Art. 2. Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria (( 1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso )) (( al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista )) (( dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non )) (( oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in )) (( vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria )) (( qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore )) (( sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico )) (( relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare )) (( l'incarico medesimo. )) (( 1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa )) (( della disciplina sull'acccesso al secondo livello dirigenziale )) (( del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del )) (( decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato )) (( dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. )) (( 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati, )) (( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della )) (( legge di conversione del presente decreto, ai sensi )) (( dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, )) (( previo parere delle competenti commissioni della Camera dei )) (( deputati e del Senato della )) (( Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra )) (( lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di )) (( Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed )) (( i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale. )) (( 1-ter. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui )) (( al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali )) (( dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre )) (( 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 )) (( dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore )) (( di legge ivi richiamati. )) (( 1-quater. Dall'esercizio della potesta' regolamentare di )) (( cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano )) (( sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa )) (( copertura finanziaria. )) (( 1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore )) (( dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo )) (( 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre )) (( 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, )) (( limitatamente alle parole "in possesso della idoneita' )) (( nazionale di cui all'articolo 17", l'articolo 15, comma 3, )) (( secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 )) (( dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli )) (( articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. )) (( 517, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quelle )) (( recate dai medesimi regolamenti. )) (( 1-sexies. Gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio )) (( della funzione di direzione gia' banditi e non ancora espletati )) (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto sono revocati. )) (( 1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di )) (( azienda USL o di azienda ospedaliera, che dovessero risultare )) (( vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di )) (( cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 )) (( possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno )) (( degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore )) (( sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale )) (( dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio )) (( alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, )) (( rispettivaniente ad un coadiutore sanitario o ad un vice )) (( direttore sanitario che siano in possesso della )) (( specializzazione in una delle discipline comprese nell'area )) (( dell'igiene e di un'anzianita' di servizio di sei anni nella )) (( medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore )) (( sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, )) (( puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una )) (( posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un )) (( curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze )) (( professionali nel campo della programmazione o della gestione )) (( di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio )) (( ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra' )) (( essere conferito al personale inquadrato nella posizione )) (( funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori )) (( titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo )) (( concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio )) (( 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta )) (( Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. )) 2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e' sostituito dal seguente: "2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.". Riferimenti normativi: - Il D.Lgs. n. 502 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 3, comma 7, quinto periodo (nel quale, come prevede il presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1- bis, sono soppresse le parole: "in possesso della idoneita' nazionale di cui all'art. 17"), dell'art. 15, comma 2 e comma 3 (nel quale come prevede il presente articolo, a decorrere dalla data di cui sopra, e' soppresso il secondo periodo), e dell'art. 17 (abrogato dal presente articolo, a decorrere dalla medesima data): "Art. 3, comma 7, quinto periodo. - Il direttore sanitario e' un medico in possesso della idoneita' nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione". "Art. 15, commi 2 e 3. - 2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilita', con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operatore nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio, spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita', le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 166 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione e' effettuata dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, da' titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica e' effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unita' sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale". "Art. 17 Regolamentazione esame di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione). - 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano in possesso di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina e nella valutazione del curriculum professionale. 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple riguardanti anche la soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a ciascun candidato in via casuale. 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test che devono consentire la verifica, oltre che della professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con esperti di comprovata professionalita'. 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalita' di espletamento degli esami, ivi compresa la valutazione del curriculum professionale,ed i requisiti di ammissione dei candidati, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. Sono previste idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali salvaguardando le rispettive specificita' culturali, funzioni e competenze. 6. Il Ministero della sanita', con unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della sanita', cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che e' pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale . 7. Fino a quando, non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5. 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale. 9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al comma 6, per l'accesso ai posti di secondo livello dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il personale disciplinato dall'art. 61 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51, valgono i requisiti di ammissione ivi previsti. 10. L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' abrogato; gli esami di idoneita' gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati. 11. Fino all'espetamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita' conseguite in "Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale, e l'idoneita' in "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si trascrive il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), abrogato dal presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis (peraltro gia' abrogato dal comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992, soprariportato): "Art. 20 (Esami di idoneita' a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente). - L'idoneita' a dirigente o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede nazionale entro il mese di aprile di ogni anno. Il Ministero della sanita', con un unico bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice entro il mese di ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneita' per le diverse specialita'. Le procedure e le norme di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei candidati sono stabiliti cori decreto del Ministro della sanita'. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi. Il personale assegnato alle unita' sanitarie locali in applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' partecipare direttamente ai concorsi nella posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneita' previsto dal presente articolo. L'idoneita' conseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' equivalente a tutti gli effetti dell'idoneita' prevista dal presente articolo". - Il D.M. 30 gennaio 1982 reca la normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 269/1993 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992 n. 421), come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 7 (Norme finali). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca. 2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997. 3. Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica. 4. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617. 5. Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva. 7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati".