Art. 2.
        Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria
(( 1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso  ))
(( al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista   ))
(( dai regolamenti di cui al comma 1-bis,    e comunque non        ))
(( oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in  ))
(( vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria      ))
(( qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore       ))
(( sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico  ))
(( relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare    ))
(( l'incarico medesimo.                                            ))
((    1-bis.    Al fine di realizzare la semplificazione normativa ))
(( della disciplina sull'acccesso al secondo livello dirigenziale  ))
(( del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del    ))
(( decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato   ))
(( dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.    ))
(( 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati,      ))
(( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della      ))
(( legge di conversione del presente decreto, ai sensi             ))
(( dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  ))
(( previo parere delle competenti commissioni della Camera dei     ))
(( deputati e del Senato della                                     ))
(( Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra ))
(( lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di      ))
(( Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed  ))
(( i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale.        ))
((    1-ter.    Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui ))
(( al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali      ))
(( dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre  ))
(( 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7         ))
(( dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore ))
(( di legge ivi richiamati.                                        ))
((    1-quater.    Dall'esercizio della potesta' regolamentare di  ))
(( cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano  ))
(( sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa ))
(( copertura finanziaria.                                          ))
((    1-quinquies.    A decorrere dalla data di entrata in vigore  ))
(( dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo ))
(( 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre      ))
(( 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo,            ))
(( limitatamente alle parole "in possesso della idoneita'          ))
(( nazionale di cui all'articolo 17", l'articolo 15, comma 3,      ))
(( secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30     ))
(( dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli  ))
(( articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. ))
(( 517, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quelle   ))
(( recate dai medesimi regolamenti.                                ))
((    1-sexies.    Gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio  ))
(( della funzione di direzione gia' banditi e non ancora espletati ))
(( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del   ))
(( presente decreto sono revocati.                                 ))
((    1-septies.    Gli incarichi di direttore sanitario di        ))
(( azienda USL o di azienda ospedaliera, che dovessero risultare   ))
(( vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di  ))
(( cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997    ))
(( possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno     ))
(( degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore    ))
(( sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale         ))
(( dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio    ))
(( alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza,            ))
(( rispettivaniente ad un coadiutore sanitario o ad un vice        ))
(( direttore sanitario che siano in possesso della                 ))
(( specializzazione in una delle discipline comprese nell'area     ))
(( dell'igiene e di un'anzianita' di servizio di sei anni nella    ))
(( medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore          ))
(( sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, ))
(( puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una  ))
(( posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un      ))
(( curriculum    comprovante un    iter    formativo ed esperienze ))
(( professionali nel campo della programmazione o della gestione   ))
(( di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ))
(( ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra'       ))
(( essere conferito al personale inquadrato nella posizione        ))
(( funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori    ))
(( titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo       ))
(( concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio      ))
(( 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla    Gazzetta     ))
(( Ufficiale    n. 51 del 22 febbraio 1982.                        ))
  2.  Il  comma  2  dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269, e' sostituito dal seguente: "2. I membri del  consiglio
di  amministrazione  degli  istituti  con  personalita'  giuridica di
diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari  in  carica  alla
data  del  15  novembre  1996 e quelli eventualmente nominati in loro
sostituzione, sono  prorogati  fino  all'insediamento  del  direttore
generale  e  del  nuovo  consiglio  di amministrazione e comunque non
oltre il 30 giugno 1997.".
          Riferimenti normativi:
             - Il D.Lgs. n. 502 reca: "Riordino della  disciplina  in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della legge 23
          ottobre 1992, n. 421".  Si trascrive, nell'ordine, il testo
          dell'art. 3, comma  7,  quinto  periodo  (nel  quale,  come
          prevede  il  presente  articolo,  a decorrere dalla data di
          entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma  1-  bis,
          sono  soppresse  le  parole:  "in  possesso della idoneita'
          nazionale di cui all'art. 17"), dell'art.  15,  comma  2  e
          comma  3  (nel  quale  come prevede il presente articolo, a
          decorrere dalla data di cui sopra, e' soppresso il  secondo
          periodo), e dell'art. 17 (abrogato dal presente articolo, a
          decorrere dalla medesima data):
             "Art.  3,  comma  7,  quinto  periodo.  -  Il  direttore
          sanitario  e'  un  medico  in  possesso   della   idoneita'
          nazionale  di  cui  all'art.  17  che non abbia compiuto il
          sessantacinquesimo anno di eta'  e  che  abbia  svolto  per
          almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di  direzione
          tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,  pubbliche
          o private di media o grande dimensione".
