b)  non  derivanti  da  cessioni di partecipazioni qualificate; detta
possibilita' e' subordinata all'esistenza di stabili rapporti  con  i
predetti intermediari;
    g)  previsione  di  forme  opzionali  di tassazione sul risultato
maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera  b)
non  derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti
mediante  la  gestione  individuale  di  patrimoni  non  relativi  ad
imprese;   applicazione  di  una  imposta  sostitutiva  sul  predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti  alla  gestione
esenti  da  imposta  o  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo di
imposta  o  ad  imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il
reddito del contribuente, per i quali  rimane  fermo  il  trattamento
sostitutivo   o  di  esenzione  specificamente  previsto;  versamento
dell'imposta sostitutiva  da  parte  del  soggetto  incaricato  della
gestione;  possibilita'  di  compensare  i  risultati  negativi di un
periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
    h)  introduzione  di  meccanismi  correttivi  volti   a   rendere
equivalente  la  tassazione  dei risultati di cui alla lettera g) con
quella dei redditi diversi  di  cui  alla  lettera  f)  conseguiti  a
seguito di realizzo;
    i)  revisione  del regime fiscale degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari  secondo  criteri  analoghi  a  quelli
previsti  alla  lettera  g)  e  finalizzati  a  rendere il regime dei
medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
    l)  revisione  delle  aliquote  delle  ritenute  sui  redditi  di
capitale  o  delle  misure  delle  imposte  sostitutive  afferenti  i
medesimi redditi, anche al fine di un loro accorpamento su  non  piu'
di  tre  livelli  compresi  fra  un  minimo  del 12,5 per cento ed un
massimo del 27 per cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso,
ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del  12,5  per  cento;
differenziazione   delle  aliquote,  nel  rispetto  dei  principi  di
incoraggiamento e tutela  del  risparmio  previsti  dall'articolo  47
della   Costituzione,  in  funzione  della  durata  degli  strumenti,
favorendo  quelli  piu'  a  lungo  termine,  trattati   nei   mercati
regolamentati   o   oggetto   di   offerta   al   pubblico;  conferma
dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle  imposte
sostitutive  sui  redditi  di  capitale percepiti da persone fisiche,
soggetti di cui all'articolo 5 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed enti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,
lettera  c),  del  medesimo  testo  unico,  non  esercenti  attivita'
commerciali e residenti nel  territorio  dello  Stato;  conferma  dei
regimi  di  non  applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti
non residenti  nel  territorio  dello  Stato,  previsti  dal  decreto
legislativo   1o   aprile   1996,   n.  239,  emanato  in  attuazione
dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    m) nel rispetto dei principi direttivi indicati alla lettera  l),
possibilita'   di   prevedere   l'applicazione   di  una  imposizione
sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed
enti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e),  del  citato  testo
unico  delle  imposte  sui  redditi  in misura pari al livello minimo
indicato nella  predetta  lettera  l);  sono  in  ogni  caso  esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da
partecipazioni qualificate;
    n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f)
secondo   i   medesimi  livelli  indicati  nella  lettera  l)  e,  in
particolare, applicando il livello piu' basso ai redditi di cui  alla
lettera  b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate,
nonche' a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni  di  cui  alle
lettere  g)  e  i);  coordinamento  fra le disposizioni in materia di
ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte  sostitutive
afferenti  i  medesimi redditi ed i trattamenti previsti alle lettere
g) e i);
    o)  introduzione  di  disposizioni  necessarie  al  piu' efficace
controllo dei redditi  di  capitale  e  diversi,  anche  mediante  la
previsione  di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione
delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali
o di altri soggetti che intervengano  nelle  operazioni  stesse,  con
possibilita'  di  limitare  i predetti obblighi nei casi di esercizio
delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina
contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di
tutte le disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei redditi
di capitale e diversi anche di fonte estera;
    p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta  nel
decreto-legge  28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1991, n.  102,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  con il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche
necessarie ad attuare  il  predetto  coordinamento,  con  particolare
riguardo  al  trattamento  dei  soggetti non residenti nel territorio
dello Stato;
    q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta  nel
decreto  legislativo  1o  aprile  1996, n. 239, e con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973,  n.  600, introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare
il predetto coordinamento;
    r) possibilita' di  disporre  l'entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
   161.    Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  aventi  per  oggetto  la modifica organica e sistematica
delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili ai  processi
di  organizzazione  delle  attivita' produttive, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) previsione, per le plusvalenze realizzate relative ad aziende,
complessi  aziendali,  partecipazioni  in  societa'   controllate   o
collegate,  sempreche'  possedute  per un periodo non inferiore a tre
anni solari, di un regime opzionale di imposizione sostitutiva  delle
imposte sui redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata
