(all. 2 - art. 1)
                                                            TABELLA B
  Area della fisica:
   Fisica;
   Fisica generale.
  Area della statistica:
   Statistica;
   Statistica per la ricerca sperimentale;
   Teoria dei campioni.
  Area della matematica finanziaria e attuariale:
   Matematica attuariale;
   Matematica finanziaria;
   Modelli matematici per i mercati finanziari.
  Area dell'analisi economica:
   Analisi economica;
   Econometria;
   Economia matematica.
  Art.  24-quinques  (Corso  di  diploma universitario in metodologie
fisiche). - 1. Il corso di  diploma  ha  lo  scopo  di  fornire  agli
studenti  adeguata  conoscenza  di  metodi  e  contenuti  culturali e
scientifici  orientata  al  conseguimento   del   livello   formativo
richiesto  dall'area  professionale di addetto alla strumentazione ed
al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca.
  In particolare il corso di diploma fornira'  competenze  specifiche
dirette a:
   uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme
specialistiche, dedicate ed automatizzate;
   utilizzo   con   valutazione  critica  delle  tecnologie  e  della
strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati;
   uso di metodi  diagnostici,  frutto  di  applicazioni  strumentali
delle piu' recenti scoperte scientifiche.
  La durata del corso di diploma e' stabilita in anni tre.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
in metodologie fisiche.
  2. L'iscrizione al corso e'  regolata  in  conformita'  alle  norme
vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero  degli  iscritti  a  ciascun  anno di corso e' stabilito
annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio  di  facolta'
di  scienze  matematiche,  fisiche e naturali, in base alle strutture
disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge
n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  3. Ai fini del  proseguimento  degli  studi  il  corso  di  diploma
universitario  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto affine ai corsi di
laurea in fisica, in astronomia ed in scienza dei materiali.
  Nell'ambito  dei  corsi  affini,  la  facolta'   riconoscera'   gli
insegnamenti  seguiti  con  esito  positivo avendo riguardo alla loro
validita' culturale, propedeutica o professionale per  la  formazione
richiesta  dal  corso  al  quale  sono  chiesti  il  trasferimento  o
l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di  scienze  matematiche,
fisiche   e   naturali  stabilisce,  salvo  colloqui  integrativi  su
contenuti  specifici,  e  ferma   restando   l'equivalenza   di   due
semestralita'   ad  una  annualita',  i  moduli  che  possono  essere
riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro  dei  corsi  ed  indica
l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi.
  4.  L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore
per anno. Essa e' comprensiva  delle  esercitazioni,  teoriche  e  di
laboratorio,  seminari,  corsi  monografici, dimostrazioni, attivita'
guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento,  correzione
e  discussione  di  elaborati, ecc. In ogni caso, non meno di 120 ore
per anno devono essere dedicate ad attivita' pratiche di  laboratorio
o  di  tirocinio.  Le  attivita'  corrispondenti  ai  due  moduli  di
laboratorio del  terzo  anno,  possono  essere  svolte  anche  presso
qualificati  enti  pubblici  e privati con i quali si siano stipulate
apposite convenzioni.
  5. L'ordinamento didattico che segue e' formulato  con  riferimento
alle   aree   disciplinari   intese   come   insiemi   di  discipline
scientificamente  affini   raggruppate   per   raggiungere   definiti
obiettivi  didattico-formativi.  Il  piano  di  studi si struttura in
moduli (di non meno di 50 ore), siano essi relativi  ad  insegnamenti
propedeutici  ovvero  di specialita' e di indirizzo. Nell'affidare un
insegnamento la facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
puo'  deliberare  di accorpare due moduli in un unico insegnamento di
non meno di 100 ore.
Formazione di base (19 moduli)
  Area matematica.
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  di  base   dell'analisi
matematica  e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli
insegnamenti di matematica  (A01B,  A02A,  A02B,  A03X,  A04A)  e  di
informatica (K05B).
  Sono  obbligatori  sei moduli da scegliere all'interno dei seguenti
settori disciplinari:
   A01B Geometria;
   A02A Analisi matematica;
   A02B Probabilita' e statistica matematica;
   A03X Fisica matematica;
   A04A Analisi numerica;
   K05B Informatica.
  Area fisica:
  Lo  studente  deve  acquisire  i  concetti  generali  della  fisica
generale,   le  tecniche  di  laboratorio,  in  particolare  ottiche,
elettroniche ed informatiche  ed  alcune  conoscenze  di  base  della
fisica moderna.
  Sono   obbligatori   dodici   moduli,  di  cui  almeno  quattro  di
laboratorio,  da   scegliere   all'interno   dei   seguenti   settori
disciplinari:
   B01A Fisica generale;
   B01B Fisica;
   B02A Fisica teorica;
   B03X Struttura della materia;
   B04X Fisica nucleare;
   K01X Elettronica.
  Area chimica (1 modulo).
  E'  obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni
di base di: C03X Chimica generale ed inorganica.
  Formazione professionale e di indirizzo
  Sulla  base  delle esigenze e competenze locali, sei moduli, di cui
almeno due di laboratorio, saranno  scelti  all'interno  dei  settori
disciplinari  inizianti  con A, B, C, D e K, al fine di specializzare
la formazione in uno dei seguenti indirizzi:
   misure e tecniche fisiche di laboratorio;
   tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici;
   tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica;
   tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale;
   tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali;
   fisica sanitaria;
   problematiche fisiche e tecniche computazionali.
  Per il raggiungimento del monte  complessivo  di  ore  indicato  al
comma   4,   le  facolta'  possono  attivare  altri  moduli  oltre  i
venticinque indicati.
  6. L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver  svolto  le
attivita'  previste al comma 4, tende ad accertare la preparazione di
base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione  di
un  elaborato  preparato  dallo studente sull'attivita' da lui svolta
nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei  corsi
specifici dell'indirizzo prescelto.
  7.  I  consigli  delle competenti strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, e in conformita' del regolamento  didattico
di  Ateneo,  l'articolazione  del  corso  di  diploma, in accordo con
quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.
  In particolare, nel regolamento sara' riportato il piano di  studi,
nel  rispetto  dei  vincoli di ore complessive di didattica e di area
disciplinare di cui al comma 5.
  Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:
   i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od  integrati)
con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori
disciplinari,  con  le qualificazioni ritenute piu' opportune, quali:
I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni, nonche' tutte le altre  che  giovino  a  determinare
piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico;
   le propedeuticita' di esame;
   la durata di ciascun corso di insegnamento;
   la   collocazione   degli   insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici;
   le prove di valutazione degli studenti;
   i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 30 dicembre 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO