(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE RELATIVO
   A BUONI QUINQUENNALI DEL TESORO ITALIANO.  NEGOZIATO  NEL  MERCATO
   DISCIPLINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.
      (modificato dal comitato di gestione il 12 dicembre 1996
      ed approvato dal Ministro del tesoro il 31 gennaio 1997)
   Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  15, del decreto del
Ministro  del  tesoro  24  febbraio  1994  disciplinante  il  mercato
telematico  dei  titoli  di Stato e dei relativi contratti uniformi a
termine  e  della  sottoscrizione  degli  atti   necessari   per   la
partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema
negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi
al  mercato stesso ed aderenti alla cassa di compensazione e garanzia
di cui alla legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  in  ordine  ai  contratti
futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico
di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
     a)   "applicazione":   l'accettazione   della   "proposta",  con
l'indicazione della quantita'  di  "titoli  nozionali"  accettati  in
acquisto   o   in   vendita,   trasmessa  attraverso  il  Sistema  ed
immediatamente da questo elaborata; l'applicazione  contiene  inoltre
la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;
     b)  "disposizioni  sulla  cassa di compensazione e garanzia": le
disposizioni emanate d'intesa  dalla  Commissione  nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  e dalla Banca d'italia ai sensi dell'art. 22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
     c) "giorno di liquidazione": il decimo giorno di calendario  del
"mese  di  consegna",  o  giorno  lavorativo  successivo, se festivo,
coincidente con il quarto giorno  lavorativo  successivo  all'"ultimo
giorno di contrattazione";
     d) "margini di variazione": le somme di denaro da calcolare, per
ogni gionata lavorativa del mercato, sulla base dell'importo nominale
del  titolo  nozionale  e  delle  differenze  percentuali  di  prezzo
indicate nell'art. 5;
     e) "mese di consegna": il mese, indicato unitamente all'anno  in
apposita  pagina  descrittiva  del  prodotto  finanziario e precisato
nella "proposta" e nell'"applicazione", nel  quale  deve  aver  luogo
l'esecuzione  finale  del  contratto,  in  conformita'  alle scadenze
contrattuali stabilite dal comitato di gestione  con  riferimento  ai
mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;
     f) "prezzo di chiusura": il valore del titolo nozionale riferito
proporzionalmente  a  cento  lire  di  valore  nominale, giornalmente
accertato dopo il termine di ogni sessione  di  contrattazione  dalla
cassa  di  compensazione  e  garanzia secondo i criteri stabiliti nel
proprio regolamento;
     g)  "il   prezzo   di   negoziazione":   il   prezzo,   riferito
proporzionalmente  a  cento  lire  di  capitale nominale, al quale il
singolo contratto e' concluso attraverso l'incontro della  "proposta"
con l'"applicazione";
     h)  "il  prezzo  di  regolamento  alla  consegna": il valore del
titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire  di  valore
nominale,  accertato dal comitato di gestione al termine dell'"ultimo
giorno di contrattazione"  del  contratto,  sulla  base  della  media
ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel mercato per
un   ammontare   complessivo,   negli   ultimi   quindici  minuti  di
contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli  nozionali,  ovvero,
in  mancanza,  della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti
sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli  compresi  nel
paniere;
     i)  "proposta":  l'offerta  di  acquisto  o  di  vendita esposta
attraverso  il  circuito  telematico  dai  soggetti  abilitati,   con
l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli
nozionali  e  del  prezzo  offerti:  "il  prezzo  offerto puo' essere
modificato, prima dell'incontro con un'applicazione,  con  variazioni
minime  pari  a  lire  0,01",  all'atto  di immissione della proposta
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
     l) "regolamento della cassa di  compensazione  e  garanzia":  il
regolamento, deliberato dalla cassa ed approvato dalla Consob e dalla
Banca  d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla cassa di
compensazione e garanzia";
     m)  "titolo  nozionale":  una  quantita'  di  buoni  del  Tesoro
italiano  pari  a  200  milioni di lire di valore nominale, con tasso
d'interesse nominale annuo lordo del 12%  e  cedola  semestrale,  sul
valore  del quale "titolo" e' stabilito l'importo dovuto per i valori
mobiliari, di pari ammontare, da individuare e  trasferire  ai  sensi
degli articoli 6 e 7;
     n)   "ultimo   giorno   di   contrattazione":   la  sessione  di
contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere  stipulati
nel  mercato  contratti  che  debbono  essere interamente eseguiti il
quarto giorno lavorativo successivo.