alla  cessione  di  partecipazioni  qualificate  di cui al comma 160,
lettera e);
    b) armonizzazione  del  regime  tributario  delle  operazioni  di
conferimento  di  aziende  o  di  complessi  aziendali e di quelle di
scambio  di  partecipazioni  con  il  regime  previsto  dal   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  544, per le operazioni poste in
essere tra soggetti residenti nel territorio dello Stato  e  soggetti
residenti in altri Stati membri dell'Unione europea;
    c)  previsione, per le plusvalenze realizzate in dipendenza delle
operazioni indicate nella lettera b) nonche' per  quelle  iscritte  a
seguito  di  operazioni  di  fusione  e di scissione, di un regime di
imposizione sostitutiva delle imposte sui  redditi,  da  applicare  a
scelta  del  contribuente  ed in alternativa al regime indicato nella
lettera b), con un'aliquota pari a quella indicata alla lettera a);
    d) esclusione  o  limitazione  dell'applicazione  del  regime  di
imposizione  sostitutiva,  per  le  operazioni indicate nelle lettere
precedenti, di natura elusiva; previsione di particolari disposizioni
volte  ad  evitare  possibili  effetti  distorsivi   in   conseguenza
dell'applicazione  dei  regimi  sostitutivi  di  cui  alle precedenti
lettere;
    e) individuazione di una disciplina specifica per la  riscossione
delle  imposte sostitutive di cui alle lettere a) e c), prevedendo la
possibilita'  di  introdurre  criteri  di  dilazione,   eventualmente
differenziati;
    f)   revisione   del  trattamento  tributario  delle  riserve  in
sospensione di imposta anche per armonizzarlo con le disposizioni del
codice civile e con i principi contabili in materia di conti annuali;
    g) revisione dei criteri di individuazione  delle  operazioni  di
natura  elusiva  indicate  nell'articolo  10  della legge 29 dicembre
1990, n. 408, anche in funzione di un miglior  coordinamento  con  le
operazioni  indicate  nelle  precedenti lettere e con le disposizioni
contenute nel testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
   162.  Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  nove  mesi  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi concernenti  il  riordino  delle  imposte  personali  sul
reddito,  ai  fine  di  favorire  la capitalizzazione delle imprese e
tenendo  conto  delle  esigenze  di   efficienza,   rafforzamento   e
razionalizzazione  dell'apparato  produttivo,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi:
    a) applicazione  agli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione
ordinaria  del  capitale  investito di un'aliquota ridotta rispetto a
quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del  capitale  investito
sara'  determinata  in  base al rendimento figurativo fissato tenendo
conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e
privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;
    b)  applicazione   della   nuova   disciplina   con   riferimento
all'incremento  dell'ammontare  complessivo delle riserve formate con
utili, nonche' del capitale sociale e delle riserve e  fondi  di  cui
all'articolo  44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  sempreche'  derivanti  da  conferimenti  in  denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti
dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30
settembre  1996;  possibilita'  di  limitazioni  o   esclusioni   del
beneficio  nel  caso  di  utilizzo degli incrementi per finalita' non
rispondenti   ad   esigenze   di    efficienza,    rafforzamento    o
razionalizzazione dell'apparato produttivo;
    c)   previsioni  di  particolari  disposizioni  per  le  societa'
costituite dopo il 30 settembre 1996;
    d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera a) in
una misura compresa tra i livelli minimo  e  massimo  previsti  dalla
lettera l) del comma 160;
    e)  abrogazione  della  maggiorazione  di  conguaglio  prevedendo
l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui  ai  commi  2  e  4
dell'articolo   105  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  con  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  non
superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva,  non  deducibile  ai
fini  della  determinazione  del  reddito  imponibile,  potra' essere
prelevata  a  carico  delle  riserve  e  per  la relativa riscossione
potranno  essere  previste  diverse  modalita'  di   rateazione   non
superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
    f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei di favore per
le  societa'  i  cui  titoli  di  partecipazione  sono  ammessi  alla
quotazione  nei  mercati  regolamentati  italiani,   consistenti   in
riduzioni  dell'aliquota  fissata  ai  sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera b)  senza
limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;
    g) possibilita' di prevedere speciali incentivazioni per favorire
la ricerca e la tecnologia avanzata;
    h)  abrogazione  della  tassa  sui  contratti  di borsa aventi ad
oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e  conclusi
nell'ambito  dei  mercati  medesimi,  con  possibilita'  di apportare
misure di coordinamento con le altre disposizioni del  regio  decreto
30  dicembre  1923,  n.  3278,  e con il decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  anche  al  fine  di  evitare
disparita' di trattamento;
    i)  coordinamento  della  disciplina del credito di imposta sugli
utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere  e
con  la  lettera  m) del comma 160; compensazione, ai soli fini della
lettera e), con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva;  negli
altri  casi  l'ammontare  del  credito  di  imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla  societa'
alla cui distribuzione di utili il credito di imposta e' riferito;
    l)   coordinamento  delle  disposizioni  previste  nelle  lettere
precedenti con quelle  di  cui  al  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente  della  Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  procedendo anche alla revisione della
disciplina delle  ritenute  sugli  utili  di  cui  e'  deliberata  la
distribuzione.
