Art. 2. I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione non possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.