             "Art.  15, commi 2 e 3. - 2. Al personale medico e delle
          altre professionalita' sanitarie  del  primo  livello  sono
          attribuite  le  funzioni  di  supporto, di collaborazione e
          corresponsabilita', con riconoscimento di precisi ambiti di
          autonomia professionale, nella struttura  di  appartenenza,
          da  attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile.
          Al  personale  medico  e   delle   altre   professionalita'
          sanitarie  del  secondo livello sono attribuite funzioni di
          direzione ed organizzazione  della  struttura  da  attuarsi
          anche  mediante  direttive  a  tutto il personale operatore
          nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
          necessari   per  il  corretto  espletamento  del  servizio,
          spettano, in particolare, al dirigente medico  appartenente
          al  secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessita',
          le decisioni sulle scelte da adottare  nei  riguardi  degli
          interventi  preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici;
          al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli
          indirizzi e le  decisioni  da  adottare  nei  riguardi  dei
          suddetti  interventi  limitatamente  a  quelli di specifica
          competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai  settori
          o  moduli  organizzativi  di cui agli articoli 47 e 166 del
          decreto del Presidente della Repubblica 23  novembre  1990,
          n.  384,  ridefiniti  ai  sensi  degli articoli 30 e 31 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni, sono conferiti dal direttore
          generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con
          le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. A
          tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica
          il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
             3. Al primo livello della dirigenza del ruolo  sanitario
          si  accede  attraverso  concorso  pubblico al quale possono
          partecipare coloro che abbiano  conseguito  la  laurea  nel
          corrispondente   profilo   professionale,   siano  iscritti
          all'albo dei rispettivi ordini  ed  abbiano  conseguito  il
          diploma  di  specializzazione nella disciplina.  Il secondo
          livello dirigenziale del ruolo sanitario e' conferito quale
          incarico a coloro  che  siano  in  possesso  dell'idoneita'
          nazionale  all'esercizio delle funzioni di direzione di cui
          all'art.      17.   L'attribuzione   dell'incarico    viene
          effettuata,  previo  avviso  da  pubblicare  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale
          sulla  base  del  parere  di  un'apposita  commissione   di
          esperti.  La commissione e' nominata dal direttore generale
          ed e' composta dal direttore sanitario  e  da  due  esperti
          nella   disciplina   oggetto   dell'incarico,  di  cui  uno
          designato dalla regione ed uno designato dal consiglio  dei
          sanitari  tra  i  dirigenti di secondo livello del Servizio
          sanitario nazionale; in caso  di  mancata  designazione  da
          parte  della  regione  e  del  consiglio dei sanitari entro
          trenta  giorni  dalla   richiesta,   la   designazione   e'
          effettuata   dal   Ministro   della  sanita'  su  richiesta
          dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La
          commissione   predispone   l'elenco   degli  idonei  previo
          colloquio e valutazione del curriculum professionale  degli
          interessati.  L'incarico  che  ha  durata quinquennale, da'
          titolo a specifico trattamento economico ed e' rinnovabile.
          Il  rinnovo  e  il  mancato  rinnovo  sono   disposti   con
          provvedimento   motivato   dal  direttore  generale  previa
          verifica dell'espletamento  dell'incarico  con  riferimento
          agli  obiettivi  affidati  ed  alle  risorse attribuite. La
          verifica e' effettuata  da  una  commissione  nominata  dal
          direttore  generale e composta dal direttore sanitario e da
          due  esperti  scelti  tra  i  dirigenti  della   disciplina
          dipendenti  dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti
          al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla
          regione e l'altro  dal  consiglio  dei  sanitari,  entrambi
          esterni  all'unita'  sanitaria  locale.  Il  dirigente  non
          confermato nell'incarico e' destinato ad altra funzione con
          la perdita del relativo  specifico  trattamento  economico;
          contestualmente   viene  reso  indisponibile  un  posto  di
          organico del primo livello dirigenziale".