   163.    L'attuazione  delle  deleghe  di cui ai commi da 160 a 162
deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori entrate per
il bilancio dello Stato per l'anno  1997,  nonche'  maggiori  entrate
nette pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
   164.    All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, la parola: "decuplo"  e'  sostituita  dalla
seguente:  "ventuplo".  Il  prospetto  dei  coefficienti  allegato al
predetto testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 131 del 1986, e successive modificazioni, e' sostituito
dal  prospetto di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge. La
disposizione  si  applica  agli  atti  pubblici  formati,  agli  atti
giudiziari  pubblicati  o emanati, alle scritture private autenticate
ed a  quelle  non  autenticate  presentate  per  la  registrazione  a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Per
le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dalla  stessa
data ai fini della determinazione della base imponibile relativamente
alle   rendite   e   alle   pensioni  si  tiene  conto  del  ventuplo
dell'annualita' e si applicano altresi' i coefficienti  previsti  nel
prospetto  di  cui  alla  tabella  3 allegata alla presente legge. Il
valore  del multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma
2, lettere a) e b), del citato testo unico approvato con decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   131  del  1986,  e  successive
modificazioni, nonche'  il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  a
quest'ultimo  sono  variati,  in  ragione  della  modificazione della
misura del saggio legale degli interessi, con  decreto  del  Ministro
delle  finanze  di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta  modifica  e'  intervenuta.  Le  variazioni  di  cui al periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione  della
base  imponibile  relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dal  1o  gennaio
dell'anno  successivo  a  quello  in  cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
   165.    Le  persone  fisiche  esercenti  imprese  ovvero  arti   o
professioni  possono  adempiere agli obblighi documentali e contabili
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e  agli  effetti  della
determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo secondo le
disposizioni   del  comma  166  a  condizione  che  nell'anno  solare
precedente:
    a) non abbiano realizzato  un  volume  d'affari  superiore  a  30
milioni  di  lire  per  le  attivita'  di  prestazioni  di  servizi e
superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si  tiene
conto  anche  dei  corrispettivi  e dei compensi delle operazioni non
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,
effettuate, ai sensi dell'articolo 6    del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nel periodo di imposta e,
per i contribuenti che  esercitano  contemporaneamente  attivita'  di
cessioni  di  beni  e  di  prestazioni  di servizi, si fa riferimento
all'attivita' prevalentemente esercitata;
    b) non abbiano effettuato acquisti per  un  ammontare,  al  netto
dell'imposta  sul  valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se
l'attivita' esercitata e' la rivendita, ovvero a 20 milioni  di  lire
negli altri casi;
    c)   non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo
al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;
    d)  non abbiano corrisposto, a dipendenti o  altri  collaboratori
stabili,  compensi  complessivi,  tenendo  conto anche dei contributi
previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del  volume
d'affari di cui alla lettera a).
   166.   Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione
e di certificazione dei corrispettivi, in deroga  a  quanto  previsto
dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di
cui al comma 165 possono:
    a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle
operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo,  effettuate
in  ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del
mese successivo, nei  registri  previsti  ai  fini  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli
stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro  delle
finanze,  tenuto  e  conservato  a  norma dell'articolo 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633  del  1972.  Entro  la
stessa  data  e  secondo le stesse modalita' devono essere annotati i
compensi ed i corrispettivi delle    operazioni  non  rilevanti  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e,  entro  la  data  di
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  il  valore  delle
eventuali rimanenze;
    b)  annotare  entro  il  termine  previsto  per  le  liquidazioni
trimestrali dell'imposta sul valore  aggiunto  l'importo  complessivo
imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni,
indicando  la  relativa  imposta, nel registro di cui all'articolo 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  o
nel  prospetto  di  cui  alla  lettera  a);  la  documentazione degli
acquisti  oggetto  dell'attivita'  propria   dell'impresa,   arte   o
professione,  dovra'  essere comunque richiesta e conservata ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  600
del 1973;
    c)   conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   la
documentazione  degli  altri  costi  di  cui si intenda effettuare la
deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
   167.  Con decreto del Ministro delle  finanze  sono  stabilite  le
caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui
al  comma  166  e  in  cui indicare i dati relativi alle liquidazioni
periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.
   168.  I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti  o
professioni  possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166
qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita' di  cui
all'articolo  35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso  dell'anno  i
limiti di cui al comma 165.
   169.    Qualora  uno  dei  requisiti  di  cui al comma 165 risulti
eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto  a  quelli
ivi  indicati,  si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  e  al
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non  si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.
   170.  Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988,
n.  400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere
modificate o integrate, anche per particolari categorie di  soggetti,
per  tener  conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e  dovranno  comunque
essere  adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore
di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni.
                               Art. 3.
