(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE
   DECENNALE  RELATIVO  A  BUONI  POLIENNALI  DEL   TESORO   ITALIANO
   NEGOZIATO  NEL  MERCATO  DISCIPLINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DEL
   TESORO 24 FEBBRAIO 1994.
      (modificato dal comitato di gestione il 12 dicembre 1996
        ed approvato dal Ministro del tesoro 31 gennaio 1997)
   Per effetto di quanto  disposto  dall'art.  15,  del  decreto  del
Ministro  del  tesoro  24  febbraio  1994  disciplinante  il  mercato
telematico dei titoli di Stato e dei relativi  contratti  uniformi  a
termine   e   della   sottoscrizione  degli  atti  necessari  per  la
partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema
negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi
al mercato stesso ed aderenti alla cassa di compensazione e  garanzia
di  cui  alla  legge  2  gennaio  1991,  n. 1, in ordine ai contratti
futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico
di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).
                               Art. 1.
                             Definizioni
   1. Nel presente schema negoziale si intendono per:
     a)  "applicazione":   l'accettazione   della   "proposta",   con
l'indicazione  della  quantita'  di  "titoli  nozionali" accettati in
acquisto  o  in  vendita,  trasmessa   attraverso   il   Sistema   ed
immediatamente  da  questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre
la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;
     b) "disposizioni sulla cassa di compensazione  e  garanzia":  le
disposizioni  emanate  d'intesa  dalla  Commissione  nazionale per le
societa' e la borsa e dalla Banca d'Italia  ai  sensi  dell'art.  22,
comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
     c)  "giorno di liquidazione": il decimo giorno di calendario del
"mese di consegna",  o  giorno  lavorativo  successivo,  se  festivo,
coincidente  con  il  quarto giorno lavorativo successivo all'"ultimo
giorno di contrattazione";
     d) "margini di variazione": le somme di denaro da calcolare, per
ogni  giornata  lavorativa  del  mercato,  sulla  base   dell'importo
nominale  del  titolo  nozionale  e  delle  differenze percentuali di
prezzo indicate nell'art. 5;
     e) "mese di consegna": il mese, indicato unitamente all'anno  in
apposita  pagina  descrittiva  del  prodotto  finanziario e precisato
nella "proposta" e nell'"applicazione", nel  quale  deve  aver  luogo
l'esecuzione  finale  del  contratto,  in  conformita'  alle scadenze
contrattuali stabilite dal comitato di gestione  con  riferimento  ai
mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;
     f) "prezzo di chiusura": il valore del titolo nozionale riferito
proprorzionalmente  a  cento  lire  di  valore nominale, giornalmente
accertato dopo il termine di ogni sessione  di  contrattazione  dalla
cassa  di  compensazione  e  garanzia secondo i criteri stabiliti nel
proprio regolamento;
     g)  "il   prezzo   di   negoziazione":   il   prezzo,   riferito
proporzionalmente  a  cento  lire  di  capitale nominale, al quale il
singolo contratto e' concluso attraverso l'incontro della  "proposta"
con l'"applicazione";
     h)  "il  prezzo  di  regolamento  alla  consegna": il valore del
titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire  di  valore
nominale,  accertato dal comitato di gestione al termine dell'"ultimo
giorno di contrattazione"  del  contratto,  sulla  base  della  media
ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel mercato per
un   ammontare   complessivo,   negli   ultimi   quindici  minuti  di
contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli  nozionali,  ovvero,
in  mancanza,  della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti
sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli  compresi  nel
paniere;
     i)  "proposta":  l'offerta  di  acquisto  o  di  vendita esposta
attraverso  il  circuito  telematico  dai  soggetti  abilitati,   con
l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantita' di titoli
nozionali  e  del  prezzo  offerti:  "il  prezzo  offerto puo' essere
modificato, prima dell'incontro con un'applicazione,  con  variazioni
minime  pari  a  lire  0,01",  all'atto  di immissione della proposta
l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;
     l) "regolamento della cassa di  compensazione  e  garanzia":  il
regolamento, deliberato dalla cassa ed approvato dalla Consob e dalla
Banca  d'Italia, di cui all'art. 3 delle "disposizioni sulla cassa di
compensazione e garanzia";
     m)  "titolo  nozionale":  una  quantita'  di  buoni  del  Tesoro
italiano  pari a 200 milioni di lire di valore nominale, con tasso di
interesse nominale annuo lordo  del  12%  e  cedola  semestrale,  sul
valore  del quale "titolo" e' stabilito l'importo dovuto per i valori
mobiliari, di pari ammontare, da individuare e  trasferire  ai  sensi
degli articoli 6 e 7;
     n)   "ultimo   giorno   di   contrattazione":   la  sessione  di
contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere  stipulati
nel  mercato  contratti  che  debbono  essere interamente eseguiti il
quarto giorno lavorativo successivo;
    2. Le definizioni di cui al comma  1  costituiscono,  per  quanto
occorra,  elementi  integrativi  della parte dispositiva del presente
contratto.