             "Art. 17 Regolamentazione esame di  idoneita'  nazionale
          all'esercizio  delle funzioni di direzione). - 1. L'accesso
          al secondo livello dirigenziale,  per  quanto  riguarda  le
          categorie  dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri,
          biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro
          che siano in possesso di idoneita' nazionale  all'esercizio
          delle funzioni di direzione.
             2.   L'esame   per   il  conseguimento  della  idoneita'
          nazionale   e'   diretto   ad   accertare   le    capacita'
          professionali, organizzative e di direzione del candidato e
          consiste  nella  effettuazione  di  prove  teorico-pratiche
          nella  specifica  disciplina  e   nella   valutazione   del
          curriculum professionale.
             3.  Le  prove  consistono  in test di domande a risposte
          multiple riguardanti anche la  soluzione  di  casi  pratici
          simulati    nelle    materie    attinenti   le   specifiche
          professionalita'  assegnati  a  ciascun  candidato  in  via
          casuale.
             4.  I  criteri  generali  per  la  predisposizione  e la
          valutazione dei test che  devono  consentire  la  verifica,
          oltre  che  della  professionalita'  posseduta  anche delle
          capacita' organizzative e di direzione, sono  stabiliti  da
          una  apposita  commissione  costituita  presso il Ministero
          della sanita' e presieduta  dal  presidente  del  Consiglio
          superiore  di  sanita'  o  da  un presidente di sezione del
          predetto Consiglio da lui delegato. I  test  nelle  materie
          d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite
          presso il Ministero della sanita' con esperti di comprovata
          professionalita'.
             5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna
          categoria  professionale,  le  procedure,  le  modalita' di
          espletamento degli esami, ivi compresa la  valutazione  del
          curriculum  professionale,ed  i requisiti di ammissione dei
          candidati, sono fissati  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  sentito  il  Consiglio superiore di sanita'. Sono
          previste  idoneita'  con accesso riservato a piu' categorie
          professionali  salvaguardando  le  rispettive  specificita'
          culturali, funzioni e competenze.
             6. Il Ministero della sanita', con unico bando nazionale
          da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale, indice ogni due
          anni gli esami di idoneita' nazionale  all'esercizio  delle
          funzioni  di direzione per singole discipline. L'elenco dei
          candidati che hanno superato l'esame  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Il  Ministero  della sanita', cura la
          tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei,  che  e'
          pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale .
             7.  Fino  a  quando,  non  sara'  attivato il sistema di
          svolgimento  degli  esami  in   forma   automatizzata,   le
          modalita'  di espletamento sono stabilite con il decreto di
          cui al comma 5.
             8.  Il  possesso  dell'idoneita'  nazionale   conseguito
          secondo  la  normativa  vigente  in  materia  alla  data di
          entrata in vigore del presente decreto  costituisce  titolo
          valido per l'accesso al secondo livello dirigenziale.
             9. Fino all'espletamento degli esami nazionali di cui al
          comma   6,  per  l'accesso  ai  posti  di  secondo  livello
          dirigenziale di cui all'art. 15, comma 3, per il  personale
          disciplinato  dall'art.  61  del decreto del Ministro della
          sanita'  30  gennaio  1982,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario della Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1982, n. 51,
          valgono i requisiti di ammissione ivi previsti.
             10.   L'art.   20   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' abrogato; gli esami
          di idoneita' gia' banditi e non ancora espletati alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto sono revocati.
             11.  Fino all'espetamento degli esami previsti dal primo
          bando nazionale di cui al comma 6, sono valide le idoneita'
          conseguite in "Igiene, epidemiologia e  sanita'  pubblica",
          in  "Organizzazione  dei  servizi  sanitari  di  base" e in
          "Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri"  ai  fini
          del   conferimento  dell'incarico  di  direttore  sanitario
          dell'unita' sanitaria locale, e l'idoneita'  in  "Igiene  e
          organizzazione dei servizi ospedalieri" per il conferimento
          dell'incarico    di    direttore   sanitario   dell'azienda
          ospedaliera".