   171.    Le  persone  fisiche,  esercenti  imprese  ovvero  arti  o
professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui
redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184  se  nell'anno
solare precedente:
    a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni
di  lire;  a  tal  fine  si tiene conto anche dei corrispettivi e dei
compensi, non rilevanti ai fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;
    b)  non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al
netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;
    c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    d) non hanno corrisposto,  a  dipendenti  o  altri  collaboratori
stabili,  compensi  complessivi,  tenendo  conto anche dei contributi
previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del  volume
d'affari di cui alla lettera a).
   172.    Gli  adempimenti documentali e contabili di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  ed  al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono semplificati e consistono nell'obbligo:
    a)  di   emettere   fattura,   per   le   operazioni   effettuate
nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
    b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    c)  di  annotare,  entro  il giorno 15 di ogni mese, nei registri
previsti ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  in  un
prospetto,  che  tiene  luogo  degli  stessi,  con  forme  al modello
approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato
ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  l'ammontare  complessivo  distinto  per
aliquota  delle  operazioni  effettuate nel mese precedente; entro la
stessa data e secondo le  stesse  modalita'  devono  essere  annotati
distintamente  gli  altri  compensi  e  corrispettivi  percepiti, non
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    d) di richiedere e conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
documentazione   degli   acquisti   oggetto   dell'attivita'  propria
dell'impresa, arte o professione;
    e) di presentare un modello di pagamento, approvato  con  decreto
del  Ministro  delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice
di attivita' e le ulteriori informazioni riportate nel  modello,  ivi
incluse  quelle sulle caratteristiche dell'attivita' svolta, anche ai
fini dell'applicazione degli studi di  settore;  tale  modello  tiene
luogo  della  dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto;
    f)  di  rilasciare,  se   prescritta,   la   certificazione   dei
corrispettivi.
   173.  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul
valore  aggiunto,  eccetto  che per le attivita' di cui agli articoli
34, 74 e 74-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  per  le  quali  rimane  ferma  la  relativa
disciplina,   e'   determinata   forfettariamente,    in    relazione
all'attivita'    prevalentemente   esercitata,   sulla   base   delle
percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente  alle
operazioni imponibili:
    a)  imprese  aventi  per  oggetto  prestazioni di servizi: 73 per
cento;
    b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 60 per cento;
    c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.
   174. Il regime di cui ai  commi  da  171  a  173  cessa  di  avere
applicazione  dall'anno  successivo  a  quello  in cui viene meno una
delle condizioni di cui al comma 171.
   175.  I  soggetti  indicati  nel  comma  171  possono  optare  per
l'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto nei modi ordinari
dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi  dell'articolo  35
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale
anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle  imposte
sul  reddito, ha effetto fino a quando non e' revocata e comunque per
almeno un triennio.
   176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese,  arti  o
professioni  possono  avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a
173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attivita'  di
cui  all'articolo  35  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno
dei requisiti di cui al comma 171.
   177. Il reddito di impresa o di  lavoro  autonomo  e'  determinato
forfettariamente   e   in   relazione  all'attivita'  prevalentemente
esercitata,  sulla  base  delle  percentuali  di   seguito   indicate
applicate  al  volume  d'affari,  aumentato  dei  corrispettivi e dei
compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonche' di
quelli  non  concorrenti  alla  formazione  del  volume  d'affari  se
trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:
    a)  imprese  aventi  per  oggetto  prestazioni di servizi: 75 per
cento;
    b) imprese aventi per oggetto altre attivita': 61 per cento;
    c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.
   178. I soggetti di cui ai commi da 171  a  176  possono  liquidare
l'imposta  sul  reddito delle persone fisiche in apposita sezione del
modello  di  pagamento,  redatto  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  ai  sensi  della  lettera  e) del comma 172; il modello di
pagamento e' utilizzato anche ai fini del versamento  del  contributo
al  Servizio sanitario nazionale. Il presente comma e' applicabile ai
contribuenti che non possiedono altri  redditi  soggetti  all'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche per un ammontare superiore ad un
milione di lire e l'imposta e' determinata applicando al  reddito  di
cui  al  comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, tenendo conto delle detrazioni
di imposta e delle ritenute subite.
   179. Con decreto del Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
modalita'  ed  i termini di presentazione del modello sostitutivo, di
effettuazione delle liquidazioni periodiche  e  degli  acconti  delle
imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale,
tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.
   180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato
in  misura  non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati,
si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  la  pena
pecuniaria da lire 500.000 a lire  5  milioni;  la  sanzione  non  si
applica se le difformita' risultano prive di rilevanza.
   181.  Ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  per evitare salti o
duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di  cui
ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi
e  i  compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno
gia' concorso a formare il reddito imponibile non assumono  rilevanza
nella  determinazione  del  reddito imponibile dei periodi successivi
ancorche' di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  quelli  che,
ancorche'   di   competenza  del  periodo  soggetto  alla  disciplina
forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito  imponibile  del
periodo,  assumono  rilevanza  nei  periodi  successivi nel corso dei
quali si verificano i presupposti previsti  dal  regime  forfettario.