                               Art. 2.
                      Conclusione del contratto
   1. La conclusione del contratto avviene attraverso  l'impiego  dei
terminali  di  cui  ogni  operatore  e'  tenuto  a dotarsi e mediante
l'incontro, secondo le modalita' stabilite per il  funzionamento  del
Sistema, di una "proposta" e di un "ordine".
   2.  Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema
visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.
                               Art. 3.
                        Oggetto del contratto
   1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine  di  una
quantita'  concordata  di  "titoli  nozionali", alle condizioni della
"proposta" e dell'"applicazione" soddisfatto dal Sistema, nonche'  le
obbligazioni di cui al comma 2.
   2.  Le  parti  contraenti  rimangono reciprocamente impegnate alla
corresponsione dei "margini di variazione" "e dei margini aggiuntivi"
di cui all'art. 5, che  sono  a  carico  del  venditore  in  caso  di
differenza  positiva  (aumento  dei  corsi)  o,  rispettivamente, del
compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).
                               Art. 4.
                       Prezzo di negoziazione
   1.  Il  prezzo  indicato nella "proposta" e nell'"applicazione" si
intende espresso in lire italiane ed e'  riferito  a  cento  lire  di
valore nominale del "titolo nozionale".
                               Art. 5.
                        Margini di variazione
   1. I "margini di variazione" che le parti contraenti sono tenute a
corrispondere   ai   sensi  dell'art.  3,  comma  2,  "ed  i  margini
aggiuntivi, ove richiesti" sono  determinati  sulla  base  di  quanto
previsto   dalle  disposizioni  e  dal  regolamento  della  cassa  di
compensazione e garanzia.
   2. L'obbligazione relativa ai "margini" di cui all'art.  3,  comma
2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati
negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.
                               Art. 6.
                      Esecuzione del contratto
   1.  Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente
ai "margini di variazione", "un esecuzione eventuale relativamente ai
margini aggiuntivi che venissero richiesti" ed  un'esecuzione  finale
per   quanto   riguarda  il  trasferimento  dei  titoli  e  del  loro
corrispettivo,  salvi  gli  effetti  della  compensazione   derivante
dall'intervento della cassa di compensazione e garanzia.
   2.  Ai  sensi dell'art. 12, comma 4, "del decreto del Ministro del
tesoro 24 febbraio 1994", l'esecuzione finale del contratto  avviene,
con  l'intervento  della cassa di compensazione e garanzia, presso la
stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo  le  modalita'
da  questa  stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora
non aderiscano o non possano  aderire  direttamente  alla  stanza  di
compensazione,  a  stipulare i necessari accordi con un aderente alla
stanza medesima, che sia  operatore  del  mercato,  per  la  puntuale
esecuzione del contratto per il tramite di questi.