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20 del D.P.R. n.
          761/1979  (Stato  giuridico  del  personale  delle   unita'
          sanitarie   locali),   abrogato  dal  presente  articolo  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
          di  cui al comma 1-bis (peraltro gia' abrogato dal comma 10
          dell'art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992, soprariportato):
             "Art.   20   (Esami   di   idoneita'   a   dirigente   o
          sovraintendente  sanitario o direttore sanitario o primario
          ospedaliero,  a  veterinario  dirigente  e   a   farmacista
          dirigente).  -  L'idoneita'  a  dirigente o sovraintendente
          sanitario o direttore sanitario o primario  ospedaliero,  a
          veterinario  dirigente e a farmacista dirigente si consegue
          mediante esami da espletarsi in  sede  nazionale  entro  il
          mese di aprile di ogni anno.
             Il Ministero della sanita', con un unico bando nazionale
          da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale, indice entro il
          mese  di  ottobre,  la  sessione  annuale  degli  esami  di
          idoneita' per le diverse specialita'.
             Le  procedure e le norme di esame, la composizione delle
          commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei
          candidati sono stabiliti cori decreto  del  Ministro  della
          sanita'.  Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'
          per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi  dei
          sanitari   idonei,   compresi   quelli   di  cui  ai  commi
          successivi.
             Il personale assegnato alle unita' sanitarie  locali  in
          applicazione  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, puo'
          partecipare  direttamente  ai  concorsi   nella   posizione
          funzionale  e  nella  disciplina  corrispondente  a  quella
          conseguita nell'inquadramento sulla base della  tabella  di
          equiparazione  di  cui  all'allegato  2,  a prescindere dal
          possesso  del  requisito  della  idoneita'   previsto   dal
          presente articolo.
             L'idoneita'   conseguita   ai   sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  27  marzo  1969,  n.  130,  e'
          equivalente a tutti gli effetti dell'idoneita' prevista dal
          presente articolo".
             -  Il D.M. 30 gennaio 1982 reca la normativa concorsuale
          del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione
          dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
             -  Il  testo  dell'art.  7  del   D.Lgs.   n.   269/1993
          (Riordinamento   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico,  a  norma  dell'art.  1,  comma  1,
          lettera  h),  della  legge  23 ottobre 1992 n.   421), come
          sopra modificato, e' il seguente:
             "Art. 7 (Norme finali). - 1. Entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si   provvede,
          d'intesa  con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  provincie  autonome,  alla  revisione   dei
          riconoscimenti  gia' attribuiti con particolare riferimento
          agli obiettivi della  programmazione  nazionale  in  ordine
          alle priorita' di ricerca.
             2.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione degli
          istituti con personalita' giuridica  di  diritto  pubblico,
          nonche'  i  commissari straordinari in carica alla data del
          15 novembre 1996 e quelli eventualmente  nominati  in  loro
          sostituzione,  sono  prorogati  fino  all'insediamento  del
          direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione
          e comunque non oltre il 30 giugno 1997.
             3. Fermo restando il disposto di cui all'art.  4,  comma
          13,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502,
          l'attivita'  di   ricerca   dell'ospedale   Bambino   Gesu'
          appartenente    alla    Santa    Sede,   e'   disciplinata,
          limitatamente al periodo del riconoscimento quale  istituto
          di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico, secondo le
          modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di
          ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica.
             4. Restano ferme  le  funzioni  e  la  composizione  del
          consiglio  di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di
          Genova di cui all'art.  3, ultimo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.
             5.  Ai  concorsi  in atto alla data di entrata in vigore
          del presente decreto si applicano le disposizioni contenute
          nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30  dicembre
          1992,  n.  502,  e  nell'art.  26, commi 3 e 4, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
             6. Gli istituti, entro novanta giorni  dalla  emanazione
          del  decreto  previsto  dall'art.  2,  comma  3, adeguano i
          propri statuti e  regolamenti.  Decorso  tale  termine,  il
          Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva.
             7. Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
          ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta
          giorni   dalla  ricezione  della  richiesta.  Decorso  tale
          termine,   i   provvedimenti   relativi   sono,   comunque,
          adottati".