Corrispondenti   criteri   si  applicano  per  l'ipotesi  inversa  di
passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario  di
cui ai commi da 171 a 173.
   182.  Nell'ipotesi  di passaggio da un periodo di imposta soggetto
al regime forfettario dei commi da 171 a 173 ad un periodo di imposta
soggetto a  regime  ordinario,  i  beni  strumentali  si  considerano
riconosciuti  in base ai valori documentati dalle relative fatture di
acquisto, diminuiti delle quote di ammortamento annuali, ed i beni di
magazzino in base ai valori delle fatture di acquisto piu' recenti.
   183. In caso di passaggio dal regime forfettario  alla  disciplina
di  determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari
l'imposta afferente  gli  acquisti  di  beni  risultanti  da  fatture
registrate  nei  periodi di imposta soggetti a tale ultima disciplina
e' ammessa in detrazione a condizione che i  beni  stessi  non  siano
stati  consegnati  o spediti nell'anno soggetto a regime forfettario;
l'imposta afferente gli acquisti di  servizi  risultanti  da  fatture
registrate nell'anno soggetto alla disciplina ordinaria e' ammessa in
detrazione    a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati
nel corso di periodi soggetti a regime forfettario.
   184. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto  1988,
n.  400,  e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi
da 171 a 183  potranno  essere  modificate  o  integrate,  anche  per
particolari  categorie  di  soggetti,  per  tener  conto di specifici
aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
imposte   sui  redditi  e  comunque  dovranno  essere  adeguate  alla
progressiva applicazione degli studi di settore di  cui  all'articolo
62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni.
   185.  Le  disposizioni  dei  commi  da  165  a  184 si applicano a
decorrere dal 1o gennaio 1997.
   186.  Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  nove  mesi  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di  unitarieta'  e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia  di  imposte  dirette  e  indirette,  erariali  e locali, nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
   187.    Il  riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non
commerciali e' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) definizione della nozione di ente non commerciale,  conferendo
rilevanza  ad  elementi  di  natura  obiettiva connessi all'attivita'
effettivamente esercitata;
    b) esclusione  dall'imposizione  dei  contributi  corrisposti  da
amministrazioni  pubbliche  ad  enti  non  commerciali,  aventi  fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attivita' esercitate  in
conformita' ai propri fini istituzionali;
    c)  esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo
associativo, da individuare con riferimento  ad  elementi  di  natura
obiettiva  connessi  all'attivita' effettivamente esercitata, nonche'
sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie  elu-
sive,  di  talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli
associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita associativa;
    d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche  di  fondi
effettuate   occasionalmente,  anche  mediante  offerta  di  beni  ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
    e) previsione omogenea di regimi di imposizione  semplificata  ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nei
confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attivita'  commerciali  entro  limiti  predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
    f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con  possibili  deroghe
giustificate  dall'ordinamento  vigente,  differenziati  in relazione
alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto  soggetto  a
pubblicazione  e a controllo contabile qualora le entrate complessive
dell'ente superino i  limiti  previsti  in  materia  di  imposte  sui
redditi;
    g)  previsione  di  agevolazioni  temporanee per le operazioni di
trasferimento di beni patrimoniali;
    h) previsione di un regime agevolato, semplificato e  forfettario
con  riferimento  ai  diritti  demaniali  sugli  incassi derivanti da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusione di opere e all'imposta
sugli spettacoli.
   188.  Il Governo e' delegato ad emanare,  entro  nove  mesi  dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo  tributario  le
organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale, attraverso un re-
gime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve  le  previsioni  di  maggior  favore  relative  alle
organizzazioni  di  volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.
381,  e  alle  organizzazioni  non  governative  di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
   189.  La disciplina tributaria delle organizzazioni non  lucrative
di  utilita'  sociale  e'  informata  ai  seguenti principi e criteri
direttivi:
    a) determinazione di  presupposti  e  requisiti  qualificanti  le
organizzazioni   non   lucrative   di  utilita'  sociale,  escludendo
dall'ambito dei soggetti ammessi gli  enti  pubblici  e  le  societa'
commerciali  diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i
partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le  associazioni  di  categoria,  individuando  le
attivita'   di   interesse  collettivo  il  cui  svolgimento  per  il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'  sociale,  anche
nei   confronti   dei  propri  soci,  giustifica  un  regime  fiscale
agevolato, e prevedendo il  divieto  di  distribuire  anche  in  modo
indiretto utili;
    b)  previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale  degli  organismi  di  volontariato
iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e  delle  cooperative
sociali,  con  relativa  previsione di una disciplina semplificata in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata  e  privilegiata  in
ordine  alle  agevolazioni  previste,  in  ragione del valore sociale
degli stessi;
    c)  previsione,  per  l'applicazione  del  regime  agevolato,  di
espresse  disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di
principi di trasparenza e  di  democraticita'con  possibili  deroghe,
giustificate  dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare
natura di taluni enti;
    d) previsione di misure  dirette  ad  evitare  abusi  e  fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
    e)  previsione  della  detraibilita'  o della deducibilita' delle
erogazioni  liberali  effettuate,  entro  limiti  predeterminati,  in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e degli
enti a regime equiparato;
    f)  previsione  di  regimi  agevolati,  ai fini delle imposte sui
redditi, per i proventi  derivanti  dall'attivita'  di  produzione  o
scambio  di  beni  o  di  servizi,  anche  in  ipotesi  di  attivita'
occasionali,  purche'  svolte  in  diretta  attuazione  degli   scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
    g)  facolta'  di  prevedere  agevolazioni  per tributi diversi da
quelli di cui alla lettera f).
