Art. 2.
  I  contributi  cosi' determinati verranno aumentati del 50% per gli
enti  cooperativi  assoggettabili  a  revisione  annuale   ai   sensi
dell'art.  15  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59. Per gli enti
iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di  abitazione
e  dei loro consorzi il predetto aumento del 50% verra' applicato nel
caso che gli stessi abbiano avviato il programma edilizio  nel  corso
del biennio 1997-98 o in data antecedente.