IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1993, n. 65, con il quale e' stata approvata la tabella didattica XXII-ter, relativa al diploma universitario in matematica; Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118, con il quale e' stata approvata la tabella didattica XXI-bis, relativa al diploma universitario in metodologie fisiche; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 28 giugno 1995; senato accademico del 6 settembre 1995; consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995; Visti i pareri favorevoli del Comitato regionale di coordinamento del 16 aprile 1996 e 1 luglio 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 febbraio 1996; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 3), relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene cosi' modificato: 3) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: a) corso di laurea in informatica; b) corso di laurea in matematica; c) corso di diploma universitario in informatica; d) corso di diploma universitario in matematica; e) corso di diploma universitario in metodologie fisiche. Dopo l'art. 24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, che disciplina il corso di diploma universitario in informatica, sono inseriti i seguenti articoli 24-quater e 24-quinquies, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 24-quater (Corso di diploma universitario in matematica). - 1. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarita' con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attivita' che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica. 3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dai consigli di facolta' che deliberano su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica. 5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono. 6. Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualita' per 960 ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di 120 ore o moduli semestrali di 60 ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo e' accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovra' seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990. 7. I piani di studio dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualita' scelti all'interno dell'area matematica (tabella A). 8. I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinche' il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioe' il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica. Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica. 9. Tutti gli insegnamenti, tranne al piu' una annualita' o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle A e B ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 10. I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica, previsti dal piano di studio (tabella A). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovra' superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalita' per sostenere questa prova, che non dara' luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica. 11. Per conseguire il diploma lo studente dovra' sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. 12. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria, tutti i corsi i laurea della facolta' di scienze statistiche demografiche ed attuariali. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8. Il consiglio di corso di laurea determinera' le modalita' di riconoscimento dei moduli semestrali. 13. Le strutture didattiche determineranno le modalita' di passaggio degli studenti del corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che puo' essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti. Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.