   190.  Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  dei  Ministri  delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per  la  solidarieta'  sociale,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 1997, e' istituito un organismo di controllo.
   191.    L'organismo  di  controllo  opera  sotto  la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze  e
garantisce, anche con emissione di pareri e deliberazioni, l'uniforme
applicazione  della  normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito
di operativita' rilevante per gli enti di cui ai  commi  186  e  188.
Esso e' tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale.
   192.    L'organismo  di  controllo  ha,  altresi',  il  compito di
assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attivita'
di  raccolta  di  fondi  e  di  sollecitazione  della  fede  pubblica
attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
   193.    Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure
previste dai commi 186 e 188, che  non  potranno  superare  lire  100
miliardi  per  l'anno  1997  e  lire 300 miliardi per gli anni 1998 e
1999, si  fa  fronte  mediante  quota  parte  dei  maggiori  introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.
   194.    E' istituito, per l'anno 1996, un contributo straordinario
per l'Europa,  finalizzato  all'adeguamento  dei  conti  pubblici  ai
parametri  previsti  dal  Trattato di Maastricht. Per le definizioni,
gli istituti e quanto non espressamente previsto nei commi da  195  a
203,  valgono  le  disposizioni  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.
   195. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le persone
fisiche  di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico delle
imposte sui redditi. Il contributo  e'  determinato  applicando  alla
base  imponibile  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche per
l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  del  predetto  testo
unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
    b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1 per cento;
    c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5 per cento;
    d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000 2,5 per cento;
    e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
   196.  Dal  contributo  determinato  ai  sensi  del  comma  195  si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi:
    a) lire 40.000 per il coniuge non  legalmente  ed  effettivamente
separato  e  per ciascuna delle persona indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 12 del citato testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  e  lire 20.000 per ciascuno dei figli, affidati o affiliati
indicati nella lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
    b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le persone fisiche che
per il periodo  d'imposta  1996  fruiscono  delle  detrazioni  per  i
redditi  di  lavoro  dipendente;  la  maggiorazione  e' rapportata al
periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
   197.  Il  contributo  non  e'  comunque  compensabile  e  non   e'
deducibile  ai  fini  della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo; l'eventuale eccedenza, trattenuta dal sostituto d'imposta
ai sensi del comma 198, rispetto all'importo del  contributo  dovuto,
puo'  essere chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente.
   198.  Il  contributo  straordinario,  al  netto  dell'importo   da
trattenere  ai  sensi  del  comma  199,  deve  essere versato, con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  in  due
rate  di  uguale importo, nei termini previsti rispettivamente per il
versamento a saldo dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa  all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della
seconda o unica rata di detta  imposta  relativa  all'anno  1997.  La
liquidazione,   il   conguaglio  e  la  comunicazione  dei  dati  del
contributo straordinario dovuto ai  sensi  del  presente  comma  sono
effettuate  anche  dai  soggetti  che  prestano  l'assistenza fiscale
avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 78 della legge  30
dicembre  1991, n. 413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 15,  secondo  comma,  lettera  a),  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
come sostituito dal decreto-legge 5 marzo  1986,  n.  57,  convertito
dalla  legge  18  aprile 1986, n. 121, con il quale si prevede che il
versamento non e' dovuto se di importo non superiore a lire 20.000.
   199.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi
assimilati di cui all'articolo 47, comma 1,  lettere  a)  e  d),  del
citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  il contributo e'
trattenuto, in rate di uguale  importo,  dai  soggetti  di  cui  agli
articoli  23  e  29  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti
nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e'  versato
con  le  modalita'  previste  per  le  ritenute sui redditi di lavoro
dipendente; gli importi che non trovano capienza nella retribuzione o
nel compenso del periodo di paga sono trattenuti sulle retribuzioni e
sui compensi corrisposti nel periodo di  paga  successivo.  L'importo
che  non  e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o
per  incapienza  delle  retribuzioni  deve  essere  comunicato   agli
interessati che provvedono al versamento entro il 15 dicembre 1997.