   2. Le definizioni di cui al  comma  1  costituiscono,  per  quanto
occorra,  elementi  integrativi  della parte dispositiva del presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
   1. La conclusione del contratto avviene attraverso  l'impiego  dei
terminali  di  cui  ogni  operatore  e'  tenuto  a dotarsi e mediante
l'incontro, secondo le modalita' stabilite per il  funzionamento  del
Sistema, di una "proposta" e di un "ordine".
   2.  Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema
visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
   1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine  di  una
quantita'  concordata  di  "titoli  nozionali", alle condizioni della
"proposta" e dell'applicazione soddisfatto dal  Sistema,  nonche'  le
obbligazioni di cui al comma 2.
   2.  Le  parti  contraenti  rimangono reciprocamente impegnate alla
corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi"
di cui all'art. 5, che  sono  a  carico  del  venditore  in  caso  di
differenza  positiva  (aumento  dei  corsi)  o,  rispettivamente, del
compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
   1.  Il  prezzo  indicato nella "proposta" e nell'"applicazione" si
intende espresso in lire italiane ed e'  riferito  a  cento  lire  di
valore nominale del "titolo nozionale".
                               Art. 5.
                        Margini di variazione
  1.  I "margini di variazione" che le parti contraenti sono tenute a
corrispondere  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  "ed   i   margini
aggiuntivi,  ove  richiesti"  sono  determinati  sulla base di quanto
previsto  dalle  disposizioni  e  dal  regolamento  della  cassa   di
compensazione e garanzia.
   2.  L'obbligazione  relativa ai "margini" di cui all'art. 3, comma
2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.
                               Art. 6.
                      Esecuzione del contratto
   1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera,  relativamente
ai "margini di variazione", "un'esecuzione eventuale relativamente ai
margini  aggiuntivi  che venissero richiesti" ed un'esecuzione finale
per  quanto  riguarda  il  trasferimento  dei  titoli  e   del   loro
corrispettivo,   salvi  gli  effetti  della  compensazione  derivante
dall'intervento della cassa di compensazione e garanzia.
   2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, "del decreto del  Ministro  del
tesoro  24 febbraio 1994", l'esecuzione finale del contratto avviene,
con l'intervento della cassa di compensazione e garanzia,  presso  la
stanza  di  compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalita'
da questa stabilite. Le parti contraenti restano  impegnate,  qualora
non  aderiscano  o  non  possano  aderire direttamente alla stanza di
compensazione, a stipulare i necessari accordi con un  aderente  alla
stanza  medesima,  che  sia  operatore  del  mercato, per la puntuale
esecuzione del contratto per il tramite di questi.
   3. Le posizioni relative ai contratti  disciplinati  dal  presente
atto  sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della
stanza di  compensazione  il  secondo  giorno  lavorativo  successivo
all'"ultimo giorno di contrattazione".
                               Art. 7.
        Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire
   1.  Il  venditore ha la facolta' di scegliere, per ciascun "titolo
nozionale", la specie di buoni del  Tesoro  da  trasferire  entro  un
paniere  costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso
nominale fisso,  con  cedole  semestrali,  rimborsabili  in  un'unica
soluzione   alla   scadenza,   con   vita   residua,  al  "giorno  di
liquidazione", compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque  anni  e
facenti  parte  di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non
inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci  giorni  lavorativi
prima del "giorno di liquidazione".
   2.  La  dichiarazione  di  scelta  e'  comunicata  alla  cassa  di
compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro  tre  ore  dalla
chiusura  dell'"ultimo  giorno di contrattazione". Nel caso in cui la
dichiarazione di scelta non sia pervenuta  entro  detto  termine,  la
scelta  e'  effettuata dalla cassa di compensazione e garanzia che vi
provvede  entro  la  stessa  giornata,   dandone   comunicazione   al
venditore.
   3.  La cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno
lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione",  a  dare
notizia   alle   parti   acquirenti,   della  specie  di  titoli  che
riceveranno.
   4. Il comitato di gestione comunica al mercato i  titoli  inseriti
nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.
                               Art. 8.
                Corrispettivo dei titoli da ricevere
   1.  La  cassa  di  compensazione  e  garanzia  comunica alle parti
acquirenti "entro il termine di cui all'art. 7, comma 3" l'importo da
versare  il   "giorno   di   liquidazione   presso   la   stanza   di
compensazione".
   2.  L'importo  di  cui  al comma 1 (importo dovuto: ID) e' pari al
"prezzo di regolamento alla consegna" (PRC), rettificato dal  fattore
di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni
del  Tesoro  che  saranno  effettivamente trasferiti, aumentato degli
interessi netti maturati (IMnet), al  "giorno  di  liquidazione",  su
detti  titoli  secondo le formule allegate quale parte integrante del
presente contratto.