   3.  Le  posizioni  relative ai contratti disciplinati dal presente
atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera  della
stanza  di  compensazione  il  secondo  giorno  lavorativo successivo
all'"ultimo giorno di contrattazione".
                               Art. 7.
        Facolta' di scelta in ordine ai titoli da trasferire
   1. Il venditore ha la facolta' di scegliere, per  ciascun  "titolo
nozionale",  la  specie  di  buoni  del Tesoro da trasferire entro un
paniere costituito da buoni del  Tesoro  italiano  a  tasso  nominale
fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla
scadenza, con vita residua, al "giorno di liquidazione", compresa tra
gli  otto  ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia
raggiunto un ammontare non  inferiore  a  tremila  miliardi  di  lire
almeno dieci giorni lavorativi prima del "giorno di liquidazione".
   2.  La  dichiarazione  di  scelta  e'  comunicata  alla  cassa  di
compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro  tre  ore  dalla
chiusura  dell'"ultimo  giorno di contrattazione". Nel caso in cui la
dichiarazione di scelta non sia pervenuta  entro  detto  termine,  la
scelta  e'  effettuata dalla cassa di compensazione e garanzia che vi
provvede  entro  la  stessa  giornata,   dandone   comunicazione   al
venditore.
   3.  La cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno
lavorativo successivo all'"ultimo giorno di contrattazione",  a  dare
notizia   alle   parti   acquirenti   della   specie  di  titoli  che
riceveranno".
   4. Il comitato di gestione comunica al mercato i  titoli  inseriti
nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.
                               Art. 8.
                Corrispettivo dei titoli da ricevere
   1.  La  cassa  di  compensazione  e  garanzia  comunica alle parti
acquirenti "entro il termine di cui all'art. 7, comma 3" l'importo da
versare il "giorno di liquidazione presso la stanza di compensazione.
   2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto:  ID)  e'  pari  al
"prezzo  di regolamento alla consegna" (PRC), rettificato dal fattore
di conversione (FC) dal "titolo nozionale" a ciascuna specie di buoni
del Tesoro che saranno  effettivamente  trasferiti,  aumentato  degli
interessi  netti  maturati  (IMnet),  al "giorno di liquidazione", su
detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante  del
presente contratto.
   3.  Rimangono  definitivamente  acquisiti  a  favore  della  parte
venditrice gli interessi da  questa  percepiti  successivamente  alla
conclusione del contratto e fino al "giorno di liquidazione" riguardo
ai  titoli  che  effettivamente  formeranno  oggetto di trasferimento
attraverso la stanza di compensazione.
                               Art. 9.
                 Sistema di compensazione e garanzia
   1. Il Sistema, contestualmente  alla  conclusione  del  contratto,
comunica  per  conto  dei  contraenti  alla  cassa di compensazione e
garanzia, per mezzo  del  circuito  telematico,  le  controparti,  la
posizione  acquirente  o  venditrice  da esse assunta, l'oggetto e le
condizioni contrattuali.
   2. La cassa di compensazione e garanzia,  attraverso  il  circuito
telematico,  conferma  l'operazione  al  venditore  e all'acquirente,
assumendo con cio' nei confronti di ciascuno  di  essi  la  posizione
contrattuale  della  rispettiva  controparte,  salvo  quanto previsto
nell'art. 10.
   3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli  atti  di
adesione  alla  cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati
verso  la  cassa  medesima,  senza  che  siano  necessari   ulteriori
adempimenti,  per  i  rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni
caso liberati  dalle  reciproche  obbligazioni  assunte.  Tuttavia  i
contraenti  originari restano impegnati in proprio a non opporre alla
cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui
possa discendere l'invalidita'  o  l'inefficacia  dello  stesso,  ne'
quelle  fondate  su  altri  rapporti intrattenuti con la controparte.
Ogni eccezione o contestazione al riguardo puo' essere  fatta  valere
esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.