   200.  Nel  caso  in  cui  i soggetti che operano le ritenute sulle
retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo
1997 siano diversi da quelli che, per l'anno 1996,  hanno  rilasciato
il  certificato  previsto  dai  commi  2  e 3 dell'articolo 7-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotto  dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,  si  applicano  le
modalita'  previste  dal  comma  198.  E'  fatta  salva  la  facolta'
dell'interessato di ottenere dal sostituto di imposta per l'anno 1997
l'applicazione delle disposizioni del  comma  199,  previa  consegna,
entro  il  mese  di  febbraio  1997,  del  predetto  certificato,  in
originale o in copia.
   201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e  3,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal citato decreto-legge n. 330 del 1994  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996,
sono indicati, nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche'  l'ammontare  delle
detrazioni spettanti.
   202.  I  soggetti  tenuti  al  versamento del contributo nonche' i
datori di lavoro devono indicare,  nelle  dichiarazioni  relative  al
periodo  d'imposta 1996 previste, rispettivamente, negli articoli 1 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600,  i dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e le
modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di  cui
all'articolo  8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, che approva i rispettivi modelli di dichiarazione.
   203. Per la dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione,  i  rimborsi, il contenzioso e le sanzioni, si applicano
le disposizioni previste per le imposte  sui  redditi  delle  persone
fisiche.
   204.  In  deroga  a quanto disposto dall'articolo 48, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
riguardante  la sanatoria delle irregolarita' e delle omissioni rela-
tive  ad  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto,  il  contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni e di  interessi,  gli  omessi  versamenti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  risultanti  dalle  dichiarazioni presentate e dalle
liquidazioni periodiche, provvedendo  a  versare,  entro  il  termine
perentorio del 30 settembre 1997, l'imposta stessa ed una soprattassa
nella  misura  del  venticinque  per cento, del venti per cento o del
quindici   per   cento,   a   seconda  che  la  violazione  riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con  riferimento  ai
versamenti periodici, il contribuente ha versato l'imposta in sede di
dichiarazione  annuale  senza  usufruire delle circostanze attenuanti
previste nel citato articolo 48,  le  soprattasse  di  cui  al  primo
periodo  sono  ridotte alla meta'.  L'applicazione delle disposizioni
di cui ai precedenti periodi esonera il  contribuente  dal  pagamento
della soprattassa indicata nell'articolo 44 del citato decreto n. 633
del 1972.
   205.  Per  la  regolarizzazione  dei versamenti periodici relativi
all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella misura del dieci per
cento, devono essere versate entro trenta giorni dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della relativa dichiarazione.
   206.  Per  gli  omessi  versamenti per i quali l'ufficio IVA abbia
provveduto  a  notificare  l'avviso  di  pagamento  o   ad   eseguire
l'iscrizione  a  ruolo  o  se  entro  il  30 settembre 1997 lo stesso
ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60, comma sesto,  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall'articolo 10, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  20  giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, si applicano le disposizioni del  periodo  seguente,  a
condizione  che il contribuente effettui il versamento previsto entro
trenta giorni dal  ricevimento  dell'avviso  di  pagamento.  Per  gli
avvisi  di  pagamento  notificati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine per il versamento e' prorogato al 31
gennaio 1997. Se la  violazione  e'  gia'  stata  constatata  o  sono
comunque  iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
la  soprattassa  da  versare  entro la predetta data del 30 settembre
1997 e' pari al trentacinque per  cento,  al  trenta  per  cento,  al
venticinque  per  cento  o  al  venti per cento, rispettivamente, per
ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996.
   207. Il pagamento delle imposte e  delle  soprattasse  di  cui  ai
commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con le modalita' indicate
nell'articolo  38,  primo  comma,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini della regolarizzazione di
cui ai commi 204, 205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena
di decadenza dalla stessa, entro quindici giorni  dal  pagamento,  al
competente   ufficio   IVA,   apposita   istanza,  allegandovi  copia
dell'attestazione di versamento. La  trasmissione  dell'istanza  puo'
essere   effettuata   anche   tramite  servizio  postale,  con  plico
raccomandato senza busta.
   208. Le disposizioni del  comma  204  si  applicano,  fino  al  30
settembre  1997, anche se per l'imposta sono stati emessi i ruoli per
la riscossione, a condizione che la cartella  di  pagamento  non  sia
stata  notificata e la relativa rata non sia scaduta prima della data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  In  caso  di  avvenuta
notifica  della  cartella  di  pagamento,  resta  fermo il versamento
dell'imposta  al  concessionario   della   riscossione,   mentre   il
versamento  della soprattassa deve essere effettuato presso l'ufficio
IVA competente entro cinque giorni dal pagamento dell'imposta.
