Art. 4.
  Ai  sensi  dell'art.  20, comma c), della legge 31 gennaio 1992, n.
59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1  e  2
verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione
e loro consorzi ivi comprese quelle delle regioni a statuto speciale.