   3.  Rimangono  definitivamente  acquisiti  a  favore  della  parte
venditrice  gli  interessi  da  questa percepiti successivamente alla
conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo
ai titoli che  effettivamente  formeranno  oggetto  di  trasferimento
attraverso la stanza di compensazione.
                               Art. 9.
                 Sistema di compensazione e garanzia
   1.  Il  sistema,  contestualmente  alla conclusione del contratto,
comunica per conto dei  contraenti  alla  cassa  di  compensazione  e
garanzia,  per  mezzo  del  circuito  telematico,  le controparti, la
posizione acquirente o venditrice da esse  assunta,  l'oggetto  e  le
condizioni contrattuali.
   2.  La  cassa  di compensazione e garanzia, attraverso il circuito
telematico, conferma  l'operazione  al  venditore  e  all'acquirente,
assumendo  con  cio'  nei  confronti di ciascuno di essi la posizione
contrattuale della  rispettiva  controparte,  salvo  quanto  previsto
nell'art. 10.
   3.  Per  effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di
adesione alla cassa il venditore e l'acquirente  rimangono  vincolati
verso   la  cassa  medesima,  senza  che  siano  necessari  ulteriori
adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e  sono  in  ogni
caso  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte.  Tuttavia i
contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre  alla
cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui
possa  discendere  l'invalidita'  o  l'inefficacia  dello stesso, ne'
quelle fondate su altri rapporti  intrattenuti  con  la  controparte.
Ogni  eccezione  o contestazione al riguardo puo' essere fatta valere
esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.
                              Art. 10.
     Contratti conclusi da aderenti alla cassa di compensazione
                    e garanzia in forma indiretta
   1. Le clausole contenute nel presente articolo  si  applicano,  in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti
conclusi  nel  mercato  quando uno o entrambi i contraenti aderiscano
indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia.
   2.   Nei  casi  indicati  nel  comma  1  il  Sistema  effettua  le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1,  anche  a  coloro  che  nei
confronti  dei  contraenti operano, secondo l'ordinamento della cassa
di compensazione e garanzia nella qualita' di aderente generale.
   3. Ai sensi di detto ordinamento e  delle  pattuizioni  intercorse
tra  i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla cassa di cui
all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche  per  conto  degli
aderenti generali interessati.
   4.  La  cassa  di  compensazione e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 9,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla Cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
   5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4 la cassa assume
nei  confronti  dell'aderente  generale  interessato   la   posizione
contrattuale  gia' propria della controparte originaria dell'aderente
indiretto che e' collegato a detto aderente generale  e  quest'ultimo
assume  nei  confronti  dell'aderente  indiretto ad esso collegato la
medesima posizione contrattuale assunta dalla cassa di  compensazione
e garanzia nei propri confronti.
   6.  I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel
comma  5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni   assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 9.
                             Art. 10-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
   1.  Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad
integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10,  ai  contratti
conclusi  nel  mercato  nei  casi  in cui uno o entrambi i contraenti
operino applicando la procedura di "give up".
   2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma  1,  sono  effettuate
dal  Sistema  anche  a  coloro  che  nei confronti del/i contraente/i
operano nella qualita' di compensatore  in  "give-up",  fermo  quanto
previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
   3.  Le  comunicazioni  alla cassa effettuate ai sensi dell'art. 9,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i
in "give-up" interessato/i.
   4. La cassa di compensazione e garanzia da'  la  conferma  di  cui
all'art.  9,  comma  2,  al/ai  compensatore/i  in  "give-up" ed alla
controparte del/i negoziatore/i in "give-up", qualora non operi nella
stessa qualita', nonche' al suo aderente  generale  ove  si  applichi
l'art. 10.
   5.  Per  effetto della conferma di cui al comma 4, la cassa assume
nei  confronti  del/i  compensatore/i  in  "give  up"  la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i negoziatore/i in
"give up" che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo  quanto  previsto,
per  detta  controparte che non abbia operato in "give up", dall'art.
9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10, comma 5.
   6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito  nel
comma  5,  sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto
salvo nei confronti del compensatore in  "give  up"  quanto  previsto
nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.
                              Art. 11.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
   1.   Il   presente  contratto  ed  i  contratti  futures  conclusi
attraverso il Sistema rientrano tra quelli per i quali non e' ammessa
la risoluzione per eccessiva onerosita',  essendo  ogni  sopravvenuto
onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.
                              Art. 12.
                 Legge applicabile e foro competente
   1.   Il   presente  contratto  ed  i  contratti  futures  conclusi
attraverso il sistema sono interamente regolati dalla legge  italiana
in  particolare  -  e  senza  con  cio'  nulla escludere - per quanto
riguarda la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne
derivano e la loro esecuzione.
   2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1
e' competente il foro di Roma.