                              Art. 10.
                   Contratti conclusi da aderenti
      alla cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta
   1.  Le  clausole  contenute nel presente articolo si applicano, in
deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti
conclusi nel mercato quando uno o entrambi  i  contraenti  aderiscano
indirettamente alla cassa di compensazione e garanzia.
   2.   Nei  casi  indicati  nel  comma  1  il  sistema  effettua  le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma  1  anche  a  coloro  che  nei
confronti  dei  contraenti operano, secondo l'ordinamento della cassa
di compensazione e garanzia, nella qualita' di aderente generale.
   3. Ai sensi di detto ordinamento e  delle  pattuizioni  intercorse
tra  i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla cassa di cui
all'art. 9, comma 1 si intendono effettuate  anche  per  conto  degli
aderenti generali interessati.
   4.  La  cassa  di  compensazione e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 9,  comma  2,  anche  agli  aderenti  generali  interessati,
intendendosi    la    comunicazione    all'operatore   che   aderisce
indirettamente alla cassa compiuta per conto  dell'aderente  generale
al quale e' collegato.
   5.  Per  effetto  della conferma di cui al comma 4 la cassa assume
nei  confronti  dell'aderente  generale  interessato   la   posizione
contrattuale  gia' propria della controparte originaria dell'aderente
indiretto che e' collegato a detto aderente generale  e  quest'ultimo
assume  nei  confronti  dell'aderente  indiretto ad esso collegato la
medesima posizione contrattuale assunta dalla cassa di  compensazione
e garanzia nei propri confronti.
   6.  I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel
comma  5,  sono  liberati  dalle  reciproche  obbligazioni   assunte,
restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui
sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3
dell'art. 9.
                            Art. 10-bis.
               Contratti conclusi in regime di give up
   1.  Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad
integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10,  ai  contratti
conclusi  nel  mercato  nei  casi  in cui uno o entrambi i contraenti
operino applicando la procedura di "give up".
   2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1 sono effettuate dal
sistema anche a coloro che nei confronti del/i  contraente/i  operano
nella  qualita'  di  compensatore in "give-up", fermo quanto previsto
nel l'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.
   3. Le comunicazioni alla cassa effettuate ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i
in "give-up" interessato/i.
   4.  La  cassa  di  compensazione e garanzia da' la conferma di cui
all'art. 9, comma  2,  al/ai  compensatore/i  in  "give-up"  ed  alla
controparte  del/i  negoziatore/i  in  "give-  up", qualora non operi
nella stessa qualita',  nonche'  al  suo  aderente  generale  ove  si
applichi l'art. 10.
   5.  Per  effetto della conferma di cui al comma 4, la cassa assume
nei  confronti  del/i  compensatore/i  in  "give  up"  la   posizione
contrattuale  gia'  propria  della controparte del/i negoziatore/i in
"give up" che e'/sono ad esso/i collegato/i, fermo  quanto  previsto,
per  detta  controparte che non abbia operato in "give up", dall'art.
9, comma 2, o - a seconda del caso - dall'art. 10 comma 5.
   6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito  nel
comma  5,  sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto
salvo nei confronti del compensatore in  "give  up"  quanto  previsto
nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.
                              Art. 11.
                Risoluzione per eccessiva onerosita'
   1.   Il   presente  contratto  ed  i  contratti  futures  conclusi
attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non e' ammessa
la risoluzione per eccessiva onerosita',  essendo  ogni  sopravvenuto
onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.
                              Art. 12.
                 Legge applicabile e foro competente
   1.   Il   presente  contratto  ed  i  contratti  futures  conclusi
attraverso il sistema sono interamente regolati dalla legge italiana,
in particolare - e senza  con  cio'  nulla  escludere  -  per  quanto
riguarda la forma ed i requisiti di validita', le obbligazioni che ne
derivano e la loro esecuzione.
   2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1
e' competente il foro di Roma.