IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1993, n. 65, con il  quale  e'  stata
approvata   la   tabella  didattica  XXII-ter,  relativa  al  diploma
universitario in matematica;
  Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118, con il quale e' stata
approvata  la  tabella  didattica  XXI-bis,   relativa   al   diploma
universitario in metodologie fisiche;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di  Ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche dell'Universita'
degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio  di  facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali del 28 giugno 1995; senato
accademico  del 6 settembre 1995; consiglio di amministrazione del 28
settembre 1995;
  Visti i pareri favorevoli del Comitato regionale  di  coordinamento
del 16 aprile 1996 e 1 luglio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 9 febbraio 1996;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 1, punto 3), relativo alla facolta' di scienze  matematiche,
fisiche e naturali, viene cosi' modificato:
   3) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
     a) corso di laurea in informatica;
     b) corso di laurea in matematica;
     c) corso di diploma universitario in informatica;
     d) corso di diploma universitario in matematica;
     e) corso di diploma universitario in metodologie fisiche.
  Dopo  l'art.  24-ter del decreto del Presidente della Repubblica 11
giugno 1979, n. 298, che disciplina il corso di diploma universitario
in  informatica,  sono  inseriti  i  seguenti  articoli  24-quater  e
24-quinquies,  con  conseguente  scorrimento  della numerazione degli
articoli successivi.
  Art. 24-quater (Corso di diploma universitario in matematica). - 1.
Sono  titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni
di legge.
  2. Il corso di  diploma  ha  lo  scopo  di  fornire  le  conoscenze
matematiche  di base e la familiarita' con il ragionamento matematico
utili per lo svolgimento di attivita' che impiegano il  linguaggio  e
gli  strumenti  della  matematica  ed usufruibili per la prosecuzione
degli studi in Italia o all'estero nelle  discipline  che  richiedono
una  preparazione  matematica.  I  piani  di studio determinati dalle
strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di  conoscenze
per specifiche applicazioni della matematica.
  3.  L'articolazione  del  corso di diploma, i piani di studio con i
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i  moduli  didattici,
le  forme  di  tutorato,  le  prove di valutazione della preparazione
degli   studenti,   la   propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il
riconoscimento  degli  insegnamenti  seguiti  presso  altri  corsi di
laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche  con
le  modalita'  previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
  4. In attesa dell'entrata in vigore del  regolamento  didattico  di
Ateneo,  le  funzioni  delle  strutture  didattiche,  in relazione al
diploma in matematica, per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente
comma,  sono  esercitate  dai  consigli di facolta' che deliberano su
proposta del consiglio del corso di laurea in matematica.
  5.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo,  il  regolamento  delle
strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione,
lo  statuto,  debbono  attenersi,  per  quanto  concerne  il  diploma
universitario in matematica alle direttive  indicate  nei  commi  che
seguono.
  6.  Il  diploma  si consegue in due anni. Il corso di studi prevede
l'equivalente di otto annualita' per 960 ore complessive  di  lezioni
ed  esercitazioni.  Esso  si  articola  in corsi annuali di 120 ore o
moduli semestrali di 60 ore comprensive di lezioni ed  esercitazioni.
Di  regola  ogni  corso  o  modulo  e' accompagnato da esercitazioni.
L'organizzazione dei moduli semestrali dovra'  seguire  la  normativa
prevista  per  i  moduli  ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento
didattico, relativa al corso di laurea in matematica,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.
  7.  I  piani di studio dovranno prevedere un numero di insegnamenti
annuali o moduli semestrali equivalenti  complessivamente  ad  almeno
cinque  annualita'  scelti  all'interno dell'area matematica (tabella
A).
  8. I piani di studio dovranno prevedere che  siano  soddisfatte  le
condizioni indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in
matematica, affinche' il diplomato possa iscriversi al terzo anno del
corso  di  laurea  e cioe' il superamento di prove di valutazione del
profitto  per  corsi  annuali   o   moduli   semestrali   equivalenti
complessivamente  a  quattro esami delle discipline del primo biennio
del corso di laurea in matematica.
  Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi  a  discipline
dell'area   matematica   del  primo  anno  del  corso  di  laurea  in
matematica.
  9.  Tutti  gli  insegnamenti,  tranne  al piu' una annualita' o due
moduli semestrali, dovranno  essere  scelti  all'interno  delle  aree
indicate   nelle   tabelle   A   e   B   ed  appartenere  ai  settori
scientifico-disciplinari  previsti  dall'art.  14  della   legge   19
novembre 1990, n. 341.
  10.  I  piani  di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte
dello studente di  competenze  nell'uso  dei  mezzi  di  calcolo  per
problemi  di  matematica. Queste competenze potranno essere acquisite
attraverso gli insegnamenti dell'area matematica, previsti dal  piano
di studio (tabella A).
  Tuttavia,  qualora  il  piano di studi non preveda, a questo scopo,
almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi
numerica o della sottoarea informatica, lo studente  dovra'  superare
una  prova  pratica  nell'uso  dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle
prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalita'
per sostenere questa prova, che non dara'  luogo  a  votazione,  sono
stabilite dalla competente struttura didattica.
  11.  Per  conseguire  il  diploma  lo  studente dovra' sostenere al
termine dei corsi un colloquio orale  con  una  commissione  nominata
secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente.
  12.  Ai  fini  del  proseguimento  degli studi e del riconoscimento
previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19  novembre  1990,  n.
341,  sono  considerati  affini: il corso di laurea in matematica, il
corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica,  il
corso  di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facolta' di
ingegneria,  tutti  i  corsi  i  laurea  della  facolta'  di  scienze
statistiche  demografiche  ed  attuariali.  Le  strutture  didattiche
competenti  provvedono  ai  riconoscimenti  ai  sensi  del  comma   2
dell'art.  2  della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i
programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai  fini
del  conseguimento  della laurea in matematica tutti gli insegnamenti
comuni al corso di laurea in matematica.
  Coloro che  hanno  conseguito  il  diploma  in  matematica  possono
ottenere  a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in
matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui
al precedente comma 8. Il consiglio di corso di  laurea  determinera'
le modalita' di riconoscimento dei moduli semestrali.
  13.   Le   strutture  didattiche  determineranno  le  modalita'  di
passaggio degli studenti del corso di diploma al corso  di  laurea  e
viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che puo'
essere  affidato  ai tutori incaricati di seguire individualmente gli
studenti.
  Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo
stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.