   209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,
riguardanti  i  ritardati  o mancati versamenti diretti delle imposte
sui  redditi  e  le  relative  sanzioni,   i   contribuenti   possono
regolarizzare,  senza  applicazione  di  sanzioni e di interessi, gli
omessi versamenti delle imposte sui  redditi,  delle  altre  imposte,
nonche'  dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali
relative ai periodi d'imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1995,
provvedendo  a  versare,  in  mancanza  di notifica della cartella di
pagamento, entro il termine perentorio del  30  settembre  1997,  gli
ammontari  dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa,
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento,  al  venticinque
per  cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che
l'imposta  o  il  contributo   siano   dovuti   in   relazione   alla
dichiarazione   dei   redditi   relativa   al   periodo  d'imposta  o
all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro  il  31  dicembre  degli
anni  1991  e  precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di
cui al precedente periodo assorbe  quella  eventualmente  dovuta  per
omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo
d'imposta  o  allo  stesso  esercizio.  Se il contribuente ha versato
l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale,  in  caso
di  omesso  o  tardivo  versamento  degli  acconti,  la  misura della
soprattassa di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.
   210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano  per  i  ruoli
gia'  emessi,  per  i  quali  sia  stata  notificata  la  cartella di
pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di  entrata
in  vigore  della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella
di pagamento sia stata  notificata  dopo  tale  data  e  fino  al  30
settembre  1997,  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  209  a
condizione che il contribuente versi gli  importi  rideterminati,  in
base  a  detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della
riscossione sono tenuti a  comunicare  ai  competenti  uffici,  entro
trenta  giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i
relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo
111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio
1988,  n.  43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle
comunicazioni dei concessionari, gli  uffici  dispongono  lo  sgravio
degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
   211.   I  soggetti  indicati  nell'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante  i
sostituti  di imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti
al versamento di un importo pari  al  due  per  cento  dell'ammontare
complessivo  dei  trattamenti  di  fine rapporto, di cui all'articolo
2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre  1996,  a  titolo  di
acconto  delle  imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Il
predetto ammontare e' comprensivo delle rivalutazioni ed e' al  netto
delle  somme  gia'  erogate  a  titolo  di anticipazione alla data di
entrata in vigore della presente  legge.  Al  versamento  di  cui  al
presente  comma  non  sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche'  quelli  che,
alla  data  del  30 ottobre 1996, avevano un numero di dipendenti non
superiore a cinque.
   212.  L'importo  indicato  al  comma  211,  da   riportare   nella
dichiarazione  prevista  nell'articolo  7  del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa  all'anno  1997,
va  versato in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre 1997,
con  le  modalita'  prescritte  per  il versamento delle ritenute sui
redditi da lavoro dipendente.
   213. L'importo di cui al comma  211,  nell'ammontare  che  risulta
alla  data  del  31  dicembre  di  ogni anno, e' rivalutato secondo i
criteri previsti dal  quarto  comma  dell'articolo  2120  del  codice
civile.  Esso  costituisce  credito  di imposta, da utilizzare per il
versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine  rapporto
corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 1998, fino a concorrenza dello
0,50  per cento di detti trattamenti. Tale limite e' elevato al 2 per
cento per quelli corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2000  ovvero,
se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito
d'imposta  e  residuo  a  tale  data e i trattamenti di fine rapporto
risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1o gennaio 2000 il
credito di imposta risulta superiore al 2,5 per cento dei trattamenti
residui, l'eccedenza e' utilizzata per il versamento  delle  ritenute
applicate  sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato detta
eccedenza.
   214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita'
liquide nelle contabilita'  speciali  o  in  conti  correnti  con  il
Tesoro,  per  l'anno  1997  i pagamenti del bilancio dello Stato sono
accreditati sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato solo  ad
avvenuto  accertamento  che  le  disponibilita' sui conti medesimi si
sono ridotte a  un  valore  non  superiore  al  20  per  cento  delle
disponibilita'  rilevate  al  1o  gennaio  1997. La cadenza temporale
delle rate di pagamento risultanti dalla  normativa  vigente  decorre
dal  raggiungimento del predetto limite. Con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio  1997,  sono   disciplinati   modalita'   e   termini   degli
accreditamenti  di  somme  spettanti  alle province, ai comuni e alle
comunita' montane.
   215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le  seguenti
modifiche:
    a)  all'articolo  2,  commi  3 e 4, le parole "14.550 miliardi" e
"16.205 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "500 miliardi";
    b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  "A  decorrere  dal 1 gennaio 1996, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro
del  tesoro,  e'  stabilita,  a carico delle Amministrazioni statali,
un'aliquota  contributiva  di  finanziamento  aggiuntiva  rispetto  a
quella  di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e modalita'
di versamento.";
    c) all'articolo 2, comma 4,  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:
"c-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno 1996 e a lire 15.705
miliardi  per  l'anno  1997,  quale  contribuzione  di  finanziamento
aggiuntiva a carico delle Amministrazioni statali".
   216.  Le entrate derivanti dalla  presente  legge  sono  riservate
all'erario  e  concorrono  alla copertura degli oneri per il servizio
del debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee  di
politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
riequilibrio del bilancio assunti in sede  comunitaria.  Con  decreto
del  Ministro  delle  finanze,  da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite,  ove
necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente comma.
   217.  Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o
gennaio  1997,  salvo che non sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro  e  del
                                  bilancio   e  della  Programmazione
                                  economica
                                  VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK