Art. 2.
   Le carte di circolazione stampate sul supporto descritto nell'art.
1 saranno utilizzate a partire dall'entrata
in vigore del presente decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 febbraio 1997
                                       Il direttore generale: BERRUTI