Art. 2. I contributi cosi' determinati verranno aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Per gli enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% verra' applicato nel caso che gli stessi abbiano avviato il programma edilizio nel corso del biennio 1997-98 o in data antecedente.