Art. 8. Per le cooperative che ritardano od omettono il pagamento si provvedera' alla riscossione coatta tramite ruoli senza ulteriore diffida ad adempiere. Nei loro confronti verranno applicate le penalita' stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 5 nonche' l'art. 8 del decreto ministeriale 8 ottobre 1973 concernente le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi di cui trattasi. Roma, 24 gennaio 1997 p. Il Ministro: GASPARRINI