Art. 2.
  I  ricevitori  del  gioco  del lotto possono effettuare la raccolta
delle giocate dalle  ore  7  alle  ore  24  dei  giorni  feriali,  ad
eccezione  dei  giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle
ore 19,30.
  Le operazioni di estrazione non possono iniziare  prima  delle  ore
20,30  e  comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche
di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.