Art. 8.
  Per  le  cooperative  che  ritardano  od  omettono  il pagamento si
provvedera' alla riscossione coatta  tramite  ruoli  senza  ulteriore
diffida  ad  adempiere.  Nei  loro  confronti  verranno  applicate le
penalita' stabilite dall'art. 15, comma 5,  della  legge  31  gennaio
1992,  n. 59. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 5 nonche' l'art.
8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente le modalita' di
accertamento e di riscossione dei contributi di cui trattasi.
   Roma, 24 gennaio 1997
                                           p. Il Ministro: GASPARRINI