IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285, e
2 aprile 1951, n. 302;
  Visto l'art. 15 della legge  17  febbraio  1971,  n.  127,  che  ha
sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
  Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, modificato in data 29
marzo  1989,  con  il  quale  sono  state determinate le modalita' di
accertamento e  di  riscossione  dei  contributi  dovuti  dagli  enti
cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;
  Ritenuto  necessario procedere alla determinazione - per il biennio
1997-98 - della misura del contributo anzidetto;
  Sentito, ai sensi di legge, il parere  della  commissione  centrale
per le cooperative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  dovuto  dagli  enti  cooperativi  relativamente  al
servizio delle ispezioni ordinarie verra' corrisposto, per il biennio
1997-98, nella misura sottoindicata e con le  medesime  modalita'  di
accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8
ottobre  1973 citato in premessa ad eccezione, per quanto concerne la
riscossione,  delle  modalita'  di  versamento  dei   contributi   di
pertinenza  del  Ministero, che verranno versati presso la sezione di
tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.
  Per il biennio cui si riferisce il presente decreto il  termine  di
cui  all'art. 4 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 viene fissato
in sessanta giorni  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
dalla scadenza di detto termine decorrera' quello previsto  dall'art.
5 del citato decreto dell'8 ottobre 1973.
  Per  le  cooperative  omologate,  nel  biennio  1997-98  di  cui al
successivo art. 5 il termine di sessanta giorni decorre dalla data di
omologazione:
    a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100  o  un
capitale  versato  non  superiore  a  L.  500.000  o un fatturato non
superiore a L. 1.000.000.000:
    L. 400.000;
    b) enti cooperativi con numero di soci  superiore  a  100  e  non
superiore  a 1.000 o un capitale versato superiore a L. 500.000 e non
superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore a L.  1.000.000.000
e non superiore a L. 4.000.000.000:
    L. 1.000.000;
    c)  enti  cooperativi  con  numero di soci superiore a 1.000 o un
capitale versato superiore a L. 2.000.000 o un fatturato superiore  a
L. 4.000.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.000:
    L. 2.000.000;
    d)   enti   cooperativi   con   un   fatturato   superiore  a  L.
30.000.000.000:
    L. 